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Regolamento Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali

emanato con D.R. n. 168 del 14 febbraio 2003

TITOLO I
STRUTTURA DELLA FACOLTÀ



Art. 1 - Organi della Facoltà



1. Sono organi della Facoltà:
a) il Preside,
b) il Consiglio di Facoltà,
c) i Consigli di Corso di laurea,
d) i Consigli di Corso di laurea specialistica.

Art. 2 - Il Preside - Compiti



1. Le attribuzioni e i compiti del Preside sono fissati dall'articolo 26 dello Statuto dell'Università degli Studi di Udine, nel seguito denominato Statuto.
2. Il Preside rappresenta la Facoltà ad ogni effetto di legge ed è responsabile della conduzione della Facoltà.
3. Il Preside:
a) convoca e presiede il Consiglio di facoltà;
b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facoltà;
c) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Università;
d) coordina e controlla le attività didattiche della facoltà.
4. Il Preside designa tra i docenti di ruolo di prima fascia il Preside vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. Il Preside vicario è nominato con decreto del Rettore e dura in carica, nell'ambito del triennio accademico, fino a revoca da parte del Preside.
5. Il Preside può attribuire, nell'ambito delle sue competenze, specifici compiti e deleghe a singoli componenti del Consiglio di Facoltà.
6. Il Preside dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 3 - Elezione del Preside



1. Il Preside viene eletto ai sensi degli articoli 26 e 65 dello Statuto e dell'art. 71 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Preside è eletto dai docenti di ruolo della Facoltà e dai rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà fra i docenti di prima fascia della stessa.
3. La votazione per il preside è convocata dal decano dei professori ordinari della facoltà. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori. Risulta eletto chi abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti. Dopo la terza votazione senza che nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione; in caso di ulteriore parità, ha la precedenza il candidato di maggior anzianità di ruolo, e, in caso di ulteriore parità quello, di maggior anzianità anagrafica. Tutte le votazioni per l'elezione del Preside avvengono a scrutinio segreto. Il Preside è nominato con decreto del Rettore.
4. Le funzioni di Preside non sono cumulabili con quella di Rettore, di Prorettore-vicario, di Direttore di Dipartimento, di Delegato-Presidente delle Delegazioni e di Rappresentante d'Area nel Senato Accademico. Le funzioni di Preside e di Preside vicario sono incompatibili con l'opzione per il tempo definito.
5. In caso di cessazione anticipata dalla carica subentra il Preside Vicario fino alla nomina del nuovo Preside, la cui elezione deve tenersi entro i 60 giorni successivi alla cessazione.

Art. 4 - Il Consiglio di Facoltà



1. Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto il Consiglio di Facoltà è composto da:
a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
b) i rappresentanti dei ricercatori in numero uguale al venti per cento approssimato per eccesso dei docenti di ruolo della facoltà in servizio alla data dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre;
c) i rappresentanti degli studenti, in numero compreso tra tre e nove secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale, e comunque in numero non superiore al dieci per cento dei professori di ruolo della Facoltà in servizio alla data dell'indizione delle elezioni.
2. I rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b) e c) vengono eletti rispettivamente con scadenza triennale e biennale e con le modalità previste dal Regolamento per l'elezione delle rappresentanze.
3. Ai sensi dell'art. 65, comma 5 dello Statuto, la mancata designazione dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b) e c) del primo comma non pregiudica il funzionamento del Consiglio di Facoltà.
4. La composizione del Consiglio di Facoltà varia, secondo la normativa vigente, in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 5 - Compiti del Consiglio di Facoltà



1. I compiti del Consiglio di Facolta' sono fissati dagli articoli 27, 49 e 64 dello Statuto e, per quanto non in contrasto con le norme predette, dall'articolo 10 del R.D. 6 aprile 1924, n. 674.
2. Il Consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che programma e coordina l'attivita' didattica della facolta'.
3. Il Consiglio di facoltà:
a) programma e destina le risorse didattiche in accordo con le delibere del Senato accademico;
b) approva e coordina i programmi degli insegnamenti e gli impegni didattici dei docenti e dei ricercatori secondo criteri di equita' nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli e delle loro specifiche competenze scientifiche;
c) provvede alla copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori, acquisito il parere dei Dipartimenti competenti;
d) formula proposte per l'istituzione e per l'attivazione di nuove iniziative didattiche;
e) formula il Regolamento di Facoltà che, fra l'altro, individua le materie per le quali gli organi attivati al suo interno dal Consiglio di facolta' potranno deliberare in via definitiva;
f) esprime pareri sui regolamenti generali per quanto di competenza;
g) esprime pareri sull'istituzione dei Dipartimenti secondo quanto previsto dall' articolo 33 dello Statuto;
h) esprime al Rettore parere sulla fruizione da parte dei docenti di periodi di esclusiva attività di ricerca;
i) provvede, per la parte di competenza, all'attuazione di quanto previsto per il servizio di tutorato;
l) delibera sui regolamenti didattici dei corsi di studio, su proposta dei competenti consigli di corso, ai fini della definitiva approvazione da parte del Senato Accademico;
m) fissa eventuali criteri generali ai quali i Consigli di Corso devono attenersi nell'assumere le delibere di cui agli art. 14 e 17.
n) approva il calendario degli esami dei corsi di laurea e laurea specialistica
o) autorizza a tenere supplenze/affidamenti presso altre Facolta' ed esprime pareri sulle autorizzazioni a tenere supplenze/affidamenti presso altre Universita';
p) esprime pareri sulle autorizzazioni a risiedere fuori sede;
q) delibera su tutte le questioni amministrative e contabili presentate dal Preside, secondo le modalita' fissate dai regolamenti dell'ateneo;
r) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata
dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.
4. Il Consiglio di Facoltà può avvalersi di commissioni istruttorie per specifici argomenti con modalità e finalità definite al successivo art. 12.

Art. 6 - Convocazione del Consiglio di Facoltà



1. La convocazione ordinaria del Consiglio di Facoltà deve avvenire almeno ogni tre mesi.
2. Il Preside convoca, con congruo anticipo rispetto alla seduta, il Consiglio di Facoltà: 1) in via ordinaria mediante avviso ai componenti almeno 7 giorni prima della data fissata per la seduta; 2) in via straordinaria l'avviso deve essere inviato ai componenti almeno 3 giorni prima della data fissata per la seduta; 3) in caso di urgenza l'avviso deve essere spedito almeno 24 ore prima ai componenti. La convocazione avviene mediante posta elettronica. E' consentito l'invio per posta ordinaria a singoli interessati che ne facciano richiesta.
3. Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno con le indicazioni degli argomenti da trattare. Eventuali modifiche dell'ordine del giorno dovranno essere comunicate almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Art. 7 - Validità delle sedute



1. La validità della seduta è constatata dal Preside, all'inizio della stessa.
2. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà è necessario:
a) che tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità e nei termini previsti al precedente articolo 6;
b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto.
3. Non concorrono alla formazione del numero legale, di cui alla precedente lettera b), a meno che non intervengano alla seduta: a) i docenti fuori ruolo; b) il personale in aspettativa; c) il personale in congedo; d) i componenti di commissioni di concorso universitario regolarmente convocati nel giorno della seduta dell'organo collegiale; e) i rappresentanti degli studenti.
4. La sussistenza del numero legale può essere verificata esclusivamente prima di ogni votazione, su richiesta anche di un singolo componente di diritto.

Art. 8 - Ordine del giorno



1. Nell'ordine del giorno devono essere chiaramente indicati gli argomenti di competenza delle varie componenti, ordinati in modo tale da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
2. Durante la seduta l'ordine del giorno può essere variato con inversione, soppressione di argomenti o rinvio a successive adunanze, su proposta del Preside approvata dalla maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Modalità della discussione



1. Il Preside, o un relatore da lui designato, illustra l'argomento in oggetto e la proposta di delibera, rispondendo alle richieste preliminari di chiarimento.
2. Aperta la discussione, coloro che intendono intervenirvi devono iscriversi presso il Segretario e prendono la parola nell'ordine di iscrizione.
3. Il Preside può, visto il numero degli iscritti a parlare, fissare un limite entro il quale si chiudono le iscrizioni, dandone preventivo avviso al Consiglio.
4. Ogni intervento deve essere limitato a cinque minuti; il Preside, tenuto conto degli iscritti a parlare e dell'orario, può limitare ulteriormente il tempo massimo concesso per ogni intervento.
5. Nessuno può intervenire più di una volta nel corso di una stessa discussione, tranne che per fatto personale, per dichiarazione di voto o su richiesta del Preside, o per presentare mozione d'ordine sulla modalità di prosecuzione della discussione.
6. I consiglieri che presentino emendamenti che modifichino sostanzialmente la proposta di delibera in discussione sono tenuti, su richiesta del Preside, a formularli per iscritto.
7. Alla fine della discussione possono prendere la parola il Preside ed uno dei presentatori di ogni proposta di modifica, per brevi repliche. Successivamente il Preside dichiara chiusa la discussione, ne ricapitola i punti salienti ed apre la iscrizione a parlare per dichiarazione di voto.
8. Ogni consigliere può parlare, per non più di due minuti, per illustrare le ragioni del suo voto.
9. Nel caso della votazione delle mozioni d'ordine le dichiarazioni di voto sono limitate ad un intervento per il voto a favore e ad uno per quello contrario.
10. Non sono ammessi interventi in merito ad argomenti oggetto di comunicazione se non per richieste di chiarimenti.

Art. 10 - Modalità delle votazioni



1. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo i casi in cui il Preside ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate. Il Preside mette a votazione nell'ordine: gli emendamenti soppressivi, i modificativi, gli aggiuntivi ed infine il complesso della proposta.
2. Qualora su uno stesso argomento siano state presentate più proposte di delibera, esse vengono votate separatamente ed in ordine di presentazione e ciascun componente del Consiglio di Facoltà può votare anche per più di una di esse. Se una o più di tali proposte raggiungono la maggioranza assoluta dei presenti, risulta approvata quella che ha ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Se invece nessuna proposta ha raggiunto la maggioranza assoluta dei presenti, si procede ad una votazione tra le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti favorevoli. Risulta approvata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.
3. La votazione di norma si svolge per alzata di mano. La votazione si svolge per scrutinio segreto solo nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
4. Ai sensi del terzo comma dell'art. 67 dello Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto; in caso di parità prevale il voto del Preside.
5. I rappresentanti degli studenti partecipano con voto deliberante nella trattazione delle materie attinenti il funzionamento della facoltà e l'attività didattica, ad esclusione di quelle inerenti le risorse di docenza e i soggetti non appartenenti alla comunità universitaria.
6. Le mozioni d'ordine sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.
7. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti ed affini entro il quarto grado.
8. Le deliberazioni concernenti le proposte di apertura di procedure di valutazione comparativa o di trasferimento, quelle relative ai bandi e alle chiamate per trasferimento, nonche' quelle relative alle chiamate di idonei, sono adottate con il voto palese della maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 7 comma 3.

Art. 11 - Verbalizzazioni



1. La verbalizzazione dell'adunanza viene redatta dal Segretario, da individuarsi di volta in volta nel docente di ruolo di prima fascia con la minore anzianità in ruolo tra quelli presenti oppure, in caso di più docenti di prima fascia con la stessa anzianità minima, nel più giovane di età.
2. Coloro che chiedano, durante un'adunanza, la verbalizzazione del loro intervento, sono tenuti a presentarne al Segretario il testo scritto, di cui va data lettura in aula durante la stessa seduta.
3. La verbalizzazione deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà nella stessa seduta o in quelle immediatamente successive, e deve essere sottoscritta dal Preside e dal Segretario. Le delibere sono immediatamente esecutive.
4. Qualora l'approvazione non avvenga seduta stante, la verbalizzazione di ogni adunanza deve essere messa a disposizione dei componenti il Consiglio di norma almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio di Facoltà al cui ordine del giorno ne è prevista l'approvazione.
5. La pubblicità dei verbali prescritta dal quarto comma dell'art. 69 dello Statuto si intende realizzata col deposito presso la segreteria della Presidenza, presso la quale possono essere consultati, e con la trasmissione al Magnifico Rettore.

Art. 12 - Commissioni istruttorie



1. Il Consiglio di Facoltà, ai sensi del sesto comma dell'art. 27 dello Statuto, può deliberare la costituzione di Commissioni istruttorie specificandone i compiti, la composizione e la durata.
2. Le Commissioni possono essere rinnovate, prorogate in carica, modificate nella loro composizione e nei loro compiti o soppresse con delibera del Consiglio di Facoltà.
3. Il Presidente della Commissione viene designato all'interno della Commissione stessa.
4. Le Commissioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti la Commissione.
5. I pareri di ciascuna Commissione sono espressi in un documento scritto contenente anche, a richiesta degli interessati, eventuali pareri di minoranza.

Art. 13 - Consigli di Corso di laurea e di laurea specialistica



1. Per ogni Corso di laurea attivato nell'ambito della Facoltà puo' essere istituito un Consiglio di Corso di laurea; per ogni corso di laurea specialistica attivato nell'ambito della Facoltà puo' essere istituito un Consiglio di Corso di laurea specialistica. Le norme seguenti si riferiscono sia ai Consigli di Corso di Laurea che ai Consigli di Corso di laurea specialistica, indicati entrambi con la sigla CCL.
2. Il CCL è costituito da:
a) i professori e i ricercatori incardinati nel corso stesso;
b) i professori e i ricercatori che ricoprono, in tutto o in parte, un insegnamento ufficiale del corso stesso;
c) una rappresentanza degli studenti iscritti al corso.
3. Sono membri effettivi i professori e i ricercatori che sono incardinati nel corso stesso oppure che ricoprono, in tutto o in parte, un insegnamento per titolarità, compito sostitutivo o affidamento.
4. Hanno diritto di voto, ma non concorrono alla formazione del numero legale:
a) i professori supplenti;
b) i professori a contratto;
c) i professori e i ricercatori che ricoprono un insegnamento ufficiale mutuato dal corso;
d) i rappresentanti degli studenti.
5. Per corsi di laurea interfacoltà la composizione del CCL è demandata ad apposito regolamento proposto dalle Facoltà interessate ed approvato dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 24 comma 4 dello Statuto.
6. Per corsi di laurea interateneo istituiti in base a convenzione fra Atenei interessati, con sede presso l'Università di Udine, la composizione del CCL è demandata ad apposito regolamento proposto dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN ed approvato dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 24 comma 4 dello Statuto.
7. I rappresentanti degli studenti, in numero uguale a tre, durano in carica per due anni accademici.
8. La composizione del CCL varia secondo la normativa che regola la presenza in Consiglio di Facoltà in rapporto agli argomenti all'ordine del giorno, che devono essere ordinati in modo da consentirne la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
9. La mancata designazione dei rappresentanti degli studenti non pregiudica il funzionamento del CCL.
10. In apertura di ogni seduta il Presidente designa il Segretario trai membri del Consiglio.
11. Per il funzionamento del CCL (convocazione, validità delle sedute, ordine del giorno, modalità della discussione, modalità delle votazioni, verbalizzazioni) si fa riferimento, per analogia e salvo diversa previsione, agli articoli del presente Regolamento riguardanti il Consiglio di Facoltà.
12. Qualora siano attivati più corsi di laurea o di laurea specialistica nell'ambito della stessa classe di appartenenza, e' costituito un unico Consiglio, denominato rispettivamente "Consiglio Unificato Corsi di laurea Classe n. …." e "Consiglio Unificato Corsi di laurea specialistica Classe n. …", riguardante tutti i corsi della stessa classe.
13. Il consiglio di Facoltà può costituire un unico consiglio per corsi di laurea specialistica e corsi di laurea comprendenti un curriculum interamente riconosciuto ai fini dell'iscrizione al corso di laurea specialistico stesso. Tale Consiglio viene denominato "Consiglio Unificato Corsi di laurea Classe n…. e laurea specialistica Classe n…." (aggiungendo il "nome" di esso). La costituzione di un unico consiglio e' permessa anche qualora il Consiglio Unificato riguardi più corsi di laurea o di laurea specialistica della stessa classe, secondo quanto disposto dal precedente comma 11.
14. Qualora sia costituito un Consiglio Unificato, il numero dei rappresentanti degli studenti di cui al precedente comma 6 e' aumentato di uno per ogni corso di laurea o di laurea specialistica accorpato oltre il primo.
15. Le delibere di costituzione di un Consiglio Unificato di cui al precedente comma 12 od eventuali deroghe motivate a quanto disposto dal comma 11, sono prese dal Consiglio di Facoltà a maggioranza degli aventi diritto ed hanno effetto a partire dall'anno accademico successivo alla delibera.

Art. 14 - Compiti dei Consigli di Corso di laurea, di laurea specialistica e dei Consigli Unificati



1. Il Consiglio:
a) provvede alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative;
b) propone i programmi dei singoli insegnamenti e delle varie attivita' formative e ne coordina lo svolgimento;
c) propone i calendari delle attivita' didattiche, delle prove di profitto e delle prove finali;
d) formula proposte alle strutture didattiche competenti in ordine all'utilizzo delle risorse;
e) esprime pareri su questioni sottoposte dalle competenti strutture didattiche;
f) propone la definizione e le modifiche dei Regolamenti Didattici di Corso;
g) assolve a compiti e funzioni delegate dagli organi collegiali delle strutture didattiche;
h) formula eventuali piani di studi ufficiali;
i) esamina ed approva le pratiche studenti (piani di studi, trasferimenti, passaggi, iscrizioni con abbreviazione degli studi, opzioni);
l) propone al Consiglio di Facolta' l'attivazione di insegnamenti previsti dal Regolamento Didattico;
m) propone al Consiglio di Facolta' l'attivazione di corsi integrativi designando le persone a cui affidarli per contratto;
n) svolge ogni altra attribuzione ad esso assegnata dal Regolamento Didattico della facolta' e dal presente Regolamento.
2. Nell'assumere le proprie delibere il CCL è tenuto ad attenersi ad eventuali criteri generali stabiliti dal Consiglio di Facoltà.

Art. 15 - Presidente del Consiglio di Corso di laurea, di laurea specialistica e dei Consigli Unificati



1. Il Presidente del Consiglio sovrintende e coordina le attività del rispettivo Corso. In particolare:
a) convoca, presiede e rappresenta il C.C.L.;
b) riferisce al consiglio di Facoltà sull'andamento del corso;
c) da' attuazione alle delibere del CCL;
d) notifica al Preside i verbali delle riunioni, redatti in conformità a quelli del Consiglio di Facoltà dal Segretario e sottoscritti dallo stesso Presidente e dal Segretario.
e) svolge ogni altra attribuzione a lui assegnata dal Regolamento didattico della Facoltà e dal presente Regolamento.
2. Il Presidente può designare tra i membri effettivi del consiglio il vice Presidente, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. Il vice Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente, salvo revoca.
3. Il Presidente dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Art. 16 - Elezione del Presidente del Consiglio di Corso di laurea, di laurea specialistica e dei Consigli Unificati



1. Il Presidente è eletto dal Consiglio tra i professori di prima fascia (o in mancanza, trai professori di seconda fascia) che fanno contemporaneamente parte del Consiglio e della Facolta'.
2. Le sedute per la elezione del Presidente sono convocate dal Preside della Facoltà e presiedute dal più anziano trai docenti di ruolo di prima fascia presenti.
3. L'elezione del Presidente avviene in prima convocazione a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di esito negativo della prima votazione, nel corso della stessa seduta la votazione può essere ripetuta per al più altre due volte. Dopo la terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo della rispettiva fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
4. Tutte le votazioni per l'elezione del Presidente hanno luogo a scrutinio segreto.
5. In caso di vacanza, l'elezione deve essere effettuata non oltre i 60 giorni successivi al verificarsi della vacanza stessa.
6. Il Presidente decade nel caso in cui cessi di appartenere al Consiglio o alla Facolta'.

Art. 17 - Corsi di Master Universitario



1. Per ogni corso di Master Universitario alla cui proposta la Facoltà partecipi, il Consiglio di Facolta' indica un Direttore tra i professori di prima fascia, ovvero, in caso di accertata indisponibilità di questi ultimi, trai professori di seconda fascia. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore.
2. Il Consiglio di Facoltà nomina altresì i propri componenti nel Consiglio di corso di Master, scegliendoli tra i docenti che abbiano manifestato il proprio interesse.

Art. 18 - Ufficio di Segreteria di Presidenza



1. L'Ufficio di Segreteria della Facoltà, costituito da personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione Centrale, ha compiti di supporto amministrativo, tecnico e contabile e coadiuva il Preside nell'esecuzione delle delibere e delle direttive degli organi di governo istituiti all'interno della Facoltà e di quanto previsto dalla normativa vigente.


TITOLO II
NORME TRANSITORIE E FINALI



Art. 19 - Entrata in vigore



1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con decreto rettorale.
2. Il Preside, i Presidenti di Consigli di Corso di laurea, le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti nei preesistenti Consigli di Facoltà e di Corso di laurea e le Commissioni Istruttorie esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento restano in carica fino alla scadenza prevista dalla normativa previgente.
3. I mandati di Preside e di Presidente di Consiglio di Corso di laurea in corso all'entrata in vigore del presente Regolamento rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilità.

Art. 20 - Modifiche del Regolamento



1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Preside o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Facoltà. La proposta sarà discussa entro la terza riunione del Consiglio di Facoltà successiva alla data di presentazione della stessa. L'approvazione della proposta richiede la maggioranza dei componenti del Consiglio di Facoltà.
2. Le modifiche al presente Regolamento devono essere approvate dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Disposizioni generali



1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Università degli Studi di Udine, alle Leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.

Art. 22 - Natura del presente Regolamento



1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali ai sensi dell'art. 64 dello Statuto.
Aggiornato il 30/06/2005
Credits