Il Consiglio degli Studenti
Il Consiglio degli Studenti è disciplinato dall’art. 17 dello Statuto di Autonomia.
È organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo, è organo collegiale di rappresentanza, ha funzioni propositive ed è organo consultivo del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dallo Statuto.
Le sue competenze sono individuate dal comma secondo dello stesso art. 17.
Il Consiglio degli Studenti è composto da rappresentanti di tutte le facoltà. Per ciascuna facoltà la rappresentanza è costituita da tre studenti eletti nel rispettivo Consiglio di facoltà, con modalità da individuarsi nell'apposito regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche.
Del Consiglio fanno parte altresì di diritto i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Erdisu, i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico e un rappresentante degli studenti eletto nel Consiglio Didattico della Scuola Superiore dell'Università, individuato con le modalità definite dal summenzionato regolamento.
4. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze.
5. Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente e nomina le Commissioni di cui intende dotarsi, indicandone il Presidente.
6. Alle sedute del Consiglio degli Studenti può partecipare un dirigente o funzionario designato dall'Amministrazione.
7. Il Presidente è componente della Commissione di disciplina per gli studenti.
8. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni accademici.



