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Regolamento Facoltà di Lingue e letterature straniere

emanato con D.R. n. 435 del 21 giugno 2004

TITOLO I
STRUTTURA DELLA FACOLTÀ



Art. 1 - Organi della Facoltà



1. Sono organi della Facoltà:
a) il Preside
b) il Consiglio di Facoltà
c) la Giunta di Facoltà
d) i Consigli di Corso di laurea e/o le Commissioni didattiche

Art. 2 - Il Preside



1. Le attribuzioni del Preside sono fissate dall'articolo 26 dello Statuto dell'Università degli Studi di Udine, nel seguito denominato Statuto.
2. Il Preside rappresenta la Facoltà ad ogni effetto di legge ed è responsabile della conduzione della Facoltà.
3. Il Preside designa tra i docenti di ruolo di prima fascia il Preside vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. Il Preside vicario è nominato con decreto del Rettore e dura in carica, nell'ambito del triennio accademico, fino a revoca..
4. Il Preside può attribuire, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe a singoli membri del Consiglio di Facoltà o istituire commissioni con particolari compiti.
5. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 3 - Compiti del Preside



1. Il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;
b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;
c) convoca e presiede la Giunta di Facoltà;
d) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
e) coordina e controlla le attività didattiche della facoltà;
f) svolge ogni altra attribuzione a lui assegnata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai Regolamenti generali e dal presente Regolamento.

Art. 4 - Elezione del Preside



1. Il Preside viene eletto ai sensi degli articoli 26 e 65 dello Statuto e, per quanto non in contrasto con le norme predette degli Articoli 11, 95 e 99 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
2. Il Preside è eletto dai docenti di ruolo e dai rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà fra i docenti di prima fascia della stessa.
3. Le modalità di votazione per l'elezione del Preside sono regolate dall'art. 65, comma 4 dello Statuto. In caso di parità nella votazione di ballottaggio risulta eletto il candidato con maggior anzianità nel ruolo della rispettiva fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità anagrafica.
4. Ai sensi dell'art. 66 dello Statuto le funzioni di Preside di Facoltà non sono cumulabili con
quelle di Rettore, di Prorettore-vicario, di Direttore di Dipartimento e di Delegato-presidente delle Delegazioni e sono incompatibili con l'opzione per il tempo definito.

Art. 5 - Il Consiglio di Facoltà



1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà e composto da:
a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) i rappresentanti dei ricercatori in numero pari al venti per cento dei docenti di ruolo della facoltà in servizio alla data dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre;
c) . un numero di rappresentanti degli studenti come indicato dall'art. 27 dello Statuto;
2. I rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b) e c) vengono eletti rispettivamente con scadenza triennale e biennale e con le modalità previste dal Regolamento per l'elezione delle rappresentanze.
3. La mancata designazione, ai sensi dell'art. 65, comma 5 dello Statuto, dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b) e c) del primo comma non pregiudica il funzionamento del Consiglio di Facoltà.
4. La composizione del Consiglio di Facoltà varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 6 - Compiti del Consiglio di Facoltà



1. I compiti del Consiglio di Facoltà sono fissati dagli Articoli 27, 49 e 64 dello Statuto e, per quanto non in contrasto con le norme predette, dall'Articolo 10 del R.D. 6 aprile 1924, n. 674.
2. Il Consiglio di Facoltà è l'organo collegiale che programma e coordina l'attività didattica della facoltà.
3. Il Consiglio di Facoltà:
a) programma e destina le risorse didattiche in accordo con le delibere del Senato accademico;
b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei
ricercatori secondo criteri di equità nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli;
c) provvede alla copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori, acquisito il parere dei dipartimenti competenti;
d) formula proposte per il piano triennale di sviluppo;
e) formula il Regolamento di facoltà che, fra l'altro, individua le materie per le quali gli organi costituiti al suo interno possono deliberare in via definitiva;
f) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza;
g) esprime pareri sull'istituzione dei dipartimenti secondo quanto previsto dall'Articolo 33 dello Statuto;
h) provvede, per la parte di competenza, all'attuazione di quanto previsto per il servizio di tutorato;
i) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dall'ordinamento universitario, dallo Statuto, dai Regolamenti generali e dal presente Regolamento.
4. il Consiglio di Facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite al successivo articolo 13.

Art. 7 - Convocazione del Consiglio di Facoltà



1. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facoltà deve avvenire almeno ogni tre mesi.
2. Il Preside convoca, con congruo anticipo rispetto alla seduta, il Consiglio di Facoltà:
a) in via ordinaria mediante avviso spedito ai membri almeno 5 giorni prima della data fissata per la seduta;
b) in via straordinaria mediante avviso spedito ai membri almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta;
c) in caso di urgenza mediante avviso spedito almeno 24 ore prima ai membri.
Ai fini della conoscenza dell'avviso fa fede la data di ricevimento da parte del Dipartimento di afferenza del componente.
3. Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno con le indicazioni degli argomenti da trattare. Eventuali modifiche dell'ordine del giorno dovranno essere comunicate almeno due giorni prima della seduta, oppure eccezionalmente all'inizio della seduta e approvate all'unanimità.

Art. 8 - Validità delle sedute



1. La validità della seduta è constatata dal Preside, all'inizio della stessa, ai sensi dell'articolo 67 dello Statuto.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà è necessario:
a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati per iscritto con le modalità e nei termini previsti al precedente articolo 7;
b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto (numero legale).
3. I docenti fuori ruolo, quelli che fruiscono di periodi di esclusiva attività di ricerca e quelli che si trovino nella altre situazioni previste dall'art. 67, comma quarto dello Statuto, concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta.
4. La sussistenza del numero legale può essere verificata esclusivamente prima di ogni votazione, su richiesta anche di un singolo membro di diritto.

Art. 9 - Ordine del giorno



1. Nell'ordine del giorno dovranno essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti, ordinati di norma in modo tale da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
2. Durante la seduta l'ordine del giorno può essere variato con inversione, soppressione di argomenti o rinvio a successive adunanze, su proposta del Preside approvata dalla maggioranza dei presenti.

Art. 10 - Modalità della discussione



1. Il Preside, o un relatore da lui designato, illustra l'argomento in oggetto e la proposta di delibera, rispondendo alle richieste preliminari di chiarimento.
2. Aperta la discussione, coloro che intendono intervenirvi, devono iscriversi e prendono la parola nell'ordine di iscrizione.
3. Il Preside può fissare un limite massimo per ogni intervento, dandone preventivo avviso al Consiglio.
4. Nessuno, di norma, può intervenire più di una volta nel corso di una stessa discussione.
5. I consiglieri che presentino emendamenti che modifichino sostanzialmente la proposta di delibera in discussione sono tenuti, su richiesta del Preside, a formularli per iscritto.

Art. 11 - Modalità delle votazioni



1. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Preside ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate.
2. La votazione di norma si svolge per alzata di mano. Per disposizione del Preside o su richiesta di un quinto dei consiglieri presenti la votazione si svolge per appello nominale. La votazione si svolge per scrutinio segreto solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
3. Ai sensi del terzo comma dell'art. 67 dello Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente
disposto; in caso di parità prevale il voto del Preside. Le delibere sono immediatamente esecutive.
4. Le mozioni d'ordine sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.
5. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente.
6. Ai sensi dell'articolo 67 dello Statuto e degli articoli 2 e 14 della Legge 18 marzo 1953, n. 311, le deliberazioni concernenti le assegnazioni alle discipline previste dal Regolamento didattico della Facoltà dei posti di ruolo disponibili nell'organico della Facoltà, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenendo conto dei docenti fuori ruolo soltanto nel caso che essi intervengano all'adunanza.

Art. 12 - Verbalizzazioni



1. La verbalizzazione dell'adunanza viene redatta dal Segretario, da individuarsi di volta in volta nel docente di ruolo di prima fascia con la minore anzianità in ruolo tra quelli presenti oppure, in caso di più docenti di prima fascia con la stessa anzianità, nel più giovane di età.
Il Preside può chiamare il responsabile amministrativo della segreteria di facoltà e in subordine, in caso di suo impedimento, un'altra unità di personale amministrativo di ruolo appartenente alla segreteria di facoltà, ad assistere il segretario verbalizzante nelle operazioni di verbalizzazione.
L'eventuale persona di supporto in nessun caso sostituisce il Segretario e deve allontanarsi durante la trattazione di uno specifico argomento quando ciò sia richiesto dal Preside.
2. Coloro che chiedano durante un'adunanza la verbalizzazione del loro intervento, sono tenuti a presentarne al Segretario il testo scritto, di cui va data lettura in aula, durante la stessa seduta.
3. La verbalizzazione di ogni adunanza, redatta ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, deve essere messa a disposizione dei membri del Consiglio, di norma almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio di Facoltà al cui ordine del giorno ne sono previste la lettura e l'approvazione.
4. La verbalizzazione deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà, nella sua interezza o per parti, di norma nelle sedute immediatamente successive, e deve essere sottoscritta dal Preside e dal Segretario.
5. La pubblicità del verbale prescritta dal quarto comma dell'art. 69 dello Statuto si intende realizzata col deposito dello stesso presso la segreteria della Presidenza, presso la quale può essere consultato, e con la trasmissione di una copia al Magnifico Rettore.

Art. 13 - Commissioni istruttorie



1. Il Consiglio di Facoltà, ai sensi del sesto comma dell'art. 27 dello Statuto, può deliberare la costituzione di Commissioni istruttorie specificandone i compiti, la composizione e la durata.
2. Le Commissioni possono essere rinnovate, prorogate in carica, modificate nella loro composizione e nei loro compiti o soppresse con delibera motivata del Consiglio di Facoltà.
3. il Presidente della Commissione viene designato all'interno della Commissione stessa.
4. Le Commissioni sono convocate dal Presidente o dal Preside.
5. Il Preside è membro di diritto di tutte le Commissioni.

Art. 14 - Giunta di Facoltà



1. Il Consiglio di Facoltà con apposita delibera, può istituire e attivare la Giunta di Facoltà. Essa è composta dal Preside, che la convoca e la presiede, dal Preside Vicario, da un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore e uno studente, eletti a maggioranza fra i membri del Consiglio di Facoltà.
2. La durata del mandato della Giunta coincide con la durata di quello del Preside.
3. La Giunta viene convocata dal Preside con apposito ordine del giorno 7 giorni prima della data stabilita e almeno 3 giorni prima in caso d'urgenza.
4. Può essere chiamato ad assumere funzioni di segretario verbalizzante il responsabile amministrativo della segreteria di Presidenza In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite ad un membro della Giunta, scelto dal Presidente della seduta o ad un'unità di personale amministrativo di ruolo della segreteria di facoltà
5. Per quanto riguarda la verbalizzazione vengono seguite le procedure previste dall'art. 12.
6. La Giunta delibera in materie di competenza della Presidenza in quanto Centro di spesa secondo i limiti di oggetto e di valore determinati dai regolamenti e dalle determinazioni del Consiglio di Facoltà.

Art. 15 - Compiti della Giunta di Facoltà



1. La Giunta delibera in via definitiva in merito a: autorizzazioni a congedi per periodi di studio e di esclusiva attività di ricerca, di cui approva anche la relazione finale, autorizzazioni di assenze brevi per motivi di studio e ricerca, autorizzazioni a risiedere fuori sede, spese su fondi della facoltà, nomina cultori della materia, prese d'atto di afferenze a dipartimenti, attribuzione annuale dei compiti didattici dei ricercatori, verifica dell'attività dei professori a contratto, autorizzazioni di supplenze fuori sede.
2. La Giunta può proporre al Consiglio di Facoltà la discussione di definiti argomenti.

Art. 16 - Commissioni didattiche



1. Il Consiglio di Facoltà con apposita delibera istituisce, qualora non sia attivato il consiglio di corso di laurea, una commissione didattica di cui al comma 5 dell'art. 27 dello Statuto dell'Università di Udine.
2. Ciascuna commissione didattica delibera in via definitiva sulle seguenti questioni: approvazione orari dei corsi, coordinamento programmi delle lezioni e delle esercitazioni,
pratiche studenti, piani di studio, riconoscimento programmi di studio ed esami presso università straniere.
3. La commissione didattica è composta da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori o assistenti. Di essa fanno parte, inoltre, due rappresentanti degli studenti. Il Preside partecipa alle riunioni delle commissioni se lo ritiene opportuno.
4. Può essere chiamato ad assumere funzioni di segretario verbalizzante il responsabile amministrativo della segreteria di Presidenza. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite ad un membro della Commissione didattica scelto dal Presidente o ad un'unità di personale amministrativo di ruolo della segreteria di facoltà o, qualora si tratti di corso con sede a Gorizia, da un'unità di personale amministrativo di ruolo della segreteria del CEGO.
5. La commissione può cooptare tra i suoi membri fino a dieci docenti che rivestano per l'anno in corso la qualifica di professore ufficiale.
6. La commissione elegge nel suo interno un presidente, di norma fra i professori di prima fascia.
7. La commissione dura in carica un anno.
8. La commissione didattica assolve a tutti i compiti previsti per i consigli di corso di laurea.
9. Per ogni Corso di laurea triennale e corrispondente corso di laurea specialistica attivati nell'ambito della Facoltà il Consiglio di Facoltà può istituire un unico Consiglio di Corso, denominato Consiglio Unificato Corsi di laurea Classe n. e di laurea specialistica Classe n. (seguito dal "nome" del Corso).

Art. 17 - Consigli di Corso di laurea e di laurea specialistica



1. Per ogni Corso di laurea e per ogni Corso di laurea specialistica attivato nell'ambito della Facoltà è istituito un Consiglio di Corso di laurea (C.C.L.) e, rispettivamente, un Consiglio di Corso di laurea specialistica (C.C.L.S.) ai sensi dell'articolo 27 quinto comma dello Statuto.
2. Il Consiglio di Corso è costituito da:
a) i docenti di ruolo titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell'ambito dei Corsi;
b) i titolari di insegnamenti ufficiali attivati nell'ambito del Corsi e ricoperti per supplenza, affidamento e mutuazione;
c) i professori a contratto;
d) i ricercatori incardinati al corso di laurea;
e) una rappresentanza di tre studenti iscritti al Corso stesso.
3. I titolari di insegnamenti ufficiali del Corso ricoperti per supplenza, affidamento e mutuazione, di cui alla lettera b) del comma precedente, i docenti di cui alla lettera c) e i docenti che fruiscono di periodi di esclusiva attività di ricerca concorrono alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se intervengono alla seduta.
4. La composizione del Consiglio di Corso varia secondo la normativa che regola la presenza in Consiglio di Facoltà in rapporto agli argomenti all'ordine del giorno.
5. Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni.
6. La mancata designazione, ai sensi dell'art. 65, comma 5 dello Statuto, dei rappresentanti delle categorie di cui alla lettera e) del secondo comma non pregiudica il funzionamento del Consiglio di Corso.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Corso, la convocazione, la validità delle sedute, l'ordine del giorno, le modalità della discussione, le modalità delle votazioni e il processo verbale, si fa riferimento, per analogia e salvo diversa previsione, agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 del presente Regolamento riguardanti il Consiglio di Facoltà.
8. Può essere chiamato ad assumere funzioni di segretario verbalizzante il responsabile amministrativo della segreteria di Presidenza. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite ad un membro del Consiglio di Corso scelto dal Presidente o ad un'unità di personale amministrativo di ruolo della segreteria di facoltà o, qualora si tratti di corso con sede da Gorizia, da un'unità di personale amministrativo di ruolo della segreteria del CEGO.
9. Per ogni Corso di laurea triennale e corrispondente corso di laurea specialistica attivati nell'ambito della Facoltà il Consiglio di Facoltà può istituire un unico Consiglio di Corso, denominato Consiglio Unificato Corsi di laurea Classe n. e di laurea specialistica Classe n. (seguito dal "nome" del Corso).

Art. 18 - Compiti dei Consigli di Corso di laurea, di laurea specialistica e dei Consigli Unificati



1. Il Consiglio di Corso:
a) programma e coordina le attività didattiche (di insegnamento e di studio) per il conseguimento della laurea; in particolare formula gli ordinamenti didattici e il Regolamento Didattico del corso di laurea, da sottopone all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
b) esamina ed approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea;
c) delibera in merito alle pratiche relative alla carriera degli studenti (trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, ecc.);
d) formula proposte e pareri in merito alla valutazione dell'attività didattica;
e) ; formula proposte e pareri in ordine al Regolamento didattico del Corso di studio;
f) propone al Consiglio di Facoltà l'attivazione di insegnamenti;
g) formula proposte al Consiglio di Facoltà in merito alla richiesta di nuovi posti di docenti di ruolo ed alla destinazione dei posti disponibili;
h) propone annualmente la programmazione dell'attività didattica e il carico didattico da attribuirsi a docenti e ricercatori del corso di laurea;
i) propone al Consiglio di Facoltà l'attivazione di corsi integrativi designando le persone a cui affidarli per contratto;
l) delibera le assegnazioni delle collaborazioni didattiche
m) delibera l'approvazione degli orari dei corsi e il calendario delle attività didattiche;
n) propone al consiglio di facoltà la destinazione del contributo studenti a specifiche voci di spesa;
o) delibera il riconoscimento preventivo dei programmi di studio seguiti all'estero nell'ambito del progetto Socrates o con convenzioni e il riconoscimento conclusivo degli esami;
p) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dal Regolamento didattico della Facoltà e dal presente Regolamento.
2. Nell'assumere le delibere relative alle attività di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consiglio di Corso e tenuto ad attenersi ai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Facoltà.

Art. 19 - Il Presidente del Consiglio di Corso di laurea, di laurea specialistica e dei Consigli Unificati



1. Il Presidente del Consiglio di Corso sovrintende e coordina le attività del rispettivo Corso. In particolare:
a) presiede il Consiglio e lo rappresenta;
b) convoca il Consiglio e predispone l'ordine del giorno delle sedute;
c) provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio;
d) notifica al Preside i verbali delle riunioni, redatti in conformità a quelli del Consiglio di Facoltà dal Segretario e sottoscritti dallo stesso Presidente e dal Segretario;
e) provvede agli adempimenti connessi con le delibere approvate;
f) partecipa, in rappresentanza del Consiglio, alla Commissione di Coordinamento dell'attività didattica della Facoltà;
g) svolge ogni altra attribuzione a lui assegnata dal Regolamento didattico della Facoltà e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente può attribuire, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe a singoli membri del Consiglio di Facoltà o istituire commissioni con particolari compiti.
3. Il Presidente può designare tra i professori di ruolo il vice Presidente, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. il vice Presidente dura in carica fino a revoca.
4. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 20 - Elezione del Presidente del Consiglio di Corso di laurea, di laurea specialistica e dei Consigli Unificati



1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Corso di norma tra i docenti di ruolo di prima fascia che fanno parte del Consiglio stesso o in mancanza tra i professori di seconda fascia.
2. Le elezioni del Presidente sono indette dal Preside della Facoltà, che designa anche i membri della Commissione elettorale.
3. L'elezione del Presidente avviene in prima convocazione a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di esito negativo della prima votazione, nel corso della stessa giornata la votazione non può essere ripetuta più di altre due volte. Dopo la terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti e in caso di parità risulta eletto il candidato con maggior anzianità nel ruolo della rispettiva fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggior anzianità anagrafica.
4. Tutte le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.
5. In caso di vacanza, le elezioni devono essere indette non oltre i 45 giorni successivi al verificarsi della vacanza stessa.

Art. 21 - Ufficio di Segreteria di Presidenza



1. L'Ufficio di Segreteria di Presidenza, costituito da personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione Centrale, ha compiti di supporto amministrativo, tecnico e contabile e coadiuva il Preside nell'esecuzione delle delibere e delle direttive degli organi della Facoltà, e di quanto previsto dalla vigente normativa.


TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINALI



Art. 22 - Entrata di vigore



1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con decreto rettorale.

Art. 23 - Modifiche del Regolamento



1. il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Preside, della Giunta o di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Facoltà.
2. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 - Disposizioni generali



1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Università degli Studi di Udine, alle Leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.

Art. 25 - Natura del presente Regolamento



1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Ateneo ai sensi dell'art. 64 comma 8 dello Statuto.

Aggiornato il 30/06/2005
Credits