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Regolamento Facoltà di Medicina e Chirurgia

emanato con D.R. n. 52 del 26 gennaio 2004

TITOLO I
STRUTTURA DELLA FACOLTÀ



Art. 1 - Organi della Facoltà



1. Sono organi della Facoltà:

a) il Preside

b) il Consiglio di Facoltà

c) i Consigli di Corso di Laurea

d) i Consigli delle Scuole di specializzazione

e) la Commissione didattica del Corso di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia.

Art. 2 - Il Preside



1. Le attribuzioni ed i compiti del Preside sono fissate dall'articolo 26 dello Statuto dell'Università degli Studi di Udine, nel seguito denominato Statuto.

2. Il Preside vicario nominato con decreto del Rettore, dura in carica fino a revoca del Preside che lo designa

3. Il Preside può attribuire, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe a singoli membri del Consiglio di Facoltà.

4. Il Preside si avvale di un ufficio di Segreteria (Segreteria di Presidenza) costituito da personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione Centrale, che ha compiti di supporto amministrativo, tecnico e contabile e coadiuva il Preside nell'esecuzione delle delibere e delle direttive degli organi della Facoltà, e di quanto previsto dalla vigente normativa.

5. Il Preside può avvalersi di una Giunta di Presidenza da lui nominata.

Art. 3 - Il Consiglio di Facoltà



1. Il Consiglio di Facoltà è composto ai sensi dell’art. 27 dello Statuto

Art. 4 - Compiti del Consiglio di Facoltà



1. I compiti sono fissati dagli Articoli 27, 49 e 64 dello Statuto e, per quanto non in contrasto con le norme predette, dall'Articolo 10 del R.D. 6 aprile 1924, n. 674.

2. Può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite al successivo articolo 11.

Art. 5 - Convocazione del Consiglio di Facoltà



1. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facoltà deve avvenire almeno ogni due mesi.

2. Il Preside convoca, con congruo anticipo rispetto alla seduta, il Consiglio di Facoltà: 1) in via ordinaria mediante avviso spedito ai membri almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta; 2) in via straordinaria mediante avviso spedito ai membri almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta; 3) in caso di urgenza mediante avviso spedito almeno 24 ore prima ai membri o avviso telefonico; Ai fini della conoscenza dell'avviso fa fede la data di partenza da parte della Segreteria della Presidenza.

3. Alla convocazione deve essere allegato l’ordine del giorno, redatto e firmato dal Preside con le indicazioni degli argomenti da trattare. Eventuali modifiche dell'ordine del giorno dovranno essere comunicate almeno due giorni prima della seduta. All’inizio di ogni anno accademico il Preside stabilisce il calendario delle sedute ordinarie.

4. Le convocazioni possono essere fatte anche per via telematica, salvo espressa diversa richiesta da parte degli interessati. Nel primo caso, comunque, la data di convocazione del Consiglio deve essere affissa all’Albo Ufficiale della Facoltà.

Art. 6 - Validità delle sedute



1. La validità della seduta è constatata dal Preside, all’inizio della stessa, ai sensi dell'articolo 67 dello Statuto.

2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà è necessario:

a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto con le modalità e nei termini previsti al precedente articolo 5;

b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto (numero legale).

3. I docenti fuori ruolo e quelli che fruiscono di periodi di esclusiva attività di ricerca concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta.

4. La sussistenza del numero legale può essere verificata esclusivamente prima di ogni votazione, su richiesta anche di un singolo membro di diritto.

Art. 7 - Modalità della discussione



1. Il Preside, o un relatore da lui designato, illustra l’argomento in oggetto e può presentare la eventuale proposta di delibera, rispondendo alle richieste preliminari di chiarimento.

2. Aperta la discussione, coloro che intendono intervenirvi, devono iscriversi presso il Segretario e prendono la parola nell’ordine di iscrizione.

3. Il Preside può, visto il numero degli iscritti a parlare, fissare un limite entro il quale si chiudono le iscrizioni, dandone preventivo avviso al Consiglio.

4. Ogni intervento deve essere di massima limitato a cinque minuti; il Preside, tenuto conto degli iscritti a parlare e dell’orario, può limitare ulteriormente il tempo massimo concesso per ogni intervento.

5. Nessuno, di norma, può intervenire più di una volta nel corso di una stessa discussione, tranne che per fatto personale, per dichiarazione di voto o su richiesta del Preside, o per presentare mozione d’ordine sulla modalità di prosecuzione della discussione.

6. Alla fine della discussione prende la parola il Preside che dichiara chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti ed eventualmente apre la iscrizione a parlare per dichiarazione di voto.

7. Ogni consigliere può parlare, per non più di due minuti, per illustrare le ragioni del suo voto ed è tenuto, su richiesta del Preside, a formularlo per iscritto.

8. Nel caso della votazione delle mozioni d’ordine le dichiarazioni di voto sono limitate ad un intervento per il voto a favore e ad uno per quello contrario.

9. Non sono ammessi interventi in merito ad argomenti oggetto di comunicazione se non per richieste di chiarimenti.

Art. 8 - Modalità delle votazioni



1. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Preside ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate. Il Preside mette a votazione nell'ordine: gli emendamenti soppressivi, i modificativi, gli aggiuntivi ed infine il complesso della proposta.

2. Qualora su uno stesso argomento siano state presentate più proposte di delibera, esse vengono votate separatamente ed in ordine di presentazione e ciascun membro del Consiglio di Facoltà può votare una di esse. Se una o più di tali proposte raggiungono la maggioranza assoluta dei presenti, risulta approvata quella che ha ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Se invece nessuna proposta ha raggiunto la maggioranza assoluta dei presenti, si procede ad una votazione tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Risulta approvata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

3. La votazione di norma si svolge per alzata di mano. Per disposizione del Preside o su richiesta di un quinto dei consiglieri presenti la votazione si svolge per appello nominale. In tal caso l'appello viene effettuato nell'ordine inverso a quella indicata nella presenza (Pag. 2 verbale di Facoltà). La votazione si svolge per scrutinio segreto solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

4. Ai sensi del terzo comma dell’art. 67 dello Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto sia diversamente disposto dalla normativa vigente; in caso di parità prevale il voto del Preside. Le delibere sono immediatamente esecutive quando approvate seduta stante.

5. Le mozioni d’ordine sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.

6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto grado.

7. Ai sensi dell'articolo 67 dello Statuto e degli articoli 2 e 14 della Legge 18 marzo 1953, n. 312, le deliberazioni concernenti le assegnazioni alle discipline previste dal Regolamento didattico della Facoltà dei posti di ruolo disponibili nell’organico della Facoltà, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenendo conto dei docenti fuori ruolo soltanto nel caso che essi intervengano all’adunanza.

Art. 9 - Verbalizzazioni



1. La verbalizzazione dell'adunanza viene redatta dal Segretario.

2. Coloro che chiedano, durante un’adunanza, la verbalizzazione del loro intervento, sono tenuti a presentarne al Segretario il testo scritto, di cui prende visione il Preside che ne risponde dell’autenticità.

3. La verbalizzazione di ogni adunanza, redatta ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, deve essere messa a disposizione dei membri del Consiglio, mediante invio di una copia ai Dipartimenti di afferenza, di norma almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio di Facoltà al cui ordine del giorno ne sono previste la lettura e l'approvazione.

4. La verbalizzazione deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà, nella sua interezza o per parti, nella stessa seduta se approvata seduta stante o in quelle immediatamente successive, e deve essere sottoscritta dal Preside e dal Segretario.

5. La pubblicità del verbale prescritta dal quarto comma dell’art. 69 dello Statuto si intende realizzata col deposito presso la segreteria della Presidenza, presso la quale possono essere consultati, e con la trasmissione al Magnifico Rettore.

Art. 10 - Segretario



Il Segretario di Facoltà viene scelto dal Preside, da individuarsi di norma nel docente di ruolo di prima fascia con la minore anzianità in ruolo tra quelli presenti oppure, in caso di più docenti di prima fascia con la stessa anzianità, nel più giovane di età.

Art. 11 - Commissioni istruttorie



1. Il Consiglio di Facoltà, ai sensi del sesto comma dell'art. 27 dello Statuto, può deliberare la costituzione di Commissioni istruttorie specificandone i compiti, la composizione e la durata.

2. Le Commissioni possono essere rinnovate, prorogate in carica, modificate nella loro composizione e nei loro compiti o soppresse con delibera motivata del Consiglio di Facoltà.

3. Il Presidente della Commissione viene designato all'interno della Commissione stessa.

4. Le Commissioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

5. Il Preside è membro di diritto di tutte le Commissioni.

6. I pareri di ciascuna Commissione sono espressi in un documento scritto analitico e motivato contenente anche, a richiesta degli interessati, eventuali pareri di minoranza. Il Presidente della Commissione provvede ad inoltrare tale documento in tempo utile alla Presidenza, unitamente ad una sintesi che verrà inserita nell'ordine del giorno sotto la voce "Elaborato della Commissione" della successiva seduta del Consiglio di Facoltà.

Art. 12 - Consigli di Corso di Laurea



1. Per ogni corso di laurea attivato nell’ambito della Facoltà è istituito un Consiglio di Corso di Laurea (CCL) ai sensi dell’art. 27 quinto comma dello Statuto.

2. Il Consiglio di Corso di Laurea è costituito da:

a) il Presidente del Consiglio di Corso, responsabile del medesimo, eletto ogni tre anni accademici tra i professori di ruolo di I^ fascia dai membri del Consiglio di Corso di Laurea; è nominato con decreto del Rettore ed è rinnovabile.

b) ove necessario il Coordinatore dal Consiglio di Corso di Laurea tra i tutori con funzioni didattiche a tempo pieno, su proposta del Presidente all'inizio di ogni anno accademico;

c) tutti i docenti universitari incardinati nel Corso di Laurea e tutti i docenti universitari ai quali è stato conferito un insegnamento;

d) una rappresentanza dei docenti a contratto, con diritto di voto, che non sia superiore al 20% del numero dei docenti universitari. Tale rappresentanza verrà eletta nell'ambito di ciascun Corso di Laurea dagli stessi docenti a contratto ogni anno all'inizio dell'anno accademico. Tutti i docenti a contratto hanno diritto di partecipare alle sedute del CCL.

e) una rappresentanza di tre studenti.

3. La composizione del Consiglio di Corso di Laurea di norma non varia durante le sedute.

4. La rappresentanza degli studenti dura in carica due anni.

5. La mancata designazione ai sensi dell’art. 65, comma 5, dello Statuto dei rappresentanti delle categorie di cui alla lettera e) del secondo comma non pregiudica il funzionamento del CCL.

6. Le funzioni di Segretario sono svolte da un docente membro del Consiglio designato di volta in volta dal Presidente.

7. Per il funzionamento del CCL (convocazione, validità delle sedute, ordine del giorno, modalità della discussione, modalità delle votazioni, verbalizzazioni, commissioni istruttorie) si fa riferimento, per analogia e salvo diversa previsione, agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 11 del presente Regolamento riguardanti il Consiglio di Facoltà.

8. I titolari di insegnamenti ufficiali del Corso ricoperti per affidamento, supplenza e mutuazione e i docenti che fruiscono di periodi di esclusiva attività di ricerca concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta.

9. La verbalizzazione di ogni adunanza del Consiglio di Corso di Laurea, redatta ai sensi dell’art. 69 dello Statuto, deve essere messa a disposizione dei membri del Consiglio di Facoltà e della Presidenza, mediante invio di una copia per via telematica prima del Consiglio di Facoltà successivo al Consiglio di Corso di Laurea e al cui Ordine del giorno ne è prevista la presa d’atto (l’approvazione nei casi in cui il Consiglio di Corso di Laurea la abbia approvata seduta stante). Il Consiglio di Corso di Laurea e il Consiglio di Facoltà, in successione, procederanno quindi alla approvazione della verbalizzazione nella seduta immediatamente successiva.


10. La verbalizzazione deve essere approvata dal Consiglio di Corso di Laurea, nella sua interezza o per parti, nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva, e deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Compiti dei Consigli di Corso di Laurea



1. Il Consiglio di Corso di Laurea ha il compito di formulare proposte e di svolgere attività istruttoria sulle materie connesse con lo svolgimento dell’attività didattica del Corso stesso, allo scopo di mettere a disposizione del competente Consiglio di Facoltà gli elementi necessari allo stesso per deliberare in merito. In particolare il Consiglio di Corso di Laurea:

a) programma e coordina le attività didattiche (di insegnamento e di studio) per il conseguimento della laurea;

b) predispone piani di studio alternativi a quelli previsti dall’Ordinamento didattico di cui al D.M. 24.07.1996, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonchè approva piani individuali proposti dagli studenti, ai sensi dello stesso D.M. 24.07.1996;

c) esamina e approva le pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, ecc.);

d) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche del Regolamento didattico della Facoltà attinenti al Corso di Laurea interessato;

e) formula proposte e pareri in ordine a modifiche statutarie attinenti al Corso di Laurea interessato;

f) propone l’attivazione dei Corsi Integrati previsti dall’Ordinamento didattico di cui al D.M. 24.07.1996 con i settori scientifico-disciplinari ad essi afferenti;

g) propone la copertura degli insegnamenti mediante affidamento dell’attività didattica nei Corsi Integrati a docenti ai sensi delle normative vigenti tenendo conto dei singoli settori scientifico-disciplinari di cui al precedente punto f);

h) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dal Regolamento didattico della Facoltà.

Art. 14 - Consigli delle Scuole di Specializzazione



1. Per ogni Scuola di specializzazione attivata nell'ambito della Facoltà è istituito un Consiglio della Scuola di specializzazione (C.S.S.) ai sensi dell'art. 27 quinto comma dello Statuto.

2. Il C.S.S. è composto da:

a) tutti i docenti della Scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto, (non integrativo)

b) una rappresentanza di tre specializzandi.

3. La rappresentanza degli specializzandi di cui alla lettera b) del precedente comma dura in carica due anni accademici.

4. Il C.S.S. esercita le competenze spettanti al Consiglio di Corso di Laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.

5. Il C.S.S. elegge al suo interno, con voto segreto, il Direttore, scegliendolo tra i docenti di ruolo di prima fascia che insegnano nella Scuola. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto. Il Direttore può essere anche un docente di ruolo di seconda fascia qualora quelli di prima fascia siano impediti per cause motivate.

6. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il C.S.S. e lo presiede.

7. Per il funzionamento del C.S.S. (convocazione, validità delle sedute, modalità della discussione, modalità delle votazioni, processo verbale) si fa riferimento, per analogia e salvo diversa previsione, agli artt. 5, 6, 7, 8, 9 del presente Regolamento riguardanti il Consiglio di Facoltà.

8. I compiti del C.S.S. e del Direttore sono stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento delle Scuole di Specializzazione dell'area sanitaria e dalla legislazione vigente.

Art 15 - Commissione di Coordinamento dell'attività didattica del corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia



1) Presso la Facoltà è costituita una Commissione didattica del Corso di laura specialistica in Medicina e Chirurgia che svolge le funzioni del Consiglio di Corso di laurea specialistica ed è composta da:

a) Il Presidente che la presiede ed è eletto dai componenti della commissione;

b) Il Preside;

c) Il Preside vicario;

d) I coordinatori di ciascun anno di corso del Corso di laurea specialistica, scelti dai docenti di ciascun anno;

e) 2 rappresentanti dei ricercatori, designati dai ricercatori, in rappresentanza uno/a delle discipline della Fase Formativa di Base e Preclinica, e l’altro/a di quelle della Fase Clinica;

f) 2 rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti stessi.

2) La Commissione didattica dura in carica 3 anni.

3) Il presidente nomina un segretario scegliendolo/a tra i membri della Commissione.

4) La Commissione didattica si riunisce almeno ogni due mesi e per ogni seduta viene steso un verbale.

5) I compiti della Commissione Didattica sono di proporre al Consiglio di Facoltà:

a) la pianificazione didattica;

b) la predisposizione dell’elenco delle attività didattiche pertinenti ai Corsi integrati ed i relativi programmi, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;

c) la nomina di un coordinatore per ogni Corso integrato;

d) l'approvazione, prima dell'inizio di ogni Anno accademico, dei piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali e della normativa vigente;

f) la formulazione della metodologia per "l'apprendimento autonomo" degli studenti;

g) le modalità degli obblighi di frequenza;

h) la formulazione di proposte di modifica del regolamento didattico di Facoltà;

i) l'approvazione delle pratiche studenti;

l) l'approvazione dei programmi internazionali per gli studenti;

6) Inoltre, la Commissione:

a) coordina e predispone il calendario delle lezioni;

b) coordina e predispone il calendario degli esami;

c) predispone la "Guida dello Studente";

d) predispone le modalità per lo svolgimento dell’esame di ammissione e ne cura tutte le operazioni successive;

e) predispone i programmi di tutorato e provvede all’assegnazione del tutore per ciascuno studente.


TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINALI



Art. 16 - Modifiche del Regolamento



1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Preside, o di almeno 1/3 dei docenti di I e/o II fascia, o di almeno 2/3 dei ricercatori appartenenti alla Facoltà. La proposta sarà discussa entro la terza riunione del Consiglio di Facoltà successiva alla data di presentazione della stessa. L'approvazione della proposta richiede la maggioranza dei membri di diritto del Consiglio di Facoltà.

2. Le modifiche del Regolamento riguardanti gli articoli inerenti i Corsi di Laurea possono essere proposte dal Presidente o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio di Corso di Laurea.

3. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Disposizioni Generali



1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Università degli Studi di Udine, alle Leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.

Art. 18 - Natura del presente Regolamento



1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo ai sensi dell'art. 64 comma 6 dello Statuto.

Aggiornato il 30/06/2005
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