Regolamento Garante
emanato con D.R. n. 629 del 16 luglio 1997- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Nomina del Garante
- Art. 3 - Attività del Garante
- Art. 4 - Modalità di intervento del Garante
- Art. 5 - Attività istruttoria
- Art. 6 - Disposizioni generali
- Art. 7 - Natura del presente Regolamento
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto di autonomia, le attività del Garante previste dall'art. 19 dello Statuto dell'Università degli Studi di Udine e dagli articoli 30 e 37, comma 4 del Regolamento Generale d'Ateneo.
2. Le modalità di nomina e l'esecuzione delle sue funzioni sono disciplinate dagli articoli seguenti.
Art. 2 - Nomina del Garante
1. Il Garante è un magistrato a riposo indicato dal Presidente del Tribunale di Udine e nominato dal Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. In caso di mancata indicazione della persona del Garante entro 60 giorni dalla richiesta il nominativo è proposto dal Rettore agli Organi di Governo.
2. Il Garante dura in carica tre anni accademici e può essere confermato per non più di una volta consecutiva.
3. Al Garante può essere assegnato un compenso annuo forfettario determinato dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 3 - Attività del Garante
1. Il Garante, in relazione ai compiti di cui all'articolo 19 dello Statuto e di quanto precisato agli articoli 30 e 37, comma 4 del Regolamento Generale d'Ateneo:
a) si pronuncia sulle vertenze tra organi, strutture e singoli soggetti della comunità universitaria, svolgendo un ruolo arbitrale, qualora richiesto da tutte le parti interessate;
b) fornisce pareri su problemi riguardanti l'applicazione di norme legislative, statutarie e regolamentari;
c) interviene presso gli organi e uffici dell'Università su richiesta degli interessati a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei singoli soggetti della comunità universitaria;
d) si pronuncia su questioni riguardanti la legittimità di provvedimenti e atti dell'Amministrazione Centrale e delle strutture didattiche e scientifiche, qualora ne venga richiesto l'intervento.
2. Il Garante in ogni caso non si pronuncia o interviene su questioni di merito.
3. Per tutte le decisioni che non rientrano nella materia di cui agli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 29/1993 richiamato dal comma 2 dell'art. 30 del Regolamento Generale d'Ateneo, dovrà pronunciasi entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'ufficio competente dell'istanza proposta dal soggetto interessato. Il Garante può chiedere verbalmente o per iscritto notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione e può consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del suo intervento.
4. Le pronunce del Garante, ove eserciti il ruolo arbitrale di cui alla lettera a) del precedente comma 1, hanno efficacia interna e vincolante per le parti che hanno richiesto l’intervento. Per questioni aventi conseguenze sul bilancio dell'Università il Consiglio di Amministrazione si pronuncia in via definitiva.
5. Le pronunce del Garante non pregiudicano la possibilità di adire gli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Art. 4 - Modalità di intervento del Garante
1. I componenti la Comunità Universitaria, prima di chiedere l’intervento o il parere scritto del Garante, devono acquisire le determinazioni degli Organi o Uffici competenti, nei tempi previsti dalla legge 241/1990, in ordine ai fatti per i quali richiedono l'intervento del Garante stesso. Le richieste devono essere trasmesse in forma scritta, senza oneri fiscali, per il tramite degli uffici competenti, che avranno cura di darne comunicazione alle eventuali parti interessate.
2. I Componenti la Comunità Universitaria possono chiedere un parere informale, in forma orale, in appositi giorni di ricevimento.
Art. 5 - Attività istruttoria
1. Il Garante per svolgere le proprie funzioni si avvale del supporto delle Strutture dell'Amministrazione Centrale e può chiedere al Rettore di nominare Commissioni istruttorie formate da persone di particolare esperienza nella materia oggetto della vertenza e con la presenza delle parti interessate o loro rappresentanti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Regolamento Generale d'Ateneo provvede alla assegnazione dei mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante.
3. Qualora l'attività istruttoria del Garante per uno specifico intervento effettuato su richiesta dell'interessato comporti il sostenimento di spese, queste dovranno essere anticipate dal richiedente e rimborsate dal soggetto o dalla struttura soccombente.
4. Il Garante deve sospendere ogni intervento su fatti dei quali sia stata investita l'Autorità Giudiziaria Penale.
Art. 6 - Disposizioni generali
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle leggi vigenti e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.
Art. 7 - Natura del presente Regolamento
1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno dell'Ateneo ai sensi dell'art. 64, comma 5 dello Statuto.
Aggiornato il 28/06/2005



