Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo
emanato con D.R. n. 876 del 29 dicembre 2010- TITOLO I - IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO
- Art. 1 - Natura e finalità del Sistema
- Art. 2 - Organizzazione del Sistema
- Art. 3 - Coordinamento del Sistema
- Art. 4 - Utenti del Sistema
- TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO
- Art. 5 - Il Presidente del Sistema
- Art. 6 - Il Consiglio del Sistema
- TITOLO III - BIBLIOTECHE
- Art. 7 - Le Biblioteche
- Art. 8 - Il Direttore della Biblioteca
- Art. 9 - Il Consiglio della Biblioteca
- Art. 10 - Il Bibliotecario
- TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 11 - Natura del Regolamento
- Art. 12 - Entrata in vigore
TITOLO I - IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO
Art. 1 - Natura e finalità del Sistema
1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo (di seguito denominato “Sistema”), costituito ai sensi dello Statuto e dell’art. 48 del Regolamento Generale di Ateneo, è l’insieme coordinato delle strutture bibliotecarie dell’Università di Udine.
2. Il Sistema assicura l’acquisizione, la conservazione e l’accessibilità del patrimonio bibliografico e documentario dell’Ateneo, operando a supporto delle strutture di didattica, di ricerca e di servizio nel conseguimento dei fini istituzionali definiti dallo Statuto.
3. Il Sistema si propone inoltre:
a) di favorire il progresso culturale e sociale, anche attraverso la collaborazione con le biblioteche di altri enti e istituzioni;
b) di valorizzare il patrimonio bibliografico e documentario dell’Ateneo quale risorsa fon-damentale per lo sviluppo culturale del territorio;
c) di trattare e diffondere l'informazione bibliografica.
Art. 2 - Organizzazione del Sistema
1. Il Sistema si articola in:
a) organi di governo;
b) coordinamento del Sistema;
c) Biblioteche.
2. Sono organi di governo del Sistema:
a) il Presidente del Sistema;
b) il Consiglio del Sistema.
3. Sono organi di governo delle Biblioteche:
a) il Direttore;
b) il Consiglio della Biblioteca.
4. Sono Biblioteche del Sistema:
1) la Biblioteca Umanistica e della Formazione
2) la Biblioteca Scientifica e Tecnologica;
3) la Biblioteca Economica e Giuridica;
4) la Biblioteca Medica.
Art. 3 - Coordinamento del Sistema
1. Il compito di individuare e garantire le soluzioni gestionali e organizzative più appropriate per un’efficace erogazione dei servizi bibliotecari spetta al coordinamento del Sistema.
2. Il coordinamento del sistema è assicurato da:
a) il Referente per il coordinamento;
b) la Commissione tecnica;
c) l’Unità per i servizi comuni.
3. Il Referente per il coordinamento è nominato dal Direttore Amministrativo fra il personale bibliotecario in possesso di adeguata qualifica. Il Referente presiede la Commissione tecnica e riferisce al Consiglio del Sistema in merito ai lavori della stessa, è responsabile dell’Unità per i servizi comuni, cura i rapporti con gli uffici dell'Amministrazione, favorisce le opportune sinergie con le altre strutture di servizio dell’Ateneo ai fini del buon funzionamento del Sistema.
4. La Commissione tecnica è costituita dal Referente per il coordinamento e dai Bibliotecari delle Biblioteche del Sistema, di cui all’art. 10. La Commissione tecnica svolge funzioni istruttorie, consultive e propositive sulle materie di competenza del Consiglio del Sistema, cura la rilevazione periodica di indicatori per la valutazione dei servizi erogati dalle Biblioteche, propone le attività di formazione e aggiornamento del personale bibliotecario. La Commissione si riunisce a scadenze fisse almeno nove volte in ogni anno accademico e tutte le volte che risulti necessario, anche su richiesta del Presidente del Sistema. Le sedute sono convocate e presiedute dal Referente. Possono essere invitati a partecipare alle sedute esperti e referenti di altre strutture dell’Ateneo.
5. L’Unità per i servizi comuni è costituita da una o più unità di personale e risponde al Referente per il coordinamento, che ne è responsabile. L’Unità supporta la Commissione nell’attività di monitoraggio del Sistema e cura i servizi e le procedure di interesse generale, con particolare riferimento all’informatica bibliotecaria, alla gestione degli archivi istituzionali della ricerca e della didattica e alle risorse elettroniche.
Art. 4 - Utenti del Sistema
1. I servizi bibliotecari sono erogati agli utenti delle Biblioteche del Sistema.
2. Sono utenti delle Biblioteche del Sistema:
a) gli studenti dell’Università di Udine;
b) il personale docente e ricercatore dell’università di Udine e chiunque svolga, anche a titolo temporaneo, attività di didattica e di ricerca nell’Ateneo;
c) il personale tecnico-amministrativo dell’università di Udine;
d) gli utenti accreditati dal Consiglio del Sistema ai sensi del comma 3 del presente articolo.
3. Il Consiglio del Sistema può accreditare quali utenti, precisandone mediante apposite delibere diritti e obblighi, tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano legittimo interesse a utilizzare i servizi delle Biblioteche del Sistema.
TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO
Art. 5 - Il Presidente del Sistema
1. Il Presidente del Sistema è il Rettore, ovvero il suo Delegato per le Biblioteche.
2. Il Presidente garantisce l’unità e la coesione del Sistema e lo rappresenta presso gli altri organi e le altre strutture dell’Ateneo, nonché presso le istituzioni esterne.
3. È compito del Presidente:
a) ispirare e indirizzare, di concerto con il Consiglio del Sistema, la politica bibliotecaria dell’Ateneo;
b) convocare il Consiglio del Sistema, definire l’ordine del giorno delle sedute, predisporre gli atti e i provvedimenti oggetto di deliberazione, presiedere le sedute;
c) sovrintendere all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio;
d) assumere le conseguenti decisioni necessarie per il funzionamento del Sistema.
4. Per assolvere ai suoi compiti istituzionali il Presidente si avvale del Referente per il coordinamento e dell’Unità per i servizi comuni, di cui all’art. 3, commi 3 e 5 del presente Regolamento.
5. Il Presidente può designare tra i Direttori delle Biblioteche un Presidente Vicario che lo sostituisce nelle funzioni in caso di assenza o impedimento.
Art. 6 - Il Consiglio del Sistema
1. Il Consiglio del Sistema è l’organo di indirizzo del Sistema. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente o su richiesta della metà più uno dei consiglieri.
2. È compito del Consiglio del Sistema:
a) definire e sottoporre agli organi collegiali dell’Ateneo le scelte strategiche e le linee-guida in materia di politica bibliotecaria;
b) individuare le esigenze finanziarie del Sistema e proporre i criteri di riparto delle assegnazioni attribuite al Sistema dal Consiglio di Amministrazione;
c) formulare proposte in materia di orario di apertura delle Biblioteche;
d) formulare proposte in materia di assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle Biblioteche;
e) definire i parametri comuni per i servizi erogati dalle Biblioteche;
f) formulare proposte di modifica del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, nonché indicazioni vincolanti relativamente ai Regolamenti interni delle Biblioteche.
3. Il Consiglio del Sistema è composto da:
a) il Presidente del Sistema;
b) i Direttori delle Biblioteche;
c) il Presidente del Consiglio degli Studenti, ovvero un suo delegato permanente scelto fra i membri del Consiglio stesso;
d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell’area delle Biblioteche.
4. Prendono parte alle sedute del Consiglio, con funzione consultiva, il Referente per il coordinamento e i Bibliotecari, di cui al successivo art. 10. Su invito del Presidente possono partecipare alle sedute anche funzionari di altre strutture dell’Ateneo, ovvero tecnici esterni al Consiglio stesso.
5. Sono membri di diritto del Consiglio i componenti di cui alle lett. a), b e c) del comma 3. Il delegato del Presidente del Consiglio degli Studenti, di cui al comma 3 lettera c), può essere nominato in qualsiasi momento dell’anno accademico e resta in carica, salvo revoca, fino alla decadenza del Presidente dal suo mandato. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo, di cui al comma 3 lettera d), è eletto ogni tre anni accademici ed è nominato con decreto rettorale. L’elettorato attivo e passivo spetta al solo personale a tempo indeterminato.
6. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la metà più uno dei consiglieri con diritto di voto.
7. Le deliberazioni sono valide quando esprime voto favorevole la metà più uno dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Di ciascuna seduta viene redatto un verbale a cura di un segretario individuato dal Presidente all’inizio di ciascuna seduta. Il verbale è approvato seduta stante ovvero all’inizio della seduta successiva. I verbali approvati sono resi pubblici secondo le modalità previste dalla normativa dell’Ateneo.
9. Il Consiglio può, secondo necessità, istituire gruppi di lavoro e commissioni di studio che prevedano la partecipazione di personale delle Biblioteche e degli altri organi e strutture dell’Ateneo.
TITOLO III - BIBLIOTECHE
Art. 7 - Le Biblioteche
1. Le Biblioteche dell'Ateneo sono istituite ai sensi dello Statuto, dell’art. 48 del Regolamento Generale di Ateneo e dell’art. 2 del presente Regolamento.
2. A ciascuna Biblioteca afferiscono le strutture di ricerca e, secondo necessità, altre strutture dell’Ateneo, in coerenza con le aree scientifico-disciplinari di riferimento. L’afferenza delle strutture è deliberata dal Senato Accademico, sentito il parere del Consiglio del Sistema.
3. È compito delle Biblioteche acquisire, inventariare, catalogare, conservare e rendere accessibile, anche mediante il prestito e il prestito interbibliotecario, il patrimonio bibliografico e documentario dell’Ateneo, nel rispetto dei regolamenti interni per quanto di competenza, nonché in conformità con le direttive fornite dal Consiglio del Sistema;
Art. 8 - Il Direttore della Biblioteca
1. Il Direttore di ciascuna Biblioteca (di seguito denominato “Direttore”) rappresenta la Biblioteca nel Consiglio del Sistema ed è responsabile della sua gestione.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Biblioteca fra tutti i rappresentanti delle strutture afferenti, viene nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.
3. È compito del Direttore:
a) curare i rapporti con gli organi di governo delle strutture afferenti;
b) convocare il Consiglio della Biblioteca, definire l’ordine del giorno delle sedute, predisporre gli atti oggetto di deliberazione e presiedere le sedute;
c) sovrintendere e dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio.
4. Il Direttore nomina tra i componenti del Consiglio un Direttore vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Art. 9 - Il Consiglio della Biblioteca
1. Il Consiglio di ciascuna Biblioteca (di seguito denominato “Consiglio”) è l’organo di indirizzo e di gestione della Biblioteca.
2. Il Consiglio della Biblioteca è composto da:
a) il Direttore;
b) il Responsabile di ciascun Dipartimento ed eventualmente di ogni altra struttura afferente alla Biblioteca, ovvero un suo delegato permanente scelto fra i professori e i ricercatori di ruolo;
c) un ulteriore rappresentante per ciascun dipartimento afferente, nel caso di cui al successivo comma 3;
d) il Bibliotecario;
e) un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti;
f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo della Biblioteca.
3. Ove il numero dei dipartimenti e delle altre strutture afferenti alla Biblioteca sia complessivamente inferiore a quattro, i soli dipartimenti sono rappresentati in Consiglio dal Direttore (o dal suo delegato permanente) e da un ulteriore rappresentante designato dal Consiglio del Dipartimento fra i professori e i ricercatori di ruolo.
4. Il rappresentante degli studenti cui al comma 2, lettera e) rimane in carica un biennio accademico. Il rappresentante del personale di cui al comma 2, lett. f) è eletto ogni tre anni ed è nominato con decreto rettorale. L’elettorato attivo e passivo spetta al solo personale a tempo indeterminato.
5. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte l’anno su convocazione del Direttore o su richiesta della metà più uno dei consiglieri. Le sedute sono valide quando è presente la metà più uno dei consiglieri (numero legale) e sono presiedute dal Direttore; la funzione di segretario verbalizzante è svolta dal Bibliotecario.
6. È compito del Consiglio:
a) approvare, per quanto di competenza, il regolamento della Biblioteca;
b) eleggere il Direttore ai sensi dell’art. 8. comma 2 del presente Regolamento;
c) deliberare in merito all’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Biblioteca, garantendo un'adeguata ed equilibrata copertura delle aree e degli ambiti disciplinari della Biblioteca;
d) predisporre un piano annuale di richieste di finanziamento sulla base delle proposte dei singoli Dipartimenti e delle altre strutture afferenti per la gestione della biblioteca;
e) rendere conto annualmente al Consiglio di Sistema dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Biblioteca e dei servizi erogati.
Art. 10 - Il Bibliotecario
1. La responsabilità dell’unità organizzativa è affidata al Bibliotecario che esercita la funzione di Direttore tecnico.
2. Il Bibliotecario è nominato dal Direttore Amministrativo, cui risponde sotto il profilo gerarchico, tra il personale dell'area delle biblioteche in possesso di adeguata qualifica
3. Il Bibliotecario:
a. ha la responsabilità della gestione, del coordinamento e del controllo delle attività affidate all'unità organizzativa stessa dall'“Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”;
b. organizza il lavoro del personale assegnato alla Biblioteca;
c. garantisce la qualità dell’archivio dei dati catalografici in conformità agli indirizzi del Consiglio del Sistema.
4. Il Bibliotecario:
a. è componente della Commissione tecnica di cui all’art. 3 comma 4 del presente Regolamento;
b. partecipa alle sedute del Consiglio del Sistema con funzioni consultive ai sensi dell’art. 6 comma 4 del presente Regolamento
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 - Natura del Regolamento
1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento di attuazione, ai sensi dell’art. 64, comma 7, dello Statuto.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte agli organi di governo di Ateneo dal Consiglio del Sistema.
Art. 12 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011 e sostituisce il Regolamento emanato con D.R. n. 289 del 24.03.2003.



