Regolamenti di Indennità di carica e funzione
emanato con D.R. n. 1160 del 09 ottobre 2000- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Indennità di carica necessarie
- Art. 3 - Indennità di carica non necessarie
- Art. 4 - Gettoni di presenza
- Art. 5 - Indennità di funzione e di risultato
- Art. 6 - Partecipazione alle sedute degli organi collegiali
- Art. 7 - Natura del presente regolamento
- Art. 8 - Entrata in vigore
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente regolamento, di seguito denominato "Regolamento" ha per oggetto le modalità di attribuzione delle indennità previste dall'art. 16 dello Statuto d'Autonomia, di seguito denominato "Statuto", dell'Università degli Studi di Udine, di seguito denominata "Università", nonché dell'art. 74 del Regolamento Generale d'Ateneo e dall'art. 84 del Regolamento Generale d'Amministrazione, Contabilità e Finanza, di seguito denominato "Regolamento d'Amministrazione".
Art. 2 - Indennità di carica necessarie
1. Spetta un'indennità di carica secondo quanto previsto dall'art. 74 del Regolamento Generale d'Ateneo ai titolari delle seguenti cariche:
a) Rettore;
b) Direttore amministrativo;
c) Revisori dei conti.
2. Gli importi sono determinati sulla base di un insieme di criteri che riguardano i livelli di responsabilità, le funzioni attribuite, le dimensioni relative dell'Università, il livello retribuito già assicurato ai dipendenti dell'Università stessa, i limiti previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro dei dirigenti ed eventuali limiti definiti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
3. Le indennità sono deliberate dal Consiglio d'Amministrazione.
4. La spesa è a carico del bilancio dell'Università.
Art. 3 - Indennità di carica non necessarie
1. Può essere attribuita una indennità di carica ai titolari delle seguenti cariche:
a) Prorettore vicario
b) Delegati del Rettore
c) Presidente dell'Azienda Policlinico
d) Direttore sanitario dell'Azienda Policlinico
e) Direttore amministrativo dell'Azienda Policlinico
f) Presidente dell'Azienda Agraria
g) Direttore dell'Azienda Agraria
h) Direttore del Centro Internazionale sul Plurilinguismo
i) Direttore Centro di servizio di cui all’All. D) dello Statuto
l) Garante
m) Presidi
n) Direttori di Dipartimento
o) Direttori dei Centri Polifunzionali
2. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è corrisposto un compenso annuo forfetario e ai componenti del Nucleo di Valutazione può essere assegnato un compenso annuo forfetario, secondo quanto previsto dall'art. 74, comma quinto, del Regolamento Generale d'Ateneo.
3. Gli importi sono determinati sulla base di un insieme di criteri che riguardano i livelli di responsabilità, le funzioni attribuite, le dimensioni relative dell'Università, il livello retributivo già assicurato ai dipendenti dell'Università stessa, i risultati conseguiti, i limiti previsti dal vigente contratto collettivo di lavoro dei dirigenti ed eventuali limiti definiti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
4. L'indennità del Prorettore vicario non può comunque superare la metà di quella del Rettore secondo quanto previsto dall'art. 74, comma primo, del Regolamento Generale d'Ateneo.
5. Le indennità attribuite al Presidente, al Direttore sanitario e al Direttore amministrativo dell'Azienda Policlinico non possono comunque superare quelle previste per gli analoghi organi delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale definite ai sensi del D.L.vo 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Le indennità sono deliberate dal Consiglio d'Amministrazione. Per quelle riguardanti le Aziende la delibera è assunta su proposta delle rispettive Delegazioni amministrative dell'Azienda.
7. La spesa è a carico del bilancio dell'Università per le indennità riguardanti gli organi centrali di governo e di controllo dell'Università e a carico dei bilanci delle Aziende per le indennità riguardanti le stesse.
Art. 4 - Gettoni di presenza
1. Può essere attribuito un gettone di presenza per seduta ai componenti dei seguenti organi collegiali:
- Senato Accademico;
- Consiglio d'Amministrazione;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- Nucleo di valutazione;
- Collegio dei Revisori dei Conti dell'Azienda Policlinico;
- Nucleo di valutazione dell'Azienda Policlinico;
- Delegazione amministrativa dell'Azienda Agraria;
- Comitato tecnico amministrativo.
2. Gli importi sono determinati sulla base di un insieme di criteri che riguardano i livelli di responsabilità e le funzioni attribuite ai vari organi ed eventuali limiti definiti dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.
3. Gli importi corrispondenti ai gettoni di presenza possono essere destinati in tutto o in parte alla copertura assicurativa degli interessati.
4. Non spetta il gettone di presenza ai membri di diritto di un organo collegiale che godano già di una indennità di carica, con la sola eccezione dei Revisori dei Conti cui, ai sensi dell'art. 74, comma quinto, del Regolamento Generale d'Ateneo può essere attribuito un compenso forfetario annuo non comprensivo del compenso per la partecipazione alle sedute.
5. I gettoni di presenza sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione. Per quelli riguardanti gli organi collegiali delle Aziende la delibera è assunta su proposta delle rispettive Delegazioni amministrative.
6. La spesa è a carico del bilancio dell'Università per i gettoni riguardanti gli organi centrali di governo e di controllo dell'Università e a carico dei bilanci delle Aziende per i gettoni corrisposti ai componenti degli organi collegiali delle stesse.
Art. 5 - Indennità di funzione e di risultato
1. Ai responsabili di unità organizzative, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma secondo, lettera u), dello Statuto, ai titolari di funzioni specialistiche e di responsabilità connesse all'assetto organizzativo dell'Università possono essere attribuite le seguenti indennità:
a) indennità di funzione;
b) indennità di risultato.
2. L'indennità di funzione è attribuita al titolare delle suddette responsabilità in relazione alle maggiori responsabilità assunte o ad una funzione specialistica definita in termini di complessità delle competenze attribuite, di specializzazione dei compiti affidati e di caratteristiche innovative della professionalità richiesta. Essa è determinata in modo da assegnare a pari responsabilità pari trattamento economico.
3. L'indennità di risultato viene attribuita al titolare della responsabilità di direzione di una unità organizzativa. Essa viene determinata in un livello massimo che è attribuito in caso di conseguimento degli obiettivi prefissati. Tale importo è ridotto in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e del numero di disservizi registrati nelle prestazioni dell'unità organizzativa o dell'unità di progetto di competenza. L'indennità di risultato può essere attribuita anche ai dipendenti operanti all'interno delle unità organizzative in funzione dei risultati conseguiti dall'intera unità considerata.
4. Gli importi sono determinati sulla base di un insieme di criteri che riguardano i livelli di responsabilità e di complessità delle unità organizzative ed eventuali limiti definiti dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o della contrattazione collettiva. Essi sono determinati per categorie omogenee di unità organizzative secondo le classificazioni assunte dal Regolamento di organizzazione.
5. Gli importi sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione unitamente ai criteri per la loro attribuzione.
6. Le indennità di risultato sono attribuite sulla base dei riscontri di una Commissione di valutazione nominata dal Consiglio di Amministrazione anche al suo esterno e liquidate con provvedimento del Direttore Amministrativo.
7. La spesa è a carico del bilancio dell'Università per le indennità riguardanti le unità organizzative dell'Università e a carico delle Aziende per le indennità riguardanti le stesse. La copertura finanziaria può derivare anche dall'accantonamento di una quota delle maggiori entrate o rispettivamente delle minori spese realizzate nell'esercizio per effetto dell'attività realizzata dall'unità organizzativa interessata. Non possono essere utilizzati a tal fine gli stanziamenti previsti per i trattamenti accessori se non in base alle procedure e ai criteri definiti dalla contrattazione collettiva di lavoro, nazionale e decentrata.
Art. 6 - Partecipazione alle sedute degli organi collegiali
1. I rappresentanti del personale negli organi di governo hanno diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli stessi per la loro effettiva durata, ivi compreso il tempo necessario per la consultazione dei relativi atti. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.
2. Le assenze dal servizio di cui al comma precedente non producono effetti sulla retribuzione del personale.
Art. 7 - Natura del presente regolamento
1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno d'Ateneo secondo quanto previsto dall'art. 64 dello Statuto e rappresenta strumento di attuazione del Regolamento d'Amministrazione ai sensi dell'art. 68 del Regolamento Generale d'Ateneo.
2. Il presente Regolamento è un regolamento necessario in quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto, di cui rappresenta l'attuazione.
Art. 8 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo a quello di emanazione con Decreto Rettorale.
Aggiornato il 28/06/2005



