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Regolamento del Comitato dei Sostenitori

emanato con D.R. n. 852 del 21 novembre 1994

Titolo I
Disposizioni generali

 
 

Oggetto del Regolamento


Art. 1 - Oggetto del Regolamento


1. Il presente Regolamento, previsto dall’art. 20 dello Statuto di Autonomia, disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l’organizzazione, le modalità di partecipazione ed il funzionamento del Comitato dei Sostenitori dell’Università degli Studi di Udine, di seguito denominati "Comitato" e "Università".


Art. 2 - Approvazione e modificazione del Regolamento


1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 20, comma 3, dello Statuto, è approvato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei propri componenti. Può essere modificato su proposta del Comitato.



Titolo II
I lavori del Comitato dei Sostenitori

 

 

Capo I - I Componenti

Art. 3 - Finalità


1. Il Comitato ha le seguenti finalità:

a) contribuire allo sviluppo delle attività didattiche e scientifiche dell’Università con un adeguato sostegno finanziario;

b) rappresentare un permanente collegamento dell’Università con le realtà istituzionali, culturali, economiche e sociali del territorio in cui si colloca l’Università;

c) fornire pareri e proposte per una migliore presenza dell’Università nel territorio;

d) esaminare i problemi dell’Università in una seduta comune nel corso della quale il Rettore presenta una relazione sullo stato e le prospettive dell’Università.


Art. 4 - Composizione


1. Il Comitato è composto da persone fisiche e da rappresentanti delle persone giuridiche pubbliche e private che si impegnano a sostenere lo sviluppo e le attività dell’Università di Udine, mediante contributi finanziari il cui importo non risulti inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione prima dell’inizio di ogni mandato.

2. La decadenza da membro del Comitato avviene per dimissioni che avranno effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta.


Art. 5 - Diritti dei componenti


1. Ogni componente può chiedere la convocazione del Comitato. La richiesta è vincolante per il Presidente se viene sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti.

2. Ogni componente, in qualsiasi momento, può chiedere di verificare l’utilizzazione delle risorse del Comitato.


Art. 6 - Presidente


1. Il Presidente è eletto ai sensi dell’art. 20, comma 4, dello Statuto, dai componenti il Comitato a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive.

2. Il Presidente dura in carica un biennio

3. Il Presidente nomina un proprio Delegato permanente, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

4. Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 16, comma 3, dello Statuto, determina, prima dell’inizio di ogni mandato, il contributo minimo necessario affinchè il Presidente del Comitato (o il Delegato permanente), possa partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Capo II - Le sedute


Art. 7 - Pianificazione delle sedute


1. Il Presidente convoca il Comitato almeno due volte all’anno.


Art. 8 - Convocazione e ordine del giorno


1. La convocazione è disposta dal Presidente a mezzo di avviso scritto notificato almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta ordinaria; in caso di necessità e urgenza si può procedere alla convocazione di una seduta straordinaria i cui avvisi scritti possono essere trasmessi anche tramite fax o telegramma almeno due giorni prima della data fissata. Circostanze di eccezionale gravità e urgenza permettono la convocazione telefonica, verbale o telegrafica, in tal caso il preavviso è abbreviato al giorno precedente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal suo delegato permanente.

3. L’avviso di convocazione, oltre al giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà la seduta, dovrà contenere l’elenco degli argomenti in discussione.


Art. 9 - Verbalizzazione delle sedute


1. Il verbale delle adunanze costituisce l’unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio.

2. Nel verbale viene sinteticamente riassunta la discussione, salva la facoltà di ciascun componente di chiedere espressamente che il proprio intervento venga riportato integralmente, in tal caso l’interessato è tenuto a consegnare al segretario il relativo testo scritto.

3. Il verbale viene redatto da una persona designata di volta in volta dal Presidente e depositato, presso la segreteria degli Organi Collegiali.


Art. 10 - Relazione annuale


1. Il Rettore espone annualmente una relazione sull’attività dell’Ateneo e sull’utilizzazione delle risorse del Comitato.




Titolo III - Disposizioni finali



Art. 11 - Disposizioni generali


1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell’Università degli Studi di Udine, conformemente alle quali il Comitato prenderà le opportune decisioni.


Art. 12 - Natura del presente Regolamento


1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno della singola struttura dell’Ateneo ai sensi dell’art. 64, comma 6 dello Statuto.
Aggiornato il 28/06/2005
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