Decadenza dagli studi
a.a. 2012/13
Gli studenti che non abbiano rinnovato l'iscrizione al corso di studi per otto anni consecutivi ovvero gli studenti che, pur avendo regolarmente rinnovato l'iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbiano superato esami di profitto per lo stesso numero di anni, incorrono nella decadenza dalla qualità di studente.
La decadenza non colpisce coloro che abbiano superato tutti gli esami di profitto e siano in debito unicamente della prova finale.
Il decorso del termine per la decadenza si interrompe qualora lo studente ottenga il passaggio ad altro corso di laurea o di laurea magistraleprima di essere incorso nella decadenza.
Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo a qualsiasi corso di studi senza alcun obbligo di pagamento di tasse arretrate.
Lo studente decaduto ha diritto comunque al rilascio di certificati attestanti gli atti di carriera scolastica compiuti. Tali certificati devono contenere l'informazione sull'avvenuta decadenza.
Studenti decaduti e rinunciatari
L’Università degli Studi di Udine ha stabilito che la decadenza e la rinuncia non comportino la cancellazione irrevocabile degli atti di carriera, con particolare riferimento agli esami superati ed ai crediti acquisiti.
Pertanto, coloro che in passato siano incorsi in decadenza o abbiano rinunciato agli studi possono presentare istanza di immatricolazione con abbreviazione di corso, chiedendo il riconoscimento della carriera pregressa in termini di crediti didattici.
Contestualmente alla domanda di immatricolazione, gli studenti che hanno interrotto gli studi presso altre Università devono autocertificare in carta semplice gli esami sostenuti con le relative votazioni oppure presentare un certificato in originale ed in bollo che riporti tutti gli esami sostenuti. Qualora la Facoltà lo ritenesse opportuno, allo studente potrà essere chiesto di allegare anche i programmi degli esami sostenuti.
Si precisa tuttavia, che non vi è alcun obbligo di riconoscimento automatico da parte dei competenti organi didattici delle Facoltà; essi procederanno al riconoscimento in assoluta discrezionalità, tenendo conto della validità o dell’eventuale obsolescenza dei contenuti delle attività formative di cui si chiede il riconoscimento.



