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Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Università

emanato con D.R. n. 7 del 04 gennaio 2000

Art. 1

 
Il Consiglio di Amministrazione (Consiglio) è l’organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell’Università (art.16 Statuto).


Art. 2

 
Le sedute del Consiglio sono ordinarie e straordinarie dedicate all’esame delle materie di competenza del Consiglio così come previsto dall’art.16, II comma dello Statuto.

Art. 3

 
Il calendario delle sedute ordinarie viene stabilito dall’Organo stesso due volte all’anno, rispettivamente entro i mesi di aprile e di ottobre.

Art. 4

 
Il Consiglio è convocato dal rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti elettivi e non, per esaminare specifici punti da porre all’ordine del giorno.

Art. 5

 
Le sedute ordinarie vengono convocate con nota scritta del rettore o del Pro-Rettore con in allegato l’ordine del giorno. Dell’ordine del giorno viene data idonea pubblicità alla Comunità universitaria tramite la rete informatica di Ateneo e con affissione all’albo ufficiale.

Art. 6

 
Le sedute straordinarie vengono convocate con le stesse modalità di cui all’art.5 fatto salvo il termine ridotto a tre giorni precedenti la data fissata per la seduta. In caso di eccezionali motivi – adeguatamente motivati – il Consiglio può essere convocato entro il giorno precedente a quello fissato per la seduta anche telefonicamente, per via telegrafica, per via telematica

Art. 7

 
Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza arrotondata per eccesso dei Consiglieri elettivi, il Pro-Rettore ed il Direttore amministrativo o Vice-Direttore amministrativo. I Consiglieri non elettivi, senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, partecipano con voto deliberante.

Art. 8

 
L’ordine del giorno è predisposto dal Rettore o Pro-Rettore e dal Direttore amministrativo, assistiti dalla segreteria Organi Collegiali, su indicazione delle strutture proponenti. L’indicazione degli argomenti da parte delle strutture va predisposto e fatto pervenire alla segreteria almeno 10 giorni prima della data stabilita per la seduta.

Art. 9

 
Ogni Consigliere può richiedere l’inserimento all’o.d.g. della prossima seduta utile di uno o più specifici argomenti ed eventualmente di illustrarli. Sulla richiesta di inserimento si esprime con adeguata motivazione il rettore o il Pro-Rettore nella seduta di Consiglio.
E’ facoltà di ogni Consigliere richiedere all’inizio di ogni seduta l’inserimento di un punto di suo interesse da discutere nella seduta in corso.

Art. 10

 
L’ordine del giorno è predisposto secondo il seguente schema:

- approvazione ordine del giorno della seduta odierna
- approvazione verbali delle sedute precedenti
- comunicazioni del Presidente
- deliberazioni proposte dalle Segreterie
- deliberazioni proposte dalle Ripartizioni
- deliberazioni proposte dai Centri
- varie ed eventuali.


E’ facoltà del Presidente chiedere all’inizio della seduta ai Consiglieri l’autorizzazione ad integrare e modificare l’ordine del giorno inviato con la convocazione.


Art. 11

 
Nei due giorni antecedenti la data stabilita della seduta i Consiglieri, presso la Segreteria Organi Collegiali, possono prendere visione delle bozze di deliberazione predisposte e della documentazione allegata agli atti.

Art. 12

 
Le bozze di deliberazione, formulate secondo lo schema fornito dalla Segreteria Organi Collegiali sia sul supporto informatico che cartaceo, devono essere sottoscritte dal Responsabile della struttura e fatte pervenire almeno quattro giorni prima della data stabilita per la seduta.
Le bozze di deliberazione devono contenere:

- l’indicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari che giustificano la decisione dal punto di vista della legittimità;
- le considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della deliberazione;
- il visto di legittimità del Direttore Amministrativo;
- la proposta di dispositivo adeguatamente articolata ed in caso di provvedimenti di spesa la chiara indicazione della somma impegnata formulata anche in Euro nonché il capitolo di impegno.

Art. 13

 
Il Consiglio può costituire le Commissioni previste dall’art. 25 del R.G.A. per l’esame preliminare di argomenti di sua competenza nonché delegarne la trattazione. Le Commissioni vengono convocate a cura delle Ripartizioni e dei Centri di riferimento. Delle riunioni viene redatto un sintetico verbale da consegnare ai Consiglieri.

Art. 14

 
Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Rettore o dal Pro-Rettore in qualità di Presidente o dal Consigliere più anziano in qualità di Decano. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, ne dirige e coordina i lavori fino alla conclusione degli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di aggiornamento dei lavori all’ordine del giorno seguente la convocazione è verbale.

Art. 15

 
Per la trattazione di specifici argomenti il Presidente può invitare persone estranee al Consiglio che non devono partecipare alle operazioni di voto. Di ciò viene fatto menzione sul verbale della seduta.

Art. 16

 
Il presidente illustra al Consiglio i singoli punti all’o.d.g. Apre quindi il dibattito concedendo la parola a turno. Al termine dei vari interventi formula la proposta di deliberazione definitiva che può anche essere difforme dalla bozza di deliberazione presentata. Segue la votazione per alzata di mano. La deliberazione è approvata se ha ottenuto la maggioranza dei presenti salvo la richiesta di maggioranze qualificate. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Ogni Consigliere può rilasciare la propria dichiarazione al voto favorevole, contraria o di astensione e chiedere la sua messa a verbale. In tal caso è tenuto a fornirla per iscritto all Segreteria. Nella deliberazione definitiva vengono indicati i nominativi dei Consiglieri astenuti e contrari.
Tutte le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Art. 17

 
La Segreteria degli Organi Collegiali provvede alla definitiva verbalizzazione delle sedute del Consiglio servendosi anche delle registrazioni. Il verbale definitivo, redatto in unico esemplare, viene sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Amministrativo o Vice-Direttore Amministrativo.
L’intero processo verbale viene approvato in una successiva seduta del Consiglio.
Il verbale viene numerato progressivamente per anno accademico.

Art. 18

 
La Segreteria degli Organi Collegiali provvede alla conservazione dei verbali, al rilascio di eventuali estratti e delle copie conformi. Provvede inoltre all’invio telematico dell’intero verbale a tutte le strutture di Ateneo e – su richiesta motivata – all’invio cartaceo. I verbali sono pubblici. Per la loro consultazione si applicano le norme sul diritto di accesso di cui alla L. n. 241/90 e successive integrazioni nonché il regolamento interno obbligatorio di cui all’art. 8 del Regolamento Generale di Contabilità e Finanza

Aggiornato il 28/06/2005
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