Assegni di ricerca: informazioni
Area Servizi per la Ricerca
Vicolo Florio, 4, 33100 Udine
Raffaella Medeot tel. 0432 556377
Angela Cocetta tel. 0432 556371
Stefano Piccini tel. 0432 556383
Le Università possono conferire assegni di ricercaai sensi dell'art. 22 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 sulla base di procedure definite con normative regolamentari.
Requisiti
Come accedere
La procedura di valutazione può essere per titoli o titoli e colloquio. La collaborazione all'attività di ricerca è disciplinata da un contratto stipulato tra il vincitore del concorso e l'Ateneo.
Durata
Importo
L'importo minimo annuale degli assegni di ricerca è pari a euro 19.367,00, al lordo degli oneri a carico dell'assegnista. Gli assegni sono esenti da prelievo fiscale (ex art. 4 l. 476/84 ss.mm.) e sono gravati della ritenuta previdenziale INPS. L’onere della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi é a carico dell'assegnista di ricerca.
Agevolazioni per le imprese che finanziano l'assegno di ricerca
Le aziende che finanziano assegni di ricerca possono:
a) presentare al MIUR la richiesta di fruire delle agevolazioni previste dall'art. 14 del d.m. 593/2000 (60% dell'importo della borsa, nella forma del credito d'imposta). Le modalità per la presentazione di progetti sono illustrate al sito CILEA. Come previsto dal decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 16 aprile 2008, l’apertura dei termini per la trasmissione delle domande ai sensi dell’articolo 14 è fissata dalle ore 10.00 del 17 settembre alle ore 24.00 del 30 settembre 2012. Dal 1 settembre 2012, alle ore 10.00, sarà possibile effettuare la compilazione delle domande di finanziamento utilizzando il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce "Ricerca Industriale – Altri bandi", visibile dopo aver effettuato il "login."
b) beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR per le erogazioni liberali (art. 100, c. 2 lett. c) pari all'intera deducibilità delle somme versate dal reddito di impresa, senza alcun limite e senza intervenire nelle scelte formative e organizzative dell'ateneo.
Incompatibilità
L’assegno di ricerca è incompatibile: a) con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare degli assegni; b) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa e specializzazione medica, in Italia e all’estero; c) con altri assegni di ricerca e con rapporti di lavoro dipendente, anche part time, fatto salvo il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
b) partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il responsabile scientifico, con un professore o ricercatore appartenente al dipartimento o alla struttura sede dell’attività dell’assegno di ricerca per il quale si intende concorrere, con il rettore, il direttore amministrativo o un componente del consiglio di amministrazione dell’Università.
Maternità e malattia
In materia di congedo obbligatorio per maternità si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2007. In materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all’art. 1 comma 788 della legge 296/2006 e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, è integrata dall’università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca. Clicca qui per informazioni sugli adempimenti richiesti dall'Università e dell'Inps in caso di gravidanza.Per ulteriori informazioni sulle indennità erogate dall'INPS per maternità e malattia consultare il sito dell'INPS www.inps.it (alla voce Prestazioni a sostegno del reddito).
Rinnovi assegni L. 449/97
Si applica la precedente normativa (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449). Gli assegni possono essere rinnovati se il rinnovo era espressamente previsto nel bando, ovvero nel contratto originario. In merito si evidenzia che tutti i bandi “assegni di ricerca” e il contratto tipo dell’Ateneo prevedono la possibilità del rinnovo. Si conferma l’esigenza di limitare al massimo l’utilizzo dell’istituto del rinnovo ai soli casi in cui si renda assolutamente necessario per garantire la continuità e la conclusione delle attività già in corso.
Carta europea dei ricercatori
L'Università degli Studi di Udine ha aderito nel 2005 alla Carta Europea dei Ricercatori "Un insieme di principi generali e requisiti che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti die ricercatori e delle persone che assumono e/o finanziano i ricercatori. Scopo di tale Carta è garantire che la natura dei rapporti tra ricercatori e datori di lavoro o finanziatori favorisca esiti positivi per quanto riguarda la produzione, il trasferimento, la condivisione e la diffusione delle conoscenze e dello sviluppo tecnologico, e sia propizia allo sviluppo professionale die ricercatori. La Carta riconosce inoltre il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori“.
Struttura di riferimento: Area Servizi per la Ricerca - Ufficio Formazione per la Ricerca, vicolo Florio 4 - 33100 UDINE.



