Regolamento per finanziamenti di iniziative culturali
- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Procedure
- Art. 3 - Priorità
- Art. 4 - Commissione
- Art. 5 - Modalità di utilizzo dei fondi
- Art. 6 - Fondi residui
- Art. 7 - Disposizioni generali
- Art. 8 - Natura del regolamento
Art. 1 - Oggetto
1. Le richieste di finanziamento per l’organizzazione nell’anno finanziario di Congressi, Convegni e Seminari possono essere presentate dalle strutture o dai singoli docenti.
2. La presentazione della domanda deve avvenire, tramite il Responsabile della Struttura, entro un termine che verrà annualmente determinato con decreto del Rettore.
Art. 2 - Procedure
1. Le richieste, per essere prese in considerazione, devono essere corredate:
- dal programma del Congresso, Convegno o Seminario, con l’indicazione dei nomi dei relatori;
- da un preventivo analitico di spesa;
- dall’indicazione di altre fonti di finanziamento, di domande di contributo in corso, presentate ad altri Enti, dell’ammontare dell’eventuale quota di iscrizione che verrà richiesta e del previsto numero di partecipanti;
- dal parere del Consiglio di Dipartimento/Istituto o del Centro.
Art. 3 - Priorità
1. Il finanziamento viene concesso ad iniziative di rilevante valore scientifico e, in via preferenziale, a Congressi, a Convegni e Seminari internazionali o con partecipazione di studiosi stranieri, su temi di alta specializzazione.
Art. 4 - Commissione
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle proposte di finanziamento formulate da una Commissione così composta:
- Rettore o, in sua vece, Pro Rettore, che la presiede;
- due membri del Senato Accademico, l’uno per le Facoltà umanistico-economiche e l’altro per le Facoltà scientifico-sperimentali, indicati dal Senato stesso;
- due membri del Consiglio di Amministrazione.
2. La Commissione viene costituita con decreto rettorale, viste le indicazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, e rimane in carica due anni accademici. In caso di surroga di membri, questi rimangono in carica fino alla scadenza biennale della Commissione.
Art. 5 - Modalità di utilizzo dei fondi
1. I fondi assegnati per ogni iniziativa vengono dati in gestione al Responsabile della Struttura che ha firmato la richiesta di contributo e possono essere utilizzati anche per l’ospitalità degli studiosi invitati, ivi comprese le spese di albergo e di vitto, le spese di viaggio e quelle per il compenso ai relatori, nonché le spese di rappresentanza.
Art. 6 - Fondi residui
1. I fondi già assegnati ai Dipartimenti/Istituti ed ai Centri e non utilizzati al termine dell’esercizio, costituiscono economie di gestione, che possono essere riassegnate dal Consiglio di Amministrazione su motivata richiesta.
Art. 7 - Disposizioni generali
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti e in particolare quelle del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e finanza dell’Ateneo.
Art. 8 - Natura del regolamento
1. Il presente regolamento ha natura di regolamento interno di ateneo ai sensi dell’art. 64, comma 5, dello Statuto.
Aggiornato il 28/06/2005



