REGIONE BASILICATA
LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 3-11-1998
Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata
Abrogazione L.R. 28-3-1996, n. 16
Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga
La seguente legge:
Art. 1
La Regione Basilicata in attuazione dei principi sanciti nellart. 6 della Costituzione Italiana e dellart. 5 del proprio statuto riconosce le Comunità etnico-linguistiche di origine arbereshe storicamente presenti nei seguenti Comuni: Barile, Brindisi di Montagna, Ginestra, Maschito, San Costantino Albanese e San Paolo Albanese.
Al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, linguistico, religioso-liturgico e folkloristico delle suddette comunità arbereshe, la Regione sostiene finanziariamente iniziative intese a garantire la conservazione, ilrecupero e lo sviluppo della loro identità culturale, promuovendo, altresì, tutte le iniziative e gli incentivi per la permanenza delle popolazioni nei luoghi di origine e per lapprofondimento delle ragioni della loro identità.
Art. 2
Per le finalità di cui alla presente Legge la Giunta Regionale è autorizzata a concedere, annualmente, contributi ai Comuni di cui al precedente Art. 1 per la realizzazione di iniziative riguardanti:
a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche, artistiche, culturali, liturgiche e religiose caratteristiche della comunità;
b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione e/o la diffusione di studi, ricerche e documenti, listituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione delle lingue e della toponomastica;
c) la costituzione e la valorizzazione di Musei locali o di istituti culturali specifici, di centri studi e cooperative di servizio mirate a tale specifica attività;
d) lorganizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle Comunità;
e) lo sviluppo di forme di solidarietà con Comunità albanofone in Italia e allEstero.
Art. 3
Possono accedere ai contributi previsti allart. 2 i Comuni indicati nel precedente art. 1.
Le domande dovranno riferirsi ad attività preordinate per lanno successivo ad essere accompagnate da un piano di iniziative così articolato:
a) iniziative promosse direttamente dal Comune;
b) iniziative alla cui realizzazione possono essere demandati i seguenti soggetti:
- Associazioni culturali e di volontariato regolarmente costituite;
- Pro-Loco regolarmente costituite e funzionali;
- Scuole di ogni ordine e grado;
- Istituzioni Ecclesiali;
- Testate giornalistiche e di informazione radiotelevisive.
Art. 4
I Comuni interessati potranno presentare domanda al Dipartimento Formazione Lavoro Cultura entro il 1° settembre di ogni anno.
Le stesse dovranno essere corredate, altresì, da un preventivo di spesa e da una dichiarazione con cui si attesta che almeno il 10% della somma richiesta per lattuazione del Piano sarà assicurata da fondi rivenienti dal bilancio comunale;
I Comuni in dissesto finanziario sono esentati dalla quota a loro carico.
Art. 5
Lo stanziamento annuale, iscritto nel bilancio regionale, è così suddiviso:
- 75% a favore dei Comuni;
- 25% per iniziative promosse direttamente dalla Giunta Regionale, ivi compresi gli oneri per la costituzione dellIstituto di cui al successivo art. 8.
Art. 6
La Giunta Regionale, ad avvenuta approvazione del bilancio regionale, procederà al riparto dei contributi secondo il seguente criterio: percentuale massima del 90% rispetto al preventivo di spesa presentato da ciascun Comune, fino al limite massimo di 1/6 dello stanziamento iscritto per ciascun anno nel bilancio regionale.
I contributi eventualmente non utilizzati dai Comuni, potranno essere ridistribuiti proporzionalmente ai preventivi di spesa presentati a ciascun Comune che ha realizzato le iniziative programmate.
Art. 7
I contributi saranno liquidati secondo i seguenti criteri:
- erogazione del 75% del contributo assegnato entro 30 giorni dal riparto del fondo;
- saldo del restante 25% a presentazione della documentazione contabile e della relazione finale riguardante la realizzazione delle attività previste al Piano Comunale.
Tale adempimento dovrà essere perentoriamente copiuto entro il 31 gennaio dellanno successivo a quello di riferimento.
La mancata rendicontazione comporta la revoca dellintero contributo e il recupero delle somme già erogate.
Art. 8
La Regione favorisce la costituzione di un Istituto Regionale di cultura Arbereshe tra i soggetti individuati allart. 1 della presente Legge.
Art. 9
La Regione Basilicata allinterno del Piano pluriennale e di quello annuale delle attività educative e culturali, previsto dalla L.R. 1/6/1988 n. 22, promuove scambi culturali e stages, meeting culturali e linguistici con la Repubblica di Albania e con la Comunità Albanofone in Italia e allEstero.
Art. 10
Norme transitorie
Nella fase di prima attuazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 30 (trenta) giorni dallentrata in vigore della stessa legge.
Il riparto dei fondi fra i Comuni interessati dovrà essere effettuato nei successivi 30 giorni.
Art. 11
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, valutati in L. 200.000.000, si provvede:
a) per L. 100.000.000 con lo stanziamento non impegnato e disponibile sul Cap. 2300 del bilancio regionale 1997;
b) per L. 100.000.000 con lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale 1998.
Per i successivi esercizi finanziari si provvederà con gli stanziamenti allanalogo corrispondente capitolo di spesa.
Art. 12
La L.R. 28 marzo 1996, n. 16 è abrogata.
Art. 13
La presente Legge Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Bsilicata.
Potenza, 3 novembre 1998.
Dinardo