Regolamento comitato unico di garanzia

Emanato con D.R. n. 647 del 05.12.2012

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (di seguito C.U.G.), dell’Università degli Studi di Udine, istituito con l’art. 23 dello Statuto dell’Università degli studi di Udine, ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 (come modificato dall’articolo 21 della L. 4 novembre 2010 n. 183) e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011.

Art. 2 - Composizione

1. Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità (di seguito Comitato) è composto:
a) da un delegato del Rettore, con funzioni di Presidente;
b) dal Direttore Generale o da un suo delegato;
c) da due studenti designati dal Consiglio degli studenti;
d) da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione;
e) da un numero pari al precedente di professori o ricercatori designati dal Senato accademico.
2. A eccezione degli studenti, i soggetti designati devono possedere adeguate e comprovate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del C.U.G. Al fine di assicurare le pari opportunità tra donne e uomini va garantito che almeno un terzo dei soggetti designati appartenga al genere meno rappresentato.

Art. 3 - Durata in carica

1. Il Comitato rimane in carica due anni accademici.
2. I Componenti nominati nel corso del biennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato.

Art.4 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l’ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti, e ne coordina i lavori.
2. Il Presidente provvede affinché l’attività del Comitato si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell’Ateneo.

Art.5 - Convocazioni

1. II Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno due volte l’anno.
2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti effettivi.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata con nota scritta del Presidente, nonché tramite posta elettronica, all’indirizzo istituzionale, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata entro il giorno precedente a quello fissato per la seduta, anche telefonicamente.
4. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 6 - Deliberazioni

1. Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al Presidente.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell’Amministrazione, nominato dal Direttore Generale.
5. Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
6. I Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.
7. Le deliberazioni approvate sono inoltrate agli Uffici e agli Organi per la relativa competenza.
8. Il Comitato può deliberare la richiesta di sostituzione del componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per più di tre volte.

Art. 7 - Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso e sono immediatamente operative.
2. Il Presidente avvia le procedure per la sostituzione del componente dimissionario ed il Comitato viene informato delle dimissioni nella prima seduta successiva.

Art. 8 - Commissioni e gruppi di lavoro

1. Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro.
2. Il Comitato può deliberare la partecipazione alla sedute, su richiesta del Presidente o dei Componenti, di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.
3. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l’attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

Art. 9 - Compiti del C.U.G.

1. Il C.U.G. assume − ai sensi dell’art. 23 dello Statuto − le attribuzioni già previste dalle leggi e dai contratti collettivi per il Comitato delle pari opportunità e il Comitato sul mobbing ed esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell’articolo 57, comma 3, del D. Lgs.165/2001, introdotto dall’articolo 21 della L.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità.
2. Il CUG garantisce le Pari Opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell’Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull’orientamento sessuale, la razza, l’origine etnica, la lingua, la religione, le convinzioni personali e politiche, eventuali handicap, l’età.
3. Il Comitato promuove, in particolare, la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nell’accesso alla ricerca nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato.
4. Esso sostiene la diffusione della cultura delle Pari Opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale.
5. Il CUG attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.
6. Il CUG assume, nell’ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.
7. Esercita compiti propositivi nel promuovere la cultura delle Pari Opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo e a tal fine:
- promuove iniziative dirette ad attuare e diffondere una cultura delle Pari Opportunità;
- predispone piani di azioni positive, interventi e progetti per favorire la sostanziale uguaglianza sul lavoro tra uomini e donne, come indagini conoscitive sul clima lavorativo, analisi di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere), adozione di codici etici e di condotta che prevedano norme che mirino a prevenire o a rimuovere situazioni di discriminazione, di violenza o mobbing, in modo particolare con riguardo alle discriminazioni legate al genere;
- propone azioni dirette per favorire politiche di conciliazione vita/lavoro;
- propone iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie e la legislazione nazionale per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone;
- favorisce lo scambio di buone pratiche, di conoscenze o esperienze, su possibili problematiche nell’ambito delle Pari opportunità;
- propone interventi formativi diretti al personale sui temi di pertinenza;
- propone interventi per l’adozione di un linguaggio rispettoso dei generi;
- propone azioni utili a favorire condizioni di benessere lavorativo.
8. Ove richiesti, esercita compiti consultivi formulando pareri su:
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze.
9. Esercita compiti di verifica su:
- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di Pari Opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro-mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera e nella sicurezza sul lavoro.
10. L’Ateneo fornisce tempestivamente al Comitato tutti i dati, le informazioni e la documentazione, necessari a garantirne l’effettiva operatività

Art.10 - Relazione annuale

1. Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell’Ateneo, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing.
2. La relazione viene trasmessa ai vertici politici e amministrativi dell’Ateneo.

Art.11 - Rapporti tra il Comitato e l’Amministrazione

1. I rapporti tra il Comitato e l’Amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Il Comitato provvede ad aggiornare periodicamente l’apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell’Amministrazione
3. Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
4. Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli Organi e Uffici dell'Amministrazione, che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso.

Art. 12 - Individuazione degli incaricati del trattamento dei dati personali ed ambito del trattamento

1. Ai fini del presente regolamento, sono “incaricati” del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera h) e dell’art. 30 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutti i componenti del Comitato, il personale preposto al servizio di segreteria, il personale preposto all’archiviazione informatica dei dati trattati dal Comitato ed eventuali altri soggetti individuati dall’Ateneo.
2. L’incarico ha inizio a seguito del perfezionamento del relativo atto di nomina quale componente del Comitato e termina al momento della cessazione dallo stesso.
3. I dati personali trattati dagli incaricati sono quelli di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle loro funzioni.
4. I dati sensibili trattati e conservati dagli incaricati sono quelli individuati dall’Ateneo, in applicazione delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 13 - Validità e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua emanazione con Decreto Rettorale.
2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate per quanto di competenza dalla maggioranza dei componenti del Comitato.

Art. 14 - Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti, allo Statuto dell’Università di Udine e ai Regolamenti di Ateneo.