Regolamento Facoltà di Ingegneria
emanato con D.R. n. 177 del 15 marzo 2002- TITOLO I STRUTTURA DELLA FACOLTÀ
- Art. 1 - Organi della Facoltà
- Art. 2 - Il Preside
- Art. 3 - Compiti del Preside
- Art. 4 - Elezione del Preside
- Art. 5 - Il Consiglio di Facoltà
- Art. 6 - Compiti del Consiglio di Facoltà
- Art. 7 - Convocazione del Consiglio di Facoltà
- Art. 8 - Validità delle sedute
- Art. 9 - Ordine del giorno
- Art. 10 - Modalità della discussione
- Art. 11 - Modalità delle votazioni
- Art. 12 - Verbalizzazioni
- Art. 13 - Commissioni istruttorie
- Art. 14 - Giunta di Facoltà
- Art. 15 - Compiti della Giunta di Facoltà
- Art. 16 - Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Specialistica
- Art. 17 - Compiti dei Consigli di Corso di Laurea, di Laurea Specialistica e Consigli Unificati
- Art. 18 - Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di Laurea Specialistica e del Consiglio Unificato
- Art. 19 - Elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di Laurea Specialistica e del Consiglio Unificato
- Art. 20 - Consigli dei Corsi o Scuole di specializzazione
- Art. 21 - Consigli dei Corsi di Master Universitario
- Art. 22 - Commissione di Coordinamento dell'attività didattica
- Art. 23 - Ufficio di Segreteria di Presidenza
- Art. 24 - Competenze temporanee dei Consigli di Corso di Studio
- Art. 25 - Entrata in vigore
- Art. 26 - Modifiche del Regolamento
- Art. 27 - Disposizioni generali
- Art. 28 - Natura del presente Regolamento
TITOLO I
STRUTTURA DELLA FACOLTÀ
Art. 1 - Organi della Facoltà
1. Sono organi della Facoltà:
a) il Preside
b) il Consiglio di Facoltà
c) la Giunta di Facoltà
d) i Consigli di Corso di Laurea (L);
e) i Consigli di Corso di Laurea Specialistica (LS);
f) i Consigli di Corso o Scuola Specializzazione (SS);
g) i Consigli di Corso dei Master di I livello (MU1) proposti dalla Facoltà;
h) i Consigli di Corso dei Master di II livello (MU2) proposti dalla Facoltà;
i) la Commissione di Coordinamento dell'attività didattica.
Art. 2 - Il Preside
1. Le attribuzioni del Preside sono fissate dall'articolo 26 dello Statuto dell'Università degli Studi di Udine, nel seguito denominato Statuto.
2. Il Preside rappresenta la Facoltà ad ogni effetto di legge ed e responsabile della conduzione della Facoltà.
3. Il Preside designa tra i docenti di ruolo di prima fascia il Preside vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. Il Preside vicario è nominato con decreto del Rettore e dura in carica, nell'ambito del triennio accademico, fino a revoca.
4. Il Preside può attribuire, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe a singoli membri del Consiglio di Facoltà.
5. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Art. 3 - Compiti del Preside
1. Il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;
b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;
c) convoca e presiede la Giunta di Facoltà
d) convoca e presiede la Commissione di Coordinamento dell'attività didattica della Facoltà:
e) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
f) coordina e controlla le attività didattiche della facoltà;
g) svolge ogni altra attribuzione a lui assegnata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai Regolamenti generali e dal presente Regolamento.
Art. 4 - Elezione del Preside
1. I1 Preside viene eletto ai sensi degli articoli 26 e 65 dello Statuto e, per quanto non in contrasto con le norme predette, degli Articoli 11, 95 e 99 del D.P.R 11 luglio 1980, n. 382.
2. I1 Preside è eletto dai docenti di ruolo e dai rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà fra i docenti di prima fascia della stessa.
3. Le modalità di votazione per l'elezione del Preside sono regolate dall'art. 3 del D.Lg. 7.9.1944, n. 264. In caso di parità nelle votazioni si procede ad un unico ballottaggio e in caso di parità risulta eletto il candidato con maggior anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità anagrafica.
4. Ai sensi dell'art. 66 dello Statuto le funzioni di Preside di Facoltà non sono cumulabili con quelle di Rettore, di Prorettore-vicario, di Direttore di Dipartimento e di Delegato-presidente delle Delegazioni e sono incompatibili con l'opzione per il tempo definito.
Art. 5 - Il Consiglio di Facoltà
1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà è composto da:
a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al venti per cento dei docenti di ruolo della facoltà in servizio alla data dell'indizione dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre;
c) i rappresentanti degli studenti, in proporzione agli iscritti alla Facoltà, previsti tra un minimo di tre ed un massimo di nove secondo le modalità definite nel regolamento elettorale e comunque in numero non superiore al dieci per cento dei professori di ruolo della Facoltà in servizio alla data dell'indizione delle elezioni.
2. I rappresentanti degli studenti concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta e partecipano con voto deliberante nella trattazione delle materie attinenti al funzionamento della Facoltà e all'attività didattica, ad esclusione di quelle inerenti le risorse di docenza e i soggetti non appartenenti alla comunità universitaria.
3. I rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b) e c) vengono eletti rispettivamente con scadenza triennale e biennale e con le modalità previste dal Regolamento per l'elezione delle rappresentanze.
4. La mancata designazione, ai sensi dell'art. 65, comma 5 dello Statuto, dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b) e c) del primo comma non pregiudica il funzionamento del Consiglio di Facoltà.
5. La composizione del Consiglio di Facoltà varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 6 - Compiti del Consiglio di Facoltà
1. I compiti del Consiglio di Facoltà sono fissati dagli Articoli 27, 49 e 64 dello Statuto e, per quanto non in contrasto con le norme predette, dall'Articolo 10 del R.D. 6 aprile 1924, n. 674.
2. Il Consiglio di Facoltà è l'organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica della facoltà.
3. Il Consiglio di Facoltà:
a) programma e destina le risorse didattiche in accordo con le delibere del Senato accademico;
b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e degli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori secondo criteri di equità nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli;
c) provvede alla copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti competenti;
d) formula proposte per l'istituzione e per l'attivazione di nuove iniziative didattiche;
e) formula il Regolamento di facoltà che, fra l'altro, individua le materie per le quali gli organi costituiti al suo interno possono deliberare in via definitiva;
f) formula i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, dell'art. 12, comma terzo, del DM 509/1999 e dell'art. 5, comma 2. del Regolamento didattico di Ateneo;
g) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza;
h) esprime pareri sull'istituzione dei dipartimenti secondo quanto previsto dall'Articolo 33 dello Statuto;
i) esprime al Rettore parere sulla fruizione da parte dei docenti di periodi di esclusiva attività di ricerca;
l) provvede, per la parte di competenza, all'attuazione di quanto previsto per il servizio di orientamento e tutorato;
m) approva i Regolamenti relativi alle materie delegate alla Giunta della Facoltà;
n) fissa i criteri generali ai quali i Consigli di Corso di Studio devono attenersi nell'assumere le delibere di cui al successivo articolo 17;
o) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai Regolamenti generali e dal presente Regolamento.
4. Il Consiglio di Facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite al successivo articolo 13.
Art. 7 - Convocazione del Consiglio di Facoltà
1. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facoltà deve avvenire almeno ogni tre mesi.
2. Il Preside convoca, con congruo anticipo rispetto alla seduta, il Consiglio di Facoltà:
a) in via ordinaria mediante avviso spedito ai membri almeno 6 giorni prima della data fissata per la seduta;
b) in via straordinaria mediante avviso spedito ai membri almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta;
c) in caso di urgenza mediante avviso spedito almeno 24 ore prima ai membri.
3. Ai fini della conoscenza dell'avviso fa fede la data di ricevimento da parte del Dipartimento di afferenza del componente.
4. Ai componenti che ne facciano richiesta la convocazione può essere inviata esclusivamente per via telematica.
5. Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno con le indicazioni degli argomenti da trattare. Eventuali modifiche dell'ordine del giorno dovranno essere comunicate almeno 24 ore prima della seduta.
Art. 8 - Validità delle sedute
1. La validità della seduta è constatata dal Preside, all'inizio della stessa, ai sensi dell'articolo 67 dello Statuto.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà è necessario:
a) che tutti gli aventi diritto siano stati convocati per iscritto con le modalità e nei termini previsti al precedente articolo 7;
b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto (numero legale);
3. Non concorrono alla formazione del numero legale, di cui al precedente comma 2., lett. b), a meno che non intervengano alla seduta:
a) i docenti fuori ruolo;
b) il personale in aspettativa;
c) il personale in congedo.
4. Non concorrono alla formazione del numero legale i componenti di commissioni di concorso universitario assenti in quanto ufficialmente convocati nel giorno della seduta dell'organo collegiale.
5. La sussistenza del numero legale può essere verificata esclusivamente prima di ogni votazione, su richiesta anche di un singolo membro di diritto.
Art. 9 - Ordine del giorno
1. Nell'ordine del giorno dovranno essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti, ordinati in modo tale da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
2. Durante la seduta l'ordine del giorno può essere variato con inversione, soppressione di argomenti o rinvio a successive adunanze, su proposta del Preside approvata dalla maggioranza dei presenti.
3. Eventuali aggiunte di argomenti all'ordine devono essere proposte dal Preside in principio di seduta, ed approvate con la maggioranza dei membri di diritto del Consiglio di Facoltà.
Art. 10 - Modalità della discussione
1. Il Preside, o un relatore da lui designato, illustra l'argomento in oggetto e la proposta di delibera, rispondendo alle richieste preliminari di chiarimento.
2. Aperta la discussione, coloro che intendono intervenirvi, devono iscriversi presso il Segretario e prendono la parola nell'ordine di iscrizione.
3. Il Preside può, visto il numero degli iscritti a parlare, fissare un limite entro il quale si chiudono le iscrizioni, dandone preventivo avviso al Consiglio.
4. Ogni intervento deve essere di massima limitato a cinque minuti; il Preside, tenuto conto degli iscritti parlare e dell'orario, può limitare ulteriormente il tempo massimo concesso per ogni intervento.
5. Nessuno, di norma, può intervenire più di una volta nel corso di una stessa discussione, tranne che per fatto personale, per dichiarazione di voto o su richiesta del Preside, o per presentare mozione d'ordine sulla modalità di prosecuzione della discussione.
6. I consiglieri che presentino emendamenti che modifichino sostanzialmente la proposta di delibera in discussione sono tenuti, su richiesta del Preside, a formularli per iscritto.
7. Alla fine della discussione possono prendere la parola il Preside ed uno dei presentatori di ogni proposta di modifica, per brevi repliche. Successivamente il Preside dichiara chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti ed apre la iscrizione a parlare per dichiarazione di voto.
8. Ogni consigliere può parlare, per non più di due minuti, per illustrare le ragioni del suo voto.
9. Nel caso della votazione delle mozioni d'ordine le dichiarazioni di voto sono limitate ad un intervento per il voto a favore e ad uno per quello contrario.
10. Non sono ammessi interventi in merito ad argomenti oggetto di comunicazione se non per richieste di chiarimenti.
Art. 11 - Modalità delle votazioni
1. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Preside ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate. Il Preside mette a votazione nell'ordine: gli emendamenti soppressivi, i modificativi, gli aggiuntivi ed infine il complesso della proposta.
2. Qualora su uno stesso argomento siano state presentate più proposte di delibera, esse vengono votate separatamente ed in ordine di presentazione e ciascun membro del Consiglio di Facoltà può votare anche per più di una di esse. Se una o più di tali proposte raggiungono la maggioranza assoluta dei presenti, risulta approvata quella che ha ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Se invece nessuna proposta ha raggiunto la maggioranza assoluta dei presenti, si procede ad una votazione tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Risulta approvata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
3. La votazione di norma si svolge per alzata di mano. Per disposizione del Preside o su richiesta di un quinto dei consiglieri presenti la votazione si svolge per appello nominale. In tal caso l'appello viene effettuato nell'ordine inverso rispetto all'anzianità accademica. La votazione si svolge per scrutinio segreto solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
4. Ai sensi del terzo comma dell'art. 67 dello Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto; in caso di parità prevale il voto del Preside. Le delibere sono immediatamente esecutive.
5. Le mozioni d'ordine sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.
6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto grado.
7. Ai sensi dell'articolo 67 dello Statuto e degli articoli 2 e 14 della Legge 18 marzo 1953, n. 311, le deliberazioni concernenti le assegnazioni alle discipline previste dal Regolamento didattico della Facoltà dei posti di ruolo disponibili nell'organico della Facoltà, quelle relative alle proposte di apertura di procedura di valutazione comparativa e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenendo conto dei docenti fuori ruolo soltanto nel caso che essi intervengano all'adunanza.
Art. 12 - Verbalizzazioni
1. La verbalizzazione dell'adunanza viene redatta dal Segretario, da individuarsi di volta in volta nel docente di ruolo di prima fascia con la minore anzianità in ruolo tra quelli presenti oppure, in caso di più docenti di prima fascia con la stessa anzianità, nel più giovane di età. Il Segretario può farsi assistere nella verbalizzazione da una unità di personale tecnico-amministrativo appartenente alla Segreteria di Presidenza all'uopo designata dal Preside. L'eventuale persona di supporto in nessun caso sostituisce il Segretario e deve allontanarsi durante la trattazione di uno specifico argomento quando ciò sia richiesto da un componente del Consiglio.
2. Coloro che chiedano, durante un'adunanza, la verbalizzazione del loro intervento, sono tenuti a presentarne al Segretario il testo scritto, di cui va data lettura in aula, durante la stessa seduta.
3. La verbalizzazione di ogni adunanza, redatta ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, deve essere messa a disposizione dei membri del Consiglio, di norma almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio di Facoltà al cui ordine del giorno ne sono previste la lettura e l'approvazione.
4. La verbalizzazione deve essere letta ed approvata dal Consiglio di Facoltà, nella sua interezza o per parti, nella stessa seduta o in quelle immediatamente successive, e deve essere sottoscritta dal Preside e dal Segretario.
5. La pubblicità del verbale prescritta dal quarto comma dell'art. 69 dello Statuto si intende realizzata col deposito presso la segreteria della Presidenza, presso la quale possono essere consultati, e con la trasmissione di una copia al Magnifico Rettore.
Art. 13 - Commissioni istruttorie
1. Il Consiglio di Facoltà, ai sensi del sesto comma dell'art. 27 dello Statuto, può deliberare la costituzione di Commissioni istruttorie specificandone i compiti, la composizione e la durata.
2. Le Commissioni possono essere rinnovate, prorogate in carica, modificate nella loro composizione e nei loro compiti o soppresse con delibera motivata del Consiglio di Facoltà.
3. Il Presidente della Commissione viene designato all'interno della Commissione stessa.
4. Le Commissioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
5. Il Preside è membro di diritto di tutte le Commissioni.
6. I pareri di ciascuna Commissione sono espressi in un documento scritto analitico e motivato contenente anche, a richiesta degli interessati, eventuali pareri di minoranza. Il Presidente della Commissione provvede ad inoltrare tale documento in tempo utile alla Presidenza.
Art. 14 - Giunta di Facoltà
1. Presso la Facoltà è istituita una Giunta composta da:
a) il Preside che la presiede;
b) il Preside-vicario;
c) i Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Specialistica
d) un rappresentante per ognuno dei Dipartimenti dell'Università a cui afferiscono almeno tre membri del Consiglio di Facoltà; ogni rappresentante è designato dai docenti di ruolo e dai ricercatori della Facoltà afferenti al Dipartimento tra i membri del Consiglio di Facoltà afferenti al Dipartimento stesso;
e) un rappresentante designato al suo interno da ciascuna componente del Consiglio di Facoltà.
2. La mancata designazione di uno o più rappresentanti dei Dipartimenti o del rappresentante degli studenti, qualunque ne sia la causa, non pregiudica la validità della composizione della Giunta.
3. La verbalizzazione dell'adunanza viene redatta dal Segretario, da individuarsi di volta in volta nel docente di ruolo di prima fascia con la minore anzianità in ruolo tra quelli presenti oppure, in caso di più docenti di prima fascia con la stessa anzianità, nel più giovane di età. Il Segretario può farsi assistere nella verbalizzazione da una unità di personale tecnico-amministrativo appartenente alla Segreteria di Presidenza all'uopo designata dal Preside. Tale persona di supporto in nessun caso sostituisce il Segretario e deve allontanarsi durante la trattazione di uno specifico argomento quando ciò sia richiesto da un componente della Giunta.
4. La composizione della Giunta varia secondo la normativa che regola la presenza in Consiglio di Facoltà in rapporto agli argomenti all'ordine del giorno, che devono essere ordinati in modo da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
5. La Giunta dura in carica fino alla scadenza del mandato affidato al Preside.
6. La Giunta viene convocata dal Preside o su richiesta di almeno quattro membri della stessa. Le modalità ed i termini di convocazione della Giunta sono quelli previsti per il Consiglio di Facoltà, indicati all'art. 7 del presente Regolamento.
7. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
Art. 15 - Compiti della Giunta di Facoltà
1. La Giunta è organo di supporto all'attività del Consiglio di Facoltà. In particolare essa:
a) delibera in via definitiva sulle materie ad essa delegate dal presente Regolamento e dal Consiglio di Facoltà ai sensi dell'art. 27 dello Statuto;
b) ha compiti istruttori e propositivi per il Consiglio di Facoltà.
2. Sono materie delegate alla Giunta dal presente Regolamento:
a) le pratiche studenti che non possano essere trattate tempestivamente dai competenti Consigli di Corso di Studio;
b) gli orari delle lezioni;
c) le autorizzazioni a tenere supplenze/affidamenti presso altre Facoltà o Università, in base ai criteri approvati dalla Facoltà;
d) le autorizzazioni a risiedere fuori sede, in base ai criteri approvati dalla Facoltà;
e) la presa d'atto delle afferenze ai Dipartimenti dei docenti e dei ricercatori;
f) la verifica dell'adempimento agli obblighi da parte dei docenti supplenti/affidatari ed a contratto;
g) le questioni amministrative e contabili, presentate dal Preside, ed acquisti per importi non superiori a 20.000 EURO.
h) la ratifica di convenzioni per lo svolgimento di tirocini, siglate dal Preside.
3. Con delibera presa a maggioranza il Consiglio di Facoltà può delegare di volta in volta alla Giunta specifiche materie, non comprese tra quelle sopra elencate, nonché avocare a sé le decisioni relative alle competenze del precedente comma 2.
4. Le delibere della Giunta sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Preside.
5. Per quanto riguarda i compiti istruttori e propositivi, la Giunta può prendere in esame le materie di competenza del Consiglio di Facoltà esprimendo se opportuno il proprio motivato parere sotto forma di proposta di delibera da sottoporre al Consiglio stesso.
6. Il Verbale della seduta della Giunta, redatto dal Segretario, deve essere sottoscritto dal Preside e dal Segretario stesso. Le parti di verbale contenenti le delibere prese in via definitiva su materie delegate devono essere redatte con le modalità dei verbali del Consiglio di Facoltà. Le stesse parti di verbale contenenti le delibere della Giunta, delle quali il Consiglio di Facoltà dovrà prendere atto nella seduta successiva, saranno allegate al verbale della stessa seduta del Consiglio, di cui saranno parte integrante, salvo i casi di avocazione.
Art. 16 - Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Specialistica
1. Per ogni Corso di Laurea e per ogni Corso di Laurea Specialistica attivato nell'ambito della Facoltà è istituito un Consiglio di Corso di Laurea (CCL) e, rispettivamente, un Consiglio di Corso di Laurea Specialistica (CCLS) ai sensi dell'art. 27 quinto comma dello Statuto.
2. I Consigli di Corso di Laurea e di Corso di Laurea Specialistica sono costituiti da tutti coloro che ricoprono un insegnamento ufficiale del Corso, da una rappresentanza dei ricercatori impegnati nel Corso ed una rappresentanza degli studenti iscritti al corso stesso.
3. Sono membri effettivi del Consiglio di Corso i professori di ruolo che ricoprono un insegnamento ufficiale attivato nell'ambito del Corso per:
a) titolarità;
b) compito sostitutivo;
c) affidamento.
4. Hanno diritto di voto, ma concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta:
a) i professori che ricoprono un insegnamento ufficiale per compito aggiuntivo;
b) i professori e i ricercatori che ricoprono un insegnamento ufficiale per supplenza;
c) i professori a contratto;
d) i professori, i ricercatori e i professori a contratto che ricoprono un insegnamento ufficiale mutuato dal corso;
e) i rappresentanti dei ricercatori impegnati nel corso, in numero pari ad un quinto dei docenti di cui al precedente comma 3;
f) i rappresentanti degli studenti, in numero pari a tre.
5. Hanno altresì diritto di voto, ma concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta:
a) il personale in aspettativa;
b) il personale in congedo;
6. Non concorrono alla formazione del numero legale i componenti di commissioni di concorso universitario assenti in quanto ufficialmente convocati nel giorno della seduta dell'organo collegiale.
7. La composizione del Consiglio di Corso di Laurea e del Consiglio di Corso di Laurea Specialistica varia secondo la normativa che regola la presenza in Consiglio di Facoltà in rapporto agli argomenti all'ordine del giorno, che devono essere ordinati in modo da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
8. Le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti durano in carica rispettivamente tre anni e due anni.
9. La mancata designazione, ai sensi dell'art. 65, comma 5 dello Statuto, dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere e) ed f) del secondo comma non pregiudica il funzionamento del CCL o del CCLS.
10. Per il funzionamento del CCL o del CCLS (convocazione, validità delle sedute, ordine del giorno, modalità della discussione, modalità delle votazioni, processo verbale) si fa riferimento, per analogia e salvo diversa previsione, agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente Regolamento riguardanti il Consiglio di Facoltà.
11. Qualora nell'ambito di una classe di appartenenza siano stati attivati più Corsi di Laurea il Consiglio di Facoltà può deliberare la costituzione di un solo Consiglio di Corso, riguardante i corsi stessi, denominato "Consiglio Unificato Corsi di laurea Classe n …".
12. Qualora nell'ambito di una classe di appartenenza siano stati attivati più Corsi di Laurea Specialistica il Consiglio di Facoltà può deliberare la costituzione di un solo Consiglio di Corso, riguardante i corsi stessi, così denominato: "Consiglio Unificato Corsi di laurea specialistica Classe n…"
13. Il Consiglio di Facoltà può costituire un unico Consiglio di Corso per un corso di Laurea Specialistica e un Corso di Laurea comprendente un curriculum interamente riconosciuto ai fini dell'iscrizione al corso di Laurea Specialistica, denominato "Consiglio Unificato Corsi di laurea Classe n ... e Laurea specialistica Classe n …" (seguito dal "nome" del Corso).
Art. 17 - Compiti dei Consigli di Corso di Laurea, di Laurea Specialistica e Consigli Unificati
1. I1 Consiglio di Corso:
a) programma e coordina le attività formative per il conseguimento dei titoli di studio e ne verifica i risultati; in particolare formula i piani di studio ufficiali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà, stabilisce le eventuali propedeuticità d'esame, proporre i programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attività formative e ne coordina lo svolgimento;
b) esamina ed approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento del titolo di studio;
c) delibera in merito alle pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, conoscimento dei crediti, iscrizioni con abbreviazione degli studi, ecc.);
d) formula proposte e pareri in merito alla valutazione dell'attività didattica;
e) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche del pertinente Regolamento Didattico di Corso di Studio;
f) propone al Consiglio di Facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento didattico della Facoltà;
g) può proporre i calendari delle attività didattiche, delle prove di profitto e delle prove finale;
h) formula proposte al Consiglio di Facoltà in merito alla richiesta di posti e all'utilizzo delle risorse;
i) esprime al Consiglio di Facoltà pareri sull'attività didattica dei ricercatori impegnati nel corso, in occasione della verifica periodica della loro attività;
l) propone al Consiglio di Facoltà l'attribuzione dei carichi didattici ai professori di ruolo, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche;
m) propone al Consiglio di Facoltà per i ricercatori, sentiti gli interessati, le modalità di assolvimento di eventuali compiti didattici;
n) propone al Consiglio di Facoltà l'attivazione di corsi integrativi designando le persone a cui affidarli per contratto;
o) esprime pareri su questioni sottoposte dal Consiglio di Facoltà.
p) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Corso di Studio e dal presente Regolamento.
2. Il Consiglio è tenuto ad attenersi ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Facoltà.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma primo, il Consiglio può avvalersi di una Commissione istruttoria costituita al suo interno.
Art. 18 - Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di Laurea Specialistica e del Consiglio Unificato
1. Il Presidente del Consiglio di Corso sovrintende e coordina le attività del rispettivo Corso. In particolare:
a) convoca il Consiglio. e predispone l'ordine del giorno delle sedute;
b) presiede il Consiglio. e lo rappresenta;
c) provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio;
d) notifica al Preside i verbali delle riunioni, redatti in conformità a quelli del Consiglio di Facoltà dal Segretario e sottoscritti dallo stesso Presidente e dal Segretario;
e) provvede agli adempimenti connessi con le delibere approvate;
f) partecipa, in rappresentanza del Consiglio, alla Giunta di Facoltà e alla Commissione di Coordinamento dell'attività didattica della Facoltà;
g) svolge ogni altra attribuzione a lui assegnata dal Regolamento didattico della Facoltà e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente può designare tra i professori di ruolo di prima fascia il vice Presidente, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. Il vice Presidente dura in carica fino a revoca del Presidente.
3. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
Art. 19 - Elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di Laurea Specialistica e del Consiglio Unificato
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Corso tra i docenti di ruolo di prima fascia che fanno parte del Consiglio stesso.
2. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate dal Preside della Facoltà e presiedute dal più anziano tra i docenti di ruolo di prima fascia presenti.
3. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di esito negativo della prima votazione, nel corso della seduta la votazione non può essere ripetuta più di altre due volte. Dopo la terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggior anzianità nel ruolo; in caso di ulteriore parità, risulta eletto quello con maggior anzianità anagrafica.
4. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.
5. In caso di vacanza, la prima convocazione deve essere effettuata non oltre i 45 giorni successivi al verificarsi della vacanza stessa.ettuata non oltre i 45 giorni successivi al verificarsi della vacanza stessa.
Art. 20 - Consigli dei Corsi o Scuole di specializzazione
1. Per ogni Corso o Scuola di Specializzazione attivata nell'ambito della Facoltà è istituito un Consiglio della Scuola di Specializzazione (CSS) ai sensi dell'art. 27 quinto comma dello Statuto.
2. Il CSS è composto da:
a) tutti i docenti cui sono affidate attività didattiche nella Scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto;
b) una rappresentanza di tre specializzandi.
3. La rappresentanza degli specializzandi di cui alla lettera b) del precedente comma dura in carica due anni accademici.
4. Il CSS esercita le competenze previste dal Regolamento Didattico di Ateneo.
5. Il CSS Elegge al suo interno, con voto segreto, il Direttore, scegliendolo tra i docenti di ruolo di prima fascia che ne fanno parte. In caso di mancanza o di motivata indisponibilità di docenti di prima fascia, può essere eletto un docente di seconda fascia. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.
6. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della Scuola, convoca il CSS e lo presiede.
7. Per il funzionamento del CSS (convocazione, validità delle sedute, ordine del giorno, modalità della discussione, modalità delle votazioni, processo verbale) si fa riferimento, per analogia e salvo diversa previsione, agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente Regolamento riguardanti il Consiglio di Facoltà.
8. I compiti del CSS e del Direttore sono stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo, dalla legislazione vigente e dal Regolamento interno della Scuola.
Art. 21 - Consigli dei Corsi di Master Universitario
1. Per ogni Corso di Master Universitario di primo livello (MU1) o di secondo livello (MU2), attivato nell'ambito della Facoltà ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo, TITOLO VI, è istituito un Consiglio di Corso di Master (CCM).
2. Sono organi del Corso:
a) il Direttore;
b) il Consiglio di Corso.
3. Il Direttore è indicato dal Consiglio della struttura proponente tra i professori ordinari, ovvero, in caso di accertata indisponibilità di questi ultimi, tra i professori associati ed è nominato con il Decreto rettorale istitutivo del Corso.
4. Il Direttore
a. ha la responsabilità del funzionamento del Corso;
b. assume la responsabilità della gestione del Corso;
c) convoca il Consiglio e lo presiede;
d) a conclusione del Corso presenta al Rettore una relazione sui risultati conseguiti.
5. Il Consiglio di Corso di Master è composto dal Direttore e da tutti i docenti, compresi gli eventuali docenti a contratto, cui sono affidate attività didattiche nell'ambito del Corso.
6. Il CCM esercita la funzione di coordinamento organizzativo delle attività didattiche e pratiche ed ogni altra funzione prevista dal Regolamento Didattico di Ateneo.
7. Per il funzionamento del CCM (convocazione, validità delle sedute, ordine del giorno, modalità della discussione, modalità delle votazioni, processo verbale) si fa riferimento, per analogia e salvo diversa previsione, agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente Regolamento riguardanti il Consiglio di Facoltà.
Art. 22 - Commissione di Coordinamento dell'attività didattica
1. Presso la Facoltà è costituita una Commissione di Coordinamento dell'attività didattica composta da:
a) il Preside, che la presiede:
b) il Preside vicario;
c) i Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea e di Laurea Specialistica
d) i Direttori delle Scuole di Specializzazione.
2. La Commissione ha il compito di esaminare i problemi didattici ed organizzativi relativi al coordinamento fra i diversi Corsi di Studio e di fare su di essi proposte da presentare ai Consigli di Corso ed al Consiglio di Facoltà.
3. Di ogni riunione viene steso un sintetico verbale, che viene depositato presso la Presidenza della Facoltà.
Art. 23 - Ufficio di Segreteria di Presidenza
1. L'Ufficio di Segreteria di Presidenza, costituito da personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione Centrale, ha compiti di supporto amministrativo, tecnico e contabile e coadiuva il Preside nell'esecuzione delle delibere e delle direttive degli organi della Facoltà, e di quanto previsto dalla vigente normativa.
Art. 24 - Competenze temporanee dei Consigli di Corso di Studio
1. Ai Consigli di Corso, istituiti ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo e del presente Regolamento, in aggiunta alle funzioni previste dai vigenti ordinamenti didattici, possono essere attribuite, con delibera del Consiglio di Facoltà, le funzioni previste per i Consigli di Corso di Laurea e/o di Diploma Universitario del previgente ordinamento didattico.
Art. 25 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con decreto rettorale.
Art. 26 - Modifiche del Regolamento
1. I1 presente Regolamento può essere modificato su proposta del Preside, della Giunta o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Facoltà. La proposta sarà discussa entro la terza riunione del Consiglio di Facoltà successiva alla data di presentazione della stessa. L'approvazione della proposta richiede la maggioranza dei membri di diritto del Consiglio di Facoltà.
2. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
Art. 27 - Disposizioni generali
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Università degli Studi di Udine, alle Leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.
Art. 28 - Natura del presente Regolamento
1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno della Facoltà di Ingegneria dell'Ateneo ai sensi dell'art. 64 comma 8 dello Statuto.
Aggiornato il 30/06/2005



