FIRB
Area Servizi per la Ricerca
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DichiarazioneSostituivaFIRB.doc (30 KB)
Attraverso le risorse del FIRB (istituito dall'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) il MIUR interviene a sostegno di:
a) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale;
b) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
c) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
d) proposte per la costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.
Soggetti beneficiari:
a) università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;
b) enti di ricerca, di cui all'art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;
c) altri soggetti, con personalità giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalità statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attività di ricerca scientifica-tecnologica.
Le proposte progettuali possono essere presentate anche congiuntamente con imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale.
Costi ammissibili:
- spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attività di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto);
- spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca nella misura forfetizzata del 60% del costo del personale;
- spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attività oggetto del progetto;
- spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto;
- costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attività di ricerca;
- altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.
Ciascun progetto deve inoltre comprendere contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o contratti di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, stipulati, ai fini del migliore sviluppo delle attività, con giovani ricercatori e/o con ricercatori di chiara fama internazionale per un costo complessivamente non inferiore al 10% del costo del progetto.
Misura del finanziamento:
Gli interventi del FIRB a sostegno dei progetti giudicati finanziabili sono concessi nella forma del contributo alla spesa e nella misura del 70% del relativo costo. Il costo dei contratti con giovani ricercatori e/o con ricercatori di chiara fama internazionale è invece a totale carico del FIRB.
La Commissione di valutazione è stata nominata con decreto ministeriale del 5 settembre 2007.



