Regolamento interno per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi al personale docente e ricercatore a tempo pieno
emanato con D.R. n. 250 del 24 aprile 2009- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 - Incompatibilità generale
- Art. 3 - Attività vietate
- Art. 4 - Incarichi consentiti senza autorizzazione
- Art. 5 - Incarichi consentiti previa autorizzazione
- Art. 6 –procedimento di autorizzazione
- Art. 7 - Termini per il rilascio dell'autorizzazione
- art. 8 - Obbligo di registrazione
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Pubblicità e norme di rinvio
- Art. 11 - Natura del regolamento
- Art. 12 - Entrata in vigore
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento interno detta i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazione da parte dell'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata "Università", in caso di proposta di conferimento di incarichi retribuiti esterni al personale docente e ricercatore, ai sensi dell'art.53, comma VII del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e sulla base di quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R 11.7.1980 n. 382.
2. Per incarico retribuito di cui al presente Regolamento si intende qualsiasi incarico, anche occasionale, non ricompreso nei compiti e doveri d’ufficio, per il quale è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
3. Il presente Regolamento interno si applica ai professori di prima e seconda fascia, ricercatori ed assistenti universitari di ruolo dipendenti dell’Università, con regime di impegno a tempo pieno, di seguito indicati "docenti e ricercatori". L’art. 2 si applica anche ai professori e ai ricercatori a tempo definito.
4. Il conferimento di incarichi può essere effettuato da amministrazioni pubbliche, persone fisiche, persone giuridiche e altri enti pubblici e privati.
5. Il presente regolamento non si applica ai docenti e ricercatori della Facoltà di Medicina e chirurgia, limitatamente allo svolgimento dell’attività libero-professionale, per la quale resta ferma la normativa specifica in materia.
6. Restano salve le disposizioni regolamentari relative agli incarichi negli “spin-off” accademici o universitari.
Art. 2 - Incompatibilità generale
1. Fermi restando i divieti di cui all’art. 3, è comunque vietato, anche per i docenti e ricercatori con rapporto a tempo definito, l’esercizio dell’industria e del commercio.
2. Per esercizio dell’industria e del commercio si intende l’esercizio di impresa commerciale, a titolo individuale o in forma societaria.
3. Nel caso di esercizio in forma societaria, l’incompatibilità non sussiste per:
a) il socio limitatamente responsabile di società di persone e di capitali;
b) il componente del consiglio di amministrazione e il presidente privo di deleghe di società di capitali.
Art. 3 - Attività vietate
1. Ai sensi della normativa in vigore, è vietato lo svolgimento di attività libero professionale.
2. Sono vietate in particolare:
a) le consulenze esterne con carattere di abitualità, sistematicità e continuità;
b) le consulenze e le collaborazioni che consistono in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionale;
c) l’assunzione di cariche e la partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con potere di gestione di società di capitali a prevalente partecipazione privatistica.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2, ai sensi della normativa in vigore, non si applicano alle attività indicate negli artt. 4 e 5.
Art. 4 - Incarichi consentiti senza autorizzazione
1. Non necessitano di autorizzazione gli incarichi:
a) di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) relativi alla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) relativi alla partecipazione a convegni e seminari;
d) a titolo gratuito o per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
g) relativi alla attività di formazione (corsi, lezioni, partecipazione a master, esercitazioni e simili) promossa dall’Università di Udine;
h) le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
i) di partecipazione a commissioni di procedura di valutazione comparativa o di conferma in ruolo;
l) di partecipazione a commissioni di concorso o di esami non universitari per i quali la presenza di docenti universitari sia prevista dalla legge;
m) di "referee" per la valutazione di progetti di ricerca.
2. Gli incarichi di cui al presente articolo devono essere comunque segnalati, se conferiti da soggetti pubblici, mediante la registrazione di cui al successivo art. 8.
Art. 5 - Incarichi consentiti previa autorizzazione
1. Devono essere autorizzate del Rettore::
a) le perizie e le consulenze tecniche in sede giudiziaria o arbitrale;
b) la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;
c) le attività, comunque svolte, per conto o su designazione di amministrazioni dello Stato, enti pubblici, società e organismi a prevalente partecipazione pubblica, ivi comprese le consulenze, i collaudi e le progettazioni;
d) l’assunzione della carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione o dell’organo di gestione di enti pubblici, società e organismi a prevalente partecipazione pubblica, escluse in ogni caso la carica di amministratore delegato e l’assunzione di deleghe operative;
e) l'assunzione della carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione o dell’organo di gestione di società di capitali a prevalente partecipazione privatistica, quando la carica, per legge, regolamento, statuto o convenzione, sia ricoperta su designazione di enti pubblici, società o organismi a prevalente partecipazione pubblica, pubbliche amministrazioni o della stessa Università di Udine;
f) le attività scientifiche espletate al di fuori di compiti istituzionali;
g) le attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di master, corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente, purché tali attività non corrispondano ad esercizio di attività professionale;
h) l'assunzione di incarichi retribuiti presso enti od organismi internazionali o sovranazionali.
2. La designazione da parte dell’Università di Udine ai sensi della lett. e) del comma 2 costituisce implicita autorizzazione, ma non dispensa dall’obbligo di registrazione di cui all’art. 8.
3. Possono essere autorizzati singoli incarichi conferiti da soggetti pubblici o privati, purché il corrispondente impegno abbia carattere di saltuarietà, tenga conto della specifica professionalità e non sia in conflitto di interessi con l’Università.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo devono comunque essere svolti in quanto esperti del proprio campo scientifico-disciplinare e risultare compatibili con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
5. Ove non appaiano evidenti la conformità della prestazione rispetto al campo disciplinare proprio del docente o ricercatore e la compatibilità con l'assolvimento dei compiti istituzionali, può essere chiesto il parere rispettivamente del Dipartimento o della Facoltà di appartenenza.
6. Il Rettore, con proprio decreto, può istituire una Commissione, al fine di esaminare questioni di carattere generale o per risolvere problematiche particolari.
PARTE SECONDA
Art. 6 –procedimento di autorizzazione
1. Per la richiesta di autorizzazione al Rettore il docente o ricercatore interessato deve compilare telematicamente un apposito modulo reperibile sul sito dell’anagrafe delle prestazioni dell’Università.
2. La richiesta deve pervenire, in forma cartacea, debitamente sottoscritta, al compente Ufficio amministrativo di regola 30 giorni prima dell’inizio dell’attività oggetto della richiesta di autorizzazione.
3. La richiesta contiene:
- la denominazione dell'ente conferente e il suo codice fiscale e/o la partita IVA;
- la denominazione del soggetto tenuto al pagamento, se diverso dal conferente, e del suo codice fiscale e/o partita IVA;
- la definizione dell'incarico per il quale si chiede autorizzazione e il periodo di svolgimento dello stesso:
- l’importo presunto per l’intera attività oppure, se si tratta di prestazione continuativa superiore ad un anno, per un anno solare;
- se è o meno un incarico per dovere d'ufficio.
4. Il richiedente deve segnalare al competente ufficio amministrativo i casi di errati o parziali inserimenti, nonché i casi di inserimenti cui non segua, per qualsiasi motivo, la prestazione per la quale era stata chiesta l’autorizzazio
5. L'autorizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. e) può essere rilasciata dal Rettore, previa attestazione, da parte del Dipartimento e della Facoltà di appartenenza dell’interessato e per la parte di rispettiva competenza, della sussistenza delle seguenti condizioni:
1. specifica pertinenza dell'attività con il settore scientifico disciplinare di appartenenza o con la competenza scientifica e didattica dell’interessato;
2. impegno manifestamente non prevalente e tale da non pregiudicare l'attività didattica e di ricerca;
3. rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.
Art. 7 - Termini per il rilascio dell'autorizzazione
1. L'Università si pronuncia non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta d'autorizzazione in forma cartacea.
2. Qualora il docente o ricercatore universitario presti temporaneamente servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse dall'Università, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'Università di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d'intesa da parte dell'Università.
3. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata.
art. 8 - Obbligo di registrazione
1. Per tutti gli incarichi, interni ed esterni, per dovere d’ufficio o meno, compresi quelli inerenti ad attività non soggette ad autorizzazione, conferiti da soggetti pubblici, ciascun docente e ricercatore ha l’obbligo di provvedere alla registrazione degli stessi, mediante compilazione di un apposito form reperibile sul sito dell’anagrafe delle prestazioni dell’Università. La scheda così compilata andrà inviata, in forma cartacea debitamente sottoscritta dal docente o ricercatore, all’Ufficio amministrativo competente per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 53 D. Lgs. 165/01.
2. I dipendenti dovranno segnalare al competente ufficio amministrativo i casi di errate o parziali registrazioni, nonché i casi di registrazione ai quali non segua, per qualsiasi motivo, la prestazione di cui era stata effettuata la registrazione.
Art. 9 - Sanzioni
1. Nel caso di svolgimento dell’incarico per il quale è prevista l’autorizzazione e questa non sia stata richiesta o accordata, il Rettore invia all’interessato una diffida a cessare l’incarico e a far cessare l’incompatibilità. Restano salve la responsabilità disciplinare e le altre sanzioni previste dalla legge.
2. In tali casi, inoltre, il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, all’Università per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, in conformità a quanto stabilito dall’art. 53, comma 7, del D. Lgs. 165/01.
3. Qualora il percettore-dipendente non adempia spontaneamente all’obbligo di cui al comma 2, l’Università si riserva di rivalersi, entro i limiti legali, su quanto erogato a titolo di emolumenti al dipendente interessato per il recupero delle somme a lei dovute.
4. L’inosservanza delle precedenti disposizioni sarà comunicata anche ai soggetti conferenti l’incarico.
Art. 10 - Pubblicità e norme di rinvio
1. L'Amministrazione universitaria cura la tenuta dell'elenco degli incarichi autorizzati, suddivisi per anno. Tale elenco è a disposizione del Rettore e della Commissione di cui all'art. 5.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Università trasmette al Dipartimento della Funzione pubblica l'elenco degli incarichi autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. Inoltre al fine della verifica dell'applicazione dell'art.1, commi 123 e 127 della L. n.662/1996 l'Università comunica al Dipartimento della Funzione pubblica i compensi percepiti da propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio.
Art. 11 - Natura del regolamento
1. Il presente regolamento ha natura di Regolamento interno ed è redatto ai sensi ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53, commi 5 e 7 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, integrato dall'art.7-novies della L. 31.3.2005 n.43.
Art. 12 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento interno entra in vigore il giorno successivo a quello del decreto rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Università e abroga il precedente Regolamento adottato con D.R. n. 434 del 3.6.2005.
Aggiornato il 19/05/2010



