Regolamento Facoltà di Giurisprudenza
emanato con D.R. n. 103 del 18 febbraio 2002- TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI ORGANI DELLA FACOLTA'
- Art. 1 - Organi della Facoltà
- Art. 2 - Norma di rinvio
- TITOLO II CONSIGLIO DI FACOLTA'
- Art. 3 - Convocazione e validità delle sedute
- Art. 4 - Modalità di votazione
- Art. 5 - Deliberazioni
- TITOLO III ALTRI ORGANI DELLA FACOLTA'
- Art. 6 - Giunta di Facoltà
- Art. 7 - Commissioni istruttorie
- Art. 8 - Consigli di corso di laurea. Commissioni didattiche
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AGLI ORGANI DELLA FACOLTA'
Art. 1 - Organi della Facoltà
1. Sono organi necessari della Facoltà:
a) il Preside
b) il Consiglio di Facoltà
c) i Consigli di corso di laurea o, in alternativa, le Commissioni didattiche
d) i Consigli di corso di laurea specialistica o, in alternativa, le Commissioni didattiche.
2. Sono organi non necessari della Facoltà, la cui istituzione è rimessa a decisione del Consiglio di Facoltà:
a) la Giunta di Facoltà
b) le Commissioni istruttorie
c) i Consigli delle scuole di specializzazione
d) le Commissioni di coordinamento dell'attività didattica
e) i Consigli di corso di master.
3. Il Preside può attribuire, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti o deleghe permanenti in relazione a singole materie, a singoli membri del Consiglio di Facoltà.
4. In caso di assenza o di impedimento del Preside, le sue funzioni sono svolte dal Preside vicario.
Art. 2 - Norma di rinvio
1. La composizione e i compiti del Consiglio di Facoltà, le modalità di elezione, la durata e le attribuzioni del Preside, la designazione e le attribuzioni del Preside vicario sono disciplinati dallo Statuto, dal regolamento generale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo o, ove la relativa disciplina necessiti di integrazioni, dalle altre fonti della normativa vigente.
TITOLO II
CONSIGLIO DI FACOLTA'
Art. 3 - Convocazione e validità delle sedute
1. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside mediante avviso scritto recante indicazione dell'ordine del giorno, d'ufficio o su richiesta motivata di 1/3 dei componenti di diritto del Consiglio.
2. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facoltà deve avvenire almeno ogni tre mesi.
3. Il Preside convoca il Consiglio di Facoltà con congruo anticipo rispetto alla seduta ed in ogni caso 1) in via ordinaria, mediante avviso che dovrà essere inviato ai membri almeno sei giorni prima della data fissata per la seduta; 2) in via straordinaria, mediante avviso che dovrà essere inviato ai membri almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta; 3) in caso di urgenza, mediante comunicazione telegrafica che dovrà pervenire ai membri, presso la loro residenza o domicilio, almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione del Consiglio.
4. La validità della seduta è constatata dal Preside all'inizio della stessa.
5. Il numero legale deve sussistere prima di ogni votazione; la verifica dello stesso può comunque essere richiesta, in ogni momento, da ogni membro di diritto del Consiglio.
6. I titolari di insegnamento per supplenza, affidamento o contratto, possono partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà, su richiesta di quest'ultimo, con funzione consultiva e solo quando l'organo è convocato in composizione allargata per questioni strettamente inerenti alla didattica.
Art. 4 - Modalità di votazione
1. Le modalità di svolgimento delle votazioni seguite dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside e le mozioni d'ordine sono approvate quando ottengono un numero di voti favorevoli superiore a quello dei voti contrari. Non rientrano nel computo dei voti gli astenuti.
Art. 5 - Deliberazioni
1. Salvo quanto diversamente disposto, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
2. Quando su uno stesso argomento siano state presentate più proposte di delibera e nessuna abbia ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti, il Preside può proporre al Consiglio di votare in alternativa le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. In tale ipotesi, è approvata la proposta che ottiene la maggioranza relativa.
3. In caso di parità prevale il voto del Preside.
TITOLO III
ALTRI ORGANI DELLA FACOLTA'
Art. 6 - Giunta di Facoltà
1. Su proposta del Preside, il Consiglio di Facoltà può istituire una Giunta di Facoltà con compiti istruttori e propositivi.
2. La Giunta è composta da:
a) il Preside che la presiede
b) il Preside vicario
c) i Presidenti dei Consigli dei corsi di laurea o, in alternativa, i Presidenti delle Commissioni didattiche
d) un rappresentante dei docenti di I fascia
e) un rappresentante dei docenti di II fascia
f) un rappresentante dei ricercatori, designato, al suo interno, dalla rappresentanza dei ricercatori in Consiglio di Facoltà;
g) un rappresentante degli studenti, designato, al suo interno, dalla rappresentanza degli studenti in Consiglio di Facoltà.
3. La mancata designazione di uno o più rappresentanti, non pregiudica la validità della composizione della Giunta.
4. La giunta opera con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
5. Il Consiglio può delegare competenze deliberative alla Giunta su singoli argomenti. In tale ipotesi, il verbale delle riunioni della Giunta e le delibere da questa assunte costituiscono parte integrante del verbale del primo Consiglio di Facoltà successivo all'adozione delle delibere stesse.
Art. 7 - Commissioni istruttorie
1. Il Consiglio di Facoltà può istituire Commissioni istruttorie, specificandone i compiti e la durata, definendone la composizione e designandone il Presidente. Dei lavori e delle proposte di ogni Commissione viene fatta relazione al Consiglio di Facoltà, ponendo in evidenza anche eventuali pareri di minoranza.
Art. 8 - Consigli di corso di laurea. Commissioni didattiche
1. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia dello Statuto e del regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio di Facoltà può attivare uno o più Consigli di corso di laurea.
2. La relativa deliberazione è adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. La composizione del Consiglio di corso di laurea è disciplinata secondo quanto in materia disposto dal regolamento didattico di Ateneo. Del Consiglio fanno parte un ricercatore e uno studente, eletti rispettivamente dai ricercatori impegnati nel corso e dagli studenti iscritti al corso stesso.
4. In alternativa all'attivazione del Consiglio di corso di laurea, la Facoltà può costituire una Commissione didattica per ogni corso di laurea.
5. La Commissione è composta da:
a) il Preside o un suo delegato
b) due docenti di I fascia
c) un docente di II fascia
d) un ricercatore
e) un rappresentante degli studenti.
6. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
7. La Commissione didattica svolge compiti istruttori e propositivi in materia di valutazione di piani di studio, di coordinamento didattico e di ordinamento didattico del corso di laurea.
8. Il Consiglio di Facoltà può, seguendo criteri prestabiliti, delegare alla Commissione didattica compiti deliberativi in materia di carriera degli studenti e di piani di studio presentati dagli stessi.
9.La Commissione didattica redige sintetico verbale delle riunioni svolte, da depositarsi presso la segreteria della Presidenza.
Aggiornato il 30/06/2005



