Regolamento Generale d'Ateneo
emanato con D.R. n. 87 del 01 febbraio 2007- TITOLO I Principi generali
- art. 1 - Finalità
- art. 2 - Fonti normative
- art. 3 - Attività dell'Ateneo
- art. 4 - Servizi interni
- art. 5 - Servizi esterni
- art. 6 - Rapporti internazionali
- TITOLO II Soggetti
- art. 7 - Professori di ruolo
- art. 8 - Ricercatori di ruolo
- art. 9 - Professori supplenti
- art. 10 - Professori a contratto
- art. 11 - Cultori della materia
- art. 12 - Collaboratori linguistici
- art. 13 - Collaboratori didattici
- art. 14 - Visitatori
- art. 15 - Dottorandi di ricerca
- art. 16 - Borsisti
- art. 17 - Frequentatori
- art. 18 - Studenti
- art. 19 - Dirigenti
- art. 20 - Personale tecnico-amministrativo
- art. 21 - Associazioni universitarie
- TITOLO IIIOrgani centrali
- art. 22 - Organi centrali
- art. 23 - Rettore
- art. 24 - Senato accademico
- art. 25 - Consiglio d'amministrazione
- Art. 26 - Giunte esecutive
- art. 27 - Conferenza dei dipartimenti
- art. 28 - Consiglio degli studenti
- art. 29 - Collegio dei revisori dei conti
- art. 30 - Garante
- art. 31 - Comitato dei sostenitori
- art. 32 - Comitato per le pari opportunità
- art. 33 - Comitato per lo sport universitario
- TITOLO IV Amministrazione centrale
- art. 34 - Direttore amministrativo
- art. 35 - Attività dell'Amministrazione centrale
- art. 36 - Attività di gestione
- art. 37 - Attività di controllo di legittimità
- art. 38 - Attività di controllo contabile
- art. 39 - Ordinamento degli uffici
- TITOLO V Strutture didattiche e scientifiche
- art. 40 - Attività delle strutture didattiche e scientifiche
- art. 41 - Attività di governo
- art. 42 - Attività di gestione
- art. 43 - Attività di controllo di legittimità
- art. 44 - Strutture didattiche
- art. 45 - Giunta di facoltà
- art. 46 - Strutture scientifiche
- art. 47 - Strutture comuni
- art. 48 - Sistema bibliotecario
- art. 49 - Strutture speciali
- art. 50 - Strutture esterne
- TITOLO VI Gestione della didattica
- art. 51 - Regolamento didattico d'ateneo
- art. 52 - Regolamento didattico di facoltà
- TITOLO VII Gestione della ricerca
- art. 53 - Soggetti responsabili della ricerca
- art. 54 - Attività di ricerca
- art. 55 - Attività a favore di terzi
- art. 56 - Collaborazioni alla ricerca
- TITOLO VIII Gestione del personale
- art. 57 - Generalità
- art. 58 - Assegnazioni
- art. 59 - Reclutamento
- art. 60 - Trasferimenti interni
- art. 61 - Trasferimenti esterni
- art. 62 - formazioni alle rappresentanze sindacali
- art. 63 - Contrattazione decentrata
- art. 64 - Organi disciplinari
- TITOLO IXValutazione
- art. 65 - Controllo di gestione e valutazione
- art. 66 - Nucleo di valutazione
- TITOLO X Normazione
- art. 67 - Regolamenti di competenza del Senato accademico
- art. 68 - Regolamenti di competenza del Consiglio d'amministrazione
- art. 69 - Regolamenti interni delle strutture degli organi collegiali
- TITOLO XI Norme comuni, transitorie e finali
- art. 70 - Disposizioni sulle deleghe
- art. 71 - Elezioni degli organi individuali
- art. 72 - Rinnovo degli organi
- art. 73 - Potere di rappresentanza verso l'esterno
- art. 74 - Indennità di carica e altri compensi
- art. 75 - Strutture diverse dai dipartimenti
- art. 76 - Approvazione e modifiche al presente regolamento
- art. 77 - Natura del presente regolamento
- art. 78 - Entrata in vigore
TITOLO I
Principi generali
art. 1 - Finalità
1. Il presente Regolamento generale d'ateneo, di seguito denominato "Regolamento", previsto dall'articolo 64, comma 2, dello Statuto d'autonomia, di seguito denominato "Statuto", dell'Università degli studi di Udine, di seguito denominata "Università", disciplina le modalità di applicazione delle norme di legge e statutarie e le modalità di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Ateneo.
2. Il Regolamento detta le norme generali di attuazione dello Statuto cui le strutture devono uniformarsi nella definizione dei regolamenti interni.
art. 2 - Fonti normative
1. Nel rispetto dei principi d'autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge 168/1989, nonché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, l'organizzazione e il funzionamento dell'Università sono disciplinati nell'ordine:
a) dallo Statuto che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università nel solo rispetto dei vincoli di legge riguardanti:
1) l'elettività del Rettore;
2) la composizione del Senato accademico in cui devono essere rappresentate le facoltà;
3) la composizione del Consiglio d'amministrazione in cui devono essere rappresentati gli studenti;
4) lo stato giuridico del personale;
5) gli ordinamenti didattici;
b) dal Regolamento generale d'ateneo che dà attuazione alle norme statutarie;
c) dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che disciplina le attività amministrative, contabili e finanziarie dell'Università anche derogando alle norme della contabilità pubblica, nel solo rispetto dei vincoli riguardanti:
1) i principi generali della contabilità pubblica;
2) le norme dello Statuto;
d) dal Regolamento didattico d'ateneo, che disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi al termine dei quali vengono rilasciati titoli aventi valore legale e le attività didattiche integrative di cui all'articolo 6 della legge 341/1990, nel solo rispetto dei vincoli riguardanti:
1) gli ordinamenti didattici nazionali;
2) le norme dello Statuto;
e) dalle norme di legge che operino espresso riferimento alle università e che non siano incompatibili con le norme dello Statuto e dei regolamenti generali;
f) dalle norme dei regolamenti interni.
2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono pertanto applicabili all'Università degli studi di Udine solo le norme legislative riguardanti materie che non formino specifico oggetto dello Statuto, del presente Regolamento e degli altri regolamenti generali previsti dallo
Statuto, né siano comunque incompatibili con lo Statuto
stesso.
art. 3 - Attività dell'Ateneo
1. Le attività dell'Ateneo sono costituite dalla ricerca scientifica che viene svolta dai dipartimenti, dalle attività didattiche in corsi al termine dei quali vengono rilasciati titoli aventi valore legale organizzate dalle facoltà e dalle attività assistenziali della Facoltà di Medicina e chirurgia.
2. L'Università organizza iniziative formative o integrative riguardanti fra l'altro:
a) corsi di perfezionamento post-laurea;
b) corsi di aggiornamento post-diploma di maturità;
c) corsi di orientamento per l'iscrizione ai corsi universitari;
d) corsi di aggiornamento per il proprio personale;
e) corsi di aggiornamento per il personale di altri enti pubblici e privati;
f) corsi intensivi;
g) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei concorsi pubblici.
3. L'organizzazione e il funzionamento dei corsi di cui al comma precedente sono disciplinati dal Regolamento didattico d'ateneo e dai rispettivi regolamenti interni.
art. 4 - Servizi interni
1. L'Università promuove e organizza iniziative dirette ad assicurare al personale docente e tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, sanitari e residenziali atti a favorirne l'inserimento nell'ambiente di lavoro.
2. I servizi culturali e ricreativi vengono realizzati attraverso la collaborazione delle associazioni del personale.
3. I servizi sanitari vengono assicurati anche attraverso specifiche forme di assistenza garantite dal Policlinico universitario a gestione diretta.
4. I servizi residenziali vengono assicurati attraverso un'azione di assistenza nel reperimento degli alloggi, mediante la promozione di iniziative cooperativistiche e attraverso iniziative dirette per la realizzazione di servizi di foresteria da riservarsi al personale nella fase del primo inserimento ed al personale docente e ricercatore non appartenente ai ruoli dell'Università limitatamente ai periodi di effettiva presenza. Tali servizi vengono prestati secondo condizioni che saranno definite in apposite delibere del Consiglio d'amministrazione.
art. 5 - Servizi esterni
1. L'Università promuove e organizza attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore della comunità e del sistema delle imprese e delle istituzioni.
2. Le attività di ricerca vengono prestate dai dipartimenti e dai centri interdipartimentali di ricerca secondo apposite convenzioni e contratti che definiscono oggetto, modalità e remunerazioni delle prestazioni, sulla base di quanto previsto dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dall'apposito Regolamento per le prestazioni conto terzi.
3. Le attività di consulenza sono prestate dalle strutture di ricerca, dai centri di servizi comuni e dalle articolazioni dell'Amministrazione centrale, sulla base delle norme dei regolamenti di cui al comma 2.
4. Le attività di servizio sono prestate dalle varie strutture dell'Università, didattiche, scientifiche e amministrative. Qualora le predette attività comportino costi aggiuntivi, esse sono disciplinate dai regolamenti di cui al comma 2.
5. L'Università può porre temporaneamente a disposizione di terzi propri spazi, attrezzature e strutture per attività con o senza fini di lucro secondo modalità da definirsi in apposito regolamento. Per le attività a fini di lucro i beni dell'Università possono essere messi a disposizione solo a titolo oneroso.
art. 6 - Rapporti internazionali
1. L'Università promuove lo sviluppo dei rapporti internazionali con particolare riguardo a quelli con altri atenei e istituzioni scientifiche e culturali attraverso la stipula di accordi di collaborazione e convenzioni.
2. Gli accordi di collaborazione individuano le modalità con le quali l'università o l'istituzione straniera intende sviluppare rapporti di collaborazione. Tali accordi rappresentano un atto preliminare non necessario alla successiva stipula di convenzioni. Essi vengono sottoscritti dal Rettore.
3. Le convenzioni con università straniere si distinguono in:
a) convenzioni d'ateneo, quando coinvolgono almeno tre facoltà dell'Ateneo;
b) convenzioni di facoltà;
c) convenzioni di dipartimento, quando riguardano singoli dipartimenti dell'Università.
4. Le convenzioni vengono proposte dagli organi collegiali delle strutture interessate e approvate dal Senato accademico. Le convenzioni che prevedano contenuti economici devono essere altresì approvate, per quanto di competenza dal Consiglio d'amministrazione, entro i limiti di competenza dallo stesso deliberati a norma dell'articolo 16, comma 2, lettera c), dello Statuto.
TITOLO II
Soggetti
art. 7 - Professori di ruolo
1. Lo stato giuridico dei professori di ruolo è definito dalle norme di legge.
2. La copertura dei posti di professore di ruolo per concorso e per trasferimento viene deliberata dalle facoltà ed approvata dal Senato accademico per le valutazioni di ordine didattico e scientifico e dal Consiglio d'amministrazione per quanto concerne la copertura finanziaria.
3. Le attività didattiche dei professori di ruolo sono disciplinate nel Regolamento didattico d'ateneo.
4. L'obbligo di residenza di cui all'articolo 7 della legge 311/1958 si intende assolto nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle province contermini. La deroga all'obbligo della residenza viene concessa dal Senato accademico previo parere favorevole della facoltà di appartenenza, qualora non ostino motivi di inconciliabilità con il pieno e regolare adempimento dei compiti istituzionali.
5. Il regime di impegno a tempo pieno e a tempo definito con le conseguenti incompatibilità è disciplinato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 382/80, dall'articolo 3 della legge 705/85 e dall'articolo 3 della legge 118/1989.
6. L'opzione per il regime a tempo pieno o a tempo definito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980 si intende tacitamente rinnovata qualora l'interessato non presenti domanda di mutamento. La facoltà di mutare il regime prescelto deve essere esercitata dall'interessato almeno sei mesi dall'inizio di ogni anno accademico.
7. Nel caso di individuazione di situazioni di incompatibilità, il Rettore diffida il docente a rimuovere tale situazione fissandone il termine, scaduto inutilmente il quale procede all'avvio delle procedure disciplinari.
8. All'atto della presa di servizio il docente presenta domanda di afferenza ad un dipartimento. Nelle more dell'approvazione dell'afferenza il docente dipende amministrativamente dal dipartimento al quale ha rivolto la domanda.
9. I compiti didattici dei professori che svolgono le funzioni di Rettore, Prorettore vicario, Preside di facoltà, Direttore di dipartimento sono già interamente assolti con lo svolgimento di un corso o modulo di insegnamento ufficiale e delle attività connesse. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro per il Rettore e con decreto del Rettore negli altri casi.
10. Nel rispetto di criteri di continuità didattica e di rotazione, l'Università garantisce ai docenti di poter usufruire di periodi di congedo, da dedicare ad esclusiva attività didattica e scientifica presso istituzioni di ricerca in Italia o all'estero, per non più di un anno ogni sette, senza ulteriori oneri per l'amministrazione, e con esclusiva corresponsione degli emolumenti dovuti e fatti salvi gli effetti della carriera.
art. 8 - Ricercatori di ruolo
1. Lo stato giuridico dei ricercatori di ruolo è definito dalle norme di legge.
2. La copertura dei posti di ricercatore di ruolo per concorso e per trasferimento viene deliberata dalle facoltà ed approvata dal Consiglio d'amministrazione per quanto riguarda la copertura finanziaria.
3. Le attività didattiche dei ricercatori sono disciplinate dal Regolamento didattico d'ateneo.
4. I ricercatori non confermati sono cultori della materia per quanto riguarda le materie comprese nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza, e pertanto possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto e di laurea.
5. L'obbligo di residenza di cui all'articolo 7 della legge 311/1958 si intende assolto nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle province contermini. La deroga all'obbligo della residenza viene concessa dal Senato accademico, previo parere favorevole della facoltà di appartenenza, qualora non ostino motivi di inconciliabilità con il pieno e regolare adempimento dei compiti istituzionali.
6. Per quanto di competenza dell'Ateneo le domande di accesso ai fondi di ricerca, per le quali sia richiesto il requisito della conferma, possono essere presentate dai ricercatori a partire dalla scadenza del triennio di prova. La disponibilità di tali fondi è garantita solo dopo il conseguimento della conferma.
7. Le norme in tema di regime di tempo pieno e definito, incompatibilità e afferenze definite per i professori di ruolo valgono, in quanto applicabili, anche per i ricercatori di ruolo. Per i congedi vale la disciplina prevista dalla legge 349/1958.
art. 9 - Professori supplenti
1. Qualora non risulti possibile provvedere alla copertura di insegnamenti di corsi di laurea o di diploma, con professori di ruolo, le facoltà possono ricorrere a supplenze e affidamenti conferiti a professori di ruolo o ricercatori confermati dell'Università o di altri atenei.
2. Possono essere coperti con supplenze e affidamenti anche a titolo retribuito gli insegnamenti delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento.
3. Le supplenze e gli affidamenti vengono conferiti dal Consiglio di facoltà e dalle strutture didattiche interessate ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati del medesimo settore scientifico disciplinare o di settore affine, una volta accertata la loro disponibilità; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo o a ricercatori confermati di altra facoltà dell'Università o, in mancanza, a professori di ruolo o a ricercatori confermati di altro ateneo, del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine. L'affinità viene dichiarata dal Consiglio di facoltà.
4. I professori supplenti provenienti da altre sedi debbono presentare domanda di aggregazione, per la durata dell'anno accademico, al dipartimento pertinente per settore scientifico-disciplinare.
5. Le supplenze e gli affidamenti possono essere conferiti a titolo retribuito solo dopo aver esperito infruttuosamente le procedure per il conferimento a titolo gratuito e qualora siano svolte oltre i limiti dell'impegno didattico previsto dalla normativa vigente.
6. Qualora non risulti possibile provvedere altrimenti alla copertura degli insegnamenti può essere conferita una seconda supplenza retribuita allo stesso professore di ruolo o ricercatore confermato. La seconda supplenza può essere retribuita a condizione che non siano state presentate altre domande di docenti di ruolo e ricercatori confermati dell'Università appartenenti allo stesso o affine settore scientifico-disciplinare.
7. Le retribuzioni vengono liquidate in due o più rate, di cui la prima all'atto della consegna dei registri delle lezioni vistati dai presidi, e le altre successivamente a seguito dell'accertamento dell'espletamento degli obblighi didattici nell'ambito dei limiti orari previsti dalla legge.
8. La retribuzione dovuta per una supplenza o affidamento è determinata dal Consiglio d'amministrazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
art. 10 - Professori a contratto
1. Qualora non risulti possibile provvedere alla copertura di insegnamenti nei corsi di laurea o nei corsi di diploma universitario con professori e ricercatori di ruolo mediante supplenza o affidamento, le facoltà possono proporre la stipula di contratti di diritto privato a termine per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, assegnandoli ad esperti di comprovata qualificazione scientifica o professionale.
2. Possono essere coperti con contratto di diritto privato anche gli insegnamenti delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento.
3. Con contratti di diritto privato possono essere coperti insegnamenti riguardanti:
a) corsi integrativi, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980;
b) corsi sostitutivi in corsi di laurea o di diploma di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 100, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980;
c) corsi sostitutivi in corsi di laurea o di diploma di non nuova istituzione ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto.
4. I contratti di insegnamento per corsi sostitutivi di cui alla lettera c) del precedente comma possono essere conferiti a titolo gratuito ovvero coperti esclusivamente con risorse finanziarie di provenienza non statale. Di tale circostanza deve essere fatta esplicita menzione nella delibera di approvazione.
5. Gli insegnamenti possono essere affidati solo dopo che siano state esperite infruttuosamente le procedure previste dalla legge per la copertura con affidamenti e supplenze a professori e ricercatori di ruolo.
6. I contratti di insegnamento sono proposti dai consigli di facoltà, valutati, nella necessità e nella qualificazione degli esperti, dal Senato accademico, approvati per la copertura finanziaria dal Consiglio d'amministrazione e stipulati dal Rettore. È comunque ammessa la stipula di contratti di insegnamento a titolo gratuito o a carico di enti esterni sulla base di apposite convenzioni.
7. I contratti di insegnamento, per corsi a conclusione dei quali vengono rilasciati titoli aventi valore legale, di non nuova istituzione devono essere finanziati con fondi del bilancio universitario di provenienza non statale ai sensi dell'articolo 52 dello Statuto.
8. La retribuzione viene definita nel suo ammontare dal Consiglio di facoltà, non potendo comunque superare l'importo determinato dal Consiglio d'amministrazione.
9. I professori a contratto debbono presentare domanda di aggregazione, per la durata dell'incarico, al dipartimento pertinente per settore scientifico-disciplinare.
art. 11 - Cultori della materia
1. I consigli di facoltà possono riconoscere la qualifica di cultore della materia a studiosi ed esperti che abbiano con pubblicazioni e altri titoli scientifici dimostrato il proprio impegno di ricerca in un particolare settore scientifico-disciplinare.
2. La qualifica viene conferita per un triennio sulla base della valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli scientifici presentati. La qualifica può essere rinnovata.
3. La qualifica di cultore della materia rappresenta la condizione per l'inserimento nelle commissioni d'esame di profitto.
4. I cultori della materia fanno riferimento alla facoltà e rispettivamente al dipartimento cui afferisce il titolare dell'insegnamento che ne ha proposto la nomina.
art. 12 - Collaboratori linguistici
1. I collaboratori linguistici provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto ai corsi ufficiali di lingue secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. I collaboratori linguistici sono esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o di titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere e di adeguata qualificazione e competenza, assunti dopo idonea selezione pubblica con contratto di lavoro subordinato di diritto privato.
3. I collaboratori linguistici vengono assunti con contratto conforme a quello nazionale:
a) a tempo indeterminato, per sopperire ad esigenze di formazione linguistica permanente;
b) a tempo determinato, per sopperire ad esigenze temporanee.
4. L'attività dei collaboratori linguistici è soggetta ad annuale verifica da parte dell'organo collegiale competente sulla base di criteri determinati dal Senato accademico. Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto per le seguenti cause:
a) esito negativo della verifica;
b) riduzione del servizio per motivi oggettivi quali il venire meno delle esigenze permanenti o delle risorse disponibili per il mantenimento del servizio.
5. La definizione delle esigenze permanenti e di quelle temporanee, l'entità della retribuzione, il regime di impegno, gli obblighi relativi e i bandi per la selezione pubblica vengono approvati secondo la procedura prevista dalla normativa vigente dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta del Centro linguistico e audiovisivi che provvede a raccogliere e a coordinare le esigenze di formazione linguistica delle facoltà.
6. La selezione pubblica viene svolta da commissioni presiedute dal Direttore del Centro linguistico e audiovisivi o da un suo delegato e composte da docenti designati dalle facoltà interessate sulla base di criteri determinati dal Senato accademico. I contratti vengono sottoscritti dal Rettore.
7. I collaboratori linguistici operano nell'ambito del Centro linguistico e audiovisivi che provvede a coordinarne il lavoro in collaborazione con i titolari dei corsi ufficiali di insegnamento delle lingue nei corsi di laurea e di diploma.
8. I collaboratori linguistici sono cultori della materia per quanto riguarda l'area linguistica di competenza.
art. 13 - Collaboratori didattici
1. Per lo svolgimento di attività didattiche complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste per i professori e ricercatori di ruolo, per i professori supplenti, per i professori a contratto e per i collaboratori linguistici è possibile fare ricorso a studiosi ed esperti esterni.
2. I compiti dei collaboratori didattici vengono stabiliti dalle facoltà e disciplinati da un contratto di diritto privato a termine.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni per i collaboratori didattici per il periodo della loro attività.
4. I collaboratori didattici per la durata dell'incarico sono aggregati al dipartimento cui afferiscono o cui sono aggregati i titolari dei corsi.
art. 14 - Visitatori
1. I professori o ricercatori o figure assimilabili appartenenti ad altre università o istituzioni scientifiche che trascorrano un periodo di insegnamento o di ricerca presso una struttura didattica o scientifica dell'Università sono equiparati ai professori o ai ricercatori di ruolo per il periodo di presenza nell'Università, salvo per quanto riguarda il trattamento economico, l'elettorato attivo e passivo e la partecipazione agli organi di governo.
2. I visitatori che abbiano titolo per trascorrere un periodo di ricerca presso l'Università devono essere ospitati a seguito di una delibera dell'organo collegiale della struttura ospitante, che individua il professore o ricercatore di riferimento, gli spazi e le risorse da porsi a disposizione degli stessi.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni per i visitatori per il periodo di loro permanenza.
art. 15 - Dottorandi di ricerca
1. Le strutture scientifiche dell'Università promuovono l'attività di formazione prevista nell'ambito dei corsi di dottorato di ricerca.
2. L'Università può concorrere al finanziamento di posti aggiuntivi rispetto a quelli assegnati dal Ministero.
3. La mobilità dei docenti interessati ai corsi di dottorato e dei dottorandi è disciplinata da un apposito regolamento.
4. I dottorandi iscritti ai corsi di cui l'Università sia sede amministrativa o consorziata hanno accesso a tutte le strutture dell'Università nelle forme che saranno deliberate dagli organi collegiali delle strutture stesse.
art. 16 - Borsisti
1. Le strutture scientifiche dell'Università accolgono titolari di borse di studio e di ricerca per:
a) la ricerca d'ateneo e di dipartimento (articolo 44, Statuto);
b) la frequenza ai corsi di perfezionamento (articolo 6 legge 341/1990);
c) le scuole di specializzazione;
d) i corsi di dottorato di ricerca;
e) lo svolgimento delle attività di ricerca dopo il dottorato (articolo 1, legge 398/1989);
f) i corsi di perfezionamento all'estero (articolo 1, legge 398/1989);
g) lo svolgimento di attività di ricerca di interesse regionale;
h) le attività di ricerca sostenute dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
i) le attività di ricerca di interesse di enti pubblici e privati.
2. Le modalità di conferimento delle borse di studio e di ricerca sono disciplinate da appositi regolamenti.
3. I titolari di tali borse di studio e di ricerca sono equiparati, limitatamente al loro periodo di permanenza, agli studenti iscritti all'Università, con esclusione dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi di governo ove non espressamente previsto.
4. L'accoglienza presso una struttura scientifica dell'Università deve essere deliberata dall'organo collegiale della struttura stessa, che individua il professore o ricercatore di ruolo di riferimento, gli spazi e le risorse da porsi a disposizione del borsista.
art. 17 - Frequentatori
1. Possono partecipare alle attività, nei limiti e ove consentito dalla legge, che si realizzano nell'ambito delle strutture scientifiche o didattiche le seguenti categorie di soggetti:
a) laureandi anche di altre sedi;
b) dottorandi di altre sedi;
c) studenti con contratto di collaborazione a tempo parziale;
d) laureati inseriti in gruppi di ricerca;
e) cultori della materia;
f) titolari di contratto d'opera;
g) studenti per cui l'ordinamento preveda particolari forme di presenza permanente;
h) studiosi esterni;
i) collaboratori didattici.
2. La presenza nell'ambito della struttura scientifica o didattica deve essere proposta da un professore o ricercatore di ruolo e deve essere autorizzata dal Direttore della stessa su delibera dell'organo collegiale della struttura.
art. 18 - Studenti
1. La condizione dello studente è regolamentata dalle norme di legge riguardanti gli ordinamenti didattici e dal Regolamento didattico d'ateneo previsto dalla legge 341/1990 e dallo Statuto.
2. Il numero degli studenti può essere determinato sulla base di una programmazione annuale degli iscritti, fissata dal Senato accademico su proposta dei consigli di facoltà e approvata dal Consiglio d'amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa di legge. Le modalità di determinazione del numero programmato sono definite dal Regolamento didattico d'ateneo.
art. 19 - Dirigenti
1. Lo stato giuridico dei dirigenti è definito dalle norme di legge.
2. Nell'ambito delle norme dello Statuto il presente Regolamento recepisce le disposizioni del capo II del decreto legislativo 29/1993 tenendo conto delle peculiarità dell'istituzione universitaria.
3. Nell'Università le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29/1993, come modificato dal decreto legislativo 546/1993.
4. Ai dirigenti competono:
a) l'organizzazione del personale e delle risorse strumentali posti a disposizione delle strutture cui sono assegnati;
b) autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse finanziarie poste a disposizione delle strutture di competenza, secondo i limiti di spesa determinati dal Consiglio d'amministrazione;
c) funzioni di definizione e uniformazione delle procedure di applicazione delle norme dello Statuto e dei regolamenti generali e interni.
5. Ai dirigenti competono, inoltre, le seguenti attribuzioni:
a) la direzione degli uffici dell'Amministrazione centrale loro affidati;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi contabili e informatico-statistici dell'Amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Università;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, nell'ambito di capitoli appositamente assegnati dagli organi di governo per la realizzazione di progetti adottati dagli stessi, entro i limiti definiti dal comma 4, lettera b), del presente articolo;
d) l'esercizio dei poteri di spesa, con riguardo a capitoli gestiti dalle strutture di competenza, entro i limiti di valore definiti dal comma 4, lettera b), del presente articolo;
e) l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che non riguardino l'insegnamento e la ricerca, nell'ambito dei limiti di oggetto e di valore, degli indirizzi, dei contenuti fondamentali definiti dal Consiglio d'amministrazione e sulla base delle direttive generali emanate dal Rettore;
f) l'individuazione ai sensi della legge 241/1990, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
g) la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate agli uffici di competenza;
h) l'adeguamento dell'orario di servizio, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, della lettera h);
i) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici, così come previsto dalla normativa vigente;
l) la verifica del carico di lavoro e della produttività per i singoli dipendenti e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazioni di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio, o per il collocamento in mobilità, nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni vigenti in materia di mobilità;
m) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi.
6. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.
7. All'inizio di ogni anno i dirigenti presentano al Rettore una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente sulla base delle direttive generali degli organi di governo.
8. I dirigenti sono tenuti ad osservare le direttive generali emanate dagli organi di governo. L'inosservanza delle direttive generali e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo 29/1993. Il provvedimento è adottato con decreto del Rettore previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, si applicano le disposizioni del codice civile.
9. I dirigenti sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti di loro competenza. Gravi ritardi e irregolarità nell'adozione degli atti aventi rilevanza esterna o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi assegnati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive tempestivamente segnalate dal dirigente, insieme ad indicazioni sulle modalità per il loro superamento, in modo da consentire l'adozione tempestiva di appropriate misure, comportano il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno e la revoca di tutte le funzioni assegnate al dirigente.
10. Il trattamento economico è definito dall'articolo 24 del decreto legislativo 29/1993. Qualora incarichi dirigenziali vengano conferiti per contratto o ad altro titolo a dirigenti di amministrazioni pubbliche non universitarie, questi conservano il trattamento economico delle amministrazioni di origine con esclusione del Policlinico al quale si applica la normativa del Servizio sanitario nazionale.
11. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per esami indetto dall'Università, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 29/1993. Il bando di concorso viene approvato dal Consiglio d'amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
12. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Rettore a dirigenti in servizio presso l'Ateneo.
art. 20 - Personale tecnico-amministrativo
1. Lo stato giuridico del personale tecnico-amministrativo di ruolo è definito dalle norme di legge.
2. L'Università per rispondere a specifiche esigenze di carattere temporaneo e per acquisire competenze specialistiche non disponibili al suo interno, può ai sensi dell'articolo 10, comma 3 dello Statuto, e dell'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 29/1993 e dai vigenti regolamenti interni, temporaneamente utilizzare personale esterno secondo le seguenti modalità:
a) contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, secondo i limiti e le modalità previste dall'articolo 10, comma 3, dello Statuto;
b) contratti di lavoro autonomo per prestazioni strumentali alla ricerca e alla didattica;
c) contratti con tecnici per la gestione di apparecchiature speciali ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980;
d) incarichi professionali per prestazioni e consulenze specialistiche per esigenze dell'Amministrazione centrale;
e) incarichi individuali a persone di provata esperienza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29/1993.
3. La stipula dei contratti di lavoro subordinato ed autonomo deve essere autorizzata dal Consiglio d'amministrazione fatti salvi i limiti di spesa riservati ai centri di gestione e di spesa.
4. Ove possibile ed al fine di consentire il contenimento economico dei costi, gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 2, possono essere conferiti, con gli stessi criteri e modalità, anche a personale interno di ruolo, previa informativa e confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 29/93.
art. 21 - Associazioni universitarie
1. L'Università favorisce la costituzione di associazioni che riuniscono i soggetti appartenenti alla comunità universitaria.
2. L'Università favorisce altresì la costituzione di organizzazioni collettive che riuniscono soggetti interessati allo sviluppo dell'Università. Tali organizzazioni devono essere disciplinate da uno Statuto, informato a criteri di democrazia interna, di rappresentatività e di qualità.
3. Le organizzazioni collettive che possono essere riconosciute come soggetti appartenenti alla comunità universitaria sono le seguenti:
a) associazioni del personale universitario;
b) associazioni degli studenti;
c) associazioni di laureati, di diplomati e di specializzati;
d) associazioni di soggetti che hanno partecipato ad attività formative di varia natura realizzate dall'Università;
e) cooperative costituite da personale universitario o da studenti;
f) associazioni di sostenitori dell'Università.
4. Tali organizzazioni non devono comunque proporsi fini di lucro o di rappresentanza sindacale, possono essere riconosciute come soggetti della comunità universitaria, previa verifica dei requisiti di cui al comma 2, del presente articolo, con delibera del Consiglio d'amministrazione che può autorizzare l'assegnazione di spazi, servizi e comunque di un recapito presso l'Università.
TITOLO III
Organi centrali
art. 22 - Organi centrali
1. Le attività di governo consistono nella formulazione di giudizi di valore, nella definizione degli obiettivi, nella acquisizione e assegnazione delle risorse, nella distribuzione dei mezzi disponibili tra le strutture, nella definizione di direttive generali, nella formalizzazione di regole di comportamento, nel controllo del grado di perseguimento degli obiettivi e nella valutazione dei risultati. Tali attività si estendono direttamente all'Amministrazione centrale e a livello sovraordinato a quelle didattiche e scientifiche.
2. Le attività di governo sono riservate agli organi centrali dell'Ateneo quali il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio d'amministrazione.
3. Le attività di governo si traducono nei decreti rettorali, nelle direttive generali del Rettore, nelle delibere del Senato accademico, del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio degli studenti.
art. 23 - Rettore
1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Università ad ogni effetto di legge ed è responsabile, in quanto vertice elettivo dell'Ateneo, del governo accademico e dell'amministrazione. La sua azione si ispira alla distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo da un lato e funzioni di gestione dall'altro, definita dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 29/1993.
2. Il Rettore, per quanto di competenza, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, verifica la rispondenza della gestione amministrativa alle direttive generali impartite curando l'assegnazione delle risorse a bilancio al Direttore amministrativo, entro sessanta giorni dall'approvazione, con le modalità e nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 29/1993.
3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Rettore, se non per particolari motivi di necessità e urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, da emanarsi con decreto del Rettore che deve essere comunicato al Consiglio d'amministrazione.
4. Il Rettore viene eletto da un corpo elettorale definito dall'articolo 14, comma 4, dello Statuto.
5. L'elezione del Rettore si svolge nel periodo compreso tra il centocinquantesimo e il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Rettore in carica. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano o, in caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni. Nel caso di anticipata cessazione del mandato rettorale, l'elezione deve aver luogo tra il trentesimo e il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione. Prima dell'elezione il decano convoca una assemblea del corpo elettorale per l'esposizione e la discussione dei programmi dei candidati. Il decano, o chi legittimamente lo sostituisce, fissa il calendario delle votazioni in giorni non consecutivi e provvede alla costituzione di uno o più seggi elettorali e alla designazione del professore di prima fascia che dovrà presiederlo. Nel caso di più seggi, una commissione elettorale centrale, presieduta dal decano, verificati gli atti dei singoli seggi elettorali, provvederà allo scrutinio unificato.
6. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. L'elezione è valida se vi partecipa almeno un terzo degli aventi diritto.
7. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano che ne comunica il nominativo al Ministro per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica per l'emanazione del relativo decreto di proclamazione. Il nominativo a cura del Decano viene comunicato altresì al Presidente della Conferenza permanente dei rettori, ai rettori delle università e all'intero corpo elettorale.
8. Il Rettore nomina il Prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, con il compito di sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento e di sottoscrivere i decreti rettorali qualora necessario. Il Rettore nomina tra i professori di ruolo i delegati di area con il compito di esercitare le funzioni del Rettore per ampie aree di competenza e di svolgere le relative funzioni di coordinamento e di vigilanza e i delegati per settori specifici di attività, che possono essere scelti tra i professori e i ricercatori di ruolo. Il Prorettore vicario e i delegati vengono nominati all'inizio di ogni anno accademico con decreto rettorale. Nelle more della nomina rimangono in carica il Prorettore e i delegati precedentemente nominati.
art. 24 - Senato accademico
1. Il Senato accademico è l'organo collegiale di governo in materia di programmazione dello sviluppo dell'Università e di coordinamento della didattica e della ricerca, con le attribuzioni definite dall'articolo 15, comma 2 dello Statuto e, in quanto tale, formula pareri sui programmi e piani di competenza del Consiglio d'amministrazione, ivi compreso il piano edilizio.
2. Il Senato accademico approva i regolamenti di cui all'articolo 67 del presente Regolamento.
3. Il Senato accademico può costituire commissioni istruttorie per l'esame preliminare di argomenti di sua competenza.
4. Per l'esame di atti regolamentari nomina i suoi rappresentanti in una Commissione mista costituita da rappresentanti anche del Consiglio d'amministrazione e integrata da funzionari ed esperti, senza diritto di voto, denominata Commissione Affari istituzionali.
5. Il funzionamento del Senato accademico è disciplinato da un apposito Regolamento interno.
art. 25 - Consiglio d'amministrazione
1. Il Consiglio d'amministrazione è l'organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Università, con le attribuzioni definite dall'articolo 16, comma 2, dello Statuto.
2. Il Consiglio d'amministrazione approva i regolamenti di cui all'articolo 68 del presente Regolamento.
3. Il Consiglio d'amministrazione può costituire le seguenti commissioni istruttorie per l'esame preliminare di argomenti di sua competenza:
a) Commissione Affari istituzionali, per l'esame preliminare dei regolamenti e di questioni attinenti alla costituzione ed al funzionamento degli organi statutari e delle rappresentanze; essa ha una composizione mista con il Senato accademico;
b) Commissione Bilancio, per l'esame preliminare del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo e di altre questioni riguardanti la politica di bilancio e finanziaria dell'Ateneo;
c) Commissione Affari generali, per l'esame preliminare delle autorizzazioni di spesa per importi eccedenti i limiti di valore definiti dal Consiglio d'amministrazione, delle convenzioni e dei contratti di competenza del Consiglio d'amministrazione;
d) Commissione Edilizia, per l'esame preliminare degli interventi di acquisizione, costruzione e manutenzione del patrimonio edilizio dell'Università;
e) Commissione Personale, per l'esame preliminare delle questioni riguardanti l'assegnazione di posti alle strutture, di competenza del Consiglio d'amministrazione.
4. Le commissioni Bilancio, Edilizia e Personale sono presiedute dal Rettore o da un suo delegato. Il numero dei componenti viene definito dal Consiglio d'amministrazione e può essere integrato da funzionari ed esperti estranei al Consiglio senza diritto di voto. Il Consiglio d'amministrazione può delegare la trattazione di specifici argomenti alle commissioni.
5. Il Consiglio d'amministrazione può costituire altre commissioni su specifici argomenti o materie.
6. Le commissioni consiliari vengono nominate con decreto del Rettore.
7. Il funzionamento del Consiglio d'amministrazione è disciplinato da un apposito regolamento interno.
Art. 26 - Giunte esecutive
1. La Giunta esecutiva del Senato accademico prevista ai sensi dell'articolo 15, comma 9, dello Statuto è disciplinata da un regolamento interno di funzionamento approvato dal Senato stesso. Essa è costituita su delibera del Senato accademico.
2. La Giunta esecutiva del Consiglio d'amministrazione prevista dall'articolo 16, comma 7, dello Statuto è disciplinata da un regolamento interno di funzionamento approvato dal Consiglio stesso. Essa è costituita su delibera del Consiglio d'amministrazione.
3. Ogni componente elettiva deve essere rappresentata nelle giunte esecutive di cui ai precedenti commi.
art. 27 - Conferenza dei dipartimenti
1. La Conferenza dei dipartimenti è organo di consulenza degli organi di governo ed elemento di collegamento tra le strutture scientifiche e l'Amministrazione centrale.
2. La Conferenza dei dipartimenti è composta dai direttori dei dipartimenti attivati, che possono farsi rappresentare in caso di assenza o impedimento dai direttori-vicari. Quando si tratti di questioni concernenti le modalità di funzionamento amministrativo dei dipartimenti, partecipano i segretari amministrativi.
3. La Conferenza dei dipartimenti è presieduta dal Rettore. La Conferenza dei dipartimenti elegge un vicepresidente, che dura in carica un triennio accademico. Il Rettore può delegare le proprie funzioni al Vicepresidente. Il Vicepresidente cessa dalla carica qualora perda la funzione di Direttore di dipartimento.
4. La Conferenza dei dipartimenti ha i seguenti compiti:
a) formulare proposte di riparto delle risorse finanziarie destinate al funzionamento delle strutture di ricerca;
b) esprimere pareri su materie proposte dagli organi di governo;
c) esaminare le direttive sul funzionamento e formulare proposte per uniformare e migliorare le modalità di funzionamento dei dipartimenti quali centri di gestione;
d) formulare proposte di interesse dipartimentale generale da sottoporre agli organi di governo.
5. La Conferenza dei dipartimenti si riunisce almeno quattro volte all'anno.
6. Il Presidente convoca le sedute, predispone l'ordine del giorno, rappresenta la Conferenza presso gli altri organi e strutture, sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario verbalizzante.
7. Alle sedute della Conferenza dei dipartimenti partecipa un dirigente o funzionario designato dall'Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante. Possono altresì partecipare senza diritto di voto, su invito del Presidente, altri soggetti il cui intervento sia necessario od opportuno per un proficuo svolgimento dei lavori.
8. La Conferenza dei dipartimenti è attivata, sentito il Consiglio d'amministrazione, su deliberazione del Senato accademico.
9. I segretari di dipartimento possono riunirsi autonomamente per l'aggiornamento e il coordinamento della gestione amministrativo-contabile. A tali riunioni può essere invitato a partecipare il Direttore amministrativo; possono altresì partecipare senza diritto di voto altri soggetti il cui intervento sia necessario o opportuno per un proficuo svolgimento dei lavori. I Segretari eleggono annualmente un coordinatore che convoca le riunioni e le presiede.
10. Il funzionamento della Conferenza dei dipartimenti è disciplinata da apposito regolamento interno.
art. 28 - Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti è l'organo collegiale di rappresentanza degli studenti. Le sue attribuzioni sono definite dall'articolo 17, comma 2, dello Statuto.
2. Il Consiglio può costituire al suo interno apposite Commissioni istruttorie per la trattazione preliminare di particolari argomenti. Le commissioni, su loro richiesta, possono essere integrate anche da funzionari ed esperti estranei al Consiglio.
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da un apposito regolamento interno.
art. 29 - Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è un organo collegiale costituito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, dello Statuto ed i cui compiti e modalità di funzionamento del Collegio sono disciplinati dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il revisore scelto tra i revisori ufficiali dei conti iscritti all'apposito albo non può essere un dipendente dell'Università.
art. 30 - Garante
1. Il Garante è l'organo che si pronuncia sulle vertenze tra organi, strutture e singoli soggetti della comunità universitaria.
2. Il Garante nell'ambito della specificità dell'amministrazione universitaria esplica i compiti di cui agli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 29/1993 per quanto concerne il personale dipendente dell'Università.
3. Il Garante provvede a:
a) pronunciarsi sulle vertenze tra organi, strutture e singoli soggetti della comunità universitaria, svolgendo un ruolo arbitrale;
b) fornire pareri su problemi riguardanti l'applicazione delle norme legislative, statutarie e regolamentari, assumendo in tal modo una funzione consultiva;
c) intervenire sugli organi e uffici dell'Università su richiesta degli interessati a tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei singoli soggetti della comunità universitaria, esercitando in tal modo un ruolo attivo a tutela dei soggetti; resta comunque salva per questi ultimi la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
4. Il Garante, per tutte le decisioni che non rientrano nella materia di cui agli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 29/1993 richiamato dal precedente comma 2, dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell'ufficio competente dell'istanza proposta dal soggetto interessato.
5. Le modalità di individuazione e nomina del Garante sono definite dall'articolo 19 dello Statuto. In caso di mancata indicazione della persona del Garante, entro 60 giorni dalla richiesta, il nominativo è proposto dal Rettore agli organi di governo.
6. Il Consiglio d'amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante.
7. I compiti del Garante sono definiti con apposito regolamento interno.
art. 31 - Comitato dei sostenitori
1. Il Comitato dei sostenitori è l'organo composto dalle persone fisiche e dai rappresentanti delle persone giuridiche che si impegnano a sostenere lo sviluppo e le attività dell'Università mediante contributi finanziari.
2. Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite dall'articolo 20 dello Statuto.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio d'amministrazione.
art. 32 - Comitato per le pari opportunità
1. Il Comitato per le pari opportunità è l'organo collegiale di tutela di tutte le componenti operanti nell'Università.
2. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 21, comma 6, dello Statuto, il Comitato promuove anche in collaborazione con altri enti pubblici le misure idonee atte a garantire l'effettiva partecipazione di tutte le componenti dell'Università alla vita dell'Ateneo.
3. La composizione, le caratteristiche e le attribuzioni del Comitato sono definite dall'articolo 21, commi 6 e 7, dello Statuto.
4. Il Comitato formula proposte per l'attuazione delle norme per le pari opportunità in tema di composizione delle commissioni di concorso, di atti regolamentari, di partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento e di attuazione delle direttive comunitarie in materia secondo quanto previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 29/1993.
5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio d'amministrazione.
art. 33 - Comitato per lo sport universitario
1. Il Comitato per lo sport universitario è l'organo collegiale che è delegato alla promozione ed al coordinamento delle attività sportive in ambito universitario.
2. La composizione, le caratteristiche e le attribuzioni del Comitato sono definite dall'articolo 21, commi 3, 4 e 5, dello Statuto, ai sensi della legge 394/1977.
3. Il Comitato formula proposte per lo sviluppo delle attività sportive e per la gestione degli impianti e delle attrezzature sportive di proprietà dell'Ateneo, in collaborazione con il Centro universitario sportivo.
4. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento interno approvato dal Consiglio d'amministrazione.
TITOLO IV
Amministrazione centrale
art. 34 - Direttore amministrativo
1. Il Direttore amministrativo è responsabile della legittimità delle determinazioni degli organi di governo, degli atti e dei provvedimenti dell'Amministrazione universitaria, ed è a capo degli uffici dell'amministrazione centrale, di cui garantisce il funzionamento, ed esercita una generale funzione di indirizzo, direzione e controllo del personale tecnico-amministrativo in esecuzione delle direttive generali del Rettore e delle delibere del Consiglio d'amministrazione e del Senato accademico.
2. Su ogni proposta di deliberazione degli organi collegiali dell'Ateneo dei quali è componente il Direttore amministrativo, egli esprime il relativo parere di legittimità che viene inserito nella deliberazione.
3. Il Direttore amministrativo appone il visto di legittimità sui decreti rettorali, che non riguardino la sua persona, il suo incarico e le sue funzioni.
4. Il Direttore amministrativo esercita comunque il riscontro di legittimità su tutti gli atti dell'Amministrazione e risponde dell'osservanza delle norme legislative, statutarie e regolamentari. Il Direttore amministrativo è tenuto, ai sensi della vigente normativa, a dare esecuzione agli atti adottati dagli organi di governo.
5. Il Direttore amministrativo è sovraordinato agli altri dirigenti preposti agli uffici e risponde del loro operato al Rettore e agli altri organi di governo, con esclusione dell'Azienda autonoma Policlinico universitario.
6. Il Direttore amministrativo esercita in particolare le seguenti attribuzioni:
a) coordina l'attività degli altri dirigenti, cui affida specifici compiti e le risorse necessarie al loro espletamento, esercitando poteri di sostituzione nel caso di inerzia degli stessi;
b) formula proposte al Rettore ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di provvedimenti di competenza rettorale;
c) cura l'attuazione dei programmi definiti dal Rettore e a tal fine adotta i progetti la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse finanziarie, tecniche e di personale necessarie alla loro realizzazione, di cui chiedere l'assegnazione da parte del Consiglio d'amministrazione;
d) esercita autonomi poteri di spesa nei limiti dei capitoli o della quota-parte dei capitoli di bilancio assegnati dal Rettore, nell'ambito dei limiti di oggetto e di valore definiti dal Consiglio d'amministrazione;
e) adotta gli atti di gestione del personale assegnato all'Amministrazione centrale e alle altre strutture, con esclusione del Policlinico, salvo i provvedimenti di assegnazione di posti alle strutture, di nomina, di inquadramento e di trasferimento, da adottarsi con decreto del Rettore ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto;
f) provvede alla attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 29/1993;
g) stipula convenzioni e contratti che non riguardino la gestione della ricerca e dell'insegnamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 29/1993 e superino i limiti di oggetto e di valore definiti per le altre strutture dal Consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), dello Statuto; i contratti che superino i limiti di valore definiti dal Consiglio d'amministrazione devono essere approvati nei loro contenuti fondamentali dal Consiglio stesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera n) dello Statuto;
h) cura la definizione e l'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico, nell'ambito delle normative di legge e delle direttive del Rettore e del Consiglio d'amministrazione;
i) provvede all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo esame con le organizzazioni sindacali secondo la normativa vigente;
l) cura la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività degli uffici con le organizzazioni sindacali, secondo la normativa vigente;
m) cura la verifica del carico di lavoro e della produttività per i singoli dipendenti e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazioni di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio, da eseguirsi direttamente nell'ambito degli uffici cui il dirigente è preposto, o per il collocamento in mobilità, nel rispetto della normativa e dei regolamenti interni vigenti in materia di mobilità;
n) attribuisce mansioni superiori ai dipendenti nei casi previsti dalla legislazione vigente;
o) garantisce l'adozione di procedure amministrative, contabili e informative uniformi negli uffici dell'Amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Università, nel rispetto dell'autonomia delle strutture, delle norme regolamentari, delle determinazioni e delle direttive generali emanate dagli organi di governo.
7. L'incarico di Direttore amministrativo è conferito per un triennio ed è rinnovabile. Esso è deliberato dal Consiglio d'amministrazione, su proposta motivata del Rettore, ad un dirigente dell'Università ovvero, previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza, a dirigenti di altra sede universitaria o di altro Ente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dello Statuto e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29/1993. L'incarico è attribuito con decreto del Rettore. Nel caso di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 8, del presente Regolamento, e dell'articolo 20, comma 9 del decreto legislativo 29/1993, le funzioni di Direttore amministrativo vengono attribuite ad altro dirigente.
art. 35 - Attività dell'Amministrazione centrale
1. Le attività dell'Amministrazione centrale sono strumentali e di supporto alle funzioni istituzionali, espletate dalle strutture didattiche e scientifiche alle quali sono riservate le attività didattiche, di ricerca scientifica, di formazione di nuovi docenti e di promozione culturale della società civile.
2. Le attività di gestione che riguardano gli uffici dell'Amministrazione centrale si estendono alle strutture didattiche e scientifiche solo in termini di disposizioni per l'uniformazione delle procedure amministrative, contabili e informatico-statistiche, di gestione delle carriere e dei trattamenti economici del personale e di materie definite dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le attività dell'Amministrazione centrale sotto il profilo della tipologia si distinguono nelle seguenti categorie:
a) attività di gestione;
b) attività di controllo di legittimità;
c) attività di controllo contabile.
art. 36 - Attività di gestione
1. Le attività di gestione consistono nell'organizzazione e utilizzazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate per il conseguimento degli obiettivi posti dagli organi di governo, per la attuazione dei programmi e dei progetti e per l'attuazione delle determinazioni degli stessi.
2. Le attività di gestione sono svolte dagli uffici e dai servizi dell'Amministrazione centrale sotto la responsabilità dei dirigenti e del Direttore amministrativo.
3. Le attività di gestione vengono organizzate sulla base di provvedimenti dirigenziali, disposizioni di servizio, ordini di servizio e circolari d'amministrazione e si traducono in atti attraverso i quali si provvede a dare esecuzione alle direttive degli organi di governo, a porre in essere disposizioni, a realizzare i progetti e a garantire la prestazione di servizi.
art. 37 - Attività di controllo di legittimità
1. Il controllo di legittimità consiste nella verifica della rispondenza delle determinazioni degli organi di governo, degli atti, provvedimenti e operazioni di gestione alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. Il controllo di legittimità degli atti dell'Amministrazione è affidato alla responsabilità del Direttore amministrativo in quanto membro di diritto del Consiglio d'amministrazione e del Senato accademico con funzioni anche di segretario verbalizzante. Ad esso compete la verifica di legittimità dei decreti rettorali che non riguardino la sua persona, il suo incarico e le sue funzioni.
3. Il controllo di legittimità sui documenti contabili e sugli atti di spesa è disciplinato dal Regolamento generale per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Questioni riguardanti la legittimità di provvedimenti e atti dell'amministrazione centrale e delle strutture didattiche e scientifiche vengono risolte dal Garante qualora ne venga richiesto l'intervento.
art. 38 - Attività di controllo contabile
1. L'attività di controllo contabile consiste nella verifica della rispondenza dei documenti, degli atti e delle operazioni di natura finanziaria alle norme del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. L'attività di controllo contabile è esercitata dal Collegio dei revisori dei conti.
art. 39 - Ordinamento degli uffici
1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
TITOLO V
Strutture didattiche e scientifiche
art. 40 - Attività delle strutture didattiche e scientifiche
1. Le attività delle strutture didattiche e scientifiche riguardano la didattica, la ricerca scientifica, la formazione di nuovi professori e ricercatori e la promozione culturale della società civile.
2. Le attività delle strutture didattiche e scientifiche si distinguono nelle seguenti categorie:
a) attività di governo;
b) attività di gestione;
c) attività di controllo.
3. Le attività amministrative e tecniche espletate nell'ambito delle strutture didattiche e scientifiche danno attuazione alle scelte dei rispettivi organi di governo secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 2.
4. Le strutture didattiche e scientifiche sono dirette da docenti che assumono la duplice funzione di organi di governo e di organi di gestione della struttura.
5. I responsabili delle strutture didattiche e scientifiche rispondono agli organi centrali di governo per le materie di competenza degli stessi ed agli organi centrali di gestione solo per le materie di cui all'articolo 34, comma 6, lettera o).
art. 41 - Attività di governo
1. Le attività di governo delle strutture didattiche e scientifiche consistono nelle misure di promozione e di coordinamento delle attività didattiche e di ricerca e delle altre attività ad esse affidate.
2. Le attività di governo sono riservate agli organi decentrati dell'Università, cui sono affidati compiti deliberativi, quali i presidi e i consigli di facoltà, i direttori, le giunte e i consigli di dipartimento, i direttori e i consigli direttivi dei centri di servizi comuni, i direttori, i consigli direttivi e le assemblee dei centri interdipartimentali e i presidenti e le delegazioni amministrative delle aziende.
3. Le attività di governo si traducono nei provvedimenti dei direttori di dipartimento, dei centri e dei presidenti delle aziende, nelle delibere dei consigli di facoltà, di dipartimento e delle rispettive giunte.
art. 42 - Attività di gestione
1. Le attività di gestione consistono nell'organizzazione e utilizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnati alla struttura per l'esercizio delle funzioni attribuite alla struttura stessa, secondo le norme statutarie e regolamentari, e le disposizioni dell'Amministrazione centrale per quanto riguarda l'uniformità delle procedure, per le materie di competenza della stessa.
art. 43 - Attività di controllo di legittimità
1. Il controllo di legittimità consiste nella verifica della rispondenza delle determinazioni di organi di governo della struttura, di atti e di operazioni di gestione alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
2. Il controllo di legittimità viene esercitato all'interno
della struttura dal funzionario amministrativo, qualora
presente, altrimenti è esercitato dall'Amministrazione
centrale.
3. Il controllo di legittimità esterno alla struttura è affidato al Direttore amministrativo e al Collegio dei revisori dei
conti.
art. 44 - Strutture didattiche
1. Strutture didattiche dell'Università sono le facoltà, i cui organi e le cui competenze sono definite dallo Statuto e dai rispettivi regolamenti interni.
2. La facoltà costituisce un centro di spesa le cui modalità di gestione sono definite dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal Regolamento interno di facoltà. Dalle presidenze delle facoltà dipendono le segreterie di facoltà e i laboratori dedicati alla didattica di pertinenza della facoltà.
3. Organi facoltativi sono costituiti dai consigli di corso di laurea e di corso di diploma. Ove la facoltà non abbia ritenuto opportuno costituire i consigli di corso, deve essere costituita una commissione didattica.
4. Ove la facoltà abbia attivato scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento, devono essere costituiti i corrispondenti consigli di corso presieduti da un direttore, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti interni.
5. Strutture didattiche facoltative sono costituite dai centri interfacoltà, istituiti per la gestione di laboratori e di servizi comuni a più facoltà.
6. Il Regolamento di facoltà previsto dall'articolo 27 dello Statuto, disciplina le modalità di funzionamento della facoltà e degli organi attivati al proprio interno.
art. 45 - Giunta di facoltà
1. La Giunta, organo di gestione corrente e di predisposizione dei lavori del Consiglio di facoltà, può essere costituita ai sensi dell'articolo 27, comma 6, dello Statuto.
2. La Giunta ha i seguenti compiti:
a) coadiuvare il Preside;
b) formulare proposte al Consiglio di facoltà;
c) deliberare su materie definite dal Regolamento di facoltà;
d) deliberare su materie di competenza della Presidenza della facoltà in quanto Centro di spesa, secondo i limiti di oggetto e di valore determinati dai regolamenti e dalle determinazioni del Consiglio d'amministrazione.
3. La Giunta è costituita dal Preside, che la convoca e presiede, dal Preside vicario e da componenti del Consiglio di facoltà designati secondo le modalità e i limiti numerici definiti dal Regolamento interno di facoltà.
4. La durata del mandato coincide con quella del Preside.
5. La Giunta è attivata su delibera del Consiglio di facoltà.
art. 46 - Strutture scientifiche
1. Strutture scientifiche dell'Università sono i dipartimenti, i cui organi e le cui competenze sono definite dallo Statuto e dai rispettivi regolamenti interni.
2. Il dipartimento può suddividersi al suo interno in sezioni comprendenti gruppi omogenei di discipline i cui afferenti nominano un responsabile con il compito di rappresentarne le esigenze in seno agli organi collegiali del dipartimento. Le sezioni non hanno autonomia di bilancio né possono costituire organismi dirigenti al loro interno.
3. Il dipartimento costituisce ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto un centro di gestione le cui modalità di funzionamento sono definite dal Regolamento generale d'amministrazione, contabilità e finanza e dal Regolamento interno di dipartimento.
4. I laboratori sono strumenti di ricerca affidati alla responsabilità di un docente designato dal Consiglio di dipartimento.
5. Il Centro bibliotecario dipartimentale, qualora costituito, è gestito da una commissione biblioteca coordinata da un Presidente che opera secondo le norme del Regolamento del Sistema bibliotecario d'ateneo. Al Centro bibliotecario di dipartimento è assegnato il personale dell'area delle biblioteche operante nel dipartimento.
6. Strutture scientifiche facoltative sono costituite dai centri interdipartimentali di Ricerca previsti dall'articolo 38 dello Statuto.
7. Il Centro interdipartimentale di sicerca viene costituito dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta di due o più dipartimenti che provvederanno altresì ad approvare un regolamento provvisorio del Centro e a designare un professore o ricercatore di ruolo per la costituzione del Consiglio direttivo, cui competerà il compito di eleggere il Direttore. Gli organi direttivi provvisori così costituiti hanno il compito di raccogliere le adesioni degli altri dipartimenti e di tutti i docenti e ricercatori interessati, i quali verranno convocati per la prima Assemblea ordinaria degli aderenti cui spetterà il compito di approvare il Regolamento interno del Centro e di eleggere le cariche in esso previste.
8. Il Centro interdipartimentale può accogliere tra i suoi aderenti, con proposta approvata dal Senato accademico, anche docenti di altre università e studiosi ed esperti di particolare qualificazione operanti nell'area di ricerca del Centro. La particolare qualificazione deve essere adeguatamente documentata e motivata nella delibera di proposta di adesione.
art. 47 - Strutture comuni
1. Sono strutture di servizio comune per tutte le facoltà e i dipartimenti dell'Ateneo i seguenti centri:
a) Centro di calcolo;
b) Centro bibliotecario d'ateneo;
c) Centro linguistico e audiovisivi.
2. Altri centri di servizio d'ateneo, non necessariamente comuni a tutte le facoltà e dipartimenti, possono essere costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 34 dello Statuto.
3. Sono strutture di servizio per iniziative didattiche decentrate i centri polifunzionali.
4. Le modalità di funzionamento di ciascun centro sono disciplinate da apposito regolamento interno.
art. 48 - Sistema bibliotecario
1. Il Sistema bibliotecario d'ateneo si articola nelle seguenti unità:
a) Centro bibliotecario d'ateneo;
b) centri bibliotecari interdipartimentali;
c) centri bibliotecari dipartimentali;
d) nuclei bibliografici.
2. Il Centro bibliotecario d'ateneo ha compiti di programmazione, coordinamento e sviluppo dell'intero sistema e di gestione della Biblioteca centrale d'ateneo.
3. I centri bibliotecari interdipartimentali hanno il compito di gestire le biblioteche interdipartimentali.
4. I centri bibliotecari dipartimentali hanno il compito di gestire le biblioteche dipartimentali e possono essere costituiti qualora, a causa della dislocazione isolata dei dipartimenti, non sia possibile costituire un centro bibliotecario interdipartimentale.
5. I nuclei bibliografici sono retti da un responsabile che ha il compito di provvedere alla custodia e gestione delle collezioni bibliografiche necessarie al funzionamento di laboratori e di particolari articolazioni dell'Amministrazione sotto la supervisione del Centro bibliotecario d'ateneo.
6. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario d'ateneo e delle sue strutture sono disciplinati da appositi regolamenti interni.
art. 49 - Strutture speciali
1. Sono strutture speciali dell'Università in base a norme di legge o statutarie:
a) Policlinico universitario;
b) Azienda agraria;
c) Centro internazionale sul plurilinguismo;
d) Scuola superiore.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture speciali sono disciplinate dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dai rispettivi regolamenti interni.
art. 50 - Strutture esterne
1. L'Università può costituire strutture esterne finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi di formazione, di ricerca e di servizio, di carattere generale o speciale, pubblico o privato, con o senza fini di lucro, o aderire alle stesse. Esse possono essere costituite da:
a) comitati;
b) associazioni non riconosciute;
c) associazioni con personalità giuridica;
d) fondazioni;
e) consorzi;
f) società consortili;
g) società di capitale;
h) enti di diritto pubblico.
2. Gli scopi di tali organismi devono riguardare almeno una delle seguenti finalità: a) formazione di alte professionalità; b) ricerca scientifica; c) formazione di nuovi docenti e ricercatori; d) promozione dell'alta cultura, della scienza e dell'innovazione tecnologica; e) valorizzazione delle competenze presenti nell'Università.
3. La partecipazione a strutture miste in cui siano presenti imprese e istituzioni pubbliche e private e che non richiedano apporti al patrimonio deve prevedere la presenza almeno paritaria dell'Università negli organismi di gestione o quanto meno nei momenti in cui venga determinata l'impostazione dei programmi di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 705/1985.
4. L'istituzione per iniziativa dell'Università di consorzi, società consortili, fondazioni e società di capitale in cui siano presenti imprese e istituzioni pubbliche o private per la quale si richiede l'apporto al patrimonio o al capitale sociale comporta la presenza dell'Università negli organi di gestione almeno in misura paritaria, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, dello Statuto.
5. La partecipazione o l'adesione a consorzi, fondazioni e società di capitale promossi da altre istituzioni o imprese senza partecipazione al patrimonio o al capitale sociale o con una partecipazione di valore simbolico da parte dell'Università non comporta la presenza almeno paritaria negli organi di gestione da parte dell'Università stessa.
6. L'Università può costituire con l'apporto di propri operatori comitati, associazioni e altri organismi sociali con i quali perseguire alcune finalità non direttamente o agevolmente perseguibili con le proprie strutture o per le quali è stata constatata l'impossibilità di ricorrere a risorse interne.
TITOLO VI
Gestione della didattica
art. 51 - Regolamento didattico d'ateneo
1. Il Regolamento didattico d'ateneo previsto dall'articolo 9 della legge 341/1990 e dall'articolo 48 dello Statuto individua gli indirizzi e i criteri di svolgimento e di organizzazione delle attività didattiche comuni a tutte le facoltà.
2. In particolare il Regolamento didattico d'ateneo:
a) disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi svolti nell'Università per il conseguimento dei titoli universitari di cui all'articolo 1 della legge 341/1990;
b) disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi, svolti dall'Università, di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 341/1990;
c) detta i principi generali e fornisce le direttive cui devono conformarsi i regolamenti, previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 341/1990;
d) disciplina gli atti di carriera scolastica degli studenti;
e) detta i principi generali che le strutture didattiche devono osservare in materia di organizzazione e funzionamento delle attività didattiche relative a tutti i corsi di studio svolti nell'Università.
3. Il Regolamento didattico d'ateneo disciplina altresì le procedure e le modalità di approvazione dei regolamenti didattici delle singole strutture ai sensi dell'articolo 11 della legge 341/1990.
art. 52 - Regolamento didattico di facoltà
1. Il Regolamento didattico di facoltà previsto dall'articolo 49 dello Statuto fissa i criteri e le modalità di svolgimento delle attività didattiche.
2. Il Regolamento didattico di facoltà in particolare individua:
a) le caratteristiche dei percorsi formativi;
b) le forme di organizzazione delle attività didattiche e delle attività di sostegno alla didattica;
c) l'organizzazione delle attività di controllo e di valutazione del processo di apprendimento;
d) la progressione della carriera scolastica.
TITOLO VII
Gestione della ricerca
art. 53 - Soggetti responsabili della ricerca
1. Le attività di ricerca vengono esercitate dai docenti e dai ricercatori nei dipartimenti e nei centri interdipartimentali.
2. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca anche in termini di organizzazione delle risorse impiegate nella ricerca e di acquisizione delle medesime.
art. 54 - Attività di ricerca
1. Le attività di ricerca si distinguono in:
a) ricerca scientifica interna;
b) ricerca scientifica in cooperazione con terzi;
c) ricerca a favore di terzi.
2. La ricerca scientifica in cooperazione viene sviluppata nell'interesse prioritario dell'Università anche con l'eventuale apporto finanziario o logistico di terzi parimenti interessati allo sviluppo della ricerca.
3. Le prestazioni di ricerca a favore di terzi consistono nelle attività che vengono svolte nell'interesse prevalente del committente.
art. 55 - Attività a favore di terzi
1. Le attività di ricerca a favore di terzi sono disciplinate dal Regolamento generale d'amministrazione, finanza e contabilità e da apposito regolamento interno.
art. 56 - Collaborazioni alla ricerca
1. Alle attività di ricerca possono collaborare:
a) il personale tecnico-amministrativo secondo le proprie qualifiche e competenze;
b) gli studenti secondo le proprie esigenze di formazione;
c) gli studenti nell'ambito delle collaborazioni a tempo parziale ai sensi dell'articolo 13 della legge 390/1991;
d) i cultori della materia;
e) i borsisti;
f) le persone fisiche cui siano stati affidati incarichi per prestazioni strumentali per la ricerca;
g) le persone giuridiche cui siano stati affidati incarichi per prestazioni strumentali alla ricerca;
h) i frequentatori;
i) i visitatori.
TITOLO VIII
Gestione del personale
art. 57 - Generalità
1. Gli organi di governo hanno competenza nelle materie riguardanti l'acquisizione delle risorse di personale e la loro distribuzione tra le strutture, nei limiti e secondo le modalità previste dallo Statuto.
2. Gli organi di gestione dell'Amministrazione centrale hanno competenza in tema di personale docente e ricercatore solo per quanto riguarda la gestione delle carriere e del trattamento economico.
3. Gli organi di gestione dell'Amministrazione centrale e
delle strutture didattiche e scientifiche hanno competenza in tema di personale tecnico-amministrativo per quanto riguarda l'organizzazione dello stesso secondo criteri di efficienza all'interno delle rispettive strutture.
4. Gli organi di gestione dell'Amministrazione centrale hanno competenza in tema di gestione delle carriere e del trattamento economico del personale tecnico-amministrativo.
art. 58 - Assegnazioni
1. I posti di professore e ricercatore sono assegnati alle facoltà su delibera del Senato accademico con decreto del Rettore ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera h), dello Statuto.
2. I posti di personale tecnico-amministrativo sono assegnati alle strutture sulla base dei criteri indicati dal Senato accademico, di una relazione del Direttore amministrativo che tenga conto dei carichi di lavoro e delle richieste formulate dalle strutture, su delibera motivata del Consiglio d'amministrazione e con decreto del Rettore, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera h), dello Statuto.
3. Le assegnazioni provvisorie di personale tecnico-amministrativo alle strutture sono disposte dal Direttore amministrativo con motivato ordine di servizio.
art. 59 - Reclutamento
1. Il reclutamento del personale è disciplinato dalla legislazione vigente.
2. I bandi di concorso per i professori e i ricercatori sono proposti dalla facoltà e approvati dal Consiglio d'amministrazione su parere del Senato accademico ed emanati con decreto del Rettore, qualora di competenza dell'Ateneo.
3. I bandi di concorso del personale dirigente e tecnico-amministrativo sono approvati dal Consiglio d'amministrazione ed emanati con decreto del Rettore.
4. Le commissioni di concorso per il personale ricercatore e dirigente e tecnico-amministrativo sono nominate con decreto del Rettore.
5. Le nomine sono disposte con decreto del Rettore.
6. Il parere sulla conferma dei professori e dei ricercatori è formulato dalle facoltà, sentito il dipartimento di afferenza per quanto riguarda le attività scientifiche.
art. 60 - Trasferimenti interni
1. La copertura di posti vacanti con personale tecnico-amministrativo in servizio nell'Università viene disposta sulla base di apposito regolamento sulla mobilità interna approvato dal Consiglio d'amministrazione.
2. Il trasferimento del posto tra le strutture viene disposto con decreto del Rettore ai sensi dell'articolo 68, comma 1, lettera i), dello Statuto.
art. 61 - Trasferimenti esterni
1. Il trasferimento del personale tecnico-amministrativo ad altra amministrazione viene autorizzato con decreto del Rettore secondo quanto previsto dell'articolo 68, comma 1, lettera i), dello Statuto.
2. Il trasferimento dello stesso personale tecnico-amministrativo da altra amministrazione viene disposto con decreto del Rettore secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 1, lettera i), dello Statuto previa delibera del Consiglio d'amministrazione.
art. 62 - formazioni alle rappresentanze sindacali
1. L'Università informa le rappresentanze sindacali individuate secondo quanto previsto dalla vigente normativa, sulle seguenti materie:
a) qualità e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
b) gestione dei rapporti di lavoro;
c) mobilità;
d) criteri generali di organizzazione degli uffici;
e) orario di servizio;
f) orario di apertura al pubblico;
g) articolazione dell'orario contrattuale di lavoro;
h) definizione della pianta organica;
i) verifica periodica del carico di lavoro;
l) altre materie definite dalla contrattazione.
2. L'informazione alle rappresentanze sindacali viene data, previa comunicazione al Rettore, dal Direttore amministrativo.
3. Su richiesta delle rappresentanze sindacali il Rettore unitamente al Direttore amministrativo si incontra con le stesse per l'esame delle materie indicate nel comma 1. Tale incontro deve espletarsi tassativamente entro quindici giorni dalla ricezione dell'informazione o entro un termine più breve in caso d'urgenza.
4. Decorsi tali termini l'Università assume le proprie autonome determinazioni.
art. 63 - Contrattazione decentrata
1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela del personale e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e dalla normativa vigente.
2. I contratti collettivi decentrati sono definiti da una commissione per la contrattazione decentrata. Essa è costituita per la parte pubblica dal Rettore o suo delegato che la presiede, dal Direttore amministrativo o suo delegato, e da altri membri designati dal Consiglio d'amministrazione e per la parte sindacale da una rappresentanza composta secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale e secondo quanto previsto dalla vigente normativa. La Commissione può essere integrata, anche su richiesta disgiunta delle parti, dai titolari degli uffici e strutture competenti.
3. I contratti collettivi decentrati sono stipulati dal Rettore o suo delegato nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative e secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
art. 64 - Organi disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori sono di competenza della Corte di disciplina nominata dal Consiglio universitario nazionale ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 341/1990. Le funzioni di relatore sono assunte da un rappresentante dell'Ateneo designato dal Rettore tra gli appartenenti alla stessa componente o fascia dell'interessato al provvedimento disciplinare.
2. I provvedimenti disciplinari a carico del personale dirigente sono di competenza di una commissione disciplinare di tre membri deliberata dal Consiglio d'amministrazione e nominata con decreto del Rettore.
3. I provvedimenti disciplinari a carico del personale tecnico-amministrativo sono adottati con decreto del Rettore, che provvede sulla base del giudizio emesso da una commissione di disciplina, costituita da tre componenti, di cui un dirigente che la presiede. Si applicano le norme di cui all'articolo 16 della legge 168/1989.
4. La Commissione di disciplina, su segnalazione formale del responsabile dell'ufficio in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento e applica la sanzione, ai sensi dell'articolo 59, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 29/1993.
5. Contro il provvedimento proposto dalla Commissione di disciplina il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale di appartenenza, cui aderisce o conferisce mandato, può far ricorso al Collegio arbitrale di disciplina.
6. I provvedimenti disciplinari a carico degli studenti sono di competenza di una Commissione di disciplina presieduta dal Rettore e di cui fa parte il Presidente del Consiglio degli studenti. Composizione e competenze della Commissione sono definite dal regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'articolo 75, comma 1, dello Statuto.
TITOLO IX
Valutazione
art. 65 - Controllo di gestione e valutazione
1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica delle condizioni di economicità, di efficacia e di efficienza delle attività dell'Amministrazione. Tali attività si traducono nella verifica dell'efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane ai fini del perseguimento degli obiettivi posti dagli organi di governo e delle finalità dell'Università.
2. Il controllo di gestione è esercitato dal Nucleo di valutazione che si avvale di un servizio di documentazione per la valutazione di cui all'articolo 61 dello Statuto.
3. Il Servizio di documentazione per la valutazione viene svolto da apposito ufficio dell'Amministrazione centrale.
4. Il Servizio di documentazione per la valutazione fornisce il supporto tecnico e documentario in base al quale si procede alle operazioni di valutazione delle attività didattiche, scientifiche e amministrative. Il Servizio raccoglie ed elabora dati per l'analisi delle risorse impiegate, delle modalità di organizzazione e di utilizzazione delle stesse e dei risultati conseguiti dalle attività sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Le informazioni raccolte sono poste a disposizione delle strutture su loro richiesta in forma aggregata, ai sensi dell'articolo 62 dello Statuto.
art. 66 - Nucleo di valutazione
1. Il Nucleo di valutazione è costituito da docenti universitari esperti in materia di gestione della ricerca, di processi di apprendimento, di controllo di gestione e di organizzazione del lavoro, da un componente del personale tecnico-amministrativo e da uno studente indicati rispettivamente dai rappresentanti del personale stesso in Consiglio d'amministrazione e dal Consiglio degli studenti, estranei allo stesso Consiglio d'amministrazione ed al Senato accademico, ed eventualmente integrato da esperti esterni. La composizione e il funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinati da apposito regolamento interno.
2. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Consiglio d'amministrazione sentito il Senato accademico. Il Nucleo è presieduto dal Delegato del Rettore alla valutazione ed opera sulla base dei criteri proposti dal Nucleo stesso al Senato accademico e al Consiglio d'amministrazione e da questi approvati. Esso si compone di tre sezioni, rispettivamente competenti per la valutazione delle attività didattiche, delle attività scientifiche e delle attività amministrative.
3. I componenti del Nucleo di valutazione durano in carica due anni accademici e possono essere riconfermati per non più di due volte consecutivamente.
4. Il Nucleo di valutazione si avvale dell'opera istruttoria e del supporto tecnico del Servizio di documentazione per la valutazione.
5. Il Nucleo di valutazione presenta almeno una relazione annuale, in corrispondenza dell'approvazione del conto consuntivo.
TITOLO X
Normazione
art. 67 - Regolamenti di competenza del Senato accademico
1. Il Senato accademico approva, sentito il parere obbligatorio del Consiglio d'amministrazione, per le materie di competenza, i seguenti regolamenti:
a) Regolamento generale d'ateneo;
b) Regolamento didattico d'ateneo;
c) Regolamento per il tutorato;
d) regolamenti interni delle facoltà;
e) regolamenti didattici delle facoltà;
f) regolamenti interni dei dipartimenti;
g) regolamenti interni delle altre strutture
h) regolamenti riguardanti la didattica e la ricerca.
2. I regolamenti interni e quelli riguardanti la didattica e la ricerca di specifiche strutture, di cui alle lettere d), e), f), g) e h), del precedente comma, sono proposti dagli organi collegiali competenti.
art. 68 - Regolamenti di competenza del Consiglio d'amministrazione
1. Il Consiglio d'amministrazione approva, previo parere obbligatorio del Senato accademico secondo le modalità previste dall'articolo 64 dello Statuto, i seguenti regolamenti:
a) Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
b) regolamenti d'attuazione del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
c) regolamenti diversi in materia di personale, d'amministrazione, di finanza, di contabilità e di edilizia.
art. 69 - Regolamenti interni delle strutture degli organi collegiali
1. I regolamenti interni delle strutture vengono formulati dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio d'amministrazione.
2. I regolamenti interni degli organi collegiali delle strutture che ne disciplinano le modalità di funzionamento vengono approvati dagli stessi e sottoposti al mero controllo di legittimità.
TITOLO XI
Norme comuni, transitorie e finali
art. 70 - Disposizioni sulle deleghe
1. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da una apposita delibera di revoca adottata con le medesime formalità del conferimento.
art. 71 - Elezioni degli organi individuali
1. Per le elezioni degli organi individuali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 65, comma 4, dello Statuto, esclusi i casi in cui esista una specifica normativa che disciplini espressamente tutte le fasi e condizioni della procedura elettorale.
2. In caso di parità nelle votazioni si procede ad un unico ballottaggio e in caso di parità risulta eletto il candidato con maggior anzianità nel ruolo della rispettiva fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
art. 72 - Rinnovo degli organi
1. Qualora gli organi individuali e collegiali dell'Ateneo non siano rinnovati entro la scadenza naturale del mandato, essi sono prorogati per non più di quarantacinque giorni.
art. 73 - Potere di rappresentanza verso l'esterno
1. La rappresentanza legale dell'Università è attribuita al Rettore.
2. Il Rettore in particolare:
a) rappresenta l'Università ad ogni effetto di legge;
b) ha la legittimazione attiva e passiva nei procedimenti giudiziari;
c) sottoscrive accordi di collaborazione e convenzioni con istituzioni esterne;
d) stipula contratti riguardanti l'insegnamento e la ricerca non riservati per limiti di oggetto o di valore ai centri di gestione e di spesa;
e) sottoscrive il contratto integrativo di lavoro del personale tecnico-amministrativo;
f) avoca a sé con provvedimento motivato la sottoscrizione di atti e la stipula di contratti di competenza di altri soggetti dell'Università nel caso di: a) urgenza; b) inerzia del responsabile; c) opportunità; d) richiesta del contraente.
3. L'adozione di atti con rilevanza esterna riguardanti affari patrimoniali, finanziari e del personale dirigente e tecnico-amministrativo per importi superiori ai limiti riservati ai centri di gestione e ai centri spesa, previa autorizzazione degli organi di governo se eccedenti i limiti di oggetto e di valore stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Senato accademico, è attribuita ai dirigenti.
4. L'adozione di atti con rilevanza esterna aventi per oggetto attività didattiche, scientifiche e affari amministrativi, patrimoniali e finanziari nei limiti di oggetto e di valore determinati dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Senato accademico, per i centri di gestione e per i centri di spesa, è attribuita ai direttori dei centri stessi.
art. 74 - Indennità di carica e altri compensi
1. Al Rettore spetta una indennità di carica che è determinata ai sensi dell'articolo 6 della legge 118/1989 e successive modificazioni e integrazioni. *Al Prorettore vicario può essere assegnata dal Consiglio d'amministrazione un'indennità non superiore alla metà di quella del Rettore.
2. Ai presidenti delle aziende dell'Università e al Direttore sanitario del Policlinico universitario, qualora dipendenti dell'Università o di altra amministrazione pubblica, può essere assegnata, su delibera del Consiglio d'amministrazione, una indennità di carica, sui fondi dei rispettivi bilanci.
3. Al Direttore amministrativo dell'Università, qualora scelto tra i dirigenti dell'Università stessa, o di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica, è assegnata una indennità di carica commisurata alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità sulla base delle norme della contrattazione nazionale per l'area dirigenziale. L'indennità è deliberata dal Consiglio d'amministrazione.
4. *Al Garante può essere assegnato un compenso annuo forfettario determinato dal Consiglio d'amministrazione.
5. Ai revisori dei conti dell'Università e del Policlinico universitario è corrisposto un compenso annuo forfettario commisurato alle funzioni da svolgere e può essere altresì corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Collegio e del Consiglio d'amministrazione e rispettivamente della Delegazione amministrativa. Ai componenti dei Nuclei di valutazione può essere assegnato un compenso annuo forfettario e un gettone di presenza.
6. Ai componenti del Consiglio d'amministrazione, del Senato accademico, con esclusione del Rettore, del Prorettore vicario, del Direttore amministrativo dell'Università, può essere attribuito un gettone di presenza deliberato dal Consiglio d'amministrazione.
7. Ai componenti delle delegazioni amministrative dell'Azienda agraria e del Policlinico universitario, con esclusione rispettivamente del Presidente e del Direttore e del Presidente, Direttore amministrativo e Direttore sanitario, può essere attribuito un gettone di presenza deliberato dal Consiglio d'amministrazione, sui fondi di bilancio delle medesime aziende.
8. *Ai presidi può essere attribuita un'indennità di carica deliberata dal Consiglio d'amministrazione, sui fondi del bilancio universitario. Qualora attribuita, tale indennità assorbe eventuali gettoni di presenza corrisposti a membri del Senato accademico.
9. *Ai direttori di dipartimento può essere attribuita una indennità di carica deliberata dal Consiglio d'amministrazione, sui fondi del bilancio universitario.
art. 75 - Strutture diverse dai dipartimenti
1. Nel caso di strutture diverse dai dipartimenti, in luogo di "Direttore" e di "Consiglio", vanno considerati i corrispondenti organi individuali o collegiali di governo e di gestione previsti dallo Statuto e dai rispettivi regolamenti interni.
2. Per la validità delle sedute degli organi collegiali dei centri interdipartimentali, qualora costituiti dalla totalità degli aderenti, non è richiesta in seconda convocazione la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
art. 76 - Approvazione e modifiche al presente regolamento
1. Il presente Regolamento viene approvato dal Senato accademico, sentiti le facoltà e i dipartimenti previo parere del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio degli studenti e sottoposto all'esame del Ministero per il controllo di legittimità e di merito ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 168/1989.
2. Le modifiche al presente Regolamento seguono le medesime procedure.
3. Il mero recepimento di nuove norme di legge o di norme contenute nei contratti collettivi di lavoro non costituisce modifica al presente Regolamento, salvo nei casi previsti dal comma successivo. Il testo adeguato alle nuove disposizioni di legge o contrattuali viene approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio d'amministrazione e emanato con decreto del Rettore.
4. Qualora il recepimento di nuove disposizioni di legge comporti modifiche a norme definite nell'ambito dell'autonomia statutaria e regolamentare dell'Ateneo, esso rappresenta modifica al Regolamento e pertanto deve essere adottato con le procedure di cui al comma 1 del presente articolo.
art. 77 - Natura del presente regolamento
1. Il presente Regolamento ha la natura di Regolamento generale d'ateneo previsto dall'articolo 64, comma 2, dello Statuto.
art. 78 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del decreto rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Università.



