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Regolamento dell'Azienda Agraria

emanato con D.R. n. 114 del 16 febbraio 2007

CAPO 1
PRINCIPI GENERALI



Art. 1 - Oggetto



1. L’Azienda Agraria Universitaria "Antonio Servadei", di seguito denominata "Azienda", è struttura speciale dell’Università degli Studi di Udine di seguito indicata come "Università" e strumento delle Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria per l’attività didattica e di ricerca.


2. Il presente regolamento determina le norme per l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda e dei suoi organi secondo quanto previsto dall’art. 35, comma sesto, dello Statuto d’Autonomia dell’Università, di seguito denominato "Statuto", dall’art. 89 del Regolamento d’amministrazione, contabilità e finanza, di seguito denominato "Regolamento d’amministrazione".

Art. 2 - Finalità



1. L’Azienda svolge attività finalizzate a:

a) consentire agli studenti delle Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria l’acquisizione di conoscenze dirette riguardo alle pratiche colturali, alle attività di allevamento e cura degli animali e alla gestione aziendale;


b) garantire ai ricercatori dell’area agraria, zootecnica e veterinaria la possibilità di svolgere attività sperimentali in ambito completamente universitario;


c) contribuire alla innovazione e allo sviluppo del sistema delle imprese agricole e zootecniche mediante opportune azioni di promozione, di divulgazione scientifica e di assistenza tecnica a favore degli operatori del settore.


2. L’Azienda svolge inoltre, sui terreni assegnati dall’Università o acquisiti in affitto, in comodato, in uso o in altre forme, non impiegati per attività didattiche e sperimentali e di ricerca, attività produttive utili ad integrare le entrate dell’Azienda stessa.


3. Le attività di cui al precedente comma primo costituiscono la "gestione sperimentale" dell’Azienda. Le attività di cui al precedente comma primo che si traducono nella produzione di prodotti commercializzabili e quelle del precedente comma secondo costituiscono la "gestione produttiva" dell’Azienda.

Art. 3 - Autonomia



1. L’Azienda dispone di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile che esercita sulla base delle norme del Regolamento generale d’Ateneo, del Regolamento d’amministrazione d’Ateneo e del presente Regolamento oltre che del proprio Regolamento di gestione e contabilità e in quanto tale può dotarsi di proprio codice fiscale e di partita IVA. La sua gestione prevede la tenuta di bilanci preventivi e consuntivi generali e per progetto con contestuale tenuta di contabilità per centri di costo e di provento basati sulle articolazioni in attività di produzione e di sperimentazione.


2. L’autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo dell’Azienda che sono subordinate all’autorizzazione degli organi di governo dell’Università entro i limiti di oggetto e di valore previsti dal Regolamento d’amministrazione e dalle conseguenti deliberazioni del Consiglio d’amministrazione.


3. Nelle materie per le quali l’Azienda non dispone di adeguati servizi amministrativi e tecnici, gli organi di governo e l’amministrazione dell’Azienda possono avvalersi dei corrispondenti servizi dell’Università.


CAPO 2
SOGGETTI ED UTENTI



Art. 4 - Soggetti



1. Sono soggetti dell’Azienda il personale di ruolo e il personale temporaneo in essa operante, nonché i componenti pro tempore degli organi di gestione.

Art. 5 - Utenti



1. Sono utenti di diritto ai fini dell’attività didattica e scientifica i docenti ed i ricercatori della Facoltà di Agraria e della Facoltà di Medicina Veterinaria nonché:

a) gli studenti dei corsi di laurea delle Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria;

b) gli iscritti ai Corsi di Specializzazione delle Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria;

c) gli iscritti ai Master, ai corsi di perfezionamento, formazione e aggiornamento delle Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria;

d) i borsisti comunque assegnati ai Dipartimenti dell’area agraria e veterinaria.

e) altre persone fisiche o giuridiche individuate sulla base di appositi accordi e convenzioni.


2. Sono utenti dell’attività didattica e scientifica sulla base di appositi accordi e convenzioni i docenti ed i ricercatori delle altre Facoltà dell’Università nonché:

a) gli studenti e gli iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di specializzazione, ai dottorati di ricerca, ai Master e ai corsi di perfezionamento di altre Facoltà dell’Università;

b) gli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca appartenenti alle Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria di altre Università.


3. Limitatamente al periodo di svolgimento della loro attività presso l’Azienda, sono assimilati ai soggetti e agli utenti anche coloro che, debitamente assicurati, pur non appartenendo a tali categorie, vi svolgano periodi di studio, previa autorizzazione del Presidente o di un suo delegato.

Art. 6 - Responsabilità



1. La responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare, nell’espletamento delle attività delle persone facenti parte dei "soggetti", degli "utenti", delle persone assimilate è quella stabilita dalla normativa vigente.


2. Ai fini della sicurezza e della prevenzione secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la funzione di datore di lavoro è assunta dal Presidente dell’Azienda ed è disciplinata dalla normativa d’Ateneo integrata da specifiche norme riferite alle particolari condizioni strutturali e funzionali dell’Azienda.


CAPO 3
ORGANI DELL’AZIENDA



Art. 7 - Organi dell’Azienda



1. Sono organi dell’Azienda:


a) il Presidente


b) la Delegazione amministrativa


c) il Direttore.


2. Gli organi dell’Azienda sono nominati con decreto rettorale.

Art. 8 - Presidente



1. Il Presidente dell’Azienda è il Rettore o un suo delegato. Il Presidente rappresenta l’Azienda ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti dell’Università.


2. Il Presidente:

a) convoca e presiede la Delegazione amministrativa;

b) garantisce l’esecuzione delle deliberazioni della Delegazione amministrativa;

c) cura i rapporti verso l’esterno;

d) propone alla Delegazione amministrativa il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo e gli altri documenti contabili predisposti dal Direttore;

e) predispone i regolamenti da sottoporre alla Delegazione amministrativa;

f) adotta con proprio decreto provvedimenti su materie previste dal Regolamento di gestione e contabilità,

g) adotta con proprio decreto provvedimenti su materie di competenza della Delegazione in caso di urgenza, da sottoporsi a successiva ratifica;

h) emana con proprio decreto i regolamenti di competenza esclusiva dell’Azienda che non richiedano l’approvazione degli organi collegiali dell’Università.

Art. 9 - Delegazione Amministrativa



1. La Delegazione amministrativa è l’organo collegiale preposto alla pianificazione ed al controllo della gestione aziendale e della conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile dell’Azienda. Dura in carica due anni accademici per quanto concerne i componenti espressi dalle Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria e dal Consiglio d’Amministrazione, ai sensi dell’art. 35, comma quinto, dello Statuto.


2. La composizione della Delegazione amministrativa è quella fissata dallo Statuto dell'Università.


3. La Delegazione amministrativa:

a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) approva i regolamenti dell’Azienda e le successive modifiche;

c) procede alla verifica delle attività di supporto alla didattica e alla ricerca e alle attività produttive sulla base di apposita relazione presentata dal Direttore;

d ) approva tutti i provvedimenti finanziari ed economici previsti dal regolamento di gestione e contabilità;

e) definisce le modalità di copertura dei costi per le attività sperimentali richieste degli utenti;

f) propone iniziative di acquisizione di immobili, attrezzature e personale necessari Azienda;

g) formula i piani pluriennali dell’Azienda, compatibilmente con le esigenze della Facoltà di Agraria e di Veterinaria e delle risorse disponibili a bilancio;

h) approva le richieste inerenti lo svolgimento di attività didattiche e scientifico-sperimentali, e quelle di servizio da svolgere a favore dell’Amministrazione universitaria;

i) approva gli accordi di collaborazione, le convenzioni e i contratti che abbiano per oggetto attività sperimentali, scientifiche e didattiche finanziate da soggetti pubblici e privati, condotte in Azienda sotto il controllo e la responsabilità di personale docente e ricercatore delle Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria, e le modalità di svolgimento e le relative tariffe per le prestazioni analitiche e tecniche richieste da terzi, da svolgersi anche al fine di creare le disponibilità finanziarie atte a garantire lo sviluppo tecnologico dell’Azienda e la formazione del proprio personale.


4. La Delegazione amministrativa viene convocata almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta vi siano urgenti ragioni per farlo o quando è richiesta da tre membri della Delegazione. La comunicazione della convocazione deve essere inviata, con l’indicazione dell’ordine del giorno, a ciascun componente almeno cinque giorni prima della seduta.


5. La seduta della Delegazione è valida con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 10 - Direttore



1.Il Direttore dell’Azienda è un tecnico scelto tra il personale dirigente o tecnico-amministrativo dell’Università o assunto a contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall’art. 10, comma terzo, dello Statuto, sulla base di specifiche competenze tecniche e capacità gestionali.


2. Il Direttore è nominato dal Rettore, su proposta della Delegazione amministrativa. L’incarico è di durata non superiore a tre anni, rinnovabile.


3. Il Direttore ha la responsabilità della conduzione tecnica e amministrativa dell’Azienda ed in particolare:

a) predispone il piano delle attività, sulla base delle richieste formulate dagli utenti, corredato dalle proposte di utilizzo del personale e delle risorse tecniche e finanziarie;

b) valuta e propone alla Delegazione amministrativa il piano di miglioramento relativo agli investimenti di capitale agrario e fondiario;

c) predispone il Bilancio di previsione, il Conto consuntivo, corredati da una relazione tecnica sulle attività, e gli altri documenti contabili;

d) organizza e gestisce le risorse umane e tecniche a disposizione;

e) attua le deliberazioni della Delegazione amministrativa.


CAPO 4
AMMINISTRAZIONE



Art. 11 - Regolamento di gestione e contabilità



1. La gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e patrimoniali dell’Azienda è disciplinato dal Regolamento di gestione e contabilità dell’Azienda.


2. Il Regolamento definisce un assetto contabile e gestionale fondato sui principi della contabilità economico-patrimoniale e di una gestione per centri di costo e di provento.

Art. 12 - Personale



1.L’Azienda dispone di personale di ruolo tecnico e amministrativo dell’Università secondo quanto previsto dalla pianta organica di cui all’art. 68 del Regolamento d’amministrazione.


2. La pianta organica dell’Azienda, che fa parte integrante della pianta organica dell’Università, è proposta dalla Delegazione amministrativa e approvata dal Consiglio di amministrazione dell’Università.


3. La copertura dei posti vacanti avviene per trasferimento dall’Università o per concorso pubblico secondo le modalità previste dai regolamenti dell’Università. La copertura per trasferimento avviene su domanda dell’interessato o d’ufficio, a seguito di approvazione da parte della Delegazione amministrativa e attuata con decreto rettorale. La copertura per concorso viene proposta dalla Delegazione amministrativa, approvata dal Consiglio d’amministrazione e attuata attraverso un bando di concorso sottoscritto dal Rettore e secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La gestione del concorso avviene a cura dell’Azienda, che può avvalersi dell’assistenza dei competenti servizi dell’Università.


4. Gli operai agricoli a tempo determinato operano nell’ambito delle strutture e dei terreni di cui l’Azienda è dotata. Possono operare all’esterno solo sulla base di contratti e convenzioni stipulate dall’Azienda per la prestazione di servizi a terzi o all’Amministrazione universitaria.

Art. 13 - Bilancio



1. L’Azienda in quanto centro di gestione speciale è dotata di autonomia di bilancio. Il bilancio, ai sensi dell’art. 90, comma quarto, del Regolamento d’Amministrazione, deve essere conforme a quello delle aziende agrarie non sperimentali, con i necessari adattamenti resi necessari dalla presenza di attività sperimentali e dallo stato giuridico del personale universitario nella stessa operante.


2. Il bilancio è costruito sulla base dei seguenti principi:

a) controllo dei flussi finanziari;

b) contabilità economico-patrimoniale atta a rilevare i ricavi e i costi generali e per progetto, per attività produttiva e di sperimentazione;

c) contabilità analitica per centri di costo e di provento;

d) raccordo con la contabilità generale universitaria.


3. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo sono corredati da una relazione del Presidente nella quale devono essere posti in evidenza i criteri di utilizzazione delle risorse a disposizione e i risultati attesi e conseguiti, nonché da una relazione tecnico-amministrativa del Direttore sui criteri seguiti per la costruzione dei documenti contabili e sulla gestione tecnica dell’Azienda.


4. I criteri, le modalità di gestione contabile ed i relativi documenti sono definiti dal regolamento di gestione e contabilità dell’Azienda.


5. Le risorse umane e patrimoniali poste a disposizione dall’Amministrazione universitaria sono registrate nella documentazione contabile dell’Azienda come costi e come proventi.

Art. 14 - Patrimonio



1. Il patrimonio dell’Azienda è costituito dai seguenti beni mobili e immobili:

a) terreni;

b) fabbricati;

c) mezzi di trasporto;

d) attrezzature;

e) bestiame;

f) scorte.


2. I terreni e i fabbricati utilizzati dall’Azienda appartengono al patrimonio dell’Università e sono da questa concessi in uso gratuito all’Azienda, ma iscritti nel conto patrimoniale dell’Azienda secondo le norme del Regolamento di gestione. Le trasformazioni del patrimonio immobiliare in termini di ampliamento, riduzione e ristrutturazione, deliberati dalla delegazione amministrativa, devono essere approvati dal Consiglio di amministrazione. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sono deliberate e attuate dall’Azienda.


3. Le registrazioni del patrimonio vengono effettuate sia nell’inventario dell’Azienda sia in quello dell’Università, secondo le modalità previste dalle rispettive disposizioni regolamentari.


4. I mezzi di trasporto, le attrezzature, il bestiame e le scorte sono acquistati, gestiti e alienati dall’Azienda senza autorizzazione da parte dell’Università.


5. I beni mobili non di modico valore di durata superiore all’anno sono registrati in apposite evidenze inventariali. Il movimento delle scorte è controllato sulla base di una apposita contabilità di magazzino.


6. Il bestiame presente in Azienda viene gestito, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sotto la responsabilità del Direttore. Esso viene iscritto negli appositi registri previsti dalla legge. La sua valutazione viene compiuta alla fine dell’esercizio.

Art. 15 - Interventi edilizi



1. Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono realizzati dall’Azienda.


2. Gli interventi di acquisizione, costruzione, ampliamento, trasformazione, ristrutturazione, demolizione e alienazione di immobili sono deliberati e attuati dall’Azienda con l’assistenza dei servizi tecnici dell’Università, previa approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione.


3. Per le attività di progettazione e gestione degli interventi di trasformazione, del patrimonio immobiliare l’Azienda può avvalersi anche dei servizi tecnici dell’Università.

Art. 16 - Controlli



1. Il controllo contabile successivo sull’amministrazione e gestione dell’Azienda viene effettuato dal Collegio dei revisori dei conti dell’Università, secondo le norme previste dall’art.10 del Regolamento d’amministrazione.


2. Il controllo di valutazione e di gestione delle attività dell’Azienda viene svolto dal Nucleo di Valutazione dell’Università.


3. Il controllo di legittimità e il controllo contabile preventivo sugli atti e i provvedimenti amministrativi è esercitato dal responsabile del procedimento e dal funzionario amministrativo competente, mentre il Direttore amministrativo dell’Università o un suo delegato esercita una generale opera di vigilanza secondo le norme del Regolamento d’amministrazione.


4. Il controllo sulle attività di supporto alla ricerca e alla didattica, nonché sui risultati delle prestazioni a favore di terzi viene svolto dal Presidente che ne riferisce periodicamente alla Delegazione Amministrativa.

Art. 17 - Assicurazione



1. La copertura assicurativa del patrimonio e delle attività svolte dall’Azienda è a carico della stessa. Le coperture sono inserite nelle polizze generali dell’Università qualora ciò sia giustificato da ragioni di convenienza operativa o finanziaria.

2. Il rischio derivante dall’attività di supporto alla didattica, alla ricerca, alla sperimentazione ed alle attività produttive nei riguardi degli "utenti", dei "soggetti" e delle persone ad essi assimilate trova riscontro in una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile. Per i soggetti per i quali è prevista, a norma delle vigenti leggi, in materia di infortuni e malattie professionali una copertura assicurativa, questa è garantita dall’Amministrazione universitaria e dall’Azienda.


CAPO 5
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’



Art. 18 - Sezioni e servizi



1. L’Azienda può articolarsi in unità organizzative costituite da Sezioni e Servizi. Le Sezioni rappresentano articolazioni dell’Azienda secondo grandi linee di produzione e di sperimentazione omogenee e possono essere suddivise in Settori. I Servizi forniscono specifiche prestazioni alle Sezioni.


2. Sezioni, Servizi e Settori sono istituiti ed attivati su delibera della Delegazione amministrativa.

Art. 19 - Attivita’ di produzione, sperimentazione, ricerca e didattica



1. L’Azienda svolge attività di sperimentazione, ricerca e didattica e produzione che possono distinguersi in:

a) sperimentazione e assistenza a favore delle strutture didattiche e scientifiche dell’Università;

b) prestazione di servizi a favore dell’Amministrazione dell’Università;

c) dimostrazioni sperimentali e divulgazione scientifica a favore del sistema delle aziende agricole e del sistema scolastico;

d) sperimentazione, assistenza e ricerca per conto terzi;

e) produzione di prodotti agricoli e zootecnici da destinarsi alla vendita.


2. Le attività svolte in proprio vengono realizzate per garantire lo sviluppo tecnologico dell’Azienda e la formazione del proprio personale. Nel caso di attività di ricerca in proprio o per conto terzi, queste devono essere realizzate sotto la responsabilità scientifica di un docente o ricercatore individuato dalla Delegazione Amministrativa.


3. Le attività per conto delle strutture didattiche e scientifiche dell’Università rappresentano il compito primario dell’Azienda e sono rivolte prevalentemente agli studenti e ai ricercatori delle Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria.


4. Le attività di servizio a favore dell’Amministrazione universitaria consistono in prestazioni che possono essere effettuate al fine di evitare il ricorso all’esterno per attività vivaistiche, manutentorie, produttive di beni ed altro.


5. Le attività di dimostrazione e di divulgazione tecnico-scientifica hanno lo scopo di contribuire alla crescita del sistema agroindustriale e alla maturazione delle competenze professionali poste al servizio dell’agricoltura, nonché allo sviluppo dei livelli di integrazione dell’Università con il territorio.


6. Le attività in conto terzi sono svolte con la duplice finalità di contribuire allo sviluppo delle attività agricole sul territorio assicurando la crescita dei livelli di integrazione tra la sperimentazione e ricerca universitaria e il sistema delle imprese del contesto in cui opera l’Università, e di acquisire le risorse necessarie allo sviluppo delle attività dell’Azienda. Esse consistono nella vendita di servizi a preventivo o tariffa definite e disciplinate dal Regolamento di gestione.


CAPO 6
NORME COMUNI FINALI E TRANSITORIE



Art. 20 - Regolamenti dell’azienda



1. L’organizzazione e le attività dell’Azienda sono disciplinate dal presente regolamento, oltre che dalle norme dello Statuto, dei regolamenti generali e dei regolamenti interni dell’Ateneo in quanto applicabili. Il presente regolamento viene approvato ai sensi dell’art. 69 dello Statuto dal Senato Accademico, sentite le Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria e il Consiglio d’Amministrazione.


2. L’amministrazione, la contabilità e la gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell’Azienda sono disciplinate dal regolamento di gestione e contabilità approvato dal Consiglio d’Amministrazione su proposta della Delegazione Amministrativa.


3. Le modalità del ricorso da parte dell’Azienda ai servizi amministrativi e tecnici dell’Amministrazione universitaria sono disciplinate con delibera del Consiglio d’amministrazione, sentito il parere preventivo degli organi dell’Azienda Agraria.

Art. 21 - Normativa vigente e regime transitorio



1. Nelle more dell’adeguamento dello Statuto e dei Regolamenti generali alla nuova situazione creatasi con l’istituzione della Facoltà di Medicina veterinaria la Delegazione amministrativa si riunisce con la partecipazione dei rappresentanti della Facoltà stessa in quanto già eletti dalla Facoltà di agraria o, in mancanza, in quanto uditori.


2. Nelle more dell’approvazione del regolamento di gestione e contabilità, si applicano le norme attualmente in vigore presso l’Azienda.


3. Nelle more dell’approvazione della modifiche dello Statuto e dei Regolamenti generali rimane sospesa l’applicazione delle norme del presente regolamento incompatibili con quelle statutarie e regolamentari vigenti.


4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge, dello Statuto e del regolamento generale.

Art. 22 - Natura del presente regolamento



1. Il presente regolamento ha la natura di regolamento interno di struttura speciale previsto dall’art. 35, comma sesto dello Statuto, nonché dall’art. 49, comma secondo, e dall’art. 67 del regolamento generale d’Ateneo e dall’art. 90 del regolamento d’amministrazione.

Art. 23 - Entrata in vigore



1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno indicato nel Decreto rettorale di emanazione.
Aggiornato il 21/02/2007
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