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REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 3-11-1998
Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata”
Abrogazione L.R. 28-3-1996, n. 16


Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Commissario del Governo
ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

La seguente legge:

Art. 1

La Regione Basilicata in attuazione dei principi sanciti nell’art. 6 della Costituzione Italiana e dell’art. 5 del proprio statuto riconosce le Comunità etnico-linguistiche di origine arbereshe storicamente presenti nei seguenti Comuni: Barile, Brindisi di Montagna, Ginestra, Maschito, San Costantino Albanese e San Paolo Albanese.
Al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, artistico, linguistico, religioso-liturgico e folkloristico delle suddette comunità arbereshe, la Regione sostiene finanziariamente iniziative intese a garantire la conservazione, ilrecupero e lo sviluppo della loro identità culturale, promuovendo, altresì, tutte le iniziative e gli incentivi per la permanenza delle popolazioni nei luoghi di origine e per l’approfondimento delle ragioni della loro identità.

Art. 2

Per le finalità di cui alla presente Legge la Giunta Regionale è autorizzata a concedere, annualmente, contributi ai Comuni di cui al precedente Art. 1 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

Art. 3

Possono accedere ai contributi previsti all’art. 2 i Comuni indicati nel precedente art. 1.
Le domande dovranno riferirsi ad attività preordinate per l’anno successivo ad essere accompagnate da un piano di iniziative così articolato:

Art. 4

I Comuni interessati potranno presentare domanda al Dipartimento Formazione Lavoro Cultura entro il 1° settembre di ogni anno.
Le stesse dovranno essere corredate, altresì, da un preventivo di spesa e da una dichiarazione con cui si attesta che almeno il 10% della somma richiesta per l’attuazione del Piano sarà assicurata da fondi rivenienti dal bilancio comunale;
I Comuni in dissesto finanziario sono esentati dalla quota a loro carico.

Art. 5

Lo stanziamento annuale, iscritto nel bilancio regionale, è così suddiviso:
- 75% a favore dei Comuni;
- 25% per iniziative promosse direttamente dalla Giunta Regionale, ivi compresi gli oneri per la costituzione dell’Istituto di cui al successivo art. 8.

Art. 6

La Giunta Regionale, ad avvenuta approvazione del bilancio regionale, procederà al riparto dei contributi secondo il seguente criterio: percentuale massima del 90% rispetto al preventivo di spesa presentato da ciascun Comune, fino al limite massimo di 1/6 dello stanziamento iscritto per ciascun anno nel bilancio regionale.
I contributi eventualmente non utilizzati dai Comuni, potranno essere ridistribuiti proporzionalmente ai preventivi di spesa presentati a ciascun Comune che ha realizzato le iniziative programmate.

Art. 7

I contributi saranno liquidati secondo i seguenti criteri:
- erogazione del 75% del contributo assegnato entro 30 giorni dal riparto del fondo;
- saldo del restante 25% a presentazione della documentazione contabile e della relazione finale riguardante la realizzazione delle attività previste al Piano Comunale.
Tale adempimento dovrà essere perentoriamente copiuto entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
La mancata rendicontazione comporta la revoca dell’intero contributo e il recupero delle somme già erogate.

Art. 8

La Regione favorisce la costituzione di un Istituto Regionale di cultura “Arbereshe” tra i soggetti individuati all’art. 1 della presente Legge.

Art. 9

La Regione Basilicata all’interno del Piano pluriennale e di quello annuale delle attività educative e culturali, previsto dalla L.R. 1/6/1988 n. 22, promuove scambi culturali e stages, meeting culturali e linguistici con la Repubblica di Albania e con la Comunità Albanofone in Italia e all’Estero.

Art. 10
Norme transitorie

Nella fase di prima attuazione della presente legge, le domande di contributo devono essere presentate entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore della stessa legge.
Il riparto dei fondi fra i Comuni interessati dovrà essere effettuato nei successivi 30 giorni.

Art. 11
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in L. 200.000.000, si provvede:

Art. 12

La L.R. 28 marzo 1996, n. 16 è abrogata.

Art. 13

La presente Legge Regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Bsilicata.

Potenza, 3 novembre 1998.
Dinardo

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