Regolamento per la disciplina delle borse di ricerca
emanato con D.R. n. 195 del 16 marzo 1998- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finanziamento
- Art. 3 - Ripartizione delle Borse dei bandi di concorso
- Art. 4 - Commissione giudicatrice
- Art. 5 - Erogazione della borsa
- Art. 6 - Copertura assicurativa
- Art. 7 - Natura giuridica della Borsa
- Art. 8 - Diritti e doveri dei borsisti
- Art. 9 - Pubblicazioni e brevetti
- Art. 10 - Incompatibilità
- Art. 11 - Natura del presente Regolamento
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la gestione delle borse di Ricerca di Ateneo, con esclusione delle Borse istituite ai sensi della Legge 398/89 e di altre disposizioni di legge.
Art. 2 - Finanziamento
1. Le Borse di ricerca possono essere finanziate:
a) con fondi di bilancio dei Dipartimenti o di altre strutture provenienti da fonti interne o esterne. In tale caso le Borse possono essere erogate anche a laureati di altre Università;
b) con fondi di bilancio d’Ateneo a ciò destinati dal Consiglio d’Amministrazione, secondo criteri definiti dal Senato Accademico ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto di Autonomia.
Art. 3 - Ripartizione delle Borse dei bandi di concorso
1. L’Organo collegiale di governo della struttura interessata provvede a ripartire le somme destinate per singole Borse distinte per aree e temi di ricerca.
2. Le Borse vengono conferite a seguito di pubblicazione di apposito bando di concorso da approvarsi dall’Organo collegiale di governo della struttura interessata. La pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione all’Albo della struttura e comunque all’Albo Ufficiale dell’Ateneo per un numero di giorni non inferiore a dieci e, qualora ritenuto necessario, mediante altri canali di pubblicizzazione.
3. Il bando di concorso dovrà comunque prevedere:
a) la definizione dell’area e del tema di ricerca;
b) l’indicazione della struttura in cui dovrà essere effettuata la ricerca;
c) l’ammontare e la durata della Borsa;
d) i criteri di costituzione della commissione giudicatrice;
e) le modalità di presentazione della domanda;
f) le modalità di erogazione della Borsa;
g) le modalità di verifica dei risultati della ricerca.
Art. 4 - Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre docenti dell'area in cui dovrà essere svolta l'attività di ricerca, oltre al rappresentante dell'Ente finanziatore, ove richiesto dallo stesso. La nomina viene effettuata con provvedimento dell'organo di governo competente che dovrà designare il Presidente della stessa. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
2. La Commissione forma la graduatoria degli idonei sulla base dei seguenti criteri:
a) titoli accademici e scientifici presentati dal candidato;
b) programma analitico di ricerca se previsto dal bando;
c) colloquio se previsto dal bando.
3. A parità di posizione verrà data la precedenza al candidato più giovane d’età.
4. Al termine dei lavori la Commissione è tenuta e redigere apposito verbale, nel quale debbono essere indicati i criteri e i risultati motivati delle valutazioni.
Art. 5 - Erogazione della borsa
1. Nel caso di Borse finanziate su specifici progetti di ricerca il Responsabile scientifico si identifica con il titolare della ricerca.
2. In tutti gli altri casi il Responsabile scientifico è individuato dall'Organo collegiale della struttura interessata.
3. Le Borse sono erogate sulla base di una rateizzazione mensile commisurata alla durata, all’importo e ai contenuti della ricerca.
4. Le rate non possono essere liquidate senza una dichiarazione, a cura del Responsabile scientifico, di effettiva prosecuzione dell'attività di ricerca.
Art. 6 - Copertura assicurativa
1. L’Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni, le malattie professionali, compreso il rischio in itinere e l’eventuale sorveglianza sanitaria prevista dal D. Lgs. 626/94. Analoga copertura sarà assicurata per attività svolte all’esterno dell’Ateneo ovvero all’estero. I costi relativi sono a carico della Borsa nel caso in cui la stessa sia finanziata da Enti pubblici e privati nazionali e internazionali diversi dall’Ateneo.
2. Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle società di assicurazione e alle condizioni contrattuali indicate dall’Amministrazione Centrale, Ripartizione Economato.
3. Le polizze sono stipulate a cura dell'Amministrazione centrale, oppure direttamente dall’interessato. In quest’ultimo caso copia autenticata della polizza deve essere depositata presso la Amministrazione centrale prima dell'effettiva decorrenza di svolgimento delle attività previste dalle Borse.
Art. 7 - Natura giuridica della Borsa
1. Il godimento delle Borse non costituisce rapporto di lavoro subordinato.
2. Le Borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
3. Le Borse possono essere rinnovate in presenza di idonea disponibilità finanziaria per un periodo inferiore o uguale a quello precedente, con delibera dell’Organo collegiale di governo della struttura, su parere motivato del Responsabile scientifico.
4. Il periodo di godimento delle Borse non può essere superiore a trentasei mesi.
5. Le Borse sono soggette alle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente al momento della loro erogazione.
Art. 8 - Diritti e doveri dei borsisti
1. I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo la normativa vigente nella struttura.
2. L’attività di ricerca potrà essere svolta anche all’esterno della struttura previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico. Analoga previsione vale per le attività svolte all'estero. Ai fini degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 626/94 il borsista, nello svolgimento della sua attività, è equiparato al lavoratore così come previsto dall’art. 2, lettera a), del D. Lgs. 626/94 ed è quindi soggetto agli obblighi di cui all’art. 5 del medesimo decreto.
3. Al termine del periodo di godimento della Borsa i titolari sono tenuti a presentare una dettagliata relazione scientifica sull’attività svolta.
4. L'attività di ricerca potrà essere eccezionalmente sospesa, ovvero interrotta in via definitiva, in presenza di motivi che ne compromettano l'efficacia e l'utilità per la struttura. I provvedimenti dichiarativi della sospensione, dell’interruzione e della decadenza sono adottati con provvedimento dell’organo di governo competente, su proposta motivata del Responsabile Scientifico.
5. L’inosservanza delle norme del presente regolamento e del bando di concorso comporta l’immediata decadenza dal godimento della Borsa di ricerca per la parte comunque residuale ed esclude il beneficiario da eventuali proroghe.
6. Qualora la decadenza, o l’eventuale rinuncia al proseguimento della ricerca, intervenga in un momento precedente al completamento del periodo per il quale la stessa è stata assegnata, il beneficiario è tenuto a restituire l’ammontare dell’ultima rata percepita, salvo documentati casi di forza maggiore che, su proposta del Responsabile scientifico, consentiranno la restituzione di una somma proporzionale al solo periodo di non utilizzo.
Art. 9 - Pubblicazioni e brevetti
1. In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca il borsista dovrà citare l'Università degli Studi di Udine con l'indicazione della struttura e dell'Ente finanziatore esterno ove presente.
2. Eventuali invenzioni connesse all'attività di ricerca oggetto della Borsa dovranno essere brevettate a nome dell'Università degli Studi di Udine ovvero a nome dell'Università degli studi di Udine e dell'Ente finanziatore esterno ove presente. Le spese inerenti saranno ripartite proporzionalmente tra l'Ateneo e l'Ente finanziatore.
Art. 10 - Incompatibilità
1. Le Borse di ricerca non sono di norma cumulabili con altre Borse di studio. La possibilità di cumulo sarà eventualmente ammessa dal bando in relazione all’attività di ricerca prevista, all’impegno temporale richiesto e all’importo della Borsa.
2. La compatibilità con eventuali rapporti di lavoro sarà valutata dal Responsabile Scientifico. Il candidato è pertanto tenuto a dichiarare la sussistenza di eventuali rapporti di lavoro indicando la natura degli stessi e il tempo occupato in una settimana. Tale prescrizione si applica anche nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale ovvero occasionale intervenga successivamente all'assegnazione della Borsa. La valutazione della compatibilità dovrà essere effettuata dal medesimo Responsabile Scientifico. I provvedimenti di esclusione per accertata incompatibilità sono di competenza del Rettore.
Art. 11 - Natura del presente Regolamento
1. Il presente regolamento ha la natura di Regolamento interno d’Ateneo ai sensi dell’art. 64, comma 5, dello Statuto.
2. Le strutture possono disciplinare aspetti integrativi specifici in materia, che comunque non siano in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento e da precisarsi nel relativo bando di concorso.
3. Il presente Regolamento non si applica ai sussidi per la formazione assegnati nell'ambito di programmi comunitari finalizzati alla formazione e mobilità di laureati impegnati in attività di ricerca.
Aggiornato il 28/06/2005



