Progettazione
emanato con D.R. n. 736 del 06 giugno 2000- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programma edilizio
- Art. 4 - Soggetti attuatori degli interventi edilizi
- Art. 5 - Il responsabile unico del procedimento
- Art. 6 - Il progettista
- Art. 7 - Il responsabile dei lavori
- Art. 8 - Il coordinatore per la sicurezza durante la progettazione
- Art. 9 - Il direttore dei lavori
- Art. 10 - Il coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione
- Art. 11 - Il collaudatore statico
- Art. 12 - Il collaudatore tecnico-amministrativo
- Art. 13 - Individuazione dei tecnici interni
- Art. 14 - Coperture assicurative
- Art. 15 - Finalità del Fondo per le prestazioni tecniche interne
- Art. 16 - Formazione del Fondo per le prestazioni tecniche interne
- Art. 17 - Percentuali del 70% dell’1.50% corrispondenti alle singole prestazioni professionali
- Art. 18 - Procedure per il riparto del Fondo per le prestazioni tecniche interne
- Art. 19 - Liquidazione degli importi
- Art. 20 - Norma transitoria
- Art. 21 - Natura del presente regolamento
- Art. 22 - Entrata in vigore
Art. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la individuazione ed i compiti attribuiti ai soggetti di cui agli art. 7 e 17 della Legge. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata Legge 109/1994, e di cui al D.Lgs. 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è previsto dall’art. 18 della Legge 109/1994, così come modificato dalla Legge 144/1999, nonché dall'art. 61, comma quarto, del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Udine, di seguito denominato "Regolamento di Amministrazione".
3. Ai fini del presente regolamento per Servizi Tecnici dell’Università si indica l’insieme delle unità organizzative cui l’Ordinamento degli uffici e dei servizi attribuisce compiti di progettazione, attuazione e controllo degli interventi di costruzione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare edilizio dell’Università e di quello comunque in uso da parte della stessa.
4. Le norme del presente regolamento si applicano all’Università e alle sue Aziende, fino al momento in cui queste non si saranno dotate di norme proprie.
Art. 2 - Finalità
1. Il presente regolamento contiene norme che si propongono il fine di:
a) adeguare alle specifiche condizioni dell’Università le norme previste dalla Legge 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.Lgs.494/1996;
b) dare attuazione alle norme previste dal Regolamento di Amministrazione e segnatamente a quelle contenute nell’art. 61;
c) incentivare la diretta assunzione di compiti di progettazione, di direzione e di collaudo dei lavori di costruzione e manutenzione da parte dei servizi tecnici dell’Università;
d) realizzare specifici strumenti di miglioramento della qualità del lavoro del personale operante nei Servizi tecnici dell’Università.
Art. 3 - Programma edilizio
1. L’Università realizza i propri interventi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione sulla base di un programma edilizio triennale, redatto sulla base di quanto previsto dall’art. 14, 1° comma della L. n. 109/1994.
2. Il Programma edilizio triennale viene predisposto sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dal Rettore o suo delegato e delle esigenze di organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici indicati dal Direttore amministrativo ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico. Il Programma è uno strumento di programmazione scorrevole che viene aggiornato annualmente con le stesse procedure entro il mese di gennaio di ciascun esercizio finanziario.
Art. 4 - Soggetti attuatori degli interventi edilizi
1. Gli interventi edilizi sono attuati dai seguenti soggetti:
a) responsabile unico del procedimento;
b) responsabile dei lavori;
c) progettista;
d) coordinatore per la sicurezza durante la progettazione;
e) direttore dei lavori;
f) coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione;
g) collaudatore statico;
h) collaudatore tecnico-amministrativo.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
3. I soggetti elencati al comma 1 ed i rispettivi collaboratori sono le figure che partecipano al procedimento.
Art. 5 - Il responsabile unico del procedimento
1. Il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 109/1994 viene nominato dal Consiglio d’amministrazione nel momento in cui è deliberato l’intervento. Il responsabile unico del procedimento:
a) propone al consiglio di amministrazione la scelta del metodo di affidamento dei lavori;
b) assicura il rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto dei bandi di gara;
c) verifica la completa copertura finanziaria di ogni impegno di spesa relativo ai lavori;
d) verifica l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che gli stessi possano avere tempestivo inizio al momento della consegna;
e) fornisce, ove richiesto, le informazioni ed i chiarimenti richiesti dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 4 della Legge 109/1994; provvede inoltre alle comunicazioni di cui all'art. 25 comma 1 lettera c) della medesima legge;
f) comunica, ove previsto, all'Osservatorio dei lavori pubblici le informazioni di cui all'art. 4 comma 17 della Legge 109/1994;
g) svolge le funzioni di ingegnere capo come previste dalla vigente normativa sui lavori pubblici;
h) formula le proposte di composizione bonaria del contenzioso ai sensi dell'art. 31 bis della Legge 109/1994;
i) procede all'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta ed assensi necessari al fine dell'esecuzione dell'intervento, ai sensi degli art. 14 e 16 della Legge 241/1990;
l) svolge gli eventuali ulteriori compiti di cui al regolamento di attuazione della Legge 109/1994.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui sopra, il responsabile unico del procedimento si avvale del personale dei Servizi Tecnici o, nel caso di accertata carenza di organico, di personale esterno agli stessi.
3. Il responsabile unico del procedimento può coincidere con ciascuna delle figure di cui al presente regolamento, con l’esclusione dei punti g) ed h) dell'art. 4.
4. Ove non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, il responsabile unico del procedimento coincide con il responsabile dei Servizi Tecnici.
Art. 6 - Il progettista
1. Il progettista è il tecnico iscritto al corrispondente albo professionale o abilitato a norma di legge incaricato della stesura del progetto e che, mediante la sua sottoscrizione, ne assume le responsabilità previste dalla legge. Egli, se interno all’Università, si avvarrà, di norma, di collaboratori, individuati nell'ambito dell'ufficio di appartenenza. Qualora il progetto richieda una pluralità di competenze specialistiche in campo strutturale od impiantistico, la definizione di tali parti progettuali potrà essere affidata ad uno dei soggetti individuati all'art. 61 del Regolamento di amministrazione.
2. Nell'elaborazione del progetto, il progettista si atterrà alle disposizioni di cui alla Legge 109/1994 e del relativo regolamento di attuazione, a quelle dell'art. 6 del D.Lgs. 626/1994, nonché ad ogni ulteriore norma vigente in materia.
3. Il progettista viene nominato dal Consiglio d’amministrazione nel momento in cui lo stesso delibera l’intervento. Il progettista può essere scelto:
a) tra i tecnici dell’Amministrazione centrale;
b) tra i tecnici delle Strutture scientifiche o di servizio dell’Università;
c) tra i docenti ed i ricercatori dell’Università;
d) tra i tecnici liberi professionisti o gli altri soggetti esterni all’Università abilitati a svolgere incarichi di progettazione ai sensi delle vigenti normative.
4. Qualora il progettista sia scelto tra i dipendenti dell'Università l’incarico deve essere assegnato secondo criteri di rotazione al fine di garantire una equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro. Il tecnico deve essere iscritto al relativo albo professionale o abilitato alla professione.
5. Qualora la complessità dell’intervento o le carenze di organico dei Servizi Tecnici dell’Università richiedano il ricorso a competenze professionali esterne all’ufficio, il progettista viene individuato secondo le seguenti modalità:
a) per incarichi il cui corrispettivo stimato sia inferiore ai 40.000 Ecu, mediante affidamento diretto, con delibera del Consiglio d’Amministrazione a professionisti di provata capacità ed affidabilità.
b) per incarichi il cui corrispettivo sia stimato compreso tra i 40.000 e i 200.000 Ecu, mediante affidamento effettuato con delibera del Consiglio d’Amministrazione a professionisti individuati sulla base delle specifiche esperienze conseguite su interventi analoghi per tipologia, dimensione e destinazione risultanti dal curriculum del professionista.
c) per incarichi il cui corrispettivo sia stimato pari o superiore ai 200.000 Ecu, mediante applicazione della direttiva 92/50 CEE del consiglio del 18 giugno 1992 e del D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
Art. 7 - Il responsabile dei lavori
1. Il Responsabile dei lavori è il soggetto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. 494/1996.
2. Il Responsabile dei lavori cura e garantisce l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 3, commi primo, secondo, sesto, settimo e ottavo del D.Lgs. 494/1996.
3. Il Responsabile dei lavori coincide di norma con il Responsabile unico del procedimento.
Art. 8 - Il coordinatore per la sicurezza durante la progettazione
1. Il Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione è il soggetto responsabile dell'esecuzione dei compiti previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 494/1996.
2. Il Coordinatore per la sicurezza durante la progettazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del responsabile dei lavori contestualmente alla nomina del progettista.
3. Il Coordinatore per la sicurezza può essere scelto tra i dipendenti tecnici dell'Università o tra i tecnici esterni alla stessa. La scelta del tecnico va adeguatamente motivata sulla base delle specifiche competenze acquisite.
Art. 9 - Il direttore dei lavori
1. Il direttore dei lavori è il tecnico, in possesso dei requisiti di legge, tenuto ad esercitare una sorveglianza idonea ad assicurare che l'opera sia eseguita in conformità del progetto ed a regola d'arte, con visite periodiche ed in numero adeguato, emanando le disposizioni e gli ordini per eseguire l'opera così come progettata e sorvegliando la riuscita dei lavori. Esso è preposto all'ufficio di direzione lavori di cui all'art. 27 della Legge 109/1994.
2. In particolare il direttore dei lavori ha la speciale responsabilità dell'accettazione dei materiali, della buona e puntuale esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ai sensi dell’art. 3 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350.
3. Ove previsto, il direttore dei lavori emette il certificato di regolare esecuzione in luogo del certificato di collaudo di cui al comma 2 del successivo art. 12.
4. Il Direttore dei lavori viene nominato dal Consiglio di Amministrazione di norma contestualmente alla nomina del progettista.
Art. 10 - Il coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione
1. Il Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dell'opera è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. 494/1996.
2. Il Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Responsabile dei lavori, contestualmente alla nomina del Direttore dei lavori, salvo casi adeguatamente motivati.
3. Il Coordinatore per la sicurezza può essere scelto tra i dipendenti dell'Università o tra i tecnici esterni alla stessa. In quest'ultimo caso la scelta del tecnico va adeguatamente motivata sulla base delle specifiche competenze acquisite.
Art. 11 - Il collaudatore statico
1. Il collaudatore statico è il tecnico incaricato dei compiti previsti dall’art. 7 della Legge 1086/1971 e da ogni ulteriore norma anche regionale vigente in materia.
Art. 12 - Il collaudatore tecnico-amministrativo
1. Il collaudatore tecnico-amministrativo è, ai fini del presente regolamento, il tecnico incaricato del collaudo di un'opera o di un lavoro. Nei casi previsti dalla legge, il collaudo tecnico amministrativo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.
2. Il collaudatore tecnico-amministrativo ha il compito di verificare:
a) se l'opera o il lavoro è stato eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in particolare in conformità del contratto, delle varianti e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) se i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono alle risultanze di fatto, sia per dimensioni, forma e quantità che per qualità dei materiali e dei componenti;
c) se i prezzi ed i corrispettivi determinati negli stati di avanzamento e nella liquidazione finale sono conformi alle pattuizioni contrattuali;
d) se nella gestione dell'opera o del lavoro si sia avuta cura degli interessi dell'amministrazione.
Art. 13 - Individuazione dei tecnici interni
1. Qualora l’incarico di progettazione venga conferito ai Servizi Tecnici dell’Università, il Responsabile unico del procedimento individua con adeguata motivazione il tecnico incaricato della progettazione dell’opera, denominato progettista, nonché gli eventuali collaboratori, costituenti il gruppo di progettazione e li propone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. Contestualmente verranno proposti i tempi utili per lo svolgimento delle varie fasi dell’incarico.
2. Qualora ai Servizi tecnici venga conferito anche l’incarico per la direzione dei lavori, il responsabile unico costituisce l’Ufficio di direzione lavori di cui all’art. 27 della Legge 109/1994, individuando un Direttore dei Lavori che sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione nonché un congruo numero di assistenti, attribuendo a ciascuno i relativi compiti.
3. Nell’individuazione all’interno dei Servizi Tecnici dei tecnici e dei loro eventuali collaboratori di cui ai precedenti commi dovrà essere, per quanto possibile, seguito un criterio di rotazione.
4. Qualora si ritenga di affidare l’incarico di progettazione, direzione lavori e collaudo a un tecnico appartenente a una struttura scientifica o di servizio dell’Università, questo sarà indicato e autorizzato dal responsabile della struttura. I rapporti tra Amministrazione e Struttura saranno disciplinati da una convenzione interna secondo quanto previsto dal Regolamento generale d’amministrazione.
5. Qualora l’incarico di cui al comma precedente sia affidato ad un soggetto appartenente ad una struttura scientifica o di servizio dell’Università a titolo personale, i rapporti tra l’Università e la persona incaricata saranno disciplinati dalle vigenti norme per la libera professione. La delibera del Consiglio di Amministrazione di affidamento dell’incarico, approvata con il parere della struttura di appartenenza, assorbe ogni autorizzazione prevista dalla vigente normativa.
Art. 14 - Coperture assicurative
1. L’Università stipulerà idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore del responsabile unico del procedimento, dei propri dipendenti incaricati della progettazione, direzione lavori e collaudo, coordinatori per la sicurezza nonché per il responsabile unico del procedimento. Tali polizze dovranno garantire le coperture assicurative di cui sopra fin dal momento dell’approvazione del progetto e per tutta la durata dei lavori fino al collaudo definitivo dell’opera.
Art. 15 - Finalità del Fondo per le prestazioni tecniche interne
1. Con le quote previste dall’art. 18 della Legge 109/1994 e dall’art. 61 del Regolamento d’Amministrazione viene costituito un Fondo per le prestazione tecniche interne con lo scopo di incentivare l’assunzione diretta di responsabilità di coordinamento, progettazione, direzione dei lavori e collaudo da parte del personale tecnico-amministrativo operante nei servizi tecnici dell’Università.
2. La progettazione, la direzione dei lavori e il collaudo, sono affidati in via prioritaria ai servizi tecnici dell’Università, ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 commi terzo, quarto, del Regolamento di Amministrazione.
3. I connessi incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione e nella fase dell’esecuzione, sono affidati in via prioritaria al servizio di prevenzione e Protezione dell’Università. In ogni caso l’incarico di Responsabile unico del procedimento è affidato a soggetti dipendenti dai Servizi tecnici dell’Università.
Art. 16 - Formazione del Fondo per le prestazioni tecniche interne
1. Per ogni singola opera o lavoro, il fondo per le prestazioni tecniche interne è alimentato:
a) una somma pari al 30% dell’1,50% dell’importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro appaltati dall’Università, in applicazione dell’art. 18 della L. 109/94;
b) la somma delle quote parti relative alle prestazioni professionali svolte dai Servizi Tecnici ove ciascuna quota parte corrisponde a una singola prestazione professionale ed è individuata dal maggiore dei seguenti due valori:
i) la percentuale, individuata all’art. 17, del 70% dell’1.50 % dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro, in applicazione dell’art. 18 della L. 109/94;
ii) il 25% dell’onorario spettante per la prestazione professionale ai sensi della vigente tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, con esclusione di ogni compenso accessorio quali rimborsi spese, maggiorazione per incarico parziale o altro, in applicazione dell’art. 60, comma quarto, del Regolamento d’Amministrazione.
2. Per ciascun atto di pianificazione, comunque denominato, redatto dai Servizi Tecnici, il fondo per le prestazioni tecniche interne è alimentato da una somma pari al 30% della relativa tariffa professionale.
3. Gli oneri di cui al presente articolo, nonché quelli relativi a prestazioni professionali affidate all’esterno fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, in applicazione dell’art. 16, comma 7 e dell’art. 18 della L. n. 109/94 e inclusi nella voce Spese Tecniche, nell’ambito del quadro economico dell’opera e ad essi si farà fronte con gli stanziamenti per investimento destinati al finanziamento dell’opera.
Art. 17 - Percentuali del 70% dell’1.50% corrispondenti alle singole prestazioni professionali
1. La prestazione professionale completa relativa a un’opera o un lavoro è suddivisibile in singole prestazioni professionali, a ciascuna delle quali vengono attribuite, in applicazione dell’art. 18 della L. 109/94, le seguenti percentuali calcolate sul 70% dell’1.50% dell’importo a base d’asta di cui al precedente articolo 16 punto 1.lett. b) lett. i):
a) 45% per la progettazione;
b) 35% per la direzione lavori;
c) 4% per la redazione piano di sicurezza di cui alla L. 494/94;
d) 10% per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
e) 3% per il collaudo statico;
f) 3% per il collaudo tecnico-amministrativo.
2. La percentuale di cui al precedente comma lett. a) va attribuito nella misura del 100% se il progetto viene sviluppato interamente fino al livello esecutivo, diversamente va attribuita in quota parte secondo le seguenti percentuali:
a 1) 18%, per il progetto preliminare;
a 2) 38%, per il progetto definitivo;
a 3) 44%, per il progetto esecutivo.
3. Nel caso in cui la progettazione e/o la D.L. non riguardino l’opera nel suo complesso, ma solo una sua parte, le percentuali relative alla progettazione indicate al precedente comma 1, lett. a, eventualmente ridotte in relazione a quanto previsto al comma 2, nonché la percentuale relativa alla D.L. di cui al comma 1 lett. b, sono attribuite convenzionalmente in funzione delle tipologie delle opere progettate e/o dirette, come nel seguito indicato:
1) 50% opere civili;
2) 25% stutture;
3) 3% impianti idrico-sanitari;
4) 12%impianti meccanici;
5) 10% impianti elettrici.
Art. 18 - Procedure per il riparto del Fondo per le prestazioni tecniche interne
1. Il 95% della somma di cui all’art. 16 comma 1, lett. a) è attribuito al responsabile unico del procedimento e ai relativi collaboratori.
2. Il 5% della somma di cui all’art. 16 comma 1, lett. a) è attribuito al personale dei servizi tecnici che non partecipa al procedimento.
3. Le quote parti di cui all’art. 16 lettera b, lett. i) ovvero ii) vengono attribuite agli incaricati delle singole prestazioni professionali individuate all’art. 17 e ai relativi collaboratori.
4. La somma di cui all’art. 16 comma 2 è attribuita al tecnico incaricato dell’atto di pianificazione e ai relativi collaboratori.
5. Il riparto di ciascuna delle quote del fondo è effettuato tra i soggetti di cui ai commi precedenti, sulla base di:
una relazione preliminare, redatta dal Responsabile dei Servizi Tecnici, in cui vengono indicati:
1) una descrizione dell'opera o del lavoro ed i tempi previsti per lo svolgimento degli incarichi professionali e per la realizzazione dell’opera o del lavoro;
2) il responsabile unico del procedimento, gli eventuali collaboratori e il personale dei servizi tecnici che non partecipa al procedimento;
3) i soggetti di cui all’art. 4 e, se interni all’amministrazione, i rispettivi collaboratori con i compiti a ciascuno attribuiti;
4) uno schema preventivo di calcolo del compenso con evidenziate le percentuali di riparto del fondo tra i soggetti di cui all’art. 4 interni ai servizi tecnici nonché la quota di cui al comma 2 del presente articolo;
una relazione finale, redatta dal Responsabile dei Servizi Tecnici, che evidenzi le percentuali di riparto del fondo operate in via definitiva dal Responsabile unico del procedimento per la somma di cui al comma 1, dal responsabile dei servizi tecnici per la somma di cui al comma 2. dagli incaricati delle singole prestazioni professionali per la somma di cui al comma 3, dall’incaricato dell’atto di pianificazione per la somma di cui al comma 4.
6. Gli importi assegnati al medesimo soggetto che assuma diverse responsabilità sono cumulabili.
7. Il riparto viene proposto motivatamente dal responsabile dei Servizi tecnici ed attuato con provvedimento dirigenziale sentito il Rettore.
Art. 19 - Liquidazione degli importi
1. Gli importi del presente regolamento vengono liquidati per il 70% come di seguito specificato, per il restante 30% dopo la valutazione di cui al successivo comma 2:
a) al responsabile unico del procedimento e collaboratori, agli incaricati delle progettazioni e redazioni dei piani di sicurezza e rispettivi collaboratori:
i) il 50% dopo l’acquisizione di tutte le approvazioni necessarie all’appalto dei lavori;
ii) il 20% dopo l’approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione;
b) al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva e rispettivi collaboratori l’intero 70% all’approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione. Qualora la durata dei lavori fosse superiore a 1 anno, la sopracitata quota del 70% sarà frazionata in proporzione agli importi dei pagamenti in acconto effettuati all’impresa e tali frazioni saranno liquidate contestualmente agli stessi, fino alla concorrenza dell’80% della sopracitata quota del 70%. Il residuo 20% sarà liquidato dopo l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
c) al collaudatore statico ed al collaudatore tecnico amministrativo e relativi collaboratori l’intero 70% all’approvazione del certificato di collaudo tecnico amministrativo o di regolare esecuzione.
2. La liquidazione dei restanti 30%, di cui al comma 1, sarà subordinata alle valutazioni di qualità, efficacia e celerità di esecuzione delle prestazioni svolte dal responsabile unico del procedimento e collaboratori e dagli incaricati delle singole prestazioni professionali e rispettivi collaboratori.
3. Le valutazioni sopraindicate saranno effettuate da apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione dopo la trasmissione della relazione finale di cui alla lett.B) comma 5 dell'art.18 e saranno convertite in percentuali comprese tra 0% e 30%. Le somme corrispondenti agli importi non liquidati costituiscono economie.
Art. 20 - Norma transitoria
1. L'amministrazione provvederà a liquidare al personale avente diritto le somme maturate per ogni singola opera, lavoro o atto di pianificazione redatti in regime di vigore della Legge 109/1994, secondo i criteri esposti nel presente regolamento. Tali somme verranno computate sulla base degli importi posti a base di gara.
Per le opere o lavori appaltati prima dell’entrata invigore della L. n. 17.05.1999 n. 144 la percentuale dell’1,50% di cui agli artt. 16 e 17 deve intendersi in ragione dell’1%.
2. Dalla data di entrata in vigore della L. 109/94, alla data di entrata in vigore del Regolamento di amministrazione le quote parti corrispondenti alle singole prestazioni professionali di cui all’art. 16, comma 1, lett. b) verranno individuate solamente dalla percentuale di cui all’art. 16, comma 1 lett. b), lett. i).
Art. 21 - Natura del presente regolamento
1. Il presente regolamento ha natura di regolamento interno delle singole strutture dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 64, comma 6, dello Statuto di autonomia dell’Università degli Studi di Udine.
Art. 22 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal mese successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
Aggiornato il 28/06/2005



