Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di dottorato
emanato con D.R. n. 91 del 19 febbraio 2010- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Obiettivi e durata del dottorato di ricerca
- Art. 3 - Istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca presso l’Università di Udine
- Art. 4 - Adesione a corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso altro ateneo
- Art. 5 - Dottorati di ricerca europei o internazionali e dottorati di ricerca in co-tutela di tesi
- Art. 6 - Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca
- Art. 7 - Organi del corso di dottorato di ricerca
- Art. 8 - Supervisore
- Art. 9 - Posti disponibili
- Art. 10 - Ammissione ai corsi
- Art. 11 - Commissioni per l'ammissione
- Art. 12 - Ammissione agli anni successivi al primo
- Art. 13 - Modalità di conseguimento del titolo
- Art. 14 - Redazione della tesi
- Art. 15 - Ammissione all’esame finale
- Art. 16 – Deposito delle tesi di Dottorato di Ricerca
- Art. 17 - Composizione della commissione giudicatrice e termini per l'espletamento dell'esame finale
- Art. 18 - Status dei dottorandi e attribuzione del Supervisore
- Art. 19 - Obblighi dei dottorandi
- Art. 20 - Incompatibilità con altri corsi universitari
- Art. 21 - Riservatezza e attività inventiva
- Art. 22 - Attività didattica
- Art. 23 - Sospensione o rinuncia al corso
- Art. 24 - Soggiorni all’estero
- Art. 25 - Cause di esclusione
- Art. 26 - Borse e contributi
- Art. 27 - Norme generali
- Art. 28 Finalità
- Art. 29 Istituzione
- Art. 30 Scuole ed iniziative di coordinamento interateneo
- Art. 31 Organi della Scuola
- Art. 32 Il Presidente
- Art. 33 Il Consiglio Direttivo
- Art. 34 Comitato Tecnico Scientifico
- Art. 35 Modalità di funzionamento degli organi
- Art. 36 Allegati
- Art. 37 Entrata in vigore e disposizioni generali
- ALLEGATO A
TITOLO I
NORME GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina:
- l’istituzione ed il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e le modalità di accesso e di conseguimento del titolo di "Dottore di ricerca" ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210 e del relativo regolamento ministeriale;
- l’istituzione e il funzionamento delle scuole di dottorato.
TITOLO II
DOTTORATI DI RICERCA
Art. 2 - Obiettivi e durata del dottorato di ricerca
1. Il corso di dottorato di ricerca è finalizzato a rilasciare il titolo di "Dottore di ricerca" quale titolo accademico che fornisce le competenze necessarie per esercitare presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione e di gestione dei processi di innovazione tecnologica.
2. La formazione del dottore di ricerca è finalizzata all'acquisizione della metodologia della ricerca scientifica anche interdisciplinare, comprendendo l'utilizzo delle nuove tecnologie ad essa applicate, e di adeguate competenze nel campo del management della ricerca e dell’innovazione anche mediante periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati.
3. I corsi di dottorato non possono avere una durata inferiore a 3 anni.
Art. 3 - Istituzione e rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca presso l’Università di Udine
1. Presso le scuole di dottorato, come definite nel titolo III del presente regolamento, possono essere istituiti corsi di dottorato di ricerca realizzati interamente dall’Ateneo o con altre università consorziate o mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, nonché di personale, strutture e attrezzature idonee. Le tematiche scientifiche e le denominazioni dei corsi di dottorato di ricerca devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un’aggregazione di più settori scientifico-disciplinari. imprese o altri soggetti previsti dalle disposizioni normative, il programma di studi può essere concordato tra l’università e i predetti soggetti ai fini dell’ammissione ai benefici e agevolazioni vigenti.
2. I Consigli di Dipartimento, secondo le modalità e la tempistica comunicate dai competenti uffici amministrativi, propongono agli Organi Accademici il rinnovo di uno o più corsi di dottorato di ricerca tra quelli esistenti e/o l’istituzione di nuovi corsi di dottorato di ricerca. Le istanze di rinnovo devono essere accompagnate da una relazione che illustri i risultati didattico - scientifici ottenuti dal dottorato di ricerca. Per il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca che afferiscono a scuole di Dottorato dell’Università di Udine, si terrà conto delle relazioni cui agli art. 33 e 34. Le istanze di istituzione di nuovi dottorati devono essere accompagnate da una dettagliata documentazione che illustri le competenze e le metodologie di ricerca che è previsto vengano acquisite e che non possono essere fornite dai corsi di Dottorato già attivati, come pure la sussistenza della condizione prevista dal successivo art. 7, comma 3.
3. Gli Organi Accademici, previo parere della Commissione Ricerca dell’Ateneo e del Nucleo di Valutazione, deliberano in merito alle proposte di rinnovo/istituzione e alla determinazione del numero di borse da assegnare a ciascun corso di dottorato, verificando la validità scientifica del dottorato e la sua coerenza con la programmazione triennale dell'Ateneo, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'istituzione e inoltre, per quanto riguarda i rinnovi, i risultati didattico - scientifici raggiunti.
4. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti con decreto rettorale.
5. La gestione delle risorse finanziarie di ciascun corso è attribuita al Collegio Docenti del medesimo, che si coordina con la struttura dipartimentale di riferimento.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, le borse attribuite ad un corso di dottorato che non risultino assegnate, possono essere distribuite tra gli altri corsi afferenti alla scuola su delibera del Consiglio Direttivo della stessa.
7. Norme di dettaglio sull'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca sono fissate con delibera del Senato Accademico.
Art. 4 - Adesione a corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso altro ateneo
1. L’Università può aderire a corsi di dottorato con sede amministrativa presso altro ateneo, su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati e previa delibera degli Organi Accademici.
2. Le procedure di attuazione possono consistere nello scambio tra i Rettori di lettere di intenti contenenti le caratteristiche principali dell'accordo convenzionale, che sarà poi formalizzato e ratificato dagli Organi Accademici.
Art. 5 - Dottorati di ricerca europei o internazionali e dottorati di ricerca in co-tutela di tesi
1. E’ prevista la possibilità di istituire corsi di dottorato di ricerca europei o internazionali che raggruppino fra loro una o più istituzioni italiane o straniere, basati su specifiche convenzioni in cui siano evidenziate le affinità scientifiche e gli obiettivi specifici del corso e la garanzia della riconoscibilità del titolo conseguito nei paesi partecipanti. I dottorandi ammessi ai corsi di cui al presente comma dovranno fare esperienze formative e di ricerca nelle sedi estere consorziate, con adeguate agevolazioni economiche. La tesi dovrà comprendere, ove richiesto, anche una sintesi nella lingua del paese straniero presso cui è stata svolta l’esperienza formativa.
2.L'Ateneo favorisce la stipula di accordi bilaterali con università estere aventi ad oggetto la realizzazione di tesi in co-tutela sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università degli Studi di Udine e di un docente dell'Università-partner dell'accordo. L'istituto di cui al presente comma presuppone che il dottorando sia regolarmente iscritto ad un corso di dottorato di ricerca istituito presso una delle università-partner. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo. All'atto del superamento dell'esame finale il dottorando consegue congiuntamente il titolo di Dottore di ricerca e il titolo che l'ordinamento didattico dell'Università-partner considera equipollente al primo.
Art. 6 - Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca
1. Il Nucleo di Valutazione d’Ateneo è tenuto all’attivazione di sistemi di valutazione dei requisiti di idoneità, previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia, al momento dell’attivazione del corso di dottorato di ricerca e a verificarne la permanenza all'inizio di ogni anno accademico.
2. Ulteriori forme di valutazione e di monitoraggio dei corsi di dottorato di ricerca potranno essere previste dal Nucleo di Valutazione e dalla Commissione Ricerca d’Ateneo.
3. A seguito della valutazione di cui al comma 1 e 2, il Nucleo di Valutazione e la Commissione Ricerca possono proporre agli Organi Accademici l’accorpamento dei corsi di dottorato di ricerca che non soddisfino i requisiti numerici minimi di cui all’art. 9, a condizione che abbiano affinità scientifica.
4. Il Rettore invia all’organo ministeriale competente la relazione annuale del Nucleo di valutazione d’Ateneo sui risultati dell'attività di valutazione dei corsi di dottorato accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico.
5. Per l’attività di valutazione relativa ai corsi di dottorato di ricerca, il Nucleo di valutazione d’Ateneo può istituire e coordinare apposite commissioni competenti per area disciplinare.
Art. 7 - Organi del corso di dottorato di ricerca
1. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il Collegio dei Docenti e il Coordinatore.
2. Presso il Dipartimento in cui è stata approvata l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca, viene costituito un Collegio dei Docenti.
3. Il Collegio dei Docenti deve essere costituito da un minimo di 10 professori e ricercatori confermati, con documentata attività scientifica negli ultimi 5 anni in coerenza con le tematiche oggetto del corso di dottorato di ricerca, appartenenti all’Università di Udine.
Possono far parte del Collegio dei Docenti anche docenti e ricercatori confermati appartenenti ad altre Università, italiane o estere senza oneri a carico dell'Amministrazione Centrale dell’Università di Udine.
4. Il Collegio dei Docenti provvede a:
a) proporre al Rettore i nomi dei componenti della commissione per l’esame di ammissione al corso di dottorato di ricerca di cui all’art. 11;
b) deliberare sulle equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso;
c) curare la predisposizione e lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
d) deliberare in merito alle richieste di sospensione del corso di dottorato di ricerca;
e) autorizzare il dottorando a svolgere attività lavorative esterne o a proseguire l’attività lavorativa in essere al momento dell’iscrizione al corso di dottorato di ricerca;
f) proporre al Rettore i nomi dei componenti della commissione giudicatrice per il rilascio del titolo di dottore di ricerca;
g) nominare ed eventualmente sostituire un Supervisore per ogni dottorando e individuare forme di tutorato utili per uno o più dottorandi;
h) approvare il programma di ricerca dei dottorandi entro la fine del I anno di corso, sentito il parere del supervisore;
i) valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio;
j) concedere deroghe, su richiesta del dottorando interessato e sentito il Supervisore, circa la riservatezza dell’attività di ricerca svolta;
k) autorizzare l’affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa;
l) svolgere ogni altro adempimento previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente.
5. Qualora vengano meno i requisiti di composizione del Collegio dei Docenti di cui al comma 3, i cicli già attivati vengono comunque portati a conclusione.
Le sedute del collegio dei docenti potranno avere luogo anche via videoconferenza o audio conferenza ovvero in via telematica.
6. Il Collegio dei Docenti può deliberare, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, sulle eventuali modifiche o integrazioni della composizione dello stesso.
7. Il Coordinatore é un professore di I fascia, o, in caso di rinuncia di tutti i professori di I fascia, un professore di II fascia. Rappresenta il corso, convoca e presiede il Collegio dei Docenti e cura l’esecuzione delle relative delibere. Il Coordinatore viene nominato dal Collegio dei Docenti, rimane in carica per un triennio rinnovabile. Ove, per impegni di studio e di ricerca, il Coordinatore debba assentarsi, nomina fino a revoca uno dei componenti del Collegio dei Docenti per le funzioni di coordinatore vicario.
8. Il Coordinatore ed i componenti di un Collegio dei Docenti non possono far parte di altri Collegi dei Docenti di corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università di Udine o presso altri atenei italiani.
9. I verbali delle sedute del Collegio dei Docenti devono essere depositati e conservati presso la struttura amministrativa competente.
Art. 8 - Supervisore
1. Il Collegio dei Docenti attribuisce ad ogni dottorando almeno un supervisore. Il supervisore è un professore di ruolo o un ricercatore confermato componente del Collegio dei Docenti. In caso di trasferimento del supervisore presso altro ateneo o ente, il Collegio dei Docenti deve attribuire un altro supervisore al dottorando entro 15 giorni dall’avvenuto trasferimento. Nel caso in cui non sia possibile riunire il Collegio dei Docenti in tempo utile, tale attribuzione può essere effettuata dal Coordinatore, fatta salva la ratifica da parte del Collegio dei Docenti.
2. Il supervisore:
a) esprime il parere sul programma di ricerca del dottorando;
b) ha il compito primario e la responsabilità di guidare il dottorando nella realizzazione della sua ricerca fino al completamento della stesura della tesi di dottorato, assicurandosi che la stessa, per quanto possibile, avvenga entro la durata legale del corso.
c) offre una guida e un supporto con carattere di continuità, in relazione ai problemi connessi all’attività di ricerca;
d) informa il Collegio Docenti sui progressi del dottorando con cadenza annuale ed ogni qual volta gli venga richiesto.
Art. 9 - Posti disponibili
1. Il numero di posti disponibili per corso di dottorato di ricerca è determinato sulla base delle proposte di attivazione, della disponibilità di borse di studio e dei vincoli di cui al comma 2.
2. Almeno la metà dei posti disponibili (con correzione in eccesso) deve essere coperta da borsa di studio.
3. I corsi di dottorato devono inoltre prevedere un numero di ammessi non inferiore a tre. Non saranno quindi attivati i corsi di dottorato che, dopo l'espletamento delle prove concorsuali, non rispettino tale requisito.
4. Possono essere ammessi in soprannumero coloro che, idonei nella graduatoria di merito e nei limiti dei posti previsti dal bando, alla data di iscrizione al corso siano:
- titolari di assegno di ricerca o di borse di ricerca, a condizione che il corso di dottorato di ricerca cui partecipano riguardi la stessa area scientifico - disciplinare della ricerca oggetto dell‘assegno o della borsa;
- candidati con cittadinanza diversa da quella italiana.
5. Norme integrative e di dettaglio sui posti disponibili sono fissate con apposita delibera del Senato Accademico.
Art. 10 - Ammissione ai corsi
1. Alle procedure di selezione per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca si accede dopo aver presentato apposita domanda all’Università, sede amministrativa del corso, nei termini e secondo le modalità indicate nel bando emanato con decreto rettorale e pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Euraxess della Commissione Europea.
2. Possono partecipare all'esame per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso del diploma di laurea (secondo l’ordinamento precedente al d.m. 509/99), di laurea specialistica/magistrale o di analogo titolo accademico conseguito all'estero (ai sensi del d.m. 509/99 e del d.m. 270/04), preventivamente riconosciuto dal Collegio dei Docenti equipollente ad un titolo accademico italiano, ai soli fini dell’ammissione al concorso.
Il bando di concorso può prevedere l’indicazione di titoli di studio specifici per l'accesso ai singoli corsi di dottorato di ricerca.
E' consentita l'iscrizione sub condicione ai laureandi (in attesa di conseguire la laurea o la laurea specialistica/magistrale) purché conseguano il titolo entro la data di svolgimento della prima prova di ammissione o altra data indicata nel bando.
3. Il bando di concorso indica:
a) il numero complessivo dei laureati da ammettere ai corsi di dottorato di ricerca comprensivo dei posti in soprannumero;
b) le lauree e le lauree specialistiche/magistrali specifiche richieste per l'ammissione ed eventuali ulteriori requisiti (es. voto di laurea minimo, numero massimo di anni dal conseguimento del titolo previsto per l’ammissione al dottorato alla data di emanazione del bando);
c) il numero e l’ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell’art. 26;
d) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell’art. 26;
e) le modalità di svolgimento delle prove di selezione;
f) le incompatibilità con la fruizione della borsa;
g) le disposizioni previste dalla L. 476/84 e successive modificazioni per i dipendenti pubblici ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca.
4. Le prove di selezione di cui al comma 3 lettera d) devono rispettare le seguenti disposizioni:
- la selezione, volta ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica sarà svolta secondo le modalità definite dal Collegio dei Docenti, sulla base delle disposizioni generali fissate dal Senato Accademico;
- i criteri per la valutazione dei titoli e delle prove saranno definiti dalla Commissione per l’esame di ammissione nel rispetto delle disposizioni indicate nel bando;
- la prova orale dovrà comprendere la verifica della conoscenza di una o più lingue straniere secondo le indicazioni contenute nel bando;
- l’esame di ammissione potrà essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.
5. L’Università assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
6. Ulteriori norme di dettaglio sulle prove di selezione e sui criteri di massima per la valutazione dei titoli e delle prove sono fissate con apposita delibera del Senato Accademico.
7. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, possono inoltre iscriversi ai corsi di dottorato di ricerca, nel limite massimo dei posti compatibili con le esigenze della ricerca, i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell’ambito di accordi o programmi di ricerca nazionali e internazionali a cui l’Università partecipa in veste di coordinatore o partner di durata non inferiore a quella del corso di dottorato. L’iscrizione avviene previo parere favorevole del Collegio Docenti del corso di dottorato di ricerca interessato fatta salva la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del candidato in armonia con quanto stabilito da questo articolo.
Art. 11 - Commissioni per l'ammissione
1. Le commissioni per l’esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Udine sono nominate dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Collegio dei Docenti.
2. Le commissioni incaricate della valutazione comparativa dei candidati sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. La nomina di tali esperti è obbligatoria nel caso di convenzioni con imprese o altri soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative.
3. La commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario. Il Presidente deve comunque essere un docente di prima fascia o, nel caso di rinuncia di tutti i docenti di prima fascia, un docente di seconda fascia.
4. Nel caso di corso di dottorato di ricerca comprendente curricula fortemente differenziati, il Collegio dei Docenti può richiedere al Rettore l’ampliamento dei componenti della Commissione, fino ad un massimo di nove, competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula.
5. Le commissioni devono concludere i loro lavori entro i termini indicati nell’allegato A al presente Regolamento.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite nei predetti accordi.
Art. 12 - Ammissione agli anni successivi al primo
1. Il Collegio dei Docenti delibera l’ammissione del dottorando all’anno successivo del corso, a seguito della valutazione dell’attività svolta, illustrata nella relazione di cui all'art. 19 comma 1 e supportata dalle relazioni del supervisore, e dalle ulteriori verifiche che il Collegio dei Docenti ritenga necessarie. Con motivata deliberazione, il Collegio dei Docenti può proporre al Rettore l’esclusione dal proseguimento del corso di dottorato. In caso di esclusione la borsa di studio eventualmente erogata cessa a partire dall'inizio dell’anno di esclusione e gli importi già erogati dovranno essere restituiti all'Ateneo.
Art. 13 - Modalità di conseguimento del titolo
1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all’atto del superamento dell’esame finale. L’esame finale può essere ripetuto una sola volta.
2. L’esame finale consiste in un colloquio con il candidato, avente per tema la sua tesi.
3. La data, il luogo dell’esame finale e la composizione della commissione di cui all’art. 17, vengono pubblicati sul sito e all’albo ufficiale dell’Università.
4. La data per la discussione della tesi di dottorato di ricerca non può essere disattesa. L’interessato può tuttavia chiedere all’Ateneo di tenere conto di particolari circostanze che giustifichino l’assenza nei seguenti casi: malattia, caso fortuito e forza maggiore. Il Collegio dei docenti nel primo caso dovrà prendere atto dell’idonea documentazione, negli altri due casi valuterà discrezionalmente.
Art. 14 - Redazione della tesi
1. La tesi finale può essere redatta in lingua italiana, in lingua inglese o in altra lingua straniera, in quest’ultimo caso previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
2. Indicazioni sulla redazione della tesi e sul supporto da adottare (che potrà essere anche esclusivamente elettronico) saranno disponibili sul sito dell’Università, come definite dai Collegi dei Docenti e dagli Organi Accademici.
Art. 15 - Ammissione all’esame finale
1. I dottorandi, consultando preventivamente il proprio supervisore, devono inoltrare al Magnifico Rettore richiesta di ammissione all'esame finale nei termini previsti dall’allegato A del presente regolamento.
2. Il Collegio dei Docenti provvederà a comunicare al dottorando i nominativi di almeno due referee, esperti nel settore della ricerca trattata, ai quali inviare entro il termine indicato all’allegato A del presente regolamento copia della tesi. I referee, che dovranno formulare le loro osservazioni sulla tesi e farle pervenire al coordinatore del corso di dottorato entro 30 giorni dal ricevimento, non possono:
- appartenere all’Università di Udine o ad Atenei consorziati;
- far parte del Collegio dei Docenti;
- essere coinvolti nell’attività di ricerca del candidato.
3. Entro il termine indicato all'allegato A del presente regolamento, il Collegio dei Docenti dovrà esprimere un giudizio sull’attività complessiva di ogni dottorando e sull’elaborato finale, tenendo conto delle osservazioni formulate dai referee esterni.
Il Collegio dei Docenti potrà:
a) ammettere il dottorando all’esame finale;
b) ammettere il dottorando all’esame finale, informandolo della necessità di apportare alcune modifiche formali alla tesi;
c) non ammettere il candidato all’esame finale, informandolo che la tesi necessita di modifiche e revisioni a livello contenutistico. Il candidato dovrà quindi ripresentare la tesi entro i termini previsti per la sessione successiva;
d) non ammettere il candidato all’esame finale, informandolo che la tesi realizzata non permette di conseguire il titolo di dottorato di ricerca. In questo caso il dottorando dovrà essere escluso dal corso, con adeguate motivazioni.
4. I dottorandi, ammessi all’esame finale, dovranno quindi consegnare/inviare copia definitiva della tesi finale:
- al coordinatore e al Magnifico Rettore secondo le modalità e i termini indicati all'allegato A del presente regolamento;
- ai componenti della Commissione Giudicatrice, accompagnata da copia del giudizio del Collegio dei Docenti di cui al comma 3.
Art. 16 – Deposito delle tesi di Dottorato di Ricerca
1. L’Università curerà il deposito delle tesi di dottorato di ricerca presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze, come previsto dalla normativa vigente, ed inoltre il deposito delle stesse presso gli archivi (anche informatici) dell’Ateneo, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità.
2. Il deposito comporta che le tesi possano essere oggetto di servizi bibliografici nazionali e locali di informazione e di accesso. La consultabilità della tesi potrà avere alcune limitazioni, circoscritte, temporanee, motivate e sempre legate alla disciplina sulla tutela della proprietà intellettuale e limitatamente ai casi da essa previsti.
3. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo ai dottorandi sarà subordinato al deposito delle tesi finali come previsto dal comma 1.
Art. 17 - Composizione della commissione giudicatrice e termini per l'espletamento dell'esame finale
1. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore sentito il Collegio dei Docenti. La commissione è composta da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il corso. Almeno due terzi dei membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato ed non devono essere componenti del Collegio dei docenti. La commissione può essere integrata da non più di tre esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, preferibilmente includendo anche di referee esterni.
2. Nel caso di corso di dottorato di ricerca comprendente curricula fortemente differenziati, il Collegio dei Docenti può richiedere al Rettore la costituzione di più sezioni delle commissioni giudicatrici, formate nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente e composte da docenti ed eventualmente da esperti particolarmente competenti negli ambiti disciplinari ai quali fanno più specificamente capo i singoli curricula.
3. La Commissione nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario. Il Presidente deve comunque essere un docente di prima fascia o in assenza un docente di seconda fascia.
4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
5. La commissione giudicatrice per l’esame finale fissa la data dell’esame e la comunica in forma scritta all’ufficio competente dell’Ateneo entro i termini indicati all’allegato A del presente regolamento, tenendo presente che le valutazioni da parte della commissione dovranno concludersi improrogabilmente entro il termine indicato all'allegato A del presente regolamento.
6. Le eventuali dimissioni dei componenti della commissione giudicatrice, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all’atto dell’accoglimento da parte del Rettore.
7. Decorsi i termini di cui al comma cinque senza che la commissione giudicatrice abbia concluso i suoi lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova commissione giudicatrice, con esclusione dei componenti decaduti.
Art. 18 - Status dei dottorandi e attribuzione del Supervisore
1. I dottorandi di ricerca sono studenti universitari iscritti ad un corso di formazione di studio di terzo livello, dedicato alla formazione alla ricerca. Ai dottorandi è garantito l’accesso alla struttura di ricerca presso cui devono svolgere la loro attività.
2. Il Coordinatore comunicherà all’ufficio competente il nome del Supervisore assegnato ad ogni dottorando e la sede dove quest’ultimo svolgerà l’attività di ricerca, unitamente al tema della stessa. Ogni variazione dovrà sempre essere comunicata all’ufficio competente.
Art. 19 - Obblighi dei dottorandi
1. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività previste dal corso di dottorato di ricerca, come definite dal Collegio dei Docenti, ed a presentare al Collegio dei Docenti, nei termini di cui all'allegato A del presente regolamento:
- una relazione scritta riguardante l’attività di ricerca svolta (compresa l’eventuale attività didattica) e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte;
- la tesi di dottorato.
I dottorandi sono inoltre sottoposti a ulteriori verifiche, necessarie per l’ammissione agli anni successivi al primo e all’esame finale, qualora richieste dal Collegio dei Docenti.
2. Il dottorando potrà svolgere attività lavorative esterne o proseguire l’attività lavorativa in essere al momento dell’iscrizione al corso di dottorato previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. Ai dipendenti pubblici ammessi a frequentare un corso di dottorato si applicano le disposizioni dell’art. 2 della L. 476/84 e successive modificazioni.
4. Norme di dettaglio sulle incompatibilità tra la frequenza al corso e/o la fruizione della borsa e attività lavorative sono fissate con apposita delibera del Senato Accademico.
Art. 20 - Incompatibilità con altri corsi universitari
1. Non è consentita, durante la durata legale del corso di dottorato, la contemporanea iscrizione ad altro corso universitario dell’Università di Udine o di altri atenei al termine dei quali viene rilasciato un titolo avente valore legale.
2. Norme di dettaglio relative alle incompatibilità sulla contestuale iscrizione ad altro corso universitario sono fissate con apposita delibera del Senato Accademico.
Art. 21 - Riservatezza e attività inventiva
1. I dottorandi hanno l’obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipano. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta dell’interessato, dal Collegio dei Docenti, sentito il Supervisore.
2. Qualora in virtù delle loro permanenza nelle strutture dell’Ateneo, i dottorandi vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti all’Università, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui l’Università intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni (in qualsiasi forma esse siano: orale, scritta, grafica o elettronica) come strettamente confidenziali.
3. Ferma restando la normativa sul diritto di autore, la titolarità dei risultati conseguiti nell’ambito del dottorato ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca dell’Università resta in capo all’Università degli Studi di Udine o a soggetti terzi con i quali l’Università ha siglato o siglerà specifici accordi. L’Università degli Studi di Udine riconosce ai dottorandi inventori il diritto morale alla paternità dell’invenzione e un equo compenso quantificato nei termini previsti nel Regolamento interno in materia di brevetti.
Art. 22 - Attività didattica
1. Ai dottorandi di ricerca può essere affidata dall'Ateneo una limitata attività didattica, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. Durante la durata legale del corso di dottorato l’attività didattica può essere solo sussidiaria o integrativa e non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca. Tale attività è facoltativa e senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università.
2. Norme di dettaglio relative all’attività didattica dei dottorandi sono fissate con apposita delibera del Senato Accademico.
Art. 23 - Sospensione o rinuncia al corso
1. E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi nei casi di maternità, grave e documentata malattia, iscrizione ad altro corso di studio universitario, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. La borsa eventualmente erogata viene sospesa per lo stesso periodo.
2. Il dottorando può rinunciare al corso inoltrando una comunicazione formale al Magnifico Rettore.
3. Il pagamento della borsa, eventualmente erogata, viene sospeso a decorrere dalla data della rinuncia.
4. Norme di dettaglio relative alla sospensione e alla rinuncia sono fissate con apposita delibera del Senato Accademico.
Art. 24 - Soggiorni all’estero
1. Compatibilmente con i temi della ricerca, il dottorando può svolgere parte della propria attività di ricerca presso strutture qualificate all’estero. L’autorizzazione verrà fornita dal Coordinatore, per permanenze fuori sede complessivamente inferiori a sei mesi; dal Collegio dei Docenti, per permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei mesi.
2. Il periodo di permanenza all’estero non può eccedere la metà del periodo previsto per il conseguimento del dottorato.
3. I titolari di borsa di studio hanno diritto a percepire a titolo di rimborso forfetario omnicomprensivo, una somma non inferiore al 50% della borsa con riferimento ai periodi di soggiorno all’estero.
4. Norme di dettaglio relative ai soggiorni all’estero sono fissate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Art. 25 - Cause di esclusione
1. E' prevista l’esclusione dal dottorato di ricerca, con decisione motivata del Collegio dei Docenti, in caso di:
a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti alla fine dell'anno di frequenza, motivato sulla base dell’attività svolta e della produzione scientifica, come da art. 12;
b) attività lavorative svolte senza l'autorizzazione scritta del Collegio dei docenti, come da art. 19;
c) attività lavorative incompatibili con la frequenza al corso di dottorato di ricerca o con la fruizione della borsa, come da art. 19;
d) contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari di cui all’art. 20;
e) assenze ingiustificate e prolungate.
Art. 26 - Borse e contributi
1. Gli Organi Accademici competenti definiscono l’entità dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, nonché le modalità di conferimento delle borse di studio in conformità ai seguenti criteri:
a) i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1997;
b) l’importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni;
c) i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi, con esclusione delle tasse previste per la fruizione dei servizi di competenza regionale, salvo diversa determinazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ERDISU;
d) le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l’ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a);
e) il numero di borse di studio conferite dalle università, comprensive di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998 n. 210, è non inferiore alla metà dei dottorandi;
f) gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’articolo 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono essere coperti anche mediante convenzione con soggetti estranei all’amministrazione universitaria, da stipulare antecedentemente alla decorrenza giuridica dei corsi;
g) la durata dell’erogazione della borsa di studio è pari alla durata legale del corso, fatti salvi i casi di sospensione, rinuncia, decadenza;
h) la cadenza di pagamento della borsa di studio è mensile;
i) l’importo della borsa di studio è aumentato per l’eventuale periodo di soggiorno all’estero in misura non inferiore del 50 per cento;
j) la borsa di dottorato non può essere erogata a coloro che abbiano già usufruito di una borsa per la frequenza di un altro corso di dottorato o corso ritenuto equipollente (presso l'ateneo o presso altra sede di dottorato);
k) la borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e ricerca.
l) gli importi della borsa potranno essere aumentati su richiesta del Collegio dei Docenti, in base a risorse messe a disposizione dalla struttura di riferimento.
2. Qualora, all'atto dell'iscrizione o da successiva verifica, risulti che un candidato non abbia diritto alla borsa per cause di incompatibilità e avvertito formalmente, non risolva l’incompatibilità stessa, la borsa verrà erogata al primo candidato senza borsa in graduatoria.
3. Qualora un candidato rinunci alla borsa per motivi diversi da quelli sopraccitati, si applicano le disposizione di cui all’art. 23.
4. Norme di dettaglio relative alla fruizione della borsa di studio sono fissate con apposita delibera del Senato Accademico.
TITOLO III
SCUOLE DI DOTTORATO
Art. 27 - Norme generali
1. L’Università degli Studi di Udine istituisce scuole di dottorato, anche in consorzio con altri Atenei per promuovere, organizzare e coordinare attività di formazione di terzo livello (corsi di dottorato di ricerca) di cui al titolo II.
2. Le scuole di dottorato dell’Università degli Studi di Udine sono definite con delibera del Senato Accademico.
3. Alle scuole afferiscono con pari dignità i singoli corsi di dottorato di ricerca sulla base di affinità culturali, omogeneità di metodo e di percorso formativo, condivisione di obiettivi multidisciplinari, ferma restando l'autonomia dei singoli corsi di dottorato i cui Collegi dei Docenti mantengono le funzioni previste dal Titolo II del presente regolamento e conservano la competenza sulla gestione delle risorse ad essi assegnate tranne che per i casi di cui all’art. 3, comma 6.
4. Le scuole possono stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, italiani e stranieri, per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 28.
5. Le scuole di dottorato sono titolari e responsabili esclusive della efficace gestione delle risorse finanziarie di cui al successivo comma 7 e di quelle derivanti da specifici progetti di ricerca ministeriali, comunitari o provenienti da enti pubblici e privati sulla base di specifiche convenzioni.
6. Le scuole perseguono le proprie finalità in collaborazione con i Dipartimenti, sede amministrativa dei corsi di dottorato ad esse afferenti, quali strutture deputate all’organizzazione e al potenziamento dell’attività di ricerca.
6. Le scuole possono dotarsi di una articolazione interna in indirizzi e di specifici Regolamenti di funzionamento che non contrastino con le disposizioni del presente Regolamento, dello Statuto e degli altri Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine e delle Leggi vigenti in materia.
7. L’Università degli Studi di Udine, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, attribuisce alle scuole risorse finanziarie e di personale adeguate alle esigenze di funzionamento tenendo conto dei risultati delle procedure di valutazione, della partecipazione dei docenti dell’Ateneo alla scuola e premiando la capacità di attrarre risorse aggiuntive.
8. Documentate attività didattiche, come definite all’art. 33 comma 6 lettera e), dovranno essere riconosciute dagli organi competenti ai fini del soddisfacimento dei requisiti di carico didattico istituzionale dei docenti dell’Università degli Studi di Udine, su richiesta del Consiglio della scuola e parere favorevole delle facoltà o strutture didattiche di afferenza dei docenti., nei limiti stabiliti dal Senato Accademico.
Art. 28 Finalità
1. Le scuole di dottorato operano, nell’interesse degli studenti di dottorato, con la finalità di:
a) regolare l’attività dei corsi di dottorato di ricerca in un quadro di: coerenza con le linee guida nazionali e internazionali, coordinamento di contenuti, economia di gestione per evitare sovrapposizioni e ripetizioni di tematiche;
b) migliorare la qualità dei corsi di dottorato e degli eventuali indirizzi formativi attraverso specifiche azioni di coordinamento e promozione di sinergie tra tutte le strutture di formazione superiore e ricerca dell’Ateneo di Udine;
c) realizzare iniziative di formazione alla ricerca su tematiche comuni e a carattere multidisciplinare;
d) valorizzare l’attività di ricerca condotta dai dottorandi e la figura del “Dottore di Ricerca”;
e) promuovere l’internazionalizzazione dei corsi di dottorato, la mobilità dei dottorandi e il collegamento con strutture di ricerca di alta qualificazione, italiane e straniere;
f) promuovere e coordinare i rapporti con il contesto produttivo e sociale, finalizzati anche al reperimento di fondi;
g) rilevare e valutare le proprie attività, le attività dei corsi di dottorato che ne fanno parte e la produzione scientifica dei dottorandi.
h) organizzare procedure di ammissione secondo regole e pratiche omogenee e trasparenti.
Art. 29 Istituzione
1. Le scuole di dottorato sono istituite con decreto del Rettore, a seguito di delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, previo parere della Commissione Ricerca di Ateneo e del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo..
2. Le modifiche al numero ed alla composizione delle scuole sono deliberate dal Senato Accademico previo parere della Commissione Ricerca di Ateneo, e dei Consigli Direttivi delle scuole interessate e dei relativi Comitati Tecnico Scientifici.
3. I requisiti per l’istituzione delle scuole di dottorato, da illustrare nelle proposta istitutiva elaborata dai corsi di dottorato ad essa afferenti sono:
a) la disponibilità presso la scuola o i corsi di dottorato afferenti di adeguata strumentazione didattica e scientifica utile all’acquisizione da parte dei dottorandi di sistematiche basi di conoscenza e di capacità metodologiche e di conduzione di ricerca nelle discipline definite dal piano programmatico;
b) la sussistenza di adeguati e documentati rapporti di collaborazione di ricerca internazionale.
c) la presenza nei Collegi dei Docenti dei corsi di dottorato afferenti di un numero complessivo di docenti o ricercatori confermati dell’Università degli Studi di Udine definito con delibera del Senato Accademico e comparabile con gli standard nazionali ed internazionali ed adeguato a
- fornire ai dottorandi ampie possibilità di scelta di argomenti e di supervisori nell’ambito disciplinare della scuola
- dar vita ad un ambiente di ricerca stimolante caratterizzato dal continuo confronto scientifico e culturale tra i dottorandi e l’insieme dei docenti della scuola.
d) la presenza di un piano programmatico triennale che definisca gli obiettivi scientifici multidisciplinari, formativi, organizzativi, gestionali, finanziari e di internazionalizzazione della scuola, con particolare riferimento alla programmazione di quella parte dei percorsi formativi che si ritiene opportuno siano comuni tra i corsi di dottorato afferenti e a tutte le altre finalità di cui al precedente art. 28;
4. La proposta di istituzione delle scuole di dottorato deve includere una dichiarazione di supporto alla scuola da parte del collegio docenti dei corsi di dottorato di ricerca afferenti alla scuola e dei Dipartimenti sedi amministrativa degli stessi.
5. Le scuole sono soggette ad un monitoraggio annuale e ad una valutazione triennale del proprio operato da parte del Senato Accademico sulla base della relazione annuale del Consiglio Direttivo della scuola, dei rapporti del Comitato Tecnico Scientifico e del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.
6. A fronte di una valutazione triennale negativa o del venir meno di uno o più corsi di dottorato ad essa afferenti, le scuole di dottorato possono essere disattivate con Decreto del Rettore, su delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico, previo parere della Commissione Ricerca.
Art. 30 Scuole ed iniziative di coordinamento interateneo
1. Le scuole di dottorato dell’Ateneo e i corsi di dottorato afferenti alle scuole di Ateneo possono aderire a o confluire in scuole di Dottorato interateneo finalizzate alla definizione di specifici percorsi formativi di alta qualificazione, aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalle scuole di Ateneo e che per caratteristiche di ampiezza o specificità di tematiche o qualità del percorso formativo siano difficili da implementare con le sole risorse interne all’Ateneo.
2. L’adesione o la confluenza di scuole o corsi di dottorato di Ateneo in scuole di Dottorato interateneo può essere autorizzata solo nel caso sia garantita la presenza, e la verificabilità da parte dell’Ateneo, di requisiti e di procedure di monitoraggio e valutazione assimilabili a quelle previste in ateneo.
3. L’adesione o la confluenza di scuole o corsi di dottorato di Ateneo in scuole di Dottorato interateneo può essere autorizzata con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione per quanto di competenza, previo parere della Commissione ricerca. La delibera terrà conto della proposta motivata presentata dal Consiglio direttivo della scuola, delle ricadute complessive che l’atto avrebbe per l’Ateneo e delle risorse che l’Ateneo dovrebbe conferire anche in considerazione della frazione del corpo docente di Udine che partecipa alla scuola interateneo.
4. La proposta di adesione o confluenza deve documentare e dettagliare gli organi, la suddivisione di competenze ed i meccanismi operativi e di gestione della scuola interateneo, e le corrispondenti interrelazioni con le strutture competenti di Ateneo con specifico riferimento ai processi previsti per garantire l’adeguatezza della struttura alle finalità di cui all’art. 28, e alla unitarietà, gestibilità e verificabilità del percorso formativo del dottorando.
5. I corsi di dottorato afferenti alle scuole d’Ateneo possono aderire ad iniziative di coordinamento interateneo per dar luogo a percorsi formativi specialistici in aggiunta a quelli già previsti dalla scuola d’Ateneo, presentando una proposta motivata al Consiglio Direttivo della scuola a cui afferiscono, fermo restando il parere favorevole della Commissione Ricerca e l’approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza.
Art. 31 Organi della Scuola
1. Gli Organi della scuola di dottorato sono:
a) il Presidente
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Comitato Tecnico-Scientifico.
Art. 32 Il Presidente
1. Il Presidente:
- è responsabile della scuola di dottorato e la rappresenta nelle relazioni interne ed esterne;
- coordina l’attività della scuola;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l’attuazione delle relative delibere.
2. Il Presidente è designato dai componenti del Consiglio Direttivo di cui all’art. 33 comma 3 lettera a) e b) tra i professori di prima fascia dell’Università degli Studi di Udine di cui all’art. 33 comma 3 lettera b).
3. Il Presidente è nominato dal Rettore, con mandato triennale, rinnovabile per una sola volta.
4. La carica di Presidente della scuola è incompatibile con quelle di: Rettore, Prorettore Vicario. Delegato di area, Preside di Facoltà, Coordinatore di corso di dottorato.
5. E’ facoltà del Presidente designare un Vice Presidente tra i docenti di prima fascia dell’Università degli Studi di Udine di cui all’art. 33 comma 3 lettera b) che lo sostituisca nelle sue funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
Art. 33 Il Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione e indirizzo della scuola di dottorato e opera nell’interesse comune di tutti i corsi di dottorato afferenti.
2. Il Consiglio individua le linee di sviluppo generali delle attività della scuola, garantisce un periodico confronto di idee e di esperienze fra i diversi corsi di dottorato afferenti e promuove il continuo aggiornamento e rafforzamento della scuola nell’ambito delle aree culturali di pertinenza e delle finalità di cui all’art. 28.
3. Il Consiglio è costituito:
a. dai Coordinatori dei corsi di dottorato afferenti alla scuola;
b. da un rappresentante per ognuno dei corsi afferenti alla scuola, scelto dal Collegio Docenti nel proprio seno tra i professori ordinari dell’Università degli Studi di Udine;
c. da un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti alla scuola, eletto con modalità definite con decreto rettorale in armonia con le disposizioni regolamentari dell’Ateneo per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo.
4. Il Consiglio della scuola può deliberare l’integrazione della propria composizione con membri designati all’unanimità in misura non superiore ai due terzi della composizione definita al comma 3 lettera a e b.
5. Il mandato dei componenti elettivi è di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
6. Il Consiglio:
a) designa il Presidente fra i suoi membri;
b) propone al Rettore la nomina dei membri del Comitato Tecnico Scientifico, ai sensi dell’art. 34;
c) redige ed approva la relazione annuale sulle attività della scuola ai fini della valutazione da parte del Comitato Tecnico e del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;
d) redige e approva l’eventuale Regolamento di funzionamento della scuola di cui all’art. 27, comma 6;
e) predispone l’offerta delle attività formative di interesse generale destinate agli allievi della scuola e promuove il coordinamento dell’ offerta formativa specifica predisposta dai corsi di dottorato afferenti;
f) definisce criteri e metriche comuni per quantificare e verificare l’attività formativa svolta dai dottorandi, comparabili a standard nazionali e internazionali;
g) promuove iniziative volte a valorizzare le attività di formazione e di ricerca svolte nell’ambito dei corsi di dottorato afferenti alla scuola;
h) promuove un efficace raccordo tra le attività formative e la domanda esterna, anche legata al mondo industriale ed agli enti di ricerca;
i) individua possibili fonti di finanziamento per la scuola ed assume le iniziative necessarie a favorirne l’effettivo reperimento;
j) definisce annualmente il piano di impiego delle risorse a disposizione delle scuola per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 28, nel rispetto dei vincoli di destinazione dell’Istituzione erogante o, in assenza, di una ragionevole pariteticità tra i corsi di dottorato afferenti alla scuola;
k) intraprende azioni tese a favorire e potenziare la dimensione internazionale dei corsi di dottorato;
l) promuove la stipula di convenzioni ed accordi di cooperazione inter-universitaria con qualificate istituzioni italiane ed estere;
m) delibera in merito alle modifiche della composizione della scuola;
n) intraprende tempestivamente le azioni necessarie a superare eventuali punti di debolezza della scuola, in particolare in quelli evidenziati dal Comitato Tecnico Scientifico o dal Nucleo di Valutazione dell’Ateneo.
7. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno, su convocazione del Presidente.
8. I verbali delle sedute devono essere depositati e conservati presso la struttura amministrativa competente.
Art. 34 Comitato Tecnico Scientifico
1. Il Comitato Tecnico Scientifico è l’organo consultivo, di controllo e valutazione della scuola.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da non meno di tre esperti e con rappresentanza sostanzialmente paritetica tra le aree culturali rappresentate nella scuola, provenienti dal mondo accademico, da enti pubblici di ricerca o altri soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica o tecnologica. Tutti i componenti devono essere esterni alla scuola e all’Università degli Studi di Udine e almeno un terzo devono essere stranieri.
3. I membri del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati dal Rettore, su proposta del Consiglio Direttivo, e restano in carica tre anni e possono essere rinominati consecutivamente per una sola volta.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico elegge al proprio interno un Presidente.
5. Il Comitato Tecnico Scientifico:
- fornisce suggerimenti e pareri mirati al raggiungimento da parte della scuola delle finalità di cui all’art. 28;
- esercita attività di controllo e valutazione sui risultati raggiunti dalla scuola, dai corsi di dottorato e dai dottorandi, tenuto conto anche della relazione annuale dei dottorandi di cui all’art. 19, dei rapporti del Nucleo di Valutazione di Ateneo, della relazione annuale del Consiglio Direttivo della scuola e dei Comitati nazionali di valutazione;
- predispone una relazione annuale sull’operato della scuola e sul raggiungimento degli obiettivi da essa dichiarati nel piano programmatico e la trasmette al Senato Accademico, al Nucleo di Valutazione di Ateneo e al Consiglio Direttivo della Scuola.
6. Per l’attività di cui al comma 5 il Comitato Tecnico Scientifico può avvalersi di referenti esterni al Comitato stesso.
7. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno una volta l’anno, anche mediante video- o audio conferenza, su convocazione del Presidente. Le riunioni del Comitato Tecnico Scientifico sono precedute e seguite da incontri con il Consiglio Direttivo della scuola.
8. I verbali delle sedute devono essere depositati e conservati presso la struttura amministrativa competente.
Art. 35 Modalità di funzionamento degli organi
1. Se non diversamente stabilito nel regolamento di funzionamento della scuola, gli Organi Collegiali sono validamente costituiti qualora risultino presenti alla seduta la metà più uno dei componenti il consesso.
2. Se non diversamente stabilito nel regolamento di funzionamento della scuola, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza, con voto favorevole della metà più uno dei presenti.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 Allegati
1. Le modifiche agli allegati riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili e gli aggiornamenti degli allegati che si rendessero necessari, sono approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione per quanto di competenza.
Art. 37 Entrata in vigore e disposizioni generali
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale e si applica anche ai corsi di dottorato di ricerca in essere.
2. Entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, i corsi di dottorato esistenti devono afferire alle scuole di dottorato, secondo le procedure previste dallo stesso.
3. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.
4. Nel caso di corsi di dottorato di ricerca convenzionati, trova applicazione il regolamento dell'Ateneo che è sede amministrativa e che rilascia il titolo.
ALLEGATO A
Scadenze riferite ai corsi e alle scuole di dottorato
Durata legale dei corsi di dottorato: indicata nei bandi per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca e comunque non inferiore ai tre anni
I corsi di dottorato di ricerca decorrono dall’1 gennaio
Scadenze per i Dottorandi
Iscrizione al primo anno Come da bando pubblicato annualmente
Iscrizione ad anni successivi al primo e consegna relazione sull’attività svolta nell’annualità 23 dicembre
Iscrizione all'esame finale e consegna relazione sull’attività svolta nella terza annualità 23 dicembre
Consegna tesi ai referee e coordinatore 23 dicembre
Consegna tesi al coordinatore e alla Ripartizione Ricerca 28 febbraio
Consegna tesi ai membri della Commissione, corredate dal giudizio sull’attività complessiva del dottorando espresso dal Collegio dei Docenti Almeno 30 giorni primi della data fissata per l’esame finale
Scadenze per il Collegio dei Docenti
Nomina della commissione per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato Entro il 15 luglio
Comunicazione alla Ripartizione Ricerca dell’ammissione dei dottorandi agli anni successivi al primo Entro il 31 gennaio
Comunicazione alla Ripartizione Ricerca dell’ammissione dei dottorandi all’esame finale Entro 31gennaio (ci devono essere almeno i 30 giorni concessi ai referee)
Nomina della commissione per l'esame finale Entro il 31 gennaio
Attribuzione ai dottorandi del tutor e definizione del programma di ricerca che svolgeranno durante il corso di dottorato di ricerca Entro il 31 gennaio
Attribuzione di un nuovo supervisore in caso di cessazione dall’incarico del supervisore precedente Entro 15 giorni dalla cessazione
Scadenze per le Commissioni per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
Conclusione attività Entro il 15 novembre
Scadenze per le Commissioni per l’esame finale
Comunicazione alla Ripartizione Ricerca della data dell’esame finale Entro quindici giorni dal decreto rettorale di nomina
Conclusione attività Entro 90 giorni dalla nomina
Scadenze per Il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico Scientifico della scuola di dottorato
Da definire
Aggiornato il 19/05/2010



