Vai ai contenuti
Home page Università di Udine
Corsi di laurea Mappa del sito Dipartimenti URP Help desk Sistema bibliotecario Cercapersone Servizi informatici
Home Normativa Regolamenti di Strutture Regolamento della Scuola Superiore...
Dimensione del testo: A A A A

Albo on-line

Statuto, Codice Etico e regolamenti funzionamento organi

Regolamento generale di Ateneo e comitati vari

Regolamento Generale di Amministrazione Finanza e Contabilità e sue articolazioni

Regolamento Didattico d'Ateneo e mobilità studenti

Regolamenti di attuazione di normative statali

Regolamenti di Strutture

Regolamenti di Facoltà

Regolamenti di Dipartimenti

Trasparenza amministrativa L. 241/90 e succ.

Elezioni nell'Ateneo

Regolamento della Scuola Superiore

emanato con D.R. n. 456 del 28 luglio 2010

 

Titolo Primo - Principi generali

 

Art. 1 - Finalità della Scuola

1. La Scuola Superiore dell’Università di Udine, istituita con lo Statuto di autonomia del 30 ottobre 1993, ha come scopo quello di creare una comunità di allievi e di docenti uniti in un progetto di formazione e approfondimento scientifico in un quadro interdisciplinare. Gli allievi possono appartenere a tutti i corsi di studio dell’Università di Udine che consentano il raggiungimento della Laurea Specialistica o di altro titolo di livello equivalente e sono divisi in due classi:

- Classe Scientifico - Economica, che comprende i corsi delle facoltà di Ingegneria, Agraria, Scienze, Medicina, Economia, Veterinaria;

- Classe Umanistica, che comprende i corsi delle facoltà di Lingue, Lettere, Scienze della Formazione, Giurisprudenza.

2. La Scuola persegue le sue finalità integrando gli studi delle rispettive facoltà con corsi interni a carattere di approfondimento disciplinare, corsi di carattere culturale interdisciplinare, corsi di lingue, attività di laboratorio, seminari. 

 

Art. 2 - Modalità d'accesso

1. L'ingresso alla Scuola è riservato ai vincitori di un concorso bandito annualmente dall’Università di Udine.

2. La permanenza nella Scuola è subordinata al soddisfacimento dei requisiti esposti al titolo V.

 

Art. 3 - Personale

1. La Scuola si avvale del personale docente e tecnico amministrativo dell’Università di Udine.

2. Per lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento delle proprie finalità può altresì fare ricorso a personale a tempo determinato o con rapporto di lavoro autonomo.

 

Titolo secondo - Organi della Scuola

 

Art. 4 - Organi

1. Sono organi della Scuola come previsto dallo Statuto di autonomia:

- Il Direttore

- Il Vicedirettore

- Il Consiglio Didattico

- La Delegazione del Consiglio di Amministrazione

 

Art. 5 - Il Direttore

1. Il Direttore è scelto dal Senato Accademico tra i docenti di prima fascia dell’Università di Udine. Viene nominato dal Rettore e dura in carica tre anni. La sua nomina può essere rinnovata per non più di una volta consecutiva.

2. Il Direttore

a) rappresenta la Scuola

b) conferisce a nome del Rettore dell’Università di Udine i diplomi di licenza della Scuola

c) sovrintende al funzionamento generale della Scuola e ha la vigilanza sui suoi servizi

d) coordina i rapporti tra il Consiglio Didattico e la Delegazione del Consiglio di Amministrazione

e) convoca e presiede il Consiglio Didattico

f) può richiedere la convocazione della Delegazione del Consiglio di Amministrazione per specifici problemi e proporre inserimenti di punti nell’ordine del giorno

g) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Didattico e prende i provvedimenti d’urgenza, riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima adunanza successiva

h) esercita tutte le attribuzioni di ordine scientifico, didattico, amministrativo e disciplinare attribuite dal presente regolamento.

 

Art. 6 - Il Vicedirettore

1. Il Direttore è coadiuvato nell’esercizio delle sue attribuzioni dal Vicedirettore ed è da lui sostituito in caso di assenza o di impedimento o di anticipata cessazione.

2. Il Vicedirettore, eletto tra i docenti di prima fascia dal Consiglio didattico, ha diritto di entrare a farne parte qualora non ne fosse già membro. La durata del suo mandato coincide con quella del Direttore.

 

Art. 7 - Il Consiglio didattico

1. Il Consiglio Didattico è l’organismo di governo didattico e scientifico della Scuola.  In esso  si imposta e si realizza la collaborazione interdisciplinare con le Facoltà universitarie.

2. Il Consiglio Didattico è composto nel modo seguente:

a) un docente di prima fascia eletto da ciascuna delle Facoltà dell’Università;

b) due allievi della Scuola eletti da tutti gli iscritti alla Scuola.

I membri di cui alla lettera a) durano in carica un triennio e quelli di cui alla lettera b) durano in carica un biennio. I componenti del Consiglio didattico non sono rieleggibili più di una volta.

3. Il Consiglio Didattico:

a) propone alla Delegazione il numero di posti di alunno da attivare nel successivo anno accademico;

b) nell’ambito delle disponibilità assegnate dalla Delegazione, bandisce annualmente il concorso di ammissione alla Scuola entro il 31 maggio;

c) stabilisce annualmente le materie e le modalità del concorso;

d) designa le commissioni di concorso;

e) in base alle esigenze didattiche, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio, stabilisce, entro il 15 luglio, i moduli disciplinari e interdisciplinari che verranno attivati nel successivo anno accademico e corrispondentemente determina le linee guida dei piani di studio degli allievi;

f) valuta, anche mediante delega ad apposite commissioni,  i piani di studio e le attività proposte dagli allievi;

g) stabilisce i criteri di formazione delle commissioni per gli esami interni, per i colloqui e per la discussione della tesi di licenza.

4. Le sedute del Consiglio Didattico vengono verbalizzate dal Responsabile Amministrativo della Scuola.

5. Il Consiglio didattico può istituire organi consultivi a carattere tecnico suddivisi per classe o anche maggiormente articolati ove lo ritenga opportuno.

 

Art. 8 - La Delegazione del Consiglio di Amministrazione

1. Alla Delegazione del Consiglio di Amministrazione spettano i compiti trasmessi dal Consiglio di Amministrazione e la gestione dei bilanci. In particolare, su proposta del Consiglio Didattico, stabilisce annualmente entro il mese di febbraio il numero di posti di alunno da mettere a disposizione per il successivo anno accademico.

2. La Delegazione del Consiglio di Amministrazione è costituita:

a) dal Rettore o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) da un funzionario dell’Amministrazione universitaria di categoria non inferiore alla D, in possesso della necessaria competenza in materia;

c) da due docenti dell’Università scelti dal Consiglio di Amministrazione fra una rosa di quattro nominativi indicati dal Consiglio didattico;

d) da due membri scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui almeno uno studente.

I membri di cui alle lettere c) e d) durano in carica due anni accademici.

3. La delegazione, deliberata dal Consiglio di amministrazione, è nominata con Decreto del Rettore. Il Direttore della Scuola è tenuto a partecipare, se non ne fa già parte, alle adunanze della delegazione. Le funzioni di segretario sono esercitate dal funzionario di cui alla lettera b) del secondo comma.

 

ART. 9 - Comitato di gestione

1.        La Delegazione del Consiglio di Amministrazione può attribuire una parte dei compiti di propria competenza ad un Comitato di gestione, costituito dal Direttore della Scuola e due componenti individuati all’interno della Delegazione.

 

Titolo Terzo - Ordinamento delle attività scientifiche e didattiche

 

Art. 10 - Classi

1. La Scuola si compone di due Classi:

- Classe Scientifico - Economica

- Classe Umanistica

2. Per ogni classe la Scuola organizza il corso degli studi per gli allievi appartenenti alle rispettive facoltà, sia per il corso di primo livello che per il corso di laurea specialistica. Le Facoltà sono suddivise tra le due classi secondo quanto previsto dall'Art. 1.

 

Art. 11 - Corsi ordinari

1. I corsi di studio della Scuola hanno la durata prevista per la laurea triennale seguita dalla laurea specialistica. Qualora si tratti di corsi soggetti ad altro ordinamento, essi hanno la durata prevista dal rispettivo ordinamento universitario. L’abbreviazione del corso è permessa agli allievi che abbiano conseguito la laurea specialistica e completino i 60 crediti formativi interni della Scuola.

2. Nei corsi delle due Classi sono contemplati:

a) Corsi di lezioni e seminari disciplinari

b) Corsi di lezioni e seminari interdisciplinari

c) Corsi di lingue straniere finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi

d) Corsi di informatica

e) Conferenze

f) Esercitazioni di laboratorio

3. I moduli di insegnamento che vengono annualmente impartiti e i rispettivi crediti formativi interni vengono stabiliti dal Consiglio didattico in relazione alle esigenze della Scuola e in base alle disponibilità di bilancio. Il Consiglio didattico stabilisce i piani di studio che gli allievi seguiranno in base all’anno e all’indirizzo di studio.

4. Tutti i corsi e i seminari della scuola possono essere seguiti anche da studenti o da laureati dell’Università di Udine o di altra Università previa autorizzazione del Consiglio didattico. Tale autorizzazione è concessa d’ufficio a chi sia risultato idoneo nel concorso di ammissione.

5. La Scuola stipula appositi accordi con il Sistema Bibliotecario d’Ateneo, con i Dipartimenti, con i Centri Interdipartimentali, con le Facoltà e con i Laboratori dell’Università per favorire il pieno inserimento dei suoi allievi nel sistema della ricerca di Ateneo fin dal loro ingresso nella Scuola.

Formula altresì accordi e convenzioni con enti culturali e territoriali onde assicurare la migliore attuazione del suo progetto educativo.

6. La Scuola rilascia agli allievi che abbiano seguito i suoi corsi ottemperando alle norme e ai requisiti di cui al titolo V il diploma di Licenza.

 

Titolo Quarto - Accesso alla Scuola

 

Art. 12 - Concorso di ammissione

1. Ogni anno la Scuola bandisce entro il 31 maggio il concorso di ammissione, determinando per ciascuna delle due classi il numero di posti da porre a concorso e gli anni di corso a cui gli allievi possono concorrere, nell’ambito di quanto previsto dallo Statuto di autonomia. In ogni caso almeno la metà dei posti a concorso deve essere riservata a concorrenti al primo anno di corso.

Nell’ambito di ciascuna classe la Scuola può determinare riserve di posti per particolari corsi di laurea o gruppi di corsi di laurea.

Al concorso può partecipare chiunque disponga di un titolo di studio che permetta l’accesso alle facoltà universitarie dell’Università di Udine. La Scuola determina altresì i limiti di età cui devono soddisfare i concorrenti.

2. Nel caso di Facoltà con riserva di posti stabilita per legge la partecipazione al concorso di ammissione non è sostitutiva del concorso nazionale, tranne che per i casi espressamente previsti dal bando di concorso.

Nel caso di Corsi di laurea con limitazioni all’accesso stabilite in sede locale, ovvero con prove di valutazione all’ingresso, l’idoneità nel concorso di ammissione alla Scuola ha valore di superamento delle prove di valutazione e porta all’eventuale iscrizione in sovrannumero nei corsi ad accesso programmato.

3. Ottemperando alle norme e ai requisiti di cui al titolo V, gli allievi ammessi alla Scuola passano agli anni successivi fino al conseguimento della Laurea Specialistica o di altro titolo di livello equivalente presso l’Università di Udine.

4. Il Consiglio Didattico può, ove il risultato del concorso lo renda opportuno, chiedere alla delegazione del Consiglio di Amministrazione di ammettere un numero di allievi superiore a quello dei posti messi a concorso.

5. I posti di alunno si conseguono in seguito a concorso per esami. I concorsi vengono banditi entro il 31 maggio di ogni anno e sono resi pubblici secondo le modalità di legge. I partecipanti indicano la classe della Scuola a cui concorrono e il corso di laurea dell’Università di Udine cui intendono iscriversi.

 

Art. 13 - Prove d'esame

1. Gli esami di concorso sono costituiti da un minimo di due prove scritte e sono seguiti da una prova orale atta a valutare la preparazione, la capacità e le motivazioni del candidato.

2. Il bando di concorso determina i criteri per l’attribuzione dei voti per le prove scritte e il punteggio minimo che deve essere raggiunto per la partecipazione alla prova orale. Tale punteggio minimo non può essere inferiore a sette decimi.

3. Nel bando di concorso vengono indicate le materie oggetto delle prove scritte e orali a seconda del corso di laurea prescelto.

 

Art. 14 - Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione sono nominate annualmente dal Direttore della Scuola e ciascuna di esse è composta da un numero di membri non inferiore a cinque. I membri sono designati dal Consiglio Didattico tra i professori universitari e i ricercatori di ruolo. Le commissioni possono essere integrate, ove opportuno, da esperti per specifiche materie. Nell’atto di nomina viene designato il Presidente della Commissione e l’eventuale sostituto; vengono altresì nominati i commissari supplenti.

2. Ciascun commissario dispone di un punteggio da 1 a 10 per ogni prova prevista. Al termine delle prove orali le commissioni formulano le rispettive graduatorie di merito. Non sono ammessi ex-aequo. Non può essere immesso nelle graduatorie chi non abbia superato le prove scritte con la valutazione di cui all’art. 12 e non abbia raggiunto almeno sette decimi nella prova orale.

 

Art. 15 - Ammissione dei vincitori

 1. I vincitori del concorso devono comprovare di essersi iscritti al corso di laurea dell’Università di Udine indicato nella domanda. E’ facoltà del Consiglio didattico concedere, per motivate esigenze, una modifica dell’indirizzo di studio purché essa sia compatibile con le prove sostenute nel concorso.

Dovranno inoltre presentare alla segreteria della Scuola Superiore tutti i documenti richiesti dal bando di concorso, nonché gli eventuali documenti e certificati che potessero essere richiesti dal collegio ove gli allievi hanno la residenza.

 

Titolo Quinto - Allievi

 

Art. 16 - Diritti degli allievi

1. Gli allievi hanno diritto al vitto e all’alloggio gratuiti dal 20 settembre al 20 luglio dell’anno successivo. (Tale beneficio è indipendente dalle condizioni economiche dell’allievo e della sua famiglia) Il vitto e l’alloggio verranno forniti presso la Sede della Scuola o idoneo Istituto convenzionato.

2. Gli allievi beneficiano dell’esonero dalle tasse dell’Università di Udine, salvo quanto espressamente specificato nel bando di concorso.

3. Gli allievi godono di accesso privilegiato alle strutture dell’Università secondo quanto regolato dalle convenzioni di cui all’art. 10, comma 5.

4. Gli allievi sono assistiti nell’organizzazione dei loro studi e nei rapporti con l’Università da tutor scelti dal Consiglio didattico.

 

Art. 17 - Obblighi degli allievi

1. Gli allievi seguono le lezioni e le esercitazioni delle rispettive Facoltà. Seguono i corsi interni della Scuola per complessivi 12 crediti formativi interni  annuali ripartiti in 8 crediti di corsi disciplinari e 4 crediti di corsi interdisciplinari.

2. Gli allievi di entrambe le classi, dopo il conseguimento dei crediti obbligatori d’Ateneo, laddove previsto, seguono un corso di Lingua Inglese, finalizzato allo sviluppo di abilità per scopi accademici, pari a 3 crediti formativi interni, e due moduli di una o due altre lingue pari a 3 crediti interni ciascuna.

3. All’inizio dell’anno accademico gli allievi concordano con il Consiglio didattico il proprio piano di studi.

4. Nel mese di marzo di ogni anno di studio, ad eccezione dell’ultimo anno del corso di laurea magistrale, gli allievi sostengono un colloquio atto a dimostrare i loro progressi e il loro coordinamento negli studi. A partire dal terzo anno della classe Scientifico – Economica e a partire dal secondo anno della classe Umanistica il colloquio consiste in una tesina discussa con un professore dell’Università, anche di facoltà diversa da quella di appartenenza.

5. Le commissioni per i colloqui di cui al precedente comma, in numero di una o più per ogni classe, sono nominate dal Direttore della Scuola e sono composte da tre membri. Per i singoli colloqui possono essere aggregati professori di specifica competenza. La nomina dei presidenti è fatta contestualmente alla nomina della commissione. La commissione al termine del colloquio formula un breve giudizio sulla attività e sulle attitudini del candidato, dichiarandone l’idoneità al proseguimento degli studi presso la Scuola.

6. Gli allievi devono sostenere tutti gli esami previsti dal loro piano di studi universitario entro il 31 ottobre di ogni anno.

7. Il voto minimo per gli esami in cui esso è previsto è stabilito in  24/30.

8. La media complessiva di tutti gli esami per cui è previsto un voto, includendo anche gli esami interni di cui al comma 10, viene pesata secondo i crediti formativi e non può essere inferiore a 27/30.

9. Ove previsto gli allievi devono conseguire la laurea di primo livello entro il 31 ottobre del terzo anno. Qualora non siano stati previsti appelli di laurea nel mese di ottobre, l’allievo può conseguire la laurea all’appello immediatamente successivo a tale data.

10. I corsi disciplinari prevedono un unico esame finale integrato anche quando sono costituiti da più moduli indipendenti. Il voto è espresso in trentesimi. Per i corsi interdisciplinari è previsto un colloquio in seguito al quale viene dato un giudizio di idoneità. I corsi di lingue prevedono un giudizio di idoneità.

Tutti gli esami interni alla Scuola devono essere sostenuti entro il 31 ottobre. La patente ECDL dovrà essere conseguita entro il 31 ottobre dell’anno successivo al concorso di ammissione.

11. Lo studente che al 31 ottobre ha ottemperato a tutte le prescrizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 10 è confermato quale alunno della scuola e continua a godere dei diritti di cui agli articoli 15. Gli allievi che non abbiano ottemperato a tali obblighi decadono dalla qualifica di allievi dal 31 ottobre e da tale data non godono più del beneficio di cui all’art. 15. In ogni caso l’alunno decade da tali diritti al compimento dell’anno accademico in cui il suo piano degli studi prevede il conseguimento della Laurea specialistica o di altro titolo di livello equivalente.

12. Nei casi in cui, per certificate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’allievo, non possano venire rispettate le scadenze previste dal presente articolo, il Consiglio Didattico può concedere una proroga compatibile con il regolare prosieguo degli studi. In questo caso l’allievo sino allo scadere della proroga mantiene i propri diritti ove non decada per altre cause.

13. Gli allievi hanno l’obbligo della residenzialità presso le strutture collegiali convenzionate dal lunedì al venerdì durante i periodi di attività accademica. In caso di inadempienza il Consiglio Didattico potrà prevedere una sanzione per tale comportamento.

14. Gli allievi si impegnano  a collaborare all’ordinato funzionamento dei collegi in cui risiedono e a rispettare le norme che li regolano. Gli studenti rispondono dei danni apportati per mancanza o colpa agli stabili o alle suppellettili del collegio che li ospita. A tal fine possono essere tenuti a effettuare un deposito di garanzia.

 

Art. 18 - Diploma

1. Il Diploma di Licenza della Scuola Superiore viene conferito agli allievi della Scuola che abbiano mantenuto tale qualifica nel corso degli studi, abbiano conseguito i 60 crediti formativi interni presso la Scuola ed abbiano conseguito la laurea specialistica o altro titolo di livello equivalente presso l’Università di Udine. I crediti formativi interni potranno, sulla base di specifici accordi tra la Scuola ed i competenti organi didattici dell’Università, venire riconosciuti ai fini di iscrizioni a corsi universitari.

2. La Commissione di diploma è costituita da sette membri nominati dal Direttore della Scuola, ed è presieduta dal Direttore o da un suo delegato. Il voto di licenza è espresso in centodecimi su 110 e può prevedere la dignità della lode, che deve essere concessa all’unanimità.

3. Il Diploma di Licenza deve essere conseguito entro il 31 marzo dell’anno successivo alla conclusione del corso regolare di studi.

 

Titolo Sesto - Norme transitorie e finali

 

Art. 19 - Comitato degli Esperti

 1. Nella prima attivazione della Scuola, fino alla costituzione del Consiglio didattico della Scuola, le funzioni di competenza dello stesso sono attribuite ad un Comitato di Esperti nominato con Decreto Rettorale. Tale Comitato provvede a quanto previsto nel presente Regolamento per l’avvio della Scuola e per la prima tornata di concorsi di ammissione anche in deroga alle scadenze previste dal presente Regolamento.

 

Art. 20 - Strutture temporanee della Scuola

1. In attesa della disponibilità dei locali da adibire a sede definitiva della Scuola e dei relativi servizi, la Scuola può stipulare convenzioni con Enti e strutture adeguate, al fine di fornire agli allievi i servizi indispensabili.

2. La Scuola attiva con il Centro Internazionale di Scienze Meccaniche (C.I.S.M.) di Udine un accordo di collaborazione inerente sia gli aspetti scientifici e culturali che quelli organizzativi, in particolare logistici, anche in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 10. 

 

Art. 21 – Proroga colloqui intermedi

1. Per i corsi di laurea che prevedono l’ordinamento su tre o più periodi didattici, limitatamente ai colloqui consistenti nella presentazione di una tesina, i termini del colloquio di marzo possono essere prorogati sino al 20 aprile.

 

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione con Decreto Rettorale.

 

Art. 23 - Natura del Regolamento

 1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno della Scuola superiore dell’Università di Udine e ne disciplina aspetti didattici, organizzativi e di funzionamento, in linea con le previsioni dello Statuto e con le linee guida definite dal Senato Accademico.

Aggiornato il 16/08/2010
Credits