Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità
emanato con D.R. n. 524 del 18 luglio 2002- Art. 1 - Istituzione
- Art. 2 - Compiti e finalita’
- Art. 3 - Composizione e modalita’ di funzionamento
- Art. 4 - Risorse
- Art. 5 - Procedura modifiche
- Art. 6 - Natura del presente regolamento
Art. 1 - Istituzione
1. E’ istituito ai sensi della normativa vigente il Comitato Pari Opportunità dell’Università degli Studi di Udine.
Art. 2 - Compiti e finalita’
1. Al Comitato compete:
a) formulare piani e azioni positive atti a consentire la effettiva parità per tutte le componenti operanti nell’Ateneo, indipendentemente da appartenenza a sesso, razza, religione, nazionalità e altre condizioni che potrebbero dare origine a discriminazioni;
b) sorvegliare affinché non vengano a determinarsi situazioni che possano ledere i diritti di pari opportunità.
2. A tal fine:
a) ha accesso agli atti, alle informazioni e alla documentazione reperibili presso le strutture dell’Ateneo;
b) valuta fatti segnalati o venuti a sua conoscenza riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta e di segregazione professionale;
c) promuove e svolge indagini conoscitive, ricerche ed analisi, anche in collaborazione con altri enti costituiti con analoghe finalità, necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità e di pari opportunità tra tutte le componenti operanti nell’Università;
d) effettua ogni altra azione che ritiene opportuna per il raggiungimento delle sue finalità.
Art. 3 - Composizione e modalita’ di funzionamento
1. Il Comitato per le pari opportunità è composto ai sensi dell’art. 21 dello Statuto e dall’ art. 32 del Regolamento Generale d’Ateneo. Il Comitato per le pari opportunità è presieduto dal Rettore o da un suo delegato ed è costituito dal Direttore Amministrativo o da un funzionario dallo stesso delegato e da altri nove componenti, di cui tre designati dal Senato accademico fra i docenti e i ricercatori, due designati dal Consiglio degli studenti e quattro eletti dal personale dirigente e tecnico – amministrativo, secondo quanto previsto dal Regolamento per l’elezione delle rappresentanze.
2. Il Comitato si riunisce, in seduta ordinaria, almeno tre volte all’anno su convocazione del Presidente e può essere ulteriormente riunito su proposta di almeno 1/3 dei componenti.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti del Comitato. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.
4. Per le questioni specifiche che richiedano particolare approfondimento, il Comitato può nominare, al proprio interno, con compiti propositivi, gruppi di lavoro ed avvalersi della consulenza di esperti i quali potranno eventualmente essere invitati a partecipare alle sedute con compito consultivo.
5. I componenti del Comitato restano in carica per due anni accademici.
6. I Componenti il Comitato hanno l’obbligo di partecipare alle sedute e di giustificare per iscritto l’eventuale assenza. Tre assenze ingiustificate e consecutive dalle sedute ordinarie comportano la decadenza dell’incarico e la segnalazione per la sostituzione. I componenti il C.P.O., nell’espletamento dell’attività istituzionale del Comitato medesimo, sono considerati in servizio a tutti gli effetti.
Art. 4 - Risorse
1. Il Comitato, per adempiere ai suoi fini istituzionali, usufruisce di risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 5 - Procedura modifiche
1. Le modificazioni al presente regolamento dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Comitato.
Art. 6 - Natura del presente regolamento
1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 64, comma 7, dello Statuto.
Aggiornato il 28/06/2005



