Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo
emanato con D.R. n. 150 del 16 marzo 2009
TITOLO I
CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI E DISPOSIZIONI GENERALI
1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti e degli specializzandi negli organi di governo dell'Università di Udine, di cui agli articoli 16, 17, 21 e 27 dello Statuto dell'Università degli studi di Udine, sono indette ogni due anni dal Rettore, con proprio decreto pubblicato a mezzo di manifesti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.
2. Il decreto rettorale indica:
a) le rappresentanze per le quali si vota;
b) il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun organo;
c) i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di voto;
d) le modalità di presentazione delle liste e i requisiti richiesti per l'elettorato passivo;
e) il numero complessivo degli studenti iscritti a ciascuna facoltà, corso di laurea, corso di laurea specialistica o magistrale e scuola di specializzazione;
f) il calendario delle votazioni.
1. Con proprio decreto il Rettore costituisce la Commissione elettorale. Questa si compone del Direttore amministrativo o un suo delegato, di due professori e di due componenti del personale tecnico amministrativo. Spetta alla Commissione elettorale la direzione e il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore avverso lo svolgimento di queste.
2. L'Ufficio elettorale è composto dal personale del Centro legale e affari istituzionali, e qualora le elezioni riguardino anche l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (Erdisu), da un impiegato dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (Erdisu), nominato dal Rettore.
1. L'elettorato attivo spetta, in relazione ai consigli o alle commissioni didattiche effettivamente esistenti presso le singole facoltà, agli studenti e specializzandi regolarmente iscritti all'Università degli studi di Udine, in corso o fuori corso, alla data delle elezioni.
2. Per i consigli di facoltà, sono elettori i soli iscritti alle relative facoltà. Per gli studenti iscritti ad un Corso di studio interfacoltà l’elettorato attivo spetta per il Consiglio della Facoltà di riferimento ai fini amministrativi. In caso di mancata individuazione, la Facoltà di riferimento è stabilita dai rispettivi Presidi e, in subordine, dal Rettore.
3. Per i consigli di corso di laurea, sono elettori i soli iscritti ai singoli corsi di laurea.
4. Per i consigli di corso di laurea specialistica o magistrale, sono elettori i soli iscritti ai singoli corsi di laurea.
5. Nel caso di confluenza del consiglio di un corso di studio del vecchio ordinamento (ad esaurimento) nell'organo collegiale del corrispondente corso di studio del nuovo ordinamento, sono chiamati a votare per lo stesso consiglio gli studenti iscritti ad uno dei suddetti ordinamenti del corso di studio.
6. Nel caso siano stati costituiti consigli unificati per più corsi di studio (lauree triennali e lauree specialistiche o magistrali della stessa classe e corsi di studio del vecchio ordinamento ad esaurimento), sono elettori per il relativo organo collegiale tutti gli studenti iscritti ad uno dei corsi di competenza del consiglio unificato costituito.
7. Per i consigli delle scuole di specializzazione, sono elettori i soli iscritti alle singole scuole di specializzazione.
1. L'elettorato passivo spetta, con riferimento ai Consigli o alle Commissioni didattiche concernenti il corso di studi di appartenenza:
a) agli studenti che risultino regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Udine, con la qualifica di regolare o di fuori corso da non più di due anni accademici, alla data del decreto rettorale di indizione delle elezioni;
b) agli specializzandi che risultino regolarmente iscritti ad una scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Udine, alla data del decreto rettorale di indizione delle elezioni.
Per gli studenti iscritti ad un Corso di studio interfacoltà l’elettorato passivo spetta per il Consiglio della Facoltà di riferimento ai fini amministrativi. In caso di mancata individuazione, la Facoltà di riferimento è stabilita dai rispettivi Presidi e, in subordine, dal Rettore.
2. I candidati devono autocertificare il godimento dei diritti politici.
3. Sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici, perché sono privi dei requisiti previsti da apposite norme di legge o perché siano stati condannati con sentenza penale passata in giudicato.
1. Sono da eleggere o da designare:
a) Senato accademico allargato: un numero di studenti pari alla metà di quello dei presidi delle facoltà, tra cui il Presidente degli Studenti e altri membri eletti da e tra i componenti del Consiglio degli Studenti;
b) Consiglio d'Amministrazione dell'Università: n. 3 studenti;
c) Consiglio degli studenti: il Consiglio degli Studenti è composto da rappresentanti di tutte le Facoltà, designati da e tra gli studenti eletti in ciascun Consiglio di Facoltà. Per ciascuna facoltà la rappresentanza è costituita da due studenti, uno in rappresentanza dei corsi di laurea e uno in rappresentanza dei corsi di laurea specialistica o magistrale. Nel caso in cui non ci fossero rappresentanti dei corsi di laurea o di laurea specialistica o magistrale, il posto potrà essere ricoperto da uno dei rappresentanti nei rispettivi consigli di corso della medesima Facoltà, previa designazione. Del Consiglio fanno parte altresì uno dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, uno dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'Erdisu e un rappresentante designato da e tra i Presidenti delle Associazioni studentesche riconosciute dall'Università che dichiarino di essere a prevalente base sociale studentesca;
d) Consiglio d'amministrazione dell'Erdisu: n. 3 studenti;
e) Consigli di Facoltà: il numero di rappresentanti, compreso tra un minimo di tre e un massimo di nove, viene definito in proporzione al numero di studenti iscritti alle facoltà, seguendo il seguente criterio:
- vengono definite sette fasce dividendo per i numeri da uno a sette il numero massimo tra gli iscritti a ciascuna facoltà alla data di indizione delle elezioni;
- alla prima fascia corrisponde un numero di rappresentanti pari a nove, alla seconda un numero pari a otto e così via, fino al numero minimo di tre rappresentanti per l'ultima fascia;
- ciascuna facoltà viene assegnata ad una delle fasce in relazione al numero di iscritti.
Il numero massimo dei soggetti eleggibili per facoltà non deve comunque superare il 10% dei docenti di ruolo al momento dell'indizione dell'elezione.
f) Consigli dei corsi di laurea: un numero di rappresentanti degli studenti, secondo quanto previsto dai regolamenti interni delle singole facoltà;
g) Consigli dei corsi di laurea specialistica o magistrale: un numero di rappresentanti degli studenti, secondo quanto previsto dai regolamenti interni delle singole facoltà ;
h) Consigli delle scuole di specializzazione: un numero di rappresentanti pari a quello previsto dai regolamenti interni delle singole facoltà e/o delle scuole di specializzazione, purché, per ciascuna scuola, il numero degli iscritti sia superiore al numero dei rappresentanti da eleggere.
1. La votazione è valida anche nel caso vi abbia preso parte un numero di elettori inferiore a un terzo in deroga a quanto disposto dalla legge n.525/74.
1. Le liste degli aventi diritto al voto, formate in base agli studenti regolarmente iscritti alla data del decreto rettorale di indizione delle elezioni, distinte per facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea specialistica o magistrale e corsi delle scuole di specializzazione, sono in consultazione presso il Centro legale e affari istituzionali, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni.
2. Chi, pur avendone il diritto, sia stato escluso dalle liste, può ottenere dall'Ufficio elettorale un certificato di ammissione al voto fino alla chiusura delle votazioni. Il nominativo dello studente così ammesso viene aggiunto, a cura dell'Ufficio elettorale ovvero di uno dei membri del seggio elettorale, in calce alla corrispondente lista degli elettori.
3. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in esse, è ammesso ricorso alla Commissione elettorale, tramite l'Ufficio elettorale.
Art. 8 – Candidature e deposito delle liste
1. Entro le 12.00 del ventesimo giorno precedente l'inizio delle votazioni, vengono presentate le liste dei candidati alla rappresentanza in ciascun organo, contraddistinte da una denominazione o sigla. Il numero di candidati per ciascuna lista non può essere superiore al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.
2. Nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni delle rappresentanze nello stesso organo.
3. Ogni lista viene depositata ufficialmente da un proprio rappresentante, denominato presentatore, che diviene il rappresentante ufficiale: egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal regolamento per conto della lista.
4. Al momento della presentazione di ciascuna lista l'Ufficio elettorale redige apposito verbale, da cui risultano, in particolare, i dati anagrafici del presentatore nonché la data e l'ora di presentazione. Copia del verbale viene rilasciata al presentatore quale ricevuta del regolare deposito della lista.
5. Qualora a seguito di successivi controlli la denominazione o sigla di una lista risulti confondibile con quella di una lista presentata in precedenza, ovvero appaia sconveniente, la Commissione elettorale invita il presentatore a modificarla entro tre giorni, ferma restando la possibilità per i membri dell'Ufficio Elettorale di rilevare e segnalare l'irregolarità stessa già all'atto della presentazione della lista. Il presentatore ufficiale deve ottemperare a quanto richiesto entro le ore 12.00 del terzo giorno, presentando nota scritta alla Commissione elettorale tramite l'Ufficio elettorale.
1. Per ciascun consiglio da eleggere, L'Ufficio elettorale attribuisce a ciascuna delle liste presentate un numero progressivo corrispondente all'ordine di presentazione della stessa.
Art. 10 - Sottoscrittori
1. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da più elettori nella misura sottoindicata:
a) in numero non inferiore a 30 per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio d'amministrazione dell'Università, nel Consiglio d'amministrazione dell'Erdisu;
b) in numero non inferiore a 15 per l'elezione delle rappresentanze nei consigli di facoltà nei consigli di corso di laurea, nei consigli di corso di laurea specialistica o magistrale o corrispondenti commissioni didattiche, e nei consigli unificati di corsi di studio;
c) per le elezioni delle rappresentanze nei consigli di corso di laurea, nei consigli di corso di laurea specialistica o magistrale, anche unificati, e nei consigli delle scuole di specializzazione non è necessaria la presentazione di candidati quando gli iscritti ai corsi citati sono inferiori alle 100 (cento) unità, altrimenti si applica la lettera b) del presente articolo.
2. I presentatori non possono essere candidati e non possono presentare più di una lista per lo stesso organo.
3. Nel caso un elettore sottoscriva più di una lista per lo stesso organo, sarà valida la sola firma relativa alla lista depositata per prima presso l'ufficio elettorale.
4. Sono nulle le candidature che presentino irregolarità; è nulla la lista in cui il numero dei sottoscrittori risulti inferiore al minimo richiesto.
Art. 11 – Modalità di raccolta delle firme
1. I candidati e i loro sottoscrittori debbono essere indicati mediante cognome, nome, luogo e data di nascita, Facoltà, corso di laurea, corso di laurea specialistica o magistrale, o scuola di specializzazione, anno di iscrizione, numero di matricola.
2. Ferma restando la possibilità di provvedere all'autenticazione della firma mediante i mezzi previsti dalla vigente normativa, le candidature e le sottoscrizioni sono raccolte a cura e sotto la responsabilità del presentatore, che ne garantisce ad ogni effetto la autenticità e la esattezza.
1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda la Commissione elettorale pone a disposizione delle liste eguali spazi per l'affissione all'interno dell'Università.
3. Ulteriori norme per disciplinare l'attività di propaganda potranno essere emanate dalla Commissione elettorale, sentiti i rappresentanti di lista.
4. Ogni forma di propaganda, compreso il volantinaggio, deve cessare 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.
TITOLO II
DELLO SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI
1. Almeno sette giorni prima dell'inizio delle votazioni, il Rettore rende note mediante manifesti le candidature per ciascuna elezione, l'ubicazione dei seggi presso i quali gli elettori dovranno recarsi a votare e il calendario delle operazioni di voto.
1. Entro lo stesso termine di cui al precedente articolo, il Rettore costituisce con proprio decreto almeno un seggio per ciascuno dei poli didattico-scientifici dell'Ateneo e per ciascun Centro Polifunzionale.
2. Il seggio si compone del Presidente, e di quattro scrutatori di cui uno con funzioni di segretario.
3. Il Presidente e gli scrutatori sono scelti tra i professori, i ricercatori e il personale tecnico amministrativo dell'Università.
4. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno tre componenti.
5. Le spese per lo svolgimento delle elezioni sono sostenute dall'Università.
1. Le votazioni si svolgono nel giorno feriale indicato nel Decreto di indizione. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 09.00 alle ore 17.00 del giorno fissato per le votazioni. Qualora le votazioni si svolgano in concomitanza con altre votazioni studentesche di livello nazionale, il calendario delle votazioni terrà conto delle indicazioni ministeriali.
2. Le votazioni hanno luogo in apposita sala presso un edificio universitario. Il Presidente del seggio è responsabile dell'ordinato svolgimento delle votazioni.
3. La custodia esterna della sala è affidata al personale dell'Università ed eventualmente ai vigili urbani. La custodia nelle ore di chiusura del seggio è affidata alle Forze di Polizia. Il Presidente può, in caso di necessità, chiedere l'intervento delle Forze di Polizia all'interno del seggio.
4. La sala di votazione deve essere munita di idonee chiusure e l'ingresso ne deve essere sigillato al termine della giornata.
1. Sono ammessi a votare gli studenti inclusi nelle liste degli elettori nonché coloro i quali, esclusi per qualsiasi motivo da dette liste, abbiano ottenuto dall'Ufficio elettorale un certificato di ammissione al voto.
2. L'elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione del libretto universitario o di altro documento di riconoscimento munito di fotografia e in corso di validità.
3. L'avvenuta votazione viene attestata nell'apposito spazio della lista degli elettori mediante apposizione della propria firma da parte dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.
1. Il voto è espresso mediante indicazione, sulla scheda fornita dal seggio, del numero o denominazione della lista prescelta e/o della preferenza.
2. Per tutte le rappresentanze da eleggere si può esprimere una sola preferenza.
3. Il voto è personale e segreto.
1. Le operazioni elettorali sono pubbliche.
2. E' vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque forma di pressione, anche verbale sugli elettori.
TITOLO III
DEGLI SCRUTINI E DELLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
1. Terminate le operazioni di voto, il seggio procede allo scrutinio.
2. I risultati sono trascritti a verbale.
1. E' nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio, o manchi dell'autenticazione prescritta, ovvero rechi segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere.
2. E' nullo il voto espresso per più d'una lista. Sono nulle le preferenze espresse per un nominativo non compreso tra quelli presenti nelle liste dei candidati ovvero per candidati non appartenenti alla lista votata dall'elettore. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza per candidati appartenenti alla stessa lista, verrà conteggiata solo la prima preferenza nell'ordine indicato sulla scheda votata.
3. Ove l'elettore non abbia indicato la lista prescelta ma abbia espresso la preferenza per un candidato di una lista, il voto è attribuito a quella cui lo stesso appartiene. Se i candidati appartengono a più liste, il voto è nullo.
4. Ciascun componente il seggio può contestare una scheda o un voto. Sulle contestazioni decide provvisoriamente il Presidente del seggio. Tutti i reclami e le decisioni relative vengono trascritti a verbale.
5. Non appena concluse le operazioni relative a ciascuna elezione, il Presidente invia alla Commissione elettorale, tramite l'Ufficio elettorale, il verbale e le schede delle votazioni.
1. La Commissione elettorale, sulla scorta dei verbali di ciascun seggio, accerta preliminarmente il numero degli elettori che hanno partecipato a ciascuna votazione, procede poi a sommare i voti assegnati a ciascuna lista, quindi decide sui reclami presentati e provvede a sommare o a detrarre i voti convalidati o annullati.
2. Determina la cifra elettorale di ogni lista, sommando il numero dei voti riportati da ciascuna lista nei vari seggi; divide la cifra elettorale delle varie liste per uno, per due e così di seguito, tante volte per quanti sono i seggi da assegnare.
3. Successivamente pone in un'unica lista in ordine decrescente i vari quozienti ottenuti e attribuisce i seggi alle liste che hanno raggiunto i quozienti più alti.
4. Conteggia quindi le preferenze assegnate ai candidati all'interno di ciascuna lista. Questi sono proclamati eletti nell'ordine fino a esaurimento dei seggi disponibili. A parità di numero di preferenze è eletto chi precede nella lista dei candidati secondo la numerazione risultante nel manifesto elettorale di cui all'art. 13.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
1. La Commissione Elettorale proclama i risultati delle elezioni mediante la loro affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo;
2. Contro il verbale della Commissione elettorale qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico entro cinque giorni dalla sua affissione all'Albo di Ateneo.
3. Trascorso detto termine e decisi i ricorsi presentati, il Rettore nomina gli eletti con proprio decreto, pubblicato mediante affissione all'Albo d'Ateneo e personalmente notificato agli interessati.
1. Gli eletti assumono le loro funzioni con l'anno accademico successivo a quello di svolgimento delle elezioni.
2. Nessuno può far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione, del Senato Accademico dell'Università e/o del Consiglio di amministrazione dell' Erdisu. Chi vi ha titolo è tenuto a esercitare, a pena di decadenza, l'opzione notificandola al Rettore entro dieci giorni dalla proclamazione.
3. Gli eletti durano in carica un biennio accademico.
4. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti, viene chiamato a sostituirlo colui che lo segue nella graduatoria dei candidati che hanno ottenuto voti, nell'ambito della lista di appartenenza. Qualora questa sia esaurita, si chiama a sostituirlo il primo studente non eletto, in base ai voti ottenuti da ciascuna lista. Lo studente subentrante assume le funzioni dopo la nomina rettorale e rimane in carica fino alla scadenza del biennio accademico di riferimento.
5. I rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Ente regionale per il diritto agli studi universitari sono nominati dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura della Regione autonoma Friuli-Venzia Giulia.
6. Tutti gli altri rappresentanti sono nominati con Decreto Rettorale.
1. Chiunque con qualsiasi mezzo turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale, violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, sarà perseguito disciplinarmente, salvo il rapporto all'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato.
1. Per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente regolamento il Rettore può emanare istruzioni vincolanti per la Commissione elettorale e i componenti dei seggi.
2. Per quanto non previsto si applicano le norme della legge concernenti le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo dell'Università.
Aggiornato il 17/03/2009



