Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà
emanato con D.R. n. 1335 del 18 dicembre 1998- Art. 1 Indizione elezioni
- Art. 2 Commissione elettorale
- Art. 3 Preferenze
- Art. 4 Quorum validità elezioni
- Art. 5 Verbale delle operazioni elettorali
- Art. 6 Eletti
- Art. 7 Annullamento precedente Regolamento
Art. 1 Indizione elezioni
1. Le elezioni vengono indette ogni tre anni accademici con Decreto rettorale.
2. Hanno diritto all'elettorato tutti coloro che alla data delle elezioni abbiano la qualifica di ricercatore o assistente del ruolo ad esaurimento e che appartengano alla Facoltà per la quale sono chiamati a votare.
3. Le assemblee degli aventi diritto al voto di ciascuna Facoltà stabiliscono la sede e l'orario di apertura e di chiusura del seggio elettorale.
4. L'elenco nominativo degli elettori è a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse presso le Presidenze delle Facoltà e presso le Commissioni elettorali.
Art. 2 Commissione elettorale
1. Gli aventi diritto, per ogni singola Facoltà riuniti in assemblea, eleggono la Commissione elettorale formata da tre membri effettivi e due supplenti che sovrintenderà alle operazioni elettorali ed agli scrutini.
2. La Commissione nomina nel proprio seno il Presidente e il Segretario del Seggio elettorale.
Art. 3 Preferenze
1. Ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto per non più di un nominativo: qualora ne siano indicati più di uno il voto è nullo.
Art. 4 Quorum validità elezioni
1. La votazione è valida se vi abbia preso almeno un terzo degli aventi diritto.
Art. 5 Verbale delle operazioni elettorali
1. Di tutte le operazioni viene redatto il verbale in cui sono brevemente descritte le operazioni elettorali e i risultati dello scrutinio.
2. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.
3. Il verbale con i risultati delle votazioni e l'elenco degli aventi diritto al voto corredato dalle firme di coloro che hanno effettivamente votato, assieme agli originali delle schede, in plico sigillato, dovrà essere immediatamente inviato al Centro Legale AA.II. a conclusione dello scrutinio. Sulla base degli elementi contenuti nel verbale della Commissione, il Rettore proclamerà con proprio decreto gli eletti.
Art. 6 Eletti
1. La progressione degli eletti è determinata secondo il numero dei voti da ciascuno riportati.
2. A parità di voti dovrà assegnarsi la precedenza a colui che ha maggior anzianità di ruolo, e a parità di anzianità di ruolo, al più anziano di età.
3. Nei casi di decadenza o di dimissione di uno o più eletti subentrerà il primo dei non eletti.
4. In caso di esaurimento dell'elenco si procederà ad elezioni suppletive.
5. Gli eletti durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili.
Art. 7 Annullamento precedente Regolamento
1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente emanato con D.R. n.1012 del 04.11.1993. Aggiornato il 01/09/2005



