Mobilita' degli studenti stranieri a Udine
emanato con D.R. n. 681 del 07 agosto 1998- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Accettazione dello studente universitario straniero
- Art. 3 - Equiparazione
- Art. 4 - Certificazione del periodo di studio
- Art. 5 - Richiamo alla normativa vigente
- Art. 6 - Natura del presente regolamento
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento interno disciplina le procedure relative a periodi di studio svolti presso l'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata "Università", da parte di studenti universitari stranieri, nel quadro di programmi di mobilità studentesca promossi in ambito europeo oppure di accordi convenzionali stipulati con Università estere.
Art. 2 - Accettazione dello studente universitario straniero
1. Lo studente universitario straniero in arrivo presso l'Università nell'ambito dei programmi di mobilità, riceve la prima accoglienza presso il competente Ufficio dell'Amministrazione centrale.
2. Il competente Ufficio dell'Amministrazione centrale o le strutture da esso delegate all'accoglienza:
a) raccolgono la dichiarazione scritta dello studente di essere in possesso dei documenti per il soggiorno in Italia e dell'assicurazione per malattia o ricovero ospedaliero, nonché di sollevare l'Università da ogni responsabilità al riguardo. Tale dichiarazione viene conservata presso il competente Ufficio dell'Amministrazione centrale;
b) forniscono le informazioni utili per l'organizzazione del soggiorno a Udine;
c) informano lo studente sull'organizzazione didattica e logistica dell'Università;
d) informano la Ripartizione Didattica dell'arrivo dello studente, trasmettendone i dati personali;
e) informano il coordinatore del programma di mobilità dell'arrivo dello studente.
3. A seguito della dichiarazione dello studente di cui al comma 2, punto a), lo studente viene formalmente accettato in qualità di Studente universitario straniero che trascorre un periodo di studio presso l'Università nell'ambito di un programma di mobilità.
4. La Ripartizione Didattica inserisce il nominativo dello studente universitario straniero iscritto, nonché la relativa documentazione accademica, nel proprio archivio relativo agli studenti universitari stranieri.
Art. 3 - Equiparazione
1. Lo studente universitario straniero che trascorre un periodo di studio presso l'Università nell'ambito dei programmi di mobilità è equiparato a tutti gli effetti ad uno studente dell'Università stessa, ma non è assoggettato al versamento delle tasse universitarie.
2. Lo studente universitario straniero, ai sensi dell'articolo 12, comma quarto dello Statuto di Autonomia, è escluso dall'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
3. La Ripartizione Didattica trasmette alla Ripartizione Economale il nominativo e l'eventuale documentazione accompagnatoria dello studente universitario straniero, affinché egli sia equiparato a tutti gli effetti agli studenti dell'Università ai fini della copertura assicurativa e delle eventuali prestazioni di assistenza.
4. Per l'assistenza tutoriale e per le questioni di carattere didattico lo studente si rivolge al coordinatore del programma di mobilità, oppure a un suo delegato.
Art. 4 - Certificazione del periodo di studio
1. Al termine del periodo di studio presso l'Università la Ripartizione Didattica rilascia allo studente un attestato ufficiale in lingua italiana contenente i seguenti elementi:
a) il periodo di soggiorno trascorso dallo studente presso l'Università;
b) certificazione di ciascun esame sostenuto, con data e votazione ottenuta, espressa secondo il sistema italiano e possibilmente in quello europeo (ECTS) con relativi crediti;
c) indicazione - ove richiesta - dei singoli corsi frequentati;
d) eventuale certificazione di conoscenza della lingua italiana ottenuta mediante corsi ed esami sostenuti presso il CLAV e da questo documentati.
2. La certificazione di cui sopra viene rilasciata dalla Ripartizione Didattica sulla base della documentazione fornita dalle Commissioni d'esame, o di dichiarazioni scritte rese da singoli docenti o dal responsabile del programma di mobilità, oppure, relativamente alla sola frequenza, sulla base dell'autocertificazione dello studente.
Art. 5 - Richiamo alla normativa vigente
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e dei Regolamenti generali di Ateneo.
Art. 6 - Natura del presente regolamento
1. Il presente Regolamento ha la natura di regolamento interno d'Ateneo previsto dall'articolo 64, comma 5, dello Statuto.
Aggiornato il 25/09/2006



