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Regolamento Conferenza dei dipartimenti

emanato con D.R. n. 1058 del 31 dicembre 1996

Titolo I
Disposizioni generali
Costituzione e finalità




Art. 1 Oggetto del Regolamento


1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento della Conferenza dei Dipartimenti, ai sensi dell'art. 27, comma decimo, del Regolamento Generale di Ateneo.


Art. 2 Approvazione e modificazione del Regolamento

 


1. Il presente Regolamento è approvato dalla Conferenza dei Dipartimenti, nella sua composizione allargata ai segretari di Dipartimento di cui all’art. 27, comma secondo, del Regolamento Generale di Ateneo, con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Il presente Regolamento è modificato dalla Conferenza dei Dipartimenti nella composizione di cui al precedente comma, su proposta di un quinto dei componenti e con la maggioranza assoluta dei suoi membri.

 

Titolo II
Composizione e funzionamento



Art. 3 Componenti


1. Fanno parte della Conferenza dei Dipartimenti i Direttori di Dipartimento, che possono farsi rappresentare in caso di assenza o di impedimento dai direttori-vicari, e i Segretari di dipartimento.

2. In base all'art. 27, comma secondo del Regolamento Generale di Ateneo, la composizione della Conferenza dei Dipartimenti varia a seconda degli oggetti su cui è competente.

3. Nella sua composizione ristretta è costituita da:

a) Rettore-Presidente

b) Direttori di Dipartimento

c) Dirigente o funzionario con funzioni di segretario verbalizzante.

4. Nella sua composizione ristretta ai sensi dell'art. 27, comma 4, lettere a),b),d), ha il compito di:

a) formulare proposte di riparto delle risorse finanziarie destinate al funzionamento delle strutture di ricerca;

b) esprimere pareri su materie proposte dagli organi di governo;

c) formulare proposte di interesse dipartimentale generale, da sottoporre agli organi di governo.

5. Nella sua composizione allargata ai Segretari di Dipartimento ha il compito di:

a) esaminare le direttive sul funzionamento amministrativo e organizzativo dei Dipartimenti;

b) formulare proposte per uniformare e migliorare le modalità di funzionamento dei Dipartimenti quali Centri di gestione.

Art. 4 Presidenza



1. La Conferenza dei Dipartimenti è presieduta dal Rettore.

2. La Conferenza dei Dipartimenti nella composizione ristretta ai soli Direttori di dipartimento, elegge al proprio interno un Vice-presidente, a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.

3. Il Vice-presidente dura in carica tre anni accademici.

4. Il Rettore-presidente può delegare le proprie funzioni al Vice-presidente.

5. La componente dei Segretari di dipartimento elegge al proprio interno un Coordinatore, a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.

6. Il Coordinatore dura in carica un anno accademico e può essere rieletto.

Art. 5 Modalità delle sedute



1. La Conferenza dei Dipartimenti si riunisce su convocazione del Presidente.

2. Per motivi di urgenza il Presidente può convocare la Conferenza dei Dipartimenti in seduta straordinaria.

3. Ogni componente può chiedere la convocazione della Conferenza dei Dipartimenti. La richiesta è vincolante per il Presidente se viene sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti riferiti alla composizione di cui è richiesta la convocazione.

4. E' ammessa la partecipazione, senza diritto di voto, su invito del Presidente di altri soggetti il cui intervento sia necessario o opportuno per un proficuo svolgimento dei lavori, ai sensi dell'art. 27, comma 7 del Regolamento generale di Ateneo.

5. I Segretari di Dipartimento possono riunirsi autonomamente per l'aggiornamento e il coordinamento della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'art. 27, comma 9 del Regolamento generale di Ateneo.

Art. 6 Verbalizzazione delle sedute



1. Le sedute della Conferenza dei Dipartimenti sono verbalizzate da un Dirigente o da un funzionario, designato dall’Amministrazione centrale.



Titolo III
Disposizioni finali




Art. 7 Disposizioni generali



1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo al Regolamento Generale di Ateneo, allo Statuto di Autonomia, alle Leggi vigenti in materia e ai Regolamenti generali dell’Università degli Studi di Udine.

Art. 8 Natura del presente regolamento



1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno d'Ateneo ai sensi dell'art. 64 comma cinque dello Statuto di autonomia.

Aggiornato il 28/06/2005
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