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Regolamento del Nucleo di Valutazione

emanato con D.R. n. 426 del 15 maggio 1995

Art. 1 - Oggetto del Regolamento



1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l’organizzazione ed il funzionamento del "Nucleo di Valutazione" dell’Università degli Studi di Udine, di seguito denominato "Nucleo", costituito ai sensi dell'art.5, comma 22 della L. 537/1993 e dell'art. 60 dello Statuto d'Autonomia.

Art. 2 - Composizione del Nucleo di valutazione



1. La composizione del Nucleo viene definita dal Regolamento Generale d’Ateneo e con nomina del Rettore.

2. I componenti nominati entrano in carica dalla data di pubblicazione del Decreto rettorale di nomina, ovvero, in caso di surrogazione dalla data del relativo provvedimento.

3. I componenti restano in carica per un biennio e sono rieleggibili.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico non possono essere membri del Nucleo.

5. Il Nucleo si compone di tre Sezioni, ciascuna formata da quattro membri, ogni sezione individua al proprio interno il coordinatore.

Le sezioni si distinguono in:

- Sezione didattica;

- Sezione ricerca;

- Sezione amministrazione.

6. Il Delegato del Rettore alla Valutazione è Responsabile dell’intero Nucleo e presiede le sedute del Nucleo nella veste di Presidente.

7. Uno dei membri della Sezione didattica deve essere un Rappresentante degli Studenti.

8. Uno dei membri della Sezione amministrazione deve essere un Rappresentante del personale tecnico amministrativo.

9. Ogni componente può chiedere la convocazione del Nucleo. La richiesta è vincolante per il Presidente, se viene sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti riferiti alla composizione di cui è richiesta la convocazione.

Art. 3 - Compiti del Nucleo di Valutazione



1. Il Nucleo è l'organo propositivo e consultivo degli Organi di governo in materia di valutazione. I compiti di verifica della corretta gestione delle risorse pubbliche, nonché del buon andamento della gestione spettano agli organi di governo d'Ateneo.

2. Per svolgere le proprie funzioni il Nucleo si avvale del supporto tecnico-operativo del Centro Programmazione Sviluppo e Valutazione che assume le funzioni del Servizio di documentazione per la valutazione previsto dall’art. 61 dello Statuto di Autonomia.

3. Il Nucleo:

a) propone agli organi di governo i criteri di valutazione delle attività scientifiche, didattiche ed amministrative;

b) propone i parametri di riferimento dell'attività di controllo;

c) esamina, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, gli effetti della gestione delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica;

d) analizza il funzionamento delle strutture amministrative e di servizio al fine di fornire agli organi di governo i supporti necessari per attuare gli interventi volti a migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità;

e) propone agli organi di governo un giudizio di qualità, efficacia ed efficienza delle attività delle strutture;


predispone almeno una relazione sulla produttività delle attività di ricerca e di formazione svolta nell'esercizio, da trasmettere almeno annualmente agli organi di governo, che la invieranno al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Consiglio Universitario Nazionale, alla Conferenza permanente dei Rettori e alla Corte dei Conti in allegato al conto consuntivo.

Art. 4 - I compiti delle Sezioni



1. Le Sezioni del Nucleo costituiscono gli organi operativi del Nucleo stesso.

2. Ciascuna Sezione, per la materia di propria competenza:

a) studia ed individua possibili criteri di valutazione da sottoporre all’approvazione degli organi competenti;

b) applica, avvalendosi del supporto del Centro Programmazione Sviluppo e Valutazione, i criteri approvati dagli Organi di Governo;

c) predispone le bozze dei rapporti periodici sulle strutture dell'Ateneo;

d) studia possibili interventi migliorativi dei servizi dell'Ateneo.

3. In occasione delle sedute periodiche del Nucleo, il Coordinatore di ciascuna Sezione riferisce sull'operato della stessa e presenta le possibili proposte che il Nucleo può sottoporre agli Organi di Governo.

Art. 5 - Svolgimento dei lavori



1. Il Presidente dichiara aperta la seduta disponendo l’effettuazione dell’appello nominale dei componenti.

2. La seduta è valida agli effetti deliberativi non appena viene raggiunto il numero legale corrispondente alla metà più uno dei componenti.

3. Il Presidente è titolare di tutti i poteri relativi alla disciplina delle sedute e della discussione.

4. La discussione avviene nell’ordine di iscrizione degli oggetti, salva la possibilità di votare, su proposta del Presidente o di ciascun componente, l’inversione della trattazione degli argomenti.

5. Il Nucleo può deliberare su oggetti di sua competenza che non siano stati preventivamente inseriti all’ordine del giorno, solo nel caso in cui la proposta di esame sia approvata da tutti i componenti dell’Organo. La proposta di esame può essere avanzata prima della seduta da qualsiasi componente.

6. La discussione si conclude con la votazione sulla proposta di deliberazione riassunta alla fine del dibattito dal Presidente. I componenti che dichiarano la propria astensione dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti. Viene approvata la proposta che raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei votanti, in caso di parità l’argomento si ritiene non approvato e può essere riproposto in una successiva seduta. La votazione avviene in modo palese salvo il caso in cui la maggioranza dei presenti chieda di procedere con voto segreto.

Art. 6 - Verbalizzazione delle sedute



1. Il verbale delle adunanze costituisce l’unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Nucleo.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla persona designata di volta in volta dal Presidente tra i componenti del Nucleo ed il personale del Centro Programmazione Sviluppo e Valutazione.

3. Nel verbale viene sinteticamente riassunta la discussione, salva la facoltà di ciascun componente di chiedere espressamente che il proprio intervento venga riportato integralmente, in tal caso la relativa verbalizzazione deve essere approvata seduta stante.

Art. 7 - Pianificazione delle sedute



1. Il calendario delle sedute viene stabilito dal Nucleo entro i mesi di gennaio e di luglio per l’intero semestre immediatamente successivo.

2. Il Presidente convoca il Nucleo almeno una volta ogni trimestre.

3. Per motivi di urgenza il Presidente può convocare il Nucleo in seduta straordinaria.

4. Le singole sezioni, per l’esercizio delle proprie funzioni si riuniscono liberamente su iniziativa dei propri componenti.

5. È previsto lo svolgimento di sedute speciali per l’esame e la discussione di argomenti di carattere generale in cui può essere prevista la partecipazione, con solo diritto di parola, di soggetti esterni alla composizione statutaria dell’Organo.

Art. 8 - Convocazione e ordine del giorno



1. La convocazione è disposta dal Presidente a mezzo di avviso scritto notificato almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta ordinaria; in caso di necessità e urgenza si può procedere alla convocazione di una seduta straordinaria i cui avvisi scritti possono essere trasmessi anche tramite fax o telegramma almeno tre giorni prima della data fissata.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal docente di ruolo più anziano.

3. L’avviso di convocazione, oltre al giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà la seduta, dovrà contenere l’elenco degli argomenti in discussione.

Art. 9 - Approvazione e modificazione del Regolamento



1. Il presente Regolamento, proposto dal Nucleo di Valutazione, è approvato, sentito il C.d.A., dal S.A. nella sua composizione allargata di cui all’art. 15, comma 2, lettera m, dello Statuto, con la maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Il presente Regolamento è modificato dal S.A. nella composizione di cui al precedente comma, su proposta di almeno un terzo dei componenti del Nucleo.

3. Tutte le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo esame della Commissione Affari Istituzionali.

Art. 10 - Disposizioni generali


1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle leggi vigenti in materia e ai regolamenti dell’Università degli Studi di Udine, conformemente alle quali il Nucleo prenderà le opportune decisioni.

Art. 11 - Disposizioni transitorie



1.Il presente Regolamento sarà rivisto in seguito all’approvazione del Regolamento Generale d’Ateneo.

Art. 12  - Natura del Regolamento



1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno d'ateneo ai sensi dell'art. 64 comma 5 dello Statuto d'Autonomia.

Aggiornato il 28/06/2005
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