Regolamento Scuole di specializzazione dell'area medica
emanato con D.R. n. 100 del 22 febbraio 2006- TITOLO I NORME GENERALI
- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Finalità delle Scuole
- Art. 3 – Ammissione
- Art. 4 – Concorso di ammissione
- Art. 5 – Organi della Scuola
- Art. 6 – Ordinamento degli studi
- Art. 7 - Trasferimento e rinuncia
- TITOLO II DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEL MEDICO SPECIALIZZANDO
- Art. 8 - Borse di studio
- Art. 9 - Finanziamento delle borse di studio
- Art. 10 - Modalità di assegnazione delle borse
- Art. 11 - Modalità di erogazione delle borse
- Art. 12 - Sospensione della formazione specialistica
- Art. 13 - Obblighi degli specializzandi titolari di borsa di studio
- Art. 14 - Modalità di svolgimento della frequenza
- Art. 15 - Copertura assicurativa
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di specialisti in ambito sanitario, il cui titolo ha valenza comunitaria. L’elenco di dette specializzazioni è formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con quello della Salute in accordo con l’art. 1 del d.lgs. n. 257/1991.
Art. 2 – Finalità delle Scuole
1. Le Scuole hanno lo scopo di formare specialisti nel settore delle aree medico-chirurgiche e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore.
2. La durata del corso degli studi per ogni singola scuola di specializzazione è definito nell’ordinamento didattico specifico della scuola. Gli ordinamenti didattici delle singole scuole disciplinano inoltre gli specifici standards formativi.
Art. 3 – Ammissione
1. Sono ammessi alle scuole i laureati in Medicina e Chirurgia, nonché, per gli specifici indirizzi, anche i non medici. Le lauree richieste sono quelle riportate nell’ordinamento delle singole scuole di specializzazione.
2. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, ogni scuola accetta un numero massimo di iscritti per ogni anno di corso secondo quanto indicato dall’ordinamento didattico di ogni singola scuola.
3. Il numero effettivo degli iscrivibili al primo anno di corso è determinato sulla base della programmazione nazionale così come valutata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.) di concerto con il Ministero della Salute, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole come stabilito dal relativo decreto del M.I.U.R..
4. Nell’ambito dei posti risultanti dalla programmazione è stabilita una riserva di posti complessivamente non superiore al 5 per cento per l’esigenza della Sanità militare e del 5 per cento per l’esigenza della Polizia di Stato, nonché per medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Potrà inoltre essere ammesso in soprannumero, nel limite del 10 per cento oltre la programmazione, personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie al di fuori della rete formativa della Scuola. Potranno inoltre essere previsti dei posti aggiuntivi a finanziamento privato.
5. L’ammissione degli aventi diritto all’iscrizione in qualità di borsisti in base alla relativa graduatoria avviene nel rispetto del seguente ordine di procedura:
a) posti ordinari con finanziamento ministeriale;
b) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da istituzioni o enti pubblici o privati;
c) posti aggiuntivi finanziati con risorse acquisite da persone fisiche.
6. L’ammissione su tutti i suddetti posti è comunque subordinata al regolare superamento della prova e ad apposita autorizzazione ministeriale.
7. I candidati utilmente collocati in graduatoria di merito per l’accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purchè conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell’ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionali.
8. I candidati cittadini comunitari sono ammessi al concorso alle stesse condizioni dei cittadini italiani. I cittadini non comunitari sono ammessi al concorso in base alle disposizioni vigenti in materia.
Art. 4 – Concorso di ammissione
1. L’ammissione alla Scuola viene effettuata in base a concorso per titoli ed esami nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. 162/82 e dalla L. 264/99.
2. L’esame consiste in una prova scritta ed in una eventuale prova orale integrata, se del caso, da una prova pratica. Al termine dell’esame viene compilata una graduatoria sulla base del punteggio complessivo, espresso in centesimi.
3. Il bando di concorso indicherà eventuali modalità diverse, come le prove mediante domande a risposte multiple, e i programmi di esame. Il candidato dovrà dare prova di conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere ove ciò sia espressamente richiesto nel bando.
4. La valutazione dei titoli integra il punteggio conseguito nell’esame di cui al comma precedente, in misura non superiore al trenta per cento dello stesso nel caso in cui il candidato abbia superato il predetto esame.
5. Costituiscono titoli valutabili:
a) la tesi di laurea, nella disciplina attinente la specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione, indicate nel bando di concorso;
d) le pubblicazioni scientifiche nelle materie attinenti.
6. Ai fini della valutazione dei predetti titoli e dell’attribuzione del relativo punteggio si osservano i criteri di ripartizione ed i limiti massimi stabiliti nel decreto del Ministero della Pubblica istruzione di data 16 settembre 1982.
7. La Commissione per l’esame di ammissione è costituita da non meno di tre docenti o ricercatori designati dal Consiglio della Scuola ed è nominata con Decreto del Rettore.
Art. 5 – Organi della Scuola
1. Sono organi della Scuola il Direttore ed il Consiglio della Scuola. Per le modalità di elezione, competenze e composizione si rinvia all’art. 37 del Regolamento Didattico d’Ateneo.
Art. 6 – Ordinamento degli studi
1. L’ordinamento didattico dei corsi di specializzazione istituiti nell’Università è stabilito nell’allegato "C" al Regolamento didattico d’Ateneo.
2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e deve svolgersi secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola ed in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
3. Il calendario dei corsi e delle attività pratiche è stabilito, anno per anno, dal Consiglio della Scuola. I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. Alla fine di ciascun anno lo specializzando deve sostenere un esame finale annuale per il passaggio al successivo anno di corso, da sostenersi entro il 31 ottobre di ciascun anno. Per superare l’esame annuale lo specializzando deve conseguire la votazione minima di 30/50. Ove egli consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all’unanimità.
5. L'accertamento del profitto potrà comprendere valutazioni in itinere nel corso dell'anno ma comunque prevede sempre l’ esame finale.
6. E' prevista una prova di appello all'esame finale, entro il medesimo anno solare della prima prova.
7. Lo specializzando che al termine di ciascun anno solare non abbia superato l’esame di profitto teorico-pratico e non abbia completato lo svolgimento delle attività pratiche previste, non è ammesso a proseguire il corso degli studi.
8. La Commissione esaminatrice è composta dal Direttore della Scuola che la presiede e dai docenti delle materie relative all’anno di corso in numero non inferiore a due membri effettivi e due membri supplenti designati dal Consiglio della scuola. La Commissione dispone di un massimo di cinquanta punti.
9. Il corso si conclude con un esame finale, consistente nella discussione di una dissertazione scritta che dimostri la preparazione scientifica e confermi le capacità operative collegate alla specifica professionalità.
10. Lo specializzando, per essere ammesso all’esame di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medico-chirurgici specialistici certificati secondo gli standards riportati nelle tabelle B delle singole scuole.
11. La Commissione giudicatrice dell’esame finale è nominata dal Direttore della Scuola ed è costituita da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri effettivi ivi compreso il Presidente e da un minimo di due ad un massimo di quattro membri supplenti, tutti designati dal consiglio della scuola fra i docenti che lo compongono. La Commissione dispone di un massimo di 70 punti.
12. Per conseguire il diploma di specializzazione il candidato deve ottenere la votazione minima di 42/70. Ove egli consegua il voto massimo, la commissione può concedere la lode che deve essere deliberata all’unanimità.
Art. 7 - Trasferimento e rinuncia
1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia e previo nulla-osta da parte del Consiglio della Scuola nonché dell'Università di destinazione. Il trasferimento non è consentito al primo anno di corso e, per gli anni successivi, è possibile solo dopo il sostenimento dell’esame finale annuale dell'anno in corso, e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre.
2. Lo specializzando che intenda rinunciare al proseguimento degli studi e della formazione è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Università, Ripartizione Didattica, e alla Direzione della Scuola. Qualora uno specializzando abbia precedentemente rinunciato al proseguimento degli studi presso una Scuola di specializzazione, può iscriversi ad un’altra Scuola senza dover restituire le rate di borsa di studio già usufruite nel precedente corso.
TITOLO II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DEL MEDICO SPECIALIZZANDO
Art. 8 - Borse di studio
1. L'Università degli Studi di Udine eroga, annualmente, borse di studio per gli iscritti alle Scuole di specializzazione dell'area sanitaria di tipologia e durata conformi alle norme CEE, il cui elenco è stilato ed aggiornato con Decreto del Ministro del M.I.U.R., sentito il Ministro della Salute e su parere del C.U.N.
2. Il numero delle borse di studio è determinato annualmente dal Ministro del M.I.U.R. sentito il Ministro della Salute e su parere del C.U.N.
Art. 9 - Finanziamento delle borse di studio
1. I fondi da destinare annualmente alle predette borse di studio sono assegnati dal Ministero del Tesoro, su proposta dei Ministri del M.I.U.R. e della Salute, sulla base del numero di posti di ciascuna scuola, di cui all'art. 2 comma 2° del D.Lgs. 257/91.
2. L'Università potrà integrare i predetti fondi con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni e/o convenzioni con Enti e/o privati, nell'ambito del numero dei posti indicato sull’Ordinamento Didattico allegato al Regolamento didattico d'Ateneo delle singole Scuole di specializzazione.
Art. 10 - Modalità di assegnazione delle borse
1. Le borse di studio vengono corrisposte agli ammessi alle Scuole di specializzazione, di cui al precedente art. 1, in relazione all'attuazione dell'impiego a tempo pieno richiesto per la formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. 257/91.
2. Le borse di studio vengono erogate per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica previsti per servizio militare, missioni scientifiche, gravidanza e malattia.
3. L'importo della borsa di studio viene annualmente determinato con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del M.I.U.R. e del Tesoro.
Art. 11 - Modalità di erogazione delle borse
1. Le borse di studio vengono erogate in sei rate bimestrali posticipate a partire dall'inizio della frequenza ai corsi.
2. Nel caso di non regolare adempimento dei prescritti obblighi di frequenza da parte degli specializzandi spetta al Direttore della Scuola segnalarlo tempestivamente alla Ripartizione Didattica-Settore Scuole di specializzazione, specificandone i motivi, ai fini della sospensione dell'erogazione della borsa di studio.
3. L'interruzione della formazione specialistica per motivi diversi da quelli dell'art. 5, commi 3 e 4 del D.Lgs. 257/91, determina la cessazione dell'erogazione della rata della borsa di studio con effetto immediato.
4. La corresponsione della borsa di studio cessa definitivamente nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto con esito positivo l'esame annuale.
Art. 12 - Sospensione della formazione specialistica
1. Il periodo di formazione può essere sospeso per servizio militare, missione scientifica, gravidanza e malattia. Inoltre, in applicazione dell’art. 162 del Regolamento Didattico di Ateneo, la sospensione può avvenire, per uno o più anni, anche nel caso di ammissione ad un corso di dottorato di ricerca.
2. Le assenze per malattia, missione scientifica (che esuli dall’attività di formazione), servizio militare e gravidanza, quando superano i trenta giorni, comportano la sospensione del periodo di formazione.
3. Gli specializzandi titolari di borsa di studio che si trovino in una delle sopracitate situazioni e non possono per tali motivi attendere agli obblighi di frequenza, debbono darne tempestiva comunicazione alla Direzione della Scuola ed alla Ripartizione Didattica – Settore Scuole di specializzazione, corredandola con la seguente documentazione:
- servizio di leva: certificato dell'autorità militare nel quale dovranno essere indicate la data di inizio e la data presunta del congedo o relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del T.U. 28/12/2000 n. 445;
- gravidanza: certificato medico nel quale deve essere indicata la data presunta del parto, secondo quanto previsto dal T.U. 26/3/01 n. 151;
- malattia: certificato medico nel quale dovrà essere indicato il periodo di sospensione;
- missione scientifica: dichiarazione del Responsabile del programma di ricerca nella quale dovrà essere indicato il periodo della sospensione.
4. L’intera durata del periodo di formazione non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni, pertanto l’attività di formazione dovrà essere sempre recuperata prima dell’esame di diploma, comunque nell’osservanza delle direttive europee in materia di orario aggiuntivo. L'assenza superiore a sei mesi comporta il recupero dell'anno.
5. Nel caso di sospensione per un periodo inferiore a sei mesi il Consiglio della Scuola può autorizzare lo specializzando a sostenere l'esame annuale, fermo restando il recupero del periodo di sospensione formativa nei termini sopra indicati.
6. Affinché il recupero dei periodi di sospensione formativa all'ultimo anno di corso non risulti penalizzante per lo specializzando, sarà possibile effettuare una sessione straordinaria di diploma al completamento della formazione teorico-pratica.
7. La specializzanda ha il diritto/dovere di astenersi dalla frequenza usufruendo del congedo di maternità, di cui al T.U. n. 151/01, alle stesse condizioni delle lavoratrici dipendenti.
8. Le assenze per partecipazione a corsi, convegni, soggiorni in altre strutture, ecc. devono essere autorizzate dal Consiglio della Scuola che garantisce la loro inerenza e coerenza con l'iter formativo dello specializzando. Tali assenze non vanno computate nel periodo di 30 giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire.
Art. 13 - Obblighi degli specializzandi titolari di borsa di studio
1. Lo specializzando titolare di borsa di studio non può, per tutta la durata della formazione a tempo pieno, esercitare alcuna attività libero-professionale ed avere rapporti anche convenzionali o precari con strutture del Servizio sanitario nazionale. Fa eccezione quanto previsto dall’art. 19 della L. 448/01, che consente ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione alle scuole di specializzazione, la possibilità di sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e la iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, purché in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica. Tali attività possono essere espletate esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio e non devono interferire con le attività di tirocinio previste dalle singole scuole. Di tale eventuale attività dovrà essere data tempestiva comunicazione formale al Consiglio della Scuola.
2. Qualora lo specializzando titolare di borsa di studio sia un pubblico dipendente, deve adempiere a quanto previsto dall'art. 6 della Legge 30.11.1989, n. 398.
3. Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituti nazionali o stranieri utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione dei borsisti.
Art. 14 - Modalità di svolgimento della frequenza
1. L'anno accademico per gli specializzandi inizia il 1°novembre, salvo diversa delibera del Senato Accademico.
2. L'attività di formazione teorico-pratica dello specializzando deve concludersi in tempo utile per l'espletamento dell'esame finale di diploma entro il 31 dicembre, con esclusione dei casi di cui all’articolo 12, ultimo comma.
3. L'attività di formazione teorico-pratica dello specializzando, complessivamente intesa, comporta un impegno orario almeno pari a quello del personale del S.S.N. a tempo pieno, ai sensi della normativa vigente.
4. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, lo specializzando è tenuto ad esibire una tessera identificativa, analogamente al personale strutturato. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell’orario di presenza, predisposti a cura della Direzione della Scuola.
5. L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui lo specializzando opera. Il Direttore della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza dello specializzando da parte del Responsabile dell'Unità operativa, anche ai fini dell'erogazione della borsa di studio.
6. Lo specializzando svolge la propria attività formativa teorico-pratica nelle unità operative sedi della Scuola e in quelle convenzionate con la stessa, accreditate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola. Ai fini di una completa ed armonica formazione professionale, lo specializzando è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola. Sono possibili periodi di formazione all'estero, previa approvazione del Consiglio della Scuola e formale accettazione dell'Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di un anno nell'intero corso degli studi.
7. In base a quanto previsto dalla normativa vigente, il Consiglio della Scuola determina il piano di studi nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati per ogni singola specializzazione.
8. Il piano degli studi viene pubblicato annualmente nel Manifesto degli Studi delle Scuole di specializzazione.
9. L'attività di tirocinio dello specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non può essere sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.
10. La valutazione degli specializzandi deve comprendere sia l'acquisizione delle conoscenze teoriche che delle competenze professionali.
11. Nel caso il tirocinio si svolga in strutture convenzionate, il Direttore della Scuola concorda con il Responsabile dell'unità operativa cui è assegnato lo specializzando l'applicazione delle delibere del Consiglio della Scuola.
12. Nell'iter formativo delle Scuole che prevedono l'espletamento di guardia medica, il Consiglio della Scuola organizza sotto la sua responsabilità un numero adeguato di guardie per la formazione dello specializzando
13. Gli atti medici vengono certificati dal Direttore della Scuola secondo lo standard nazionale riportato nelle Tabelle B.
14. Allo specializzando, nell'espletamento dei compiti assistenziali, deve essere garantito come referente un medico strutturato di ruolo dell'Unità operativa in cui opera come doverosa tutela delle persone (utente e specializzando) e come momento essenziale per l'apprendimento.
15. L’accoglimento, le prestazioni specialistiche ambulatoriali e le consultazioni specialistiche in altre Aziende, pur essendo parte integrante del percorso formativo dello specializzando, devono essere supervisionate da uno strutturato responsabile.
16. La partecipazione dello specializzando alle attività sanitarie dovrà risultare dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, ecc.).
17. Il Consiglio della Scuola comunque stabilisce le modalità del tirocinio in accordo con i regolamenti delle Aziende in cui questo viene effettuato.
18. Per lo svolgimento dell’attività di servizio si farà riferimento al contratto collettivo nazionale del personale dell’area medica.
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Art. 15 - Copertura assicurativa
1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione degli specializzandi a cui eroga la borsa di studio. L'importo del premio assicurativo è detratto dalla borsa di studio spettante a ciascuno specializzando, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 257/91.
2. I medici specializzandi dipendenti di Aziende Sanitarie/Ospedaliere o di Amministrazione Militare, ai quali l'Università non eroga borse di studio, dovranno presentare dichiarazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza di essere assicurati per i rischi professionali e per gli infortuni connessi all'attività di formazione.
Aggiornato il 21/03/2006



