Regolamento Facoltà di Economia
emanato con D.R. n. 178 del 15 marzo 2002- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1 - Organi della Facoltà
- Art. 2 - Norma di rinvio
- TITOLO II CONSIGLIO DI FACOLTA'
- Art. 3 - Convocazione e validità delle sedute
- Art. 4 - Modalità' della discussione
- Art. 5 - Deliberazioni
- TITOLO III ORGANI DELLA FACOLTA'
- Art. 6 - Giunta di Facoltà
- Art. 7 - Commissioni istruttorie
- Art. 8 - Commissioni didattiche
- Art. 9 - Consigli di Corso
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Organi della Facoltà
1. Sono organi della Facoltà:
a) il Preside
b) il Consiglio di Facoltà.
2. Il Consiglio di Facoltà può istituire:
a) la Giunta di Facoltà
b) le Commissioni istruttorie
c) le Commissioni didattiche
d) i Consigli di corso di laurea e di diploma universitario.
Art. 2 - Norma di rinvio
1. La composizione e i compiti del Consiglio di Facoltà, l'elezione, la durata e le attribuzioni del Preside, la designazione e le attribuzioni del Preside vicario, sono disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo o, in mancanza, dalla normativa vigente.
TITOLO II
CONSIGLIO DI FACOLTA'
Art. 3 - Convocazione e validità delle sedute
1. Il Consiglio di Facoltà, con indicazione dell'ordine del giorno, è convocato dal Preside, d'ufficio o su richiesta motivata di 1/3 degli aventi diritto.
2. La validità della seduta è constatata dal Preside all'inizio della stessa.
3. La sussistenza del numero legale può essere verificata esclusivamente prima di ogni votazione, su richiesta di ogni membro di diritto.
4. I titolari di insegnamento, per supplenza e affidamento o contratto, partecipano con funzione consultiva alla seduta del Consiglio in composizione allargata.
Art. 4 - Modalità' della discussione
1. Le modalità di votazione del Consiglio di Facoltà proposte dal Preside e le mozioni d'ordine sono approvate quando ottengono un numero di voti favorevoli superiore a quello dei voti contrari.
Art. 5 - Deliberazioni
1. Salvo quanto diversamente disposto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Quando su uno stesso argomento siano state presentate più proposte di delibera e nessuna abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti, il Preside può proporre al Consiglio di votare in alternativa le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli; in tal caso è approvata la proposta che ottiene la maggioranza relativa.
3. In caso di parità prevale il voto del Preside.
TITOLO III
ORGANI DELLA FACOLTA'
Art. 6 - Giunta di Facoltà
1. Su proposta del Preside, il Consiglio di Facoltà può istituire una Giunta di Facoltà con compiti istruttori e propositivi.
2. La composizione della Giunta garantisce comunque la presenza dei dipartimenti maggiormente rappresentati in Consiglio di Facoltà.
3. Il Consiglio può delegare competenze deliberative alla Giunta su singoli argomenti. Il verbale della Giunta e le relative delibere diventano parte integrante del verbale del primo Consiglio di Facoltà successivo.
Art. 7 - Commissioni istruttorie
1. Il Consiglio di Facoltà può istituire commissioni istruttorie, specificandone i compiti e la durata, definendone la composizione e designandone il Presidente. Dei lavori e delle proposte di ogni commissione viene fatta relazione al Consiglio di Facoltà, evidenziando anche eventuali pareri di minoranza.
Art. 8 - Commissioni didattiche
1. Possono essere costituite, con delibera del Consiglio di Facoltà, commissioni Didattiche di cui al comma 5 dell’art. 27 dello Statuto dell’Università di Udine per ogni corso o classe di laurea o di laurea specialistica, nelle quali è assicurata la rappresentanza dei docenti, dei ricercatori e degli studenti possibilmente del relativo corso o classe di laurea o di laurea specialistica.
2. Ai fini di coordinamento delle attività delle commissioni didattiche di cui al comma 1, può essere costituita, con delibera del Consiglio di Facoltà, una commissione di coordinamento dell’attività didattica della Facoltà.
3. Le Commissioni Didattiche svolgono compiti istruttori e propositivi in materia di piani di studio, di coordinamento delle attività didattiche e di regolamento didattico dei corsi.
4. Il Consiglio di Facoltà, nell'ambito di criteri prestabiliti, può delegare alle Commissioni Didattiche compiti deliberativi in materia di approvazione degli orari dei corsi, di coordinamento dei programmi, delle lezioni e delle esercitazioni, di pratiche studenti, di piani di studio, di riconoscimento programmi di studio ed esami presso altre università, anche straniere.
Art. 9 - Consigli di Corso
1. Ai sensi dell'art. 27 e 5 dello Statuto e degli artt. 17 e 27 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Facoltà può attivare Consigli di corso di laurea e Consigli di corso di laurea specialistica. Può altresì attivare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, del Regolamento Didattico di Ateneo, un unico Consiglio denominato "Consiglio Unificato Corsi di laurea Classe n..." e "Consiglio Unificato Corsi di laurea specialistica Classe n...". Ai sensi del comma 8 dell’art. 27 del Regolamento Didattico di Ateneo, può attivare un unico Consiglio così denominato: "Consiglio Unificato Corsi di laurea Classe n… e laurea specialistica Classe n…" (più il "nome" del corso).
2. La relativa deliberazione è adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. Sino alla istituzione dei Consigli di Corso le commissioni didattiche relative, già previste all’art. 8 del presente Regolamento, svolgeranno i compiti di pertinenza dei Consigli medesimi.
Aggiornato il 30/06/2005



