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Regolamento per le elezioni delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico-amministrativo negli organi di governo

emanato con D.R. n. 979 del 29 ottobre 1993

Art. 1
Indizione delle elezioni


1. Le elezioni per le rappresentanze previste nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico, dell’Università degli Studi di Udine, vengono indette ogni due anni dal Rettore con Decreto reso pubblico a mezzo affissione all’albo Ufficiale dell'Università e delle Facoltà almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.


Art. 2
Eligendi nel Consiglio di Amministrazione


1. Nel Consiglio di Amministrazione dell’Università gli eligendi sono:

a) n. 3 rappresentanti dei professori di I^ fascia: sono elettori tutti i professori ordinari, straordinari e fuori ruolo dell’Università di Udine.
Cono eleggibili tutti coloro che abbiano esercitato l’opzione per il regime a tempo pieno.

b) n. 3 rappresentanti dei professori di II^ faccia: l’elettorato attivo spetta ai professori associati.
L’elettorato passivo è limitato ai professori associati che abbiano esercitato l’opzione del regime d’impegno a tempo pieno.

c) n. 3 rappresentanti dei ricercatori: hanno diritto all’elettorato tutti coloro che alla data delle elezioni abbiano la qualifica di ricercatore.
Tutti gli elettori sono eleggibili.

d) n. 3 rappresentanti del personale non docente: hanno diritto all’elettorato attivo, tutti coloro che alla data delle elezioni siano regolarmente assunti e retribuiti.
Il personale di ruolo in prova ha diritto al solo elettorato attivo.


Art. 3
Eligendi nel Senato Accademico


1. Nel Senato Accademico dell’Università gli eligendi sono:

a) rappresentanti delle aree scientifico–disciplinari, in numero pari a quello dei presidi, eletti fra tutti i docenti di ruolo e i ricercatori confermati;

b) una rappresentanza dei docenti di prima fascia, di seconda fascia, dei ricercatori, del personale non docente e degli studenti . Le rappresentanze vengono elette all’interno di ciascuna componente in numero pari alla metà di quello dei presidi.

2. La rappresentanza degli studenti è costituita come indicato dall’art. 17 comma 6 dello Statuto.


Art. 4
Eligendi del personale non docente nel
Comitato per le pari opportunità


1. Nel Comitato per le pari opportunità sono da eleggere 4 rappresentanti del personale non docente.


Art. 5
Eligendi nel Consiglio di Amministrazione
dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

1. Nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario gli eligendi sono:

n. 1 rappresentante dei professori di I^ fascia;

n. I rappresentante dei professori di II^^ fascia;

n. 1 rappresentante dei ricercatori.

2. L’elettorato attivo e passivo relativo a ciascuna categoria di cui sopra, segue le disposizioni che regolano le stesse categorie nel Consiglio di Amministrazione dell’Università.


Art. 6
Elettorato attivo


1. L’elettorato attivo spetta a tutti coloro che alla data delle elezioni appartengano alle suddette categorie di personale regolarmente assunti e retribuiti, nonché a tutti coloro per i quali il decreto di nomina sia in corso,

2. L’Amministrazione Universitaria curerà la compilazione e l’aggiornamento delle liste dei votanti anche su istanza dell'interessato.

3. Eventuali candidature possono essere avanzate dagli aventi titolo inclusi nelle liste dei votanti e appartenenti a ciascuna delle categorie sopraddette, in tal caso le candidature dovranno essere visibilmente esposte in prossimità del Seggio Elettorale; comunque si intendono validi i voti espressi nei confronti di qualunque eleggibile nelle specifiche rappresentanze.


Art. 7
Commissione elettorale


1. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto il Rettore nomina 5 membri effettivi e 3 supplenti per costituire la Commissione elettorale che sarà così composta:

a) un professore ordinario;

b) un professore associato;

c) un ricercatore;

d) due appartenenti al personale non docente;

e) tre supplenti scelti tra il personale docente, tra i ricercatori e tra il personale non docente.

2. La Commissione predetta nomina il Presidente e il Segretario del Seggio Elettorale.

3. Il Seggio opera validamente quando ciano presenti almeno 3 (tre) dei suoi componenti.


Art. 8
Elezioni suppletive


1. Nel caso di indizione di elezioni suppletive per una o più componenti, il seggio sarà costituito da tre membri effettivi più due supplenti scelti tra gli aventi diritti al voto e nominati dal Rettore.


Art. 9
Tempo e luogo delle votazioni


1. Le operazioni di votazione e di scrutinio sono pubbliche; ai seggi possono accedere soltanto gli iscritti agli stessi.

2. Il Presidente è incaricato a sovraintendere al buon andamento delle operazioni e alla loro regolarità.

3. Le elezioni avverranno nel giorno all’uopo fissato: i seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalla ore 09.00 alle ore 17.00.
Per ciascuna delle elezioni i votanti possono esprimere il proprio voto a favore di un colo nominativo; qualora ne siano indicati più di uno il voto è nullo.

4. Il voto è libero e segreto.

5. La votazione per i rappresentanti di ogni singola componente in seno al Consiglio di Amministrazione è valida se vi abbia preso parere almeno un terzo degli aventi diritto di ciascuna componente ai sensi dell’art. 65, comma primo, dello Statuto.


Art. 10
Operazioni di scrutinio


1. Sono scrutinate per prime le schede per il Consiglio di Amministrazione dell'Università, del Cenato Accademico, del Comitato per le pari opportunità e poi quelle per il Consiglio di Amministrazione dell’E.R.DI.S.U..

2. In caso di omonimia è valido il voto che contenga elementi sufficienti per identificare il votato.

3. Di tutte le operazioni vengono redatti verbali in duplice copia in cui sono brevemente descritte le operazioni stesse e sono riportati i risultati dello scrutinio. I verbali devono essere firmati in ciascun foglio da tutti i componenti il Seggio Elettorali.

4. La progressione degli eletti è determinata secondo il numero di voti da ciascuno riportati.

5. A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che ha maggior anzianità di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, al più anziano di età.

6. I verbali con i risultati delle votazioni e l’elenco nominativo degli aventi diritto al voto, corredato dalla firma di coloro che hanno effettivamente votato e tutto il materiale elettorale, dovranno essere immediatamente inviati, a conclusione dello scrutinio, al Centro Legale e Affari Istituzionali, in plico sigillato e controfirmato da tutti i membri della Commissione Elettorale, per i successivi adempimenti.


Art. 11
Elezioni suppletive


1. Turni elettorali straordinari saranno indetti nel mancato avveramento della condizione dell’art. 9, ultimo comma.

2. Nei casi di decadenza o dimissioni di uno o più eletti subentrerà il primo dei non eletti.

3. In caso di esaurimento dell’elenco si procederà ad elezioni suppletive.


Art. 12
Proclamazione degli eletti


1. Ricevuti i verbali, sulla base degli elementi contenuti negli stessi, il Rettore proclama gli eletti rendendone pubblici i nominativi mediante affissione all’albo dell’Università.

2. Avverso i risultati può essere proposto entro cinque giorni dalla proclamazione un ricorso in opposizione per motivi diversi dalla contestazione sulla validità dei singoli voti, al Senato Accademico, trascorso detto termine il Rettore proclama i risultati con proprio Decreto pubblicato mediante affissione.

3. Gli eletti verranno successivamente nominati con Decreto del Rettore.


Art. 13
Incompatibilità


1. Gli eletti in rappresentanza delle varie componenti non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, durano in carica due anni e sono rieleggibili.


Art. 14
Decreto Indizione delle elezioni


1. Il Decreto Rettorale di indizione delle elezioni deve prevedere:

a) l’elencazione delle aree scientifico disciplinari previste nell’allegato "A" dello Statuto;

b) l’indicazione del numero degli eligendi per ciascuna area scientifico–disciplinare;

c) l’indicazione dei numero degli eligendi per ciascuna componente ai sensi dell’art. 15 comma 4, dello Statuto.

2. Nessun docente o ricercatore o assistente di ruolo ad esaurimento può godere dell'elettorato–attivo e/o passivo in più di una area scientifico–disciplinare.


Art. 15
Annullamento precedente regolamento


1. Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente emanato con Decreto Rettorale n. 1836 del 16.09.1991.



Aggiornato il 23/06/2005
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