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Regolamento interno per il finanziamento esterno di posti di professore e di ricercatore universitario di ruolo e a tempo determinato

emanato con D.R. n. 251 del 24 aprile 2009

 

Art. 1 - Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento, per un periodo minimo di 10 anni, da parte di soggetti esterni pubblici e privati (d’ora in avanti «soggetti proponenti» o «proponenti»), di posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore ovvero, per la durata integrale del contratto, di posti a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Udine (d’ora in avanti «Università» o «Ateneo»).
2.   Il finanziamento di cui sopra è da considerarsi regolamentato dalla presente normativa ove destinato alla copertura del costo di personale docente e di ricerca reclutato con procedura di valutazione comparativa, o per trasferimento, o per chiamata di idoneo, o per chiamata diretta o per «chiara fama», o sulla base di altre procedure tempo per tempo vigenti.
 

Art. 2 - Tipologia di interventi

1.   Gli interventi proponibili in via ordinaria sono:
a) finanziamento integrale, attraverso l’impegno a garantire la copertura per almeno 10 anni del costo di riferimento di posti di prima o seconda fascia e di posti di ricercatore a tempo indeterminato;
b) finanziamento integrale, attraverso l’impegno a garantire la copertura del costo di riferimento di posti a tempo determinato, per un periodo corrispondente alla durata integrale del contratto;
c)   finanziamento integrativo di finanziamento ministeriale «vincolato» a co-finanziamento da parte dell’Ateneo, attraverso l’impegno a garantire, nella misura necessaria alla copertura integrale per almeno 10 anni, il costo di riferimento di posti di prima o seconda fascia e di posti di ricercatore a tempo indeterminato.
2.   Con le modalità e nei casi eccezionali individuati nel successivo art. 7, è possibile il finanziamento parziale, attraverso l’impegno a garantire (nella misura minima del 50%) la copertura del costo di riferimento dei posti di ruolo o a tempo determinato, rispettivamente per un periodo minimo di 10 anni, o per quello corrispondente alla durata integrale del contratto.
 

Art. 3 - Costo di riferimento

1.      Nell’ambito degli interventi previsti dal presente regolamento, con il termine «costo di riferimento» per il personale docente e ricercatore, si intende rispettivamente:
a)   quanto all’indizione di procedure di valutazione comparativa o di trasferimento, il costo medio di sistema universitario, così come determinato annualmente dal Ministero per le diverse tipologie;
b)   quanto alle chiamate di idoneo, chiamate dirette, chiamate per chiara fama e all’assunzione di personale a tempo determinato, il costo effettivo prospettico, determinato sulla base della variazione media del costo negli ultimi cinque anni.
 

Art. 4 - Accordi con i soggetti proponenti

1.  Il finanziamento viene reso disponibile previa stipula di apposita convenzione tra l’Università ed il soggetto proponente.
2.   Ogni modifica o integrazione della convenzione di cui al comma precedente deve essere assunta secondo le forme seguite per la stipula della convenzione medesima.
3.   Nel caso in cui i soggetti che propongono un singolo finanziamento siano più di uno e intendano agire di concerto, essi individuano, mediante atto scritto, quello, tra loro, destinato a svolgere il ruolo di interlocutore, in nome e per conto di tutti, con l’Università stessa. In ogni caso, la convenzione di cui al comma 1, é sottoscritta da tutti i soggetti proponenti.
4.   Ove, invece, i soggetti che propongono un finanziamento singolarmente insufficiente a soddisfare qualsivoglia iniziativa, siano del pari più di uno, ma senza agire di concerto, il Rettore individua, tra il personale docente dell’Ateneo di prima fascia, un soggetto con il compito di interloquire con i proponenti allo scopo di stabilire, a seconda del totale dei finanziamenti, una specifica finalità cui destinare l’insieme dei finanziamenti stessi. In tale caso, possono essere stipulate convenzioni separate.
 

Art. 5 - Modalità di erogazione

1.   Il finanziamento di cui alle convenzioni oggetto del presente Regolamento si intende riferito a 10 annualità costanti. Se tale finanziamento dovesse essere versato integralmente o parzialmente in via anticipata, l’importo é attualizzato sulla base del tasso di interesse legale vigente.
2.   Il finanziamento distribuito su più annualità é accompagnato da idonea garanzia fideiussoria.
 

Art. 6 - Procedimento

1.   La proposta di finanziamento è indirizzata al Rettore.
2.   In relazione alla finalizzazione del finanziamento e agli obiettivi dello stesso, il Rettore trasmette la proposta alla struttura didattica o scientifica individuata dal proponente o, in mancanza, a quella indicata dal Senato Accademico.
3.   Nel caso di individuazione del posto da parte del proponente, il Rettore, qualora ravvisi la possibile sussistenza di conflitto di interesse o di interesse privato, nomina una Commissione consultiva formata da tre professori ordinari, estratti a sorte da un elenco formato da tutti i professori ordinari dell’Ateneo appartenenti a Facoltà diverse da quella di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo. La Commissione, presieduta dal più anziano in ruolo, si pronuncia, entro 30 giorni dalla notifica della nomina, sul quesito rettorale, con parere motivato indirizzato al Rettore.
4.   La struttura didattica o scientifica individuata a’ termini del comma 2, si pronuncia sulla proposta coerentemente con la propria programmazione, motivatamente e previa acquisizione del parere delle strutture scientifiche o didattiche complementari, tenuto conto dell’interesse relativo allo sviluppo della didattica e della ricerca scientifica.
5.   La proposta, con la delibera di approvazione della struttura individuata, viene sottoposta dal Rettore prima al Senato Accademico e poi al Consiglio di Amministrazione che si pronunciano, rispettivamente, in ordine all’interesse di politica generale dell’Ateneo e alla convenienza delle ricadute economiche dell’iniziativa quanto al rispetto dei vincoli normativi e di bilancio.
 

Art. 7 - Finanziamento parziale

1.   Ove si tratti di integrare co-finanziamenti ministeriali, su iniziativa del Senato Accademico e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere autorizzato il ricorso a finanziamento parziale, ai sensi dell’art. 2, comma 2.
 

Art. 8 - Fondi di Dipartimento

1.   Per l’eventualità in cui i Dipartimenti dell’Ateneo intendano utilizzare, in tutto o in parte, le somme al netto loro derivanti da fondi o compensi per attività di ricerca, o di consulenza, o di formazione, o di prestazione a tariffario commissionata da soggetti esterni, per le finalità di cui al presente Regolamento, essi divengono a tutti gli effetti «soggetti proponenti», alla stregua di quelli esterni di cui agli artt. 1 e 4.
 

Art. 9 – Foro competente

1.   Nelle convenzioni con i proponenti si prevede che per tutte le controversie legate all’applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, Foro competente è il Tribunale di Udine.
2.   Nel caso di instaurazione di qualunque forma di contenzioso legata all’applicazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, i relativi oneri finanziari saranno posti a carico del budget della Facoltà o del Dipartimento, individuati ai sensi del precedente art. 6, comma 2.
 

Art. 10 - Entrata in vigore

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione.
 
 
Aggiornato il 19/05/2010
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