L.R. n. 68/81
L.R. n. 68/81, titolo IV; Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali
La legge 68/81 favorisce lo sviluppo delle attività culturali; promuove e coordina le iniziative atte ad elevare il livello culturale. Le iniziative devono essere di preminente interesse regionale. A questo fine vengono annualmente definite le tematiche a valenza prioritaria che consentono l’individuazione del carattere strategico delle proposte culturali presentate.
SETTORI:
La legge sostiene mediante l’erogazione di contributi e finanziamenti le seguenti attività:
a) le attivita' musicali e teatrali;
b) le attivita' di promozione culturale - produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
c) le attivita' culturali a carattere celebrativo, le attivita' espositive di particolare rilevanza e significato a livello regionale, nonche' le attivita' divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli - Venezia Giulia fuori del territorio regionale;
d) le attivita' intese allo sviluppo degli scambi culturali e le attivita' giovanili internazionali di natura culturale;
e) le attivita' volte alla tutela e alla valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali.
Le proposte progettuali vanno presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.



