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Regolamento Facoltà di Agraria

emanato con D.R. n. 558 del 16 giugno 2003

TITOLO I
STRUTTURA DELLA FACOLTÀ



Art. 1 - Organi della Facoltà



1. Sono organi della Facoltà:
a) il Preside
b) il Consiglio di Facoltà
c) la Giunta di Facoltà
d) i Consigli di Corso di laurea
e) i Consigli di Corso di diploma universitario
f) i Consigli delle Scuole di specializzazione

Art. 2 - Il Preside



1. Le attribuzioni del Preside sono fissate dall'articolo 26 dello Statuto dell'Università degli Studi di Udine, nel seguito denominato Statuto.
2. Il Preside rappresenta la Facoltà ad ogni effetto di legge ed è responsabile della conduzione della Facoltà.
3. Il Preside designa, tra i docenti di ruolo di prima fascia, il Preside vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. Il Preside vicario è nominato con decreto del Rettore e dura in carica, salvo revoca per un triennio accademico;
4. Il Preside può attribuire, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe a singoli membri del Consiglio di Facoltà.
5. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 3 - Compiti del Preside



1. Il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;
b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;
c) convoca e presiede la Giunta di Facoltà;
e) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
f) coordina e controlla le attività didattiche della Facoltà;
g) svolge ogni altra attribuzione a lui assegnata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai Regolamenti generali e dal presente Regolamento.

Art. 4 - Elezione del Preside



1. Il Preside viene eletto ai sensi degli articoli 26 e 65 dello Statuto e, per quanto non in contrasto con le norme predette degli articoli 11, 95 e 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
2. Il Preside è eletto dai docenti di ruolo e dai rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà fra i docenti di prima fascia della stessa.
3. Le modalità di votazione per l’elezione del Preside sono regolate dall’art. 3 del D.Lg. 7.9.1944, n. 264. In caso di parità nelle votazioni si procede ad un unico ballottaggio e in caso di parità risulta eletto il candidato con maggior anzianità nel ruolo della rispettiva fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità anagrafica.
4. Ai sensi dell’art. 66 dello Statuto le funzioni di Preside di Facoltà non sono cumulabili con quelle di Rettore, di Prorettore-vicario, di Direttore di Dipartimento e di Delegato-presidente delle Delegazioni e sono incompatibili con l'opzione per il tempo definito.

Art. 5 - Il Consiglio di Facoltà



1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà è composto da:
a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al venti per cento dei docenti di ruolo della Facoltà in servizio alla data dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre;
c) un numero di rappresentanti degli studenti pari a tre per ogni corso di laurea più uno per ogni corso di diploma universitario attivato; deve comunque essere assicurato almeno un eletto per corso di laurea e per corso di diploma.
2. I rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà hanno voto consultivo. I rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b) e c) vengono eletti rispettivamente con scadenza triennale e biennale e con le modalità previste dal Regolamento per l'elezione delle rappresentanze
3. La mancata designazione, ai sensi dell’art. 65, comma 5 dello Statuto, dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b) e c) del primo comma non pregiudica il funzionamento del Consiglio di Facoltà.
4. La composizione del Consiglio di Facoltà varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 6 - Compiti del Consiglio di Facoltà



1. I compiti del Consiglio di Facoltà sono fissati dagli Articoli 27, 49 e 64 dello Statuto e, per quanto non in contrasto con le norme predette, dall'articolo 10 del R.D. 6 aprile 1924, n. 674.
2. Il Consiglio di Facoltà è l'organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica della Facoltà.
3. Il Consiglio di Facoltà:
a) programma e destina le risorse didattiche in accordo con le delibere del Senato accademico;
b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori secondo criteri di equità nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli;
c) provvede alla copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti competenti;
d) formula proposte per il piano triennale di sviluppo;
e) formula il Regolamento di facoltà che, fra l'altro, individua le materie per le quali gli organi costituiti al suo interno possono deliberare in via definitiva;
f) formula il proprio Regolamento didattico in conformità con il Regolamento didattico di Ateneo;
g) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza;
h) esprime pareri sull'istituzione dei dipartimenti secondo quanto previsto dall'Articolo 33 dello Statuto;
i) esprime al Rettore parere sulla fruizione da parte dei docenti di periodi di esclusiva attività di ricerca;
l) provvede, per la parte di competenza, all'attuazione di quanto previsto per il servizio di tutorato;
m) fissa i criteri generali ai quali i Consigli di Corso di laurea devono attenersi nell'assumere le delibere di cui al successivo articolo 17;
n) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai Regolamenti generali e dal presente Regolamento.
4. Il Consiglio di Facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite al successivo articolo 13.

Art. 7 - Convocazione del Consiglio di Facoltà



1. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside o su richiesta di almeno 1/3 degli aventi diritto;
2. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facoltà deve avvenire almeno ogni tre mesi.
3. Il calendario delle sedute ordinarie del Consiglio di Facoltà viene fissato di sei mesi in sei mesi. L'ordine del giorno della seduta viene inviato ai membri almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
4. Sedute straordinarie potranno essere convocate in caso di urgenza mediante avviso spedito 24 ore prima agli aventi diritto via fax o telegramma .
5. Le convocazioni possono essere fatte anche per sola via telematica, salvo espressa diversa richiesta da parte degli interessati. In ogni caso la convocazione del Consiglio, firmata dal Preside, deve essere affissa all’Albo Ufficiale della Facoltà.

Art. 8 - Validità delle sedute



1. La validità della seduta è constatata dal Preside, all’inizio della stessa, ai sensi dell'articolo 67 dello Statuto.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà è necessario che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto (numero legale).
3. I docenti fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta.
4. La sussistenza del numero legale può essere verificata esclusivamente prima di ogni votazione, su richiesta anche di un singolo membro di diritto.

Art. 9 - Ordine del giorno



1. Nell'ordine del giorno dovranno essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti, ordinati in modo tale da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
2. L’ordine del giorno può essere integrato all'inizio della seduta, o variato durante la stessa su proposta del Preside approvata dalla maggioranza dei presenti.

Art. 10 - Modalità della discussione



1. Non sono ammessi interventi in merito ad argomenti oggetto di comunicazione se non per richieste di chiarimenti.
2. Il Preside, o un relatore da lui designato, illustra l’argomento in oggetto e la proposta di delibera, rispondendo alle richieste preliminari di chiarimento.
Aperta la discussione, coloro che intendono intervenirvi, devono iscriversi presso il Segretario e prendono la parola nell’ordine di iscrizione.
3. Il Preside può, visto il numero degli iscritti a parlare, fissare un limite entro il quale si chiudono le iscrizioni, dandone preventivo avviso al Consiglio.
4. Ogni intervento deve essere di massima limitato a cinque minuti; il Preside, tenuto conto degli iscritti a parlare e dell’orario, può limitare ulteriormente il tempo massimo concesso per ogni intervento.

Art. 11 - Modalità delle votazioni



1. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Preside ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate. Il Preside mette a votazione nell'ordine: gli emendamenti soppressivi, i modificativi, gli aggiuntivi ed infine il complesso della proposta.
2. Qualora su uno stesso argomento siano state presentate più proposte di delibera, esse vengono votate separatamente ed in ordine di presentazione e ciascun membro del Consiglio di Facoltà può votare anche per più di una di esse. Se una o più di tali proposte raggiungono la maggioranza assoluta dei presenti, risulta approvata quella che ha ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Se invece nessuna proposta ha raggiunto la maggioranza assoluta dei presenti, si procede ad una votazione tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Risulta approvata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
3. La votazione di norma si svolge per alzata di mano. Per disposizione del Preside o su richiesta di un quinto dei consiglieri presenti la votazione si svolge per appello nominale. La votazione si svolge per scrutinio segreto solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
4. Ai sensi del terzo comma dell’art. 67 dello Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto; in caso di parità prevale il voto del Preside. Le delibere sono immediatamente esecutive.
5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano la sua persona o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto grado.
6. Ai sensi dell'articolo 67 dello Statuto e degli articoli 2 e 14 della Legge 18 marzo 1953, n. 311, le deliberazioni concernenti le assegnazioni alle discipline previste dal Regolamento didattico della Facoltà dei posti di ruolo disponibili nell’organico della Facoltà, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenendo conto dei docenti fuori ruolo soltanto nel caso che essi intervengano all’adunanza.

Art. 12 - Verbalizzazioni



1. La verbalizzazione dell'adunanza viene redatta dal Segretario, da individuarsi di volta in volta nel docente di ruolo di prima fascia con la minore anzianità in ruolo tra quelli presenti oppure, in caso di più docenti di prima fascia con la stessa anzianità, nel più giovane di età.
2. Coloro che chiedano, durante un’adunanza, la verbalizzazione del loro intervento, sono tenuti a presentarne al Segretario il testo scritto, di cui va data lettura in aula, durante la stessa seduta.
3. La verbalizzazione di ogni adunanza, redatta ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, deve essere messa a disposizione dei membri del Consiglio, mediante invio di una copia ai Dipartimenti di afferenza.
4. La pubblicità del verbale prescritta dal quarto comma dell’art. 69 dello Statuto si intende realizzata col deposito presso la segreteria della Presidenza o dei Dipartimenti, presso la quale possono essere consultati, e con la trasmissione al Magnifico Rettore.

Art. 13 - Commissioni istruttorie



1. Il Consiglio di Facoltà, ai sensi del sesto comma dell'art. 27 dello Statuto, può deliberare la costituzione di Commissioni istruttorie specificandone i compiti, la composizione e la durata.
2. Il Preside è membro di diritto di tutte le Commissioni.

Art. 14 - Giunta di Facoltà



1. Presso la Facoltà è istituita una Giunta composta da:
a) il Preside che la presiede;
b) il Vice Preside;
c) i Presidenti dei Consigli di Corso di laurea e dei Corsi di Diploma;
d) i Direttori dei Dipartimenti o loro delegati, purché appartenenti alla Facoltà, più rappresentativi (almeno 3 membri di diritto nel Consiglio di Facoltà);
e) un rappresentante designato al suo interno da ciascuna componente del Consiglio di Facoltà (un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, uno studente).
2. La mancata designazione di uno o più rappresentanti, qualunque ne sia la causa, non pregiudica il funzionamento della Giunta.
3. La composizione della Giunta varia secondo la normativa che regola la presenza in Consiglio di Facoltà in rapporto agli argomenti all'ordine del giorno, che devono essere ordinati in modo da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
4. La Giunta dura in carica fino alla scadenza del mandato affidato al Preside.5. La Giunta viene convocata dal Preside o su richiesta di almeno quattro membri della stessa; di norma viene convocata almeno tre giorni prima delle riunioni del Consiglio di Facoltà.
6. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 15 - Compiti della Giunta di Facoltà



1. La Giunta è organo di supporto all'attività del Consiglio di Facoltà, ed ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Facoltà.
2. Con delibera presa a maggioranza il Consiglio di Facoltà può delegare alla Giunta specifiche materie.
3. In caso di poteri deliberanti, la verbalizzazione dell'adunanza viene redatta dal Segretario, da individuarsi di volta in volta nel docente di ruolo di prima fascia con la minore anzianità in ruolo tra quelli presenti oppure, in caso di più docenti di prima fascia con la stessa anzianità, nel più giovane di età.

Art. 16 - Consigli di Corso di laurea, di laurea specialistica e Consigli Unificati dei Corsi di studio



1. Per ogni Corso di laurea attivato nell'ambito della Facoltà è istituito un Consiglio di Corso di laurea. . Per ogni Corso di laurea specialistica attivato nell'ambito della Facoltà è istituito un Consiglio di Corso di laurea specialistica.
2. Il Consiglio di Corso di Laurea e il Consiglio di Corso di laurea specialistica sono costituiti da:
a) i docenti di ruolo titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell'ambito del Corso;
b) i titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell'ambito del Corso e ricoperti per supplenza, affidamento, carico didattico aggiuntivo o sostitutivo e mutuazione;
c) i professori a contratto;
d) tre rappresentanti dei ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico dei corsi di laurea della Facoltà che, alla data di elezione dei rappresentanti, svolgono compiti didattici integrativi degli insegnamenti ufficiali impartiti nello specifico corso di laurea, senza essere titolari di detti insegnamenti;
e) una rappresentanza di tre studenti iscritti al Corso stesso.
3. I docenti di ruolo di insegnamenti ufficiali del Corso ricoperti per supplenza, affidamento, carico didattico aggiuntivo e mutuazione, di cui alla lettera b) del comma precedente, ed i docenti che fruiscono di periodi di esclusiva attività di ricerca concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta.
4. La composizione del Consiglio di Corso di laurea varia secondo la normativa che regola la presenza in Consiglio di Facoltà in rapporto agli argomenti all'ordine del giorno, che devono essere ordinati in modo da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
5. Le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti durano in carica due anni.
6. La mancata designazione, ai sensi dell’art. 65, comma 5 dello Statuto, dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere d) ed e) del secondo comma non pregiudica il funzionamento del Consiglio di Corso di laurea e del Consiglio di Corso di laurea specialistica.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Corso di laurea e del Consiglio di Corso di laurea specialistica si fa riferimento, per analogia e salvo diversa previsione, agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente Regolamento riguardanti il Consiglio di Facoltà.
8. Al Consiglio di Corso di laurea e al Consiglio di Corso di laurea specialistica sono ammessi in qualità di uditori i ricercatori, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico del Corso, che già non ne facciano parte.
9. Qualora, nell'ambito della stessa classe di appartenenza, siano stati attivati più corsi di laurea o di laurea specialistica, il Consiglio di Facoltà può deliberare la costituzione di un unico consiglio di corso riguardante tutti i corsi della stessa classe.
10. Il Consiglio di Facoltà può costituire un unico Consiglio per corsi di laurea specialistica e corsi di laurea comprendenti un curriculum interamente riconosciuto ai fini dell'iscrizione a corrispondenti corsi di laurea specialistica.
11. Il Consiglio di Facoltà può altresì deliberare la costituzione di un unico consiglio anche per più corsi di laurea o laurea specialistica non appartenenti alla stessa classe.
12. Ai Consigli Unificati di cui ai commi 9.10 e 11 viene assegnata la denominazione "Consiglio Unificato dei Corsi di Studio in …".
13. Qualora siano costituiti i Consigli Unificati, la rappresentanza degli studenti di cui al precedente comma 2, lett. e), è aumentata di una unità e risulta pertanto pari a quattro studenti per ciascun Consiglio Unificato.

Art. 17 - Compiti dei Consigli di Corso di laurea, di laurea specialistica e dei Consigli Unificati



1. Il Consiglio di Corso di studio:
a) programma e coordina le attività didattiche (di insegnamento e di studio) per il conseguimento della laurea; in particolare formula i piani di studio ufficiali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà, stabilisce le precedenze d'esame (propedeuticità), delibera circa il coordinamento dei programmi dei singoli insegnamenti;
b) esamina e delibera sui piani di studio che i singoli studenti svolgono per il conseguimento della laurea;
c) delibera in merito alle pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, ecc.);
d) formula proposte e pareri in merito alla valutazione dell'attività didattica;
e) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche del Regolamento didattico del Corso;
f) propone al Consiglio di Facoltà l’attivazione di insegnamenti;
g) formula proposte al Consiglio di Facoltà in merito alla richiesta di nuovi posti di docenti di ruolo ed alla destinazione dei posti disponibili;
h) esprime pareri sull'attività didattica che costituiscano la base per il giudizio che il Consiglio di Facoltà deve formulare in occasione della verifica periodica dell'attività dei ricercatori;
i) propone al Consiglio di Facoltà l'attribuzione dei carichi didattici ai professori di ruolo, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche;
l) propone al Consiglio di Facoltà per i ricercatori, sentiti gli interessati, le modalità di assolvimento dei compiti didattici;
m) propone al Consiglio di Facoltà l'attivazione di corsi integrativi indicando le persone a cui affidarli per contratto;
n) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dal Regolamento didattico della Facoltà e dal presente Regolamento.
2. Nell'assumere le delibere relative alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consiglio di corso è tenuto ad attenersi ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Facoltà.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma primo, il Consiglio di corso può avvalersi di una Commissione istruttoria costituita al suo interno con la partecipazione di tutte le componenti.
4. La composizione del Consiglio di corso varia ai sensi dell'art. 94 del DPR 382/80.

Art. 18 - Il Presidente del Consiglio di Corso di laurea, di laurea specialistica e dei Consigli Unificati



1. Il Presidente del Consiglio di Corso di studi sovrintende e coordina le attività del rispettivo Corso. In particolare:
a) presiede il Consiglio di Corso e lo rappresenta;
b) convoca il Consiglio di Corso e predispone l'ordine del giorno delle sedute;
c) notifica al Preside i verbali delle riunioni, redatti in conformità a quelli del Consiglio di Facoltà dal Segretario e sottoscritti dallo stesso Presidente e dal Segretario;
d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Corso
e) svolge ogni altra attribuzione a lui assegnata dal Regolamento didattico della Facoltà e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente può designare di volta in volta tra i professori di ruolo di prima fascia un sostituto, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento.
3. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 19 - Elezione del Presidente del Consiglio di Corso di laurea, di laurea specialistica e dei Consigli Unificati



1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Corso di studi tra i docenti di ruolo di prima fascia che fanno parte del Consiglio stesso.
2. Le sedute per l’elezione del Presidente sono convocate dal Preside della Facoltà e presiedute dal più anziano tra i docenti di ruolo di prima fascia presenti.
3. L'elezione del Presidente avviene in prima convocazione a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di esito negativo della prima votazione, nel corso della seduta la votazione non può essere ripetuta più di altre due volte. Dopo la terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e in caso di parità risulta eletto il candidato con maggior anzianità nel ruolo della rispettiva fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità anagrafica.
4. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.
5. In caso di vacanza, la prima convocazione deve essere effettuata non oltre i 45 giorni successivi al verificarsi della vacanza stessa.

Art. 20 - Consigli delle Scuole di Specializzazione



1. Per ogni Scuola di specializzazione attivata nell'ambito della Facoltà è istituito un Consiglio della Scuola di specializzazione (C.S.S.) ai sensi dell'art. 27 quinto comma dello Statuto.
2. Il C.S.S. è composto da:
a) tutti i docenti della Scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto;
b) una rappresentanza di tre specializzandi.
3. La rappresentanza degli specializzandi di cui alla lettera b) del precedente comma dura in carica due anni accademici.
4. Il C.S.S. esercita le competenze spettanti al Consiglio di Corso di Laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.
5. Il C.S.S. elegge al suo interno, con voto segreto, il Direttore, scegliendolo tra i docenti di ruolo di prima fascia che insegnano nella Scuola. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.
6. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il C.S.S. e lo presiede.
7. Per il funzionamento del C.S.S. si fa riferimento, per analogia e salvo diversa previsione, agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente Regolamento riguardanti il Consiglio di Facoltà.
8. I compiti del C.S.S. e del Direttore sono stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo, dalla legislazione vigente e dal Regolamento interno della Scuola.

Art. 21 - Ufficio di Segreteria di Presidenza



1. L'Ufficio di Segreteria di Presidenza, costituito da personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione Centrale, ha compiti di supporto amministrativo, tecnico e contabile e coadiuva il Preside nell'esecuzione delle delibere e delle direttive degli organi della Facoltà, nei rapporti con gli studenti, e di quanto previsto dalla vigente normativa.


TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINALI



Art. 22 - Entrata in vigore



1. Il presente Regolamento entra in vigore con il C.d.F. successivo a quello della sua emanazione con decreto rettorale.
2. Gli organi elettivi e le rappresentanze in carica alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
3. La composizione dei preesistenti Consigli di Corso di Laurea e di Corso di Diploma Universitario viene integrata sulla base degli artt. 16 e 20 del presente regolamento.

Art. 23 - Modifiche del Regolamento



1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Preside, della Giunta o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Facoltà. La proposta sarà discussa entro la terza riunione del Consiglio di Facoltà successiva alla data di presentazione della stessa. L’approvazione della proposta richiede la maggioranza dei membri di diritto del Consiglio di Facoltà.
2. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizioni generali



1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Università degli Studi di Udine, alle Leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.

Art. 25 - Natura del presente Regolamento



1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno della Facoltà di Agraria dell'Ateneo ai sensi dell'art. 64 comma 6 dello Statuto.
Aggiornato il 30/06/2005
Credits