Regolamento Borse per attività di ricerca post lauream

Emanato con D.R. 1701 del 19.12.2022

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

1. L’Università degli Studi di Udine (di seguito denominata “Università”), tramite le proprie strutture di ricerca (di seguito strutture), può conferire Borse di studio per attività di ricerca post lauream (di seguito “Borse di ricerca”) ai sensi dell’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210.
2. L’assegnazione di Borse di ricerca, finalizzata alla sola formazione del borsista, non costituisce rapporto di lavoro né dà diritto di accesso ai ruoli dell'Università.

ART. 2 – COPERTURA FINANZIARIA

1. Le Borse di ricerca sono finanziate esclusivamente utilizzando finanziamenti esterni acquisiti anche da progetti di ricerca italiani ed europei e da convenzioni con soggetti pubblici o privati, italiani o esteri, comprese le convenzioni per attività in conto terzi, senza oneri finanziari per l’Università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca.
2. Le somme previste in convenzione devono coprire l’intera durata della Borsa, inclusi gli eventuali rinnovi, di cui all’art. 4, comma 2 del presente Regolamento.

ART. 3 - REQUISITI

1. Possono concorrere all’assegnazione delle Borse di ricerca i soggetti che, alla data di pubblicazione del bando di selezione, sono in possesso del titolo di laurea (ante D.M. 3 novembre 1999, n. 509), laurea specialistica-magistrale (ex D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni) o titoli comparabili conseguiti all’estero.
2. Fermo restando il vincolo posto dal comma 1, ciascun bando può prevedere requisiti di ammissione aggiuntivi.
3. Non possono partecipare a procedure di assegnazione delle Borse di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado, con il responsabile scientifico della Borsa di ricerca, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento o aderente, in proprio o quale afferente ad un Dipartimento, alla struttura sede dell’attività della Borsa di ricerca, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università.

ART. 4 - DURATA

1. La Borsa di ricerca ha una durata compresa tra due e ventiquattro mesi.
2. Qualora espressamente previsto dalla convenzione di cui all’art. 2, la Borsa di ricerca può essere rinnovata per un periodo complessivamente non superiore a quello della prima assegnazione, previo parere motivato del Responsabile scientifico.
3. Oltre all’ipotesi disciplinata dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.07.2007, n. 28057, il Responsabile scientifico può concedere, su richiesta motivata del borsista, per comprovate ragioni incompatibili con l’impegno richiesto, una sospensione della Borsa di ricerca, con conseguente ripresa della stessa al cessare della causa di sospensione.

ART. 5 – IMPORTO E TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

1. L’importo annuale lordo delle Borse di ricerca è definito dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
2. Le Borse di ricerca sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla legge, in vigore al momento della liquidazione dell’importo.
3. Le Borse di ricerca vengono erogate in rate mensili posticipate.

ART. 6 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. L’onere della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi è a carico del borsista
di ricerca.

ART. 7 – SICUREZZA E PREVENZIONE

1. Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il borsista, nello svolgimento delle attività previste dalla Borsa di ricerca, è equiparato ad un “lavoratore”.
2. Il borsista è soggetto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, dai regolamenti attuativi e dalle disposizioni interne in materia.
3. Prima dell’avvio delle attività il Responsabile scientifico provvede agli adempimenti di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione.
4. Nel caso in cui il borsista presti la propria opera presso Enti esterni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati prima dell’avvio delle attività.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI BORSISTI

1. L’attività del borsista di ricerca deve svolgersi nell’ambito del programma oggetto della Borsa di ricerca, come definito nel bando, e sotto la guida di un Responsabile scientifico individuato tra i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, dell’Università.
2. Il borsista ha diritto di avvalersi delle attrezzature e delle strumentazioni della Struttura presso la quale svolge la propria attività nonché ad usufruire dei servizi a disposizione degli studenti dell’Università.
3. L’attività del borsista può essere svolta anche presso strutture, italiane o straniere, diverse da quella dell’Università di Udine, previa autorizzazione scritta del Responsabile scientifico.
4. Il borsista ha l’obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca cui partecipa e alle informazioni di cui venga a conoscenza in virtù della sua permanenza presso le strutture dell’Ateneo.
5. Ferma restando la normativa sul diritto di autore, la titolarità dei risultati conseguiti nell’ambito dell’attività svolta dal borsista resta in capo all’Università o, in contitolarità, al soggetto convenzionato di cui all’art. 2, in conformità con la convenzione dagli stessi siglata. L’Università riconosce ai borsisti inventori il diritto morale alla paternità dell’invenzione e, in caso di sfruttamento commerciale della stessa, un equo compenso quantificato nei termini previsti nel Regolamento interno in materia di brevetti. Sono soggette alle medesime disposizioni tutte le privative industriali previste dal D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
6. Il borsista deve svolgere la sua attività nel rispetto del Codice Etico dell’Università.
7. Secondo le scadenze previste dal bando, il borsista é tenuto a presentare al responsabile scientifico una particolareggiata relazione scritta sull'attività svolta, da far pervenire alla struttura che ha bandito la procedura selettiva.
8. Nel caso di pubblicazione dei risultati della ricerca, il borsista é tenuto a indicare che la stessa è stata effettuata mediante la fruizione di una Borsa di ricerca assegnata dall’Università e finanziata dal soggetto di cui all’art.2.

ART. 9 - INCOMPATIBILITÀ

1. La Borsa di ricerca è incompatibile:
a) con Borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali
o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca del titolare della Borsa;
b) con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca con Borsa e di specializzazione medica, in Italia e all’estero;
c) con assegni di ricerca;
d) con rapporti di lavoro subordinato;
e) con rapporti di lavoro autonomo, anche parasubordinato, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.
La frequenza ad un corso di master o ad un corso di alta formazione può essere autorizzata dal Responsabile scientifico, in presenza di motivate esigenze.
2. I borsisti possono svolgere attività di lavoro occasionale, previa comunicazione scritta al Responsabile scientifico e a condizione che:
a) tale attività sia dichiarata dal responsabile stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di formazione di cui alla Borsa di ricerca;
b) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di formazione svolta dal borsista;
c) non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.

ART. 10 – DECADENZA DALLA BORSA DI RICERCA E RECESSO

1. Il concorrente assegnatario che, nei termini stabiliti dal bando, non accetti la Borsa o non si presenti presso la struttura interessata decade dal diritto alla Borsa di ricerca. In tal caso, così come in ogni caso di anticipata cessazione del rapporto con il borsista vincitore, è possibile convocare un eventuale altro idoneo, nel rispetto della graduatoria.
2. La Struttura che ha bandito la Borsa di ricerca può revocare l’assegnazione della Borsa di ricerca, previa contestazione dell’addebito al borsista, nel rispetto del principio del contraddittorio, su proposta motivata del Responsabile scientifico, per i seguenti motivi:
a) violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 9;
b) grave violazione al presente Regolamento;
c) giudizio negativo espresso dal Responsabile scientifico sull’attività svolta dal borsista;
d) qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria dell’attività oggetto
della Borsa.
3. Il borsista può rinunciare alla Borsa di ricerca, previa comunicazione scritta alla Struttura interessata, secondo le modalità e nei termini eventualmente previsti dal bando, e in ogni caso in modo da evitare pregiudizio all’Università.

TITOLO II – PROCEDURE E PROGRAMMAZIONE

ART. 11 – PROCEDURE

1. Le Borse di ricerca vengono assegnate a seguito di pubblicazione di bando di concorso, approvato dall’Organo collegiale di governo della Struttura interessata.
2. Il bando di concorso contiene informazioni dettagliate in merito a:
a) definizione dell’area, del tema di ricerca e del relativo programma;
b) struttura in cui dovrà essere effettuata l’attività di ricerca;
c) responsabile scientifico;
d) ammontare e modalità di erogazione della Borsa;
e) durata della Borsa;
f) composizione della commissione giudicatrice;
g) modalità e termini di presentazione della domanda di ammissione;
h) modalità di selezione e titoli oggetto di valutazione, tra i quali può essere prevista la presentazione di
un programma di ricerca;
i) modalità di verifica dei risultati della ricerca e le tempistiche delle relazioni periodiche;
j) modalità dell’eventuale rinnovo.
3. Il bando è reso pubblico per via telematica sull’Albo Ufficiale online dell’Ateneo, sul sito Euraxess e su altri siti previsti dalla normativa vigente.
4. La durata minima di pubblicazione del bando non può essere inferiore a dieci giorni.

ART. 12 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La valutazione viene effettuata da una Commissione giudicatrice, individuata nel bando di concorso.
2. La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre docenti, incluso il responsabile scientifico, salvo rinuncia del medesimo. Ove richiesto dal soggetto convenzionato di cui all’art. 2, la Commissione può essere integrata da un rappresentante del soggetto convenzionato stesso.
3. La Commissione giudicatrice può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Università, di esperti esterni di elevata qualificazione, italiani o stranieri, qualora previsto dal bando.
4. La Commissione giudicatrice nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.
5. La Commissione valuta l’equivalenza del titolo conseguito all’estero ai fini della sola ammissione al concorso.

ART. 13 – SELEZIONE

1. La selezione degli assegnatari delle Borse di ricerca può essere effettuata:
a) per titoli;
b) per titoli e colloquio.
2. La Commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti.
3. Le Borse di ricerca sono attribuibili, nel rispetto della graduatoria, a candidati che abbiano riportato la votazione minima complessiva (titoli o titoli e colloquio) di 70/100.
4. La Commissione giudicatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli richiesti e dell’eventuale colloquio.
5. Le riunioni della Commissione giudicatrice devono risultare da appositi verbali.
6. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati nel corso del colloquio, ove previsto.
7. L’Università assicura la pubblicità degli atti, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 14 - CONFERIMENTO

1. Le Borse di ricerca sono conferite, secondo l'ordine della graduatoria, con provvedimento del Direttore della Struttura interessata e decorrono dalla data indicata nel bando o nel provvedimento di assegnazione, previa accettazione da parte dell’assegnatario.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale.