Accesso civico

Tipologie di accesso civico

Il diritto di accesso civico consente alla cittadinanza di conoscere i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, a parte eccezioni espressamente previste dalla legge (art. 5 del d.lgs. n. 33/2013).

In particolare, esistono due tipi di accesso civico, di cui di seguito si forniscono le definizioni:

1.   “accesso civico semplice”: è il diritto da parte di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva della persona richiedente, di richiedere documenti, informazioni e dati per i quali è stabilito dalla legge un obbligo di pubblicazione,  ma che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare sul proprio sito istituzionale: l’amministrazione adempie pubblicando quanto omesso e dandone informazione alla persona richiedente (accesso ex art. 5, comma 1, del d. lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016).

2.   “accesso civico generalizzato” (c.d. FOIA, dall'inglese Freedom of Information Act): è il diritto da parte di chiunque, a prescindere da requisiti di legittimazione soggettiva della persona richiedente, di accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nonché a informazioni contenute in documenti già formati dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito dalla legge un obbligo di pubblicazione, fermo restando il rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti previsti dalla legge (es. privacy, segreto di stato, ecc.) e previo eventuale rimborso dei costi vivi e documentati per riproduzioni su supporti materiali (accesso ex art. 5, comma 2, del d. lgs. 33/2013, introdotto in seguito alle modifiche apportate dal d. lgs. 97/2016)

 

Richiesta

L'accesso civico a dati e documenti (art. 5  d.lgs. 33/13) permette a chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata, va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'indirizzo e-mail fabio.romanelli@uniud.it specificando “Accesso Civico” e indicando l’indirizzo e-mail per la risposta, l’eventuale indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni e una descrizione sintetica della richiesta.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza verificherà la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso affermativo, provvederà alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione Trasparente della home page di Ateneo entro 30 giorni.

Contestualmente comunicherà al richiedente l’avvenuta pubblicazione ed il collegamento ipertestuale al materiale di informazione richiesto secondo le procedure dell’accesso civico.

Qualora invece i dati fossero già stati pubblicati, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

 

Registro degli accessi

L’Università pubblica e aggiorna ogni sei mesi (entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio) il registro degli accessi, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento su procedimento amministrativo, diritto di accesso e autocertificazione, contenente l’elenco delle richieste di accesso documentale, civico e civico generalizzato.

Tutte le richieste di pervenute all'amministrazione sono registrate in ordine cronologico con l'indicazione:
- dell’ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- dei controinteressati individuati;
- dell’esito dell’istanza e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l’accesso;
- dell’esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati.

Registro degli accessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2024

Registro degli accessi anno 2023

Registro degli accessi anno 2022

Registro degli accessi anno 2021

Registro degli accessi anno 2020

Registro degli accessi anno 2019

Registro degli accessi anno 2018

Data di aggiornamento:
19/08/2024 14:13