Regolamento interno per il conferimento di incarichi di insegnamento
emanato con D.R. n. 252 del 24 aprile 2009- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Bandi per la selezione
- Art. 3 – Soggetti ammessi alla selezione
- Art. 4 – Procedura di valutazione comparativa
- Art. 5 – Conferimento diretto ad eminenti studiosi
- Art. 6 – Tipologia del conferimento
- Art. 7 – Oggetto dell’incarico
- Art. 8 – Trattamento economico
- Art. 9 – Conferimento tramite convenzione
- Art. 10 – Incarichi di didattica integrativa
- Art. 11 – Regime delle incompatibilità.
- Art. 12 – Norme finali e transitorie
Art. 1 – Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento di cui all’art.1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e del D.M. 8 luglio 2008, nei corsi di studio previsti dall’art.3 del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
2. Il consiglio di facoltà, in sede di programmazione dell’attività didattica e dopo aver assegnato il carico didattico istituzionale ai propri professori, ricercatori e assistenti di ruolo, determina i corsi vacanti da attribuire mediante procedure di valutazione comparativa, nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio e per sopperire a motivate esigenze didattiche.
3. Gli incarichi di insegnamento possono essere a titolo gratuito oppure retribuito.
4. Essi possono avere durata annuale o biennale.
5. Il bando può prevedere che l’incarico sia rinnovabile fino a un massimo di tre anni accademici a condizioni economiche non superiori rispetto a quelle del rapporto iniziale. Il rinnovo è subordinato all’impossibilità di attribuire per carico didattico istituzionale l’insegnamento al personale di ruolo, alle esigenze derivanti dalla programmazione didattica, alla valutazione positiva dell’attività precedentemente svolta, alla verifica del corretto adempimento della prestazione e, in caso di incarico retribuito, alla verifica della disponibilità finanziaria.
Art. 2 – Bandi per la selezione
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, il Consiglio di Facoltà predispone un apposito bando per la copertura degli insegnamenti vacanti attestando la necessaria copertura finanziaria sulla base delle risorse assegnate dal consiglio di amministrazione.
2. Contestualmente, qualora ne ravvisi l’opportunità, il consiglio di facoltà nomina una o più commissioni, formate da personale docente e ricercatore di ruolo dell’ateneo e competente per settore scientifico-disciplinare, che provvederà ad effettuare la selezione dei candidati mediante valutazione comparativa di cui all’art. 4.
3. Il bando indica:
a) la copertura finanziaria di cui al precedente comma 1, qualora si tratti di incarichi retribuiti;
b) le modalità e i termini di presentazione delle domande che non potranno essere inferiori a 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del bando;
c) gli insegnamenti da conferire con specificazione del settore scientifico disciplinare, dei crediti formativi universitari e del numero di ore di lezione frontale;
d) il carattere gratuito o retribuito dell’incarico con l’importo del compenso lordo orario riferito alle ore di lezione frontale;
e) gli altri compiti facenti parte della prestazione comprendenti il ricevimento e l’assistenza agli studenti, la partecipazione ad esami di profitto e di laurea, la partecipazione agli organi didattici;
f) la durata annuale o biennale del rapporto con indicazione espressa dei termini essenziali iniziale e finale oppure la sua rinnovabilità secondo quanto previsto dall’art.1, comma 5;
g) i requisiti scientifici e professionali richiesti in relazione al settore scientifico disciplinare di riferimento, alla tipologia specifica dell’impegno oggetto dell’incarico e ai criteri di priorità del conferimento dell’incarico secondo quanto previsto al successivo art 4, comma 2 del presente regolamento;
h) i criteri in base ai quali verrà effettuata la valutazione comparativa dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni allegate alle domande dei candidati;
i) l’eventuale previsione di un colloquio per i soggetti di cui ai punti c) e d) dell’art. 3, specificando l’oggetto dello stesso;
l) le eventuali condizioni stabilite dagli Organi accademici per la maturazione del diritto al compenso;
m) ogni altro elemento ritenuto essenziale a seguito di deliberazione degli organi di governo.
Art. 3 – Soggetti ammessi alla selezione
1. Sono ammessi alla selezione:
a) il personale docente, ricercatore e assistente di ruolo o a tempo determinato dell’Università di Udine;
b) il personale docente, ricercatore e assistente di ruolo o a tempo determinato di altra Università;
c) soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università italiane, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
d) soggetti incaricati all’interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R. 382/1980 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/1995.
Art. 4 – Procedura di valutazione comparativa
1. Prima di procedere alla valutazione comparativa dei candidati il Consiglio di Facoltà individua i dipartimenti interessati o altra struttura o un collegio interno della Facoltà che certifichi l’adeguata qualificazione dei titoli scientifici e professionali posseduti dai soggetti di cui al punto c) dell’art.3 ovvero dell’attività di ricerca svolta dai soggetti di cui al punto d) del medesimo articolo, in relazione al settore scientifico-disciplinare oggetto dell’incarico . Le strutture interessate effettuano tale accertamento tenuto conto del rilievo scientifico dei titoli e del curriculum complessivo dei candidati in relazione a quanto previsto dal successivo comma 2 ed alla tipologia specifica dell’impegno richiesto nel bando. La certificazione è succintamente motivata.
2. Fatte salve precise e motivate esigenze legate alle caratteristiche dell’insegnamento vacante, adeguatamente menzionate nel bando, l’incarico sarà conferito secondo il seguente ordine di priorità:
I. personale docente, ricercatore e assistente di ruolo o a tempo determinato dell’Università di Udine;
II. personale docente, ricercatore e assistente di ruolo o a tempo determinato di altra Università ;
III. altri soggetti non appartenenti ai ruoli del personale docente, degli assistenti e dei ricercatori universitari.
3. Espletata la fase di cui al comma 1 il Consiglio di Facoltà o la Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà procede alla valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri di cui all’art. 2, comma 3, punto h) e tenuto conto del colloquio, se previsto, e formula un giudizio sintetico su ciascun candidato. Qualora a procedere sia la Commissione nominata ai sensi dell’art.2, comma 2, sarà cura della stessa redigere un apposito verbale, approvato dal Consiglio di Facoltà nella seduta dedicata alle attribuzioni degli incarichi di insegnamento.
Art. 5 – Conferimento diretto ad eminenti studiosi
1. Il Consiglio di Facoltà, esperito quanto previsto dall’art. 1, comma 2, può proporre il conferimento di incarichi di insegnamento vacanti ad eminenti studiosi italiani o stranieri senza esperire le procedura di selezione di cui all’art. 2.
2. I destinatari dei conferimenti di cui al comma precedente devono essere in possesso di riconoscimenti scientifici, professionali o artistici ottenuti e riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale e la proposta di conferimento dell’incarico deve essere approvata dal Senato accademico.
Art. 6 – Tipologia del conferimento
1. Gli incarichi di insegnamento ai soggetti di cui ai punti a) e b) dell’art.3, esclusi i ricercatori a tempo determinato, sono conferiti mediante decreto rettorale. Per il personale di cui al punto a) dell’art.3, l’incarico si intende comunque a titolo gratuito qualora si tratti di attività rientranti nei propri doveri istituzionali.
2. Gli incarichi di insegnamento ai soggetti di cui ai punti c) e d) dell’art.3, nonché ai ricercatori a tempo determinato di altro Ateneo, sono affidati mediante contratti di diritto privato, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Gli incarichi di insegnamento ai lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R. 382/1980 e ai collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/1995 nonché ai ricercatori a tempo determinato, dipendenti dell’Università di Udine, sono attribuiti mediante affidamento d’incarico da svolgere al di fuori dell’impegno orario annuo e previa autorizzazione da parte della struttura di appartenenza.
4. L’attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle università.
Art. 7 – Oggetto dell’incarico
1. Il soggetto destinatario dell’incarico è tenuto:
a) a svolgere l’attività didattica per il numero di ore e secondo l’orario previsto, perseguendo gli obiettivi formativi definiti dagli ordinamenti didattici del corso di studio e i programmi approvati dalla Facoltà;
b) a partecipare alle commissioni d’esame di profitto e di laurea previsti per l’intero anno accademico, compresa la sessione straordinaria fissata entro il mese di aprile dell’anno successivo ;
c) a partecipare ai consigli dei corsi di studio ed ai consigli di facoltà secondo quanto previsto dallo statuto, dal regolamento generale d’ateneo e dai regolamenti delle singole facoltà. E’ esclusa la partecipazione agli organi accademici collegiali in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento;
d) a stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento e all’assistenza agli studenti;
e) a consegnare, prima della fine delle lezioni, alla struttura di servizio dell’Ateneo i questionari che gli studenti frequentanti compilano per la valutazione del corso;
f) a compilare e sottoscrivere il registro delle lezioni, che deve essere consegnato al Preside della Facoltà entro dieci giorni dal termine delle lezioni;
g) a registrare tempestivamente, utilizzando l’apposita procedura elettronica, gli esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione;
h) con riferimento alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, a partecipare, se previsto dalla Facoltà, ad attività di ricerca o ad attività assistenziale strettamente connessa con l’attività didattica conferita, relativamente alla Azienda Ospedaliero - Universitaria di Udine.
Art. 8 – Trattamento economico
1. Nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 8 luglio 2008, qualora l’incarico di insegnamento sia bandito a titolo retribuito l’importo lordo dovuto per la prestazione viene stabilito dal Consiglio di Facoltà e indicato nel bando ai sensi dell’art. 2.
2. Il corrispettivo relativo all’incarico verrà liquidato, previa verifica del corretto adempimento, in un’unica soluzione al termine della prestazione riferita a ciascun anno accademico.
3. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, inclusi i professori, i ricercatori e gli assistenti di altro ateneo, il pagamento del compenso è subordinato al rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di insegnamento da parte dell’ Amministrazione di appartenenza.
4. Qualora si verifichi, da parte del destinatario dell’incarico, un inadempimento superiore al 10% dell’impegno didattico, esclusi i casi di forza maggiore previo avvertimento del Preside della Facoltà e fatti salvi gli artt. 1453 e 1458 del Codice Civile, si applicherà a titolo di penale una riduzione del compenso orario lordo previsto per le ore di lezione effettivamente svolte pari al rapporto tra ore non svolte e ore conferite.
5. L’incarico viene meno a seguito della presa di servizio del professore o del ricercatore di ruolo assegnatario dell’insegnamento come carico didattico istituzionale e la corresponsione del compenso sarà rapportata al periodo di prestazione effettuata.
6. In caso di assunzione dell’incaricato come professore o ricercatore di ruolo, l’incarico conferito sarà ridefinito nell’ambito del rispettivo carico didattico istituzionale;
7. In materia previdenziale ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui agli articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9 – Conferimento tramite convenzione
1. Alla selezione di cui all’art. 2 possono partecipare anche esperti appartenenti ad enti pubblici o privati - con i quali l’Ateneo abbia stipulato apposita convenzione – se in possesso dei requisiti previsti dal bando. Qualora risulti vincitore uno di tali esperti il conferimento dell’incarico avviene senza oneri per l’Ateneo.
Art. 10 – Incarichi di didattica integrativa
1. Gli incarichi di didattica integrativa, per quanto non previsto dal presente regolamento, sono disciplinati dal D.M. 242/1998.
2. L’attività didattica integrativa è attività di supporto all’insegnamento principale, finalizzata all’approfondimento di un determinato argomento e cui non corrispondono crediti formativi. Il soggetto incaricato che svolge l’attività di cui sopra è coordinato dal docente titolare dell’insegnamento.
3. Destinatari dell’incarico sono studiosi od esperti, anche di cittadinanza straniera, di comprovata qualificazione professionale o scientifica.
4. Il conferimento dell’incarico, previa emanazione di apposito bando e conseguente espletamento di procedura di valutazione comparativa, avviene tramite stipulazione di un contratto di diritto privato, anche a titolo gratuito, di durata annuale.
5. L’incarico non può essere conferito al medesimo soggetto per più di 7 anni consecutivi, anche se per materie diverse e da parte di differenti strutture didattiche.
6. Il contratto è stipulato dal rettore o dal Preside da lui delegato. L’attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle università.
7. Il destinatario dell’incarico è tenuto a compilare e sottoscrivere un registro delle attività svolte che deve essere consegnato al preside della facoltà entro dieci giorni dal termine della prestazione.
8. Il destinatario dell’incarico può partecipare, relativamente al contenuto oggetto della propria attività formativa e previa nomina quale cultore della materia da parte del consiglio di facoltà, alle commissioni d’esame dell’insegnamento ufficiale nell’ambito del quale viene svolta la prestazione.
9. La corresponsione del compenso, se previsto, è subordinata alla consegna del registro di cui al comma 5, previa verifica del corretto adempimento.
Art. 11 – Regime delle incompatibilità.
1. Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento di cui all’art. 1:
a) al personale tecnico amministrativo delle università, fatta eccezione per i lettori di madre lingua straniera di cui all’art. 28 del D.P.R. 382/1980 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236/1995;
b) al personale che ricopra un mandato, carica o ufficio di cui all’art.13 del D.P.R. 382/1980;
c) ai dottorandi di ricerca e ai soggetti iscritti ai corsi di cui all’art. 1 della Legge 398/1989 per tutta la durata legale del corso;
d) a dipendenti pubblici che non siano stati previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza ;
e) al personale delle amministrazioni pubbliche che sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l’università di Udine nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, nel caso di incarichi da conferire a titolo oneroso.
2. Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento di cui all’art. 10:
a) al personale tecnico amministrativo delle università;
b) al personale che ricopra un mandato, carica o ufficio di cui all’art.13 del D.P.R. 382/1980, fatto salvo quanto disposto dal penultimo comma e con esclusione di qualsiasi forma di compenso;
c) a dipendenti pubblici che non siano stati previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza;
d) al personale delle amministrazioni pubbliche che sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio con diritto a pensione anticipata di anzianità, ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l’università di Udine nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, nel caso di incarichi da conferire a titolo retribuito.
Art. 12 – Norme finali e transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione tramite decreto rettorale ed è reso pubblico sul sito web dell’ateneo
2. Lo stesso disciplina gli incarichi di insegnamento da conferire a partire dall’anno accademico 2009/10.
3. Esso si applica per quanto compatibile anche ai corsi della Scuola Superiore dell’Università degli Studi di Udine e alla Scuola di specializzazione per l’insegnamento nella Scuola Secondaria.
4. E’ abrogato il regolamento interno “Disciplina dei professori a contratto” emanato con decreto rettorale n. 1440 del 18.12.2000.
5. Sono fatti salvi gli incarichi per i quali è già stato emanato un avviso di selezione ai sensi del suddetto regolamento per il medesimo anno accademico.
Aggiornato il 19/05/2010



