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Regolamento Facoltà di Lettere e Filosofia

emanato con D.R. n. 778 del 16 novembre 2009

TITOLO I
STRUTTURA DELLA FACOLTÀ
 



 

Art. 1 - Regolamento interno della Facoltà
 



1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’art. 22, comma 2, dello Statuto dell’Università degli Studi di Udine (di seguito denominato Statuto), disciplina le competenze, l’elezione degli organi interni e il funzionamento della Facoltà, nel rispetto dei limiti derivanti dalla vigente normativa di legge e dallo Statuto.

 

Art. 2 – Organi della Facoltà



1. Sono organi della Facoltà:
a) il Preside;
b) il Consiglio di Facoltà;
c) i Consigli di Corso di Laurea (se istituiti);
d) i Consigli di Corso di Laurea Specialistica (se istituiti);
e) i Consigli Unificati di Corso di Laurea e di Laurea Specialistica (se istituiti);
f) la Commissione Interna di Facoltà per il Tutorato e l’Orientamento;
2. Gli organi di cui al comma 1 sono, rispettivamente, eletto e composti ai sensi degli artt. 26 e 27 dello Statuto.
3. Eventuali organi della Facoltà, la cui istituzione è rimessa a decisione del Consiglio di Facoltà, sono:
a) la Giunta di Facoltà (di seguito denominata Giunta)
b) i Consigli delle Scuole di Specializzazione

 

Art. 3 – Il Preside



1. Le attribuzioni del Preside sono fissate dall’art. 26 dello Statuto.
2. Il Preside rappresenta la Facoltà ad ogni effetto di legge ed è responsabile della conduzione della Facoltà.
3. Il Preside designa, tra i docenti di ruolo di I fascia, il Preside vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. Il Preside vicario è nominato con decreto del Rettore e dura in carica, nell’ambito del triennio accademico, fino a revoca.
4. Il Preside può attribuire, nell’ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe ai singoli membri del Consiglio di Facoltà.
5. Il Preside dura in carica 3 anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

 

Art. 4 – Compiti del Preside



Il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;
c) convoca e preside la Giunta di Facoltà
d) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell’Università:
e) coordina e controlla le attività didattiche della Facoltà.

 

Art. 5 – Elezione del Preside



1. Il Preside viene eletto ai sensi degli artt. 26 e 65 dello Statuto e, per quanto non in contrasto con le norme predette, degli artt. 11, 95 e 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
2. Il Preside è eletto dai docenti di ruolo e dai rappresentanti dei Ricercatori nel Consiglio di Facoltà fra i docenti di I fascia della stessa.
3. Le modalità di votazione per l’elezione del Preside sono regolate dall’art. 3 del D. Lg. 7 settembre 1944, n. 264. In caso di parità nella votazione, si procede ad un unico ballottaggio fra i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di ulteriore parità, risulta eletto il candidato con maggior anzianità nel ruolo della rispettiva fascia e, in caso di identica anzianità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
4. Ai sensi dell’art. 66 dello Statuto, la carica di Preside di Facoltà non è cumulabile con quelle di Rettore, di Prorettore vicario, di Direttore di Dipartimento e di Delegato-Presidente delle Delegazioni, ed è inoltre incompatibile con l’opzione per il tempo definito.

 

Art. 6 – Il Consiglio di Facoltà



1. Ai sensi dell’art. 27 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà è composto da:
a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di I e II fascia;
b) i rappresentanti eletti dei ricercatori, in numero pari al venti per cento dei docenti di ruolo della facoltà in servizio alla data dell’indizione dell’elezione dei rappresentanti suddetti, e comunque in numero non inferiore a 3;
c) i rappresentanti degli studenti, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto.
2. I rappresentanti degli studenti in Consiglio di Facoltà hanno voto deliberativo solo nelle materie disciplinate dal Regolamento Didattico di Ateneo. I rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 vengono eletti rispettivamente con scadenza triennale e biennale e con le modalità prevista dal Regolamento per l’elezione delle rappresentanze.
3. La mancata designazione, ai sensi dell’art. 65, comma 5 dello Statuto, dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non pregiudica il funzionamento del Consiglio di Facoltà, limitatamente alle materie di competenza dei membri del Consiglio di Facoltà di cui alla lettera a) del comma 1.
4. La composizione del Consiglio di Facoltà varia, ai sensi della vigente normativa, in rapporto agli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Art. 7 - Compiti del Consiglio di Facoltà



1. I compiti del Consiglio di Facoltà sono fissati dagli artt. 27, 49 e 64 dello Statuto e, per quanto non in contrasto con le norme predette, dall’art. 10 del R.D. 6 aprile 1924, nr. 674.
2. Il Consiglio di Facoltà è l’organo collegiale che programma e coordina l’attività didattica della Facoltà.
3. Il Consiglio di Facoltà:
a) programma e destina le risorse didattiche in accordo con le delibere del Senato accademico;
b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori secondo criteri di equità, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli;
c) provvede alla copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori, acquisito il parere dei Dipartimenti competenti;
d) formula il Regolamento di Facoltà, il quale, fra l’altro, individua le materie per le quali gli organi costituiti all’interno dello Consiglio di Facoltà stesso possono deliberare in via definitiva;
e) esprime parere sui Regolamenti generali per quanto di competenza;
f) esprime pareri sull’istituzione dei Dipartimenti secondo quanto previsto dall’art. 33 dello Statuto;
g) esprime al Rettore parere sulla fruizione da parte dei docenti di periodi di esclusiva attività di ricerca;
h) provvede, per la parte di competenza, all’attuazione di quanto previsto per il servizio di tutorato;
i) approva i Regolamenti relativi alle materie delegate alla Giunta di Facoltà;
j) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall’ordinamento universitario e dallo Statuto.
4. Il Consiglio di Facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite al successivo art. 14.

 

Art. 8 – Convocazione del Consiglio di Facoltà



1. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facoltà deve avvenire almeno ogni 3 mesi.
2. Il Preside convoca, anche per via telematica, con congruo anticipo rispetto alla seduta, il Consiglio di Facoltà: 1) in via ordinaria mediante avviso che dovrà pervenire ai membri almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta; 2) in via straordinaria mediante avviso che dovrò pervenire ai membri almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta; 3) in via d’urgenza mediante avviso che dovrà pervenire ai membri almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta.
3. Alla convocazione deve essere allegato l’ordine del giorno con l’indicazione degli argomenti da trattare.

 

Art. 9 – Validità delle sedute
 



1. La validità della seduta è constatata dal Preside all’inizio della stessa, ai sensi dell’art. 67 dello Statuto.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà è necessario:
a) che tutti gli aventi diritto siano stati convocati con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 8;
b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto (numero legale).
3. I docenti fuori ruolo, in congedo o che si trovino in una della altre situazioni di cui all’articolo 67, comma quarto, dello Statuto, concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta.
4. La sussistenza del numero legale può essere verificata esclusivamente prima di ogni votazione, su richiesta anche di un singolo membro di diritto.

 

Art. 10 – Ordine del giorno



1. Nell'ordine del giorno dovranno essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti, ordinati in modo tale da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
2. In apertura di seduta è ammesso l'inserimento di nuovi argomenti urgenti se vi è l'approvazione dei 2/3 dei presenti.
3. Durante la seduta l'ordine del giorno può essere variato con inversione, soppressione di argomenti o rinvio a successive adunanze, su proposta del Preside approvata dalla maggioranza dei presenti.

 

Art. 11 - Modalità della discussione



1. Il Preside, o un relatore da lui designato, illustra l'argomento in oggetto e la proposta di delibera, rispondendo alle richieste preliminari di chiarimento.
2. Aperta la discussione, coloro che intendono intervenirvi devono iscriversi presso il Segretario e prendono la parola nell'ordine di iscrizione.
3. Il Preside può, visto il numero degli iscritti a parlare, fissare un limite entro il quale si chiudono le iscrizioni, dandone preventivo avviso al Consiglio.
4. Ogni intervento deve essere di massima limitato a cinque minuti; il Preside, tenuto conto degli iscritti a parlare e dell'orario, può limitare ulteriormente il tempo massimo concesso per ogni intervento.
5. Nessuno, di norma, può intervenire più di una volta nel corso di una stessa discussione, con la sola eccezione della presentazione di una mozione d'ordine.
6. I consiglieri che presentino emendamenti che modifichino sostanzialmente la proposta di delibera in discussione sono tenuti, su richiesta del Preside, a formularli per iscritto.
7. Alla fine della discussione possono prendere la parola il Preside ed uno dei presentatori di ogni proposta di modifica, per brevi repliche. Successivamente il Preside dichiara chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti ed apre la iscrizione a parlare per dichiarazione di voto.
8. Ogni consigliere può parlare, per non più di due minuti, per illustrare le ragioni del suo voto.
9. Non sono ammessi interventi in merito ad argomenti oggetto di comunicazione se non per richieste di chiarimenti.

 

Art. 12 - Modalità delle votazioni



1. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Preside ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate. Il Preside mette a votazione nell'ordine: gli emendamenti soppressivi, i modificativi, gli aggiuntivi ed infine il complesso della proposta.
2. Qualora su uno stesso argomento siano state presentate più proposte di delibera, esse vengono votate separatamente ed in ordine di presentazione e ciascun membro del Consiglio di Facoltà può votare anche per più di una di esse. Se una o più di tali proposte raggiungono la maggioranza assoluta dei presenti, risulta approvata quella che ha ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Se invece nessuna proposta ha raggiunto la maggioranza assoluta dei presenti, si procede ad una votazione tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Risulta approvata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
3. La votazione di norma si svolge per alzata di mano. Per disposizione del Preside o su richiesta di un quinto dei consiglieri presenti la votazione si svolge per appello nominale. In tal caso l'appello viene effettuato nell'ordine inverso a quello indicato nella convocazione. La votazione si svolge per scrutinio segreto solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
4. Ai sensi del terzo comma dell'art. 67 dello Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto; in caso di parità prevale il voto del Preside. Le delibere sono immediatamente esecutive.
5. Le mozioni d'ordine, che hanno come effetto le modalità di presentazione della discussione, sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.
6. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto grado.
7. Ai sensi dell'art. 67 dello Statuto e degli articoli 2 e 14 della L. 18 marzo 1953, n. 311, le deliberazioni concernenti le assegnazioni alle discipline previste dal Regolamento Didattico della Facoltà dei posti di ruolo disponibili nell'organico della Facoltà, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenendo conto dei docenti fuori ruolo soltanto nel caso che essi intervengano all'adunanza.

 

Art. 13 - Verbalizzazioni



1. La verbalizzazione dell'adunanza viene redatta dal Segretario, da individuarsi di volta in volta nel docente di ruolo di prima fascia con la minore anzianità in ruolo tra quelli presenti oppure, in caso di più docenti di prima fascia con la stessa anzianità, nel più giovane di età.
2. Coloro che chiedano, durante un'adunanza, la verbalizzazione del loro intervento sono tenuti a presentarne al Segretario il testo scritto, di cui va data lettura in aula, durante la stessa seduta.
3. La verbalizzazione deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà, nella sua interezza o per parti, nella stessa seduta e deve essere sottoscritta dal Preside e dal segretario.
4. La pubblicità del verbale prescritta dal quarto comma dell'art. 69 dello Statuto si intende realizzata col deposito presso la segreteria della Presidenza, ove può essere consultato, e con la trasmissione al Magnifico Rettore. Copia del verbale può essere inviata ai dipartimenti.
5. Nell'ipotesi in cui la verbalizzazione differisse dal reale svolgimento del Consiglio, i singoli membri possono proporre le necessarie rettifiche e/o precisazioni nella seduta del successivo Consiglio di Facoltà.

 

Art. 14 - Commissioni istruttorie



1. Il Consiglio di Facoltà, ai sensi del sesto comma dell'art. 27 dello Statuto, può deliberare la costituzione di Commissioni istruttorie specificandone i compiti, la composizione e la durata.
2. Le Commissioni possono essere rinnovate, prorogate in carica, modificate nella loro composizione e nei loro compiti o soppresse con delibera motivata del Consiglio di Facoltà.
3. Il Presidente della Commissione viene designato dal Consiglio di Facoltà all'interno della Commissione stessa.
4. Le Commissioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
5. Il Preside è membro di diritto di tutte le Commissioni.
6. I pareri di ciascuna Commissione sono espressi in un documento scritto analitico e motivato contenente anche, a richiesta degli interessati, eventuali pareri di minoranza. Il Presidente della Commissione provvede ad inoltrare tale documento in tempo utile alla Presidenza, ai fini dell'esame nella successiva seduta del Consiglio di Facoltà.

 

Art. 15 - Giunta di Facoltà



1. Presso la Facoltà può essere istituita una Giunta composta da:
a) il Preside, che la presiede;
b) il Preside vicario;
c) i Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea (se istituiti);
d) i Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea Specialistica (se istituiti);
e) i Presidenti dei Consigli Unificati di Corso di Laurea e di Laurea Specialistica (se istituiti);
f) il Presidente della Commissione Interna di Facoltà per il Tutorato e l’Orientamento;
g) un rappresentante eletto dei professori di II fascia;
h) un rappresentante dei ricercatori, designato dai rappresentanti eletti in Consiglio di Facoltà al loro interno;
i) un rappresentante degli studenti, designato dai rappresentanti eletti in Consiglio di Facoltà al loro interno.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante della Giunta sono assunte dal responsabile amministrativo della segreteria della Presidenza. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal professore di prima fascia con minore anzianità in ruolo. Per la verbalizzazione vengono seguite le procedure previste dall'art. 13.
4. La composizione della Giunta del Consiglio di Facoltà varia, ai sensi della vigente normativa, in rapporto agli argomenti posti all’ordine del giorno.

 

Art. 16 - Compiti della Giunta di Facoltà.


1. La Giunta è organo di supporto all'attività del Consiglio di Facoltà.
2. Sono materie delegate alla Giunta dal presente Regolamento:
a) le autorizzazioni a risiedere fuori sede, in base ai criteri previsti dalla normativa vigente;
b) la verifica dell'adempimento agli obblighi da parte dei docenti supplenti/affidatari ed a contratto;
c) le questioni amministrative e contabili, presentate dal Preside, ed acquisti per importi unitari non superiori a Euro 20.000,00.
3. Con delibera presa a maggioranza il Consiglio di Facoltà può delegare di volta in volta alla Giunta specifiche materie, non comprese tra quelle sopra elencate, nonché avocare a sé le decisioni relative alle competenze del precedente comma 2.
4. Le delibere della Giunta sono prese a maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Preside.
5. Le delibere prese dalla Giunta in via definitiva su materie delegate debbono essere verbalizzate con le modalità dei verbali del Consiglio di Facoltà.
6. Per quanto riguarda i compiti istruttori e propositivi, la Giunta prende in esame le materie di competenza del Consiglio di Facoltà esprimendo se opportuno il proprio motivato parere sotto forma di proposta di delibera da sottoporre al Consiglio stesso.

 

Art. 17 - Consigli delle Scuole di specializzazione



1. Per ogni Scuola di specializzazione attivata nell'ambito della Facoltà è istituito un Consiglio di Scuola di specializzazione ai sensi dell'art. 27, quinto comma dello Statuto.
2. Il Consiglio di Scuola di Specializzazione (di seguito denominato C.C.S.) è composto da:
a) tutti i docenti della Scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto;
b) una rappresentanza di tre specializzandi.
3. I docenti della Scuola non appartenenti alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Udine concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta.
4. La rappresentanza degli specializzandi di cui alla lettera b) del precedente comma dura in carica due anni accademici.
5. Il Consiglio di Scuola di Specializzazione esercita le competenze spettanti al Consiglio di Corso di Laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.
6. Il C.S.S. elegge al suo interno, con voto segreto, il Direttore, scegliendolo tra i Docenti di ruolo di prima fascia che insegnano nella Scuola. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.
7. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il C.S.S. e lo presiede.
8. Per il funzionamento del Consiglio di Scuola di Specializzazione (convocazione, validità delle sedute, ordine del giorno, modalità della discussione, modalità della votazione, processo verbale) si fa riferimento, per analogia e salvo diversa disposizione, agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13 del presente Regolamento riguardanti il Consiglio di Facoltà.
9. I compiti del Consiglio di Scuola di Specializzazione e del Direttore sono stabiliti dal Regolamento didattico di Ateneo, dalla legislazione vigente e dal regolamento interno della Scuola.

 

Art. 18 - Ufficio di Segreteria di Presidenza



1. L'Ufficio di Segreteria di Presidenza, costituito da personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione centrale, ha compiti di supporto amministrativo, tecnico e contabile e coadiuva il Preside nell'esecuzione delle delibere e delle direttive degli organi della Facoltà, e di quanto previsto dalla vigente normativa.

 

Art. 19 – Istituzione dei Consigli di Corso di Laurea, dei Consigli di Corso di Laurea Specialistica e dei Consigli Unificati di Corso di Laurea e di Laurea Specialistica
 



1. Il Consiglio di Facoltà può istituire, ai sensi dell’art. 27, comma quinto dello Statuto, per ogni Corso di Laurea attivato nell’ambito della Facoltà un Consiglio di Corso di Laurea, e per ogni Corso di Laurea Specialistica un Consiglio di Corso di Laurea Specialistica.
2. Il Consiglio di Facoltà può istituire, ai sensi dell’art. 27, ottavo comma del Regolamento Didattico di Ateneo, per ciascun Corso di Laurea e per i Corsi di Laurea Specialistica che riconoscano almeno un curriculum compreso nel Corso di Laurea medesimo, un Consiglio Unificato di Corso di Laurea e di Laurea Specialistica (d’ora in poi denominato Consiglio Unificato).

 

Art. 20 - Composizione del Consiglio di Corso di Laurea, di Laurea Specialistica e dei Consigli Unificati



1. I Consigli di Corso di Laurea, di Corso di Laurea Specialistica e i Consigli Unificati eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 19 del presente Regolamento, sono composti da:
a) i docenti di ruolo titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell'ambito del Corso;
b) i titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell'ambito del Corso e ricoperti per supplenza, affidamento, carico didattico aggiuntivo o sostitutivo e mutuazione;
c) i professori a contratto;
d) i rappresentanti dei ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari presenti nell'ordinamento didattico del Corso, in numero pari ad un quinto dei docenti di cui alla lettere a) del presente comma;
e) una rappresentanza degli studenti, secondo le modalità di cui al comma seguente.
2. La rappresentanza degli studenti è costituita da 3 studenti iscritti al corso stesso per ciascun Consiglio di Corso di Laurea o di Laurea Specialistica; da 1 studente iscritto al corso per ciascun Corso di Laurea e di Laurea Specialistica costituenti il Consiglio Unificato.
3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del Comma precedente, e i docenti che fruiscono di periodi di esclusiva attività di ricerca, concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta.
4. La composizione del Consiglio di C.C.L. varia secondo la normativa che regola la presenza in Consiglio di Facoltà in rapporto agli argomenti all'ordine del giorno, che devono essere ordinati in modo da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
5. Le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti durano in carica due anni.
6. La mancata designazione, ai sensi dell'art. 65, comma quinto dello Statuto, dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere d) ed e) del secondo comma non pregiudica il funzionamento dei Consigli di Corso di Laurea, di Laurea Specialistica e dei Consigli Unificati.

 

Art. 21 - Compiti dei Consigli di Corso di Laurea, di Corso di Laurea Specialistica e dei Consigli Unificati



1. Il Consiglio di Corso di Laurea, di Corso di Laurea Specialistica e i Consigli Unificati
a) programmano e coordinano le attività didattiche (di insegnamento e di studio) per il conseguimento della laurea; in particolare formulano i piani di studio ufficiali, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà, stabiliscono le precedenze d'esame (propedeuticità), deliberano circa il coordinamento dei programmi dei singoli insegnamenti;
b) esercitano il controllo sul regolare progresso delle carriere studentesche e sull’efficacia degli ordinamenti didattici;
c) deliberano in merito alle pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazioni degli studi, ecc.);
d) formulano proposte e pareri in merito alla valutazione della attività didattica;
e) formulano proposte e pareri in ordine alle modifiche del Regolamento didattico della Facoltà attinenti al Corso di Laurea e ai Corsi di Laurea Specialistica interessati;
f) propongono al Consiglio di Facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento didattico della Facoltà;
g) formulano proposte al Consiglio di Facoltà in merito alla richiesta di nuovi posti di docenti di ruolo ed alla destinazione dei posti disponibili;
h) esprimono pareri sulla attività didattica che costituiscano la base per il giudizio che il Consiglio di Facoltà deve formulare in occasione della verifica periodica dell'attività dei ricercatori;
i) propongono al Consiglio di Facoltà l'attribuzione dei carichi didattici ai professori di ruolo, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche;
j) propongono al Consiglio di Facoltà per i ricercatori, sentiti gli interessati, le modalità di assolvimento di eventuali compiti didattici;
k) propongono al Consiglio di Facoltà l'attivazione di corsi integrativi designando le persone a cui affidarli per contratto;
l) svolgono ogni altra attribuzione ad esso assegnata dal Regolamento Didattico della Facoltà e dal presente Regolamento.
2. Nell'assumere le delibere relative alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma primo, il Consiglio di Corso di Laurea, di Laurea Specialistica e il Consiglio Unificato devono ad attenersi ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Facoltà.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma primo, il Consiglio di Corso di Laurea, di Laurea Specialistica e il Consiglio Unificato possono avvalersi di una o più Commissioni istruttorie costituite al suo interno.
4. Per quanto riguarda le attribuzioni delle componenti i Consigli di Corso di laurea, esse sono disciplinate dai relativi commi dell'art. 94 del D.P.R. n. 382/1980, nonché dal Regolamento Didattico d’Ateneo

 

Art. 22 - Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di Laurea Specialistica e del Consiglio Unificato



1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, di Laurea Specialistica e del Consiglio Unificato sovrintende e coordina le attività del rispettivo Consiglio. In particolare:
a) presiede il Consiglio e lo rappresenta;
b) convoca il Consiglio e predispone l'ordine del giorno delle sedute;
c) provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio;
d) notifica al Preside i verbali delle riunioni, redatti in conformità a quelli del Consiglio di Facoltà dal segretario e sottoscritti dallo stesso Presidente e dal segretario;
e) provvede agli adempimenti connessi con le delibere approvate;
f) può partecipare, in rappresentanza del Consiglio, alla Commissione di Coordinamento dell'attività didattica della Facoltà;
g) svolge ogni altra attribuzione a lui assegnata dal regolamento didattico della Facoltà e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente può designare tra i Professori di ruolo di prima fascia il vice-Presidente, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. Il vice-Presidente dura in carica fino a revoca del Presidente.
3. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
4. L’istituzione del Consiglio Unificato comporta la decadenza del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea e dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea Specialistica in esso confluiti, nonché l’elezione di un nuovo Presidente del Consiglio Unificato

 

Art. 23 - Elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, del Consiglio del Corso di Laurea Specialistica e del Consiglio Unificato



1. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i docenti di ruolo di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia che fanno parte del Consiglio stesso.
2. Le sedute per l'elezione del Presidente sono convocate dal Preside della Facoltà e presiedute dal più anziano tra i docenti di ruolo di prima fascia presenti.
3. L'elezione del Presidente avviene in prima convocazione a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di esito negativo della prima votazione, nel corso della seduta la votazione non può essere ripetuta più di altre due volte. Dopo la terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e in caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo della rispettiva fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
4. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.
5. In caso di vacanza, la prima convocazione deve essere effettuata non oltre i 45 giorni successivi al verificarsi della vacanza stessa.

 

Art. 24 – Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Corso di Laurea, del Consiglio del Corso di Laurea Specialistica e del Consiglio Unificato



1. Il funzionamento del Consiglio, per quanto non previsto dal presente Regolamento, è definito dal relativo Regolamento di Funzionamento emanato ed approvato dal Consiglio stesso


 

TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINALI



 

Art. 25 - Entrata in vigore
 



1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con decreto rettorale.

 

Art. 26 - Modifiche del Regolamento
 


1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Preside, della Giunta o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Facoltà. La proposta sarà discussa entro la seconda riunione del Consiglio di Facoltà successiva alla data di presentazione della stessa. L'approvazione della proposta richiede la maggioranza dei membri di diritto del Consiglio di Facoltà.
2. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Le modifiche del presente Regolamento, anche al fine di realizzarne l'adeguamento alle sopravvenute norme di carattere generale con esso incompatibili, sono deliberate secondo le modalità stabilite nei commi precedenti, fatta salva la Facoltà del Preside di richiedere il preventivo parere del Garante dell'Università di cui all'art. 19 dello Statuto sulla esatta interpretazione della normativa vigente.

 

Art. 27 - Disposizioni generali



1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Università degli Studi di Udine, alle leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.

 

Art. 28 - Natura del presente Regolamento



1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Ateneo ai sensi dell'art. 64, comma 8, dello Statuto.
 

Aggiornato il 19/11/2009
Credits