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Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione (in vigore fino al 30.09.2019)

Emanato con D.R. n. 257 del 14.04.2015

ARTICOLO 1 - Finalità

1. Il presente regolamento determina le modalità di istituzione, di attivazione e di gestione dei Master, di cui all’art. 3, comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, e dei Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione, di cui all’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341. e ai sensi dell’art. 11 e 12 del Regolamento Didattico d’Ateneo, emanato con DR n. 335 del 27 giugno 2013.
2. I Master universitari devono prevedere attività formative in grado di rispondere alle esigenze culturali di approfondimento dei laureati e finalizzate a fornire competenze specifiche a soggetti già inseriti o in procinto di inserirsi in ambiti professionali; si distinguono in:
- Master universitari di primo livello, successivi al conseguimento della Laurea;
- Master universitari di secondo livello, successivi al conseguimento della Laurea magistrale o equivalente.
La denominazione di “Master universitario di primo livello” o “Master universitario di secondo livello” dell’Università degli Studi di Udine si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dell’art. 11 del Regolamento Didattico d’Ateneo, nonché ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.
3. I Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione sono definiti all’art. 12 del Regolamento didattico d’Ateneo, nonché ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - Corsi di master universitario

1. Il corso di master sia di primo sia di secondo livello prevede l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi universitari, oltre a quelli acquisiti per il conseguimento della laurea o laurea magistrale, corrispondenti ad almeno 1500 ore per ciascun anno accademico, così ripartite:
- attività didattica frontale per un numero di ore non inferiore al 20% del totale;
- esercitazioni di laboratorio, altre forme di studio guidato e di didattica interattiva, nonché un periodo di stage (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso) e la redazione di un progetto o elaborato finale;
- attività di studio individuale.
2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del corso di master universitario è obbligatoria per almeno il 70% delle attività didattiche complessivamente previste e per il 100% delle attività di stage.
3. Gli insegnamenti impartiti nei percorsi di master devono distinguersi da quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale offerti dall’ateneo. I percorsi formativi previsti per i master di I, di II livello e per i corsi di cui all’art. 1, comma 3, devono essere opportunamente differenziati, in relazione alla tipologia di corso e agli obiettivi formativi.
4. Le attività di stage sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Enti e le aziende interessate.
5. Possono accedere ai master di primo livello coloro che sono in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio dell’organo competente.
6. Possono accedere ai master di secondo livello coloro che sono in possesso della laurea magistrale o della laurea secondo il previgente ordinamento ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio dell’organo competente.
7. Il manifesto degli studi può prevedere l’ammissione alla selezione di studenti in procinto di laurearsi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all’atto dell’iscrizione.
8. L'ordinamento degli studi può prevedere inoltre il possesso di una adeguata preparazione iniziale da verificarsi anche attraverso opportune prove d'ammissione o specifiche verifiche sui requisiti posseduti.

ARTICOLO 3 - Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione

1. I Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione sono definiti dall’art. 12 del R.D.A..
2. L'Università può altresì organizzare corsi di «formazione finalizzata e servizi didattici integrativi», al termine dei quali rilascia un attestato di frequenza o di partecipazione, nonché altre attività formative consentite dalla vigente normativa.

ARTICOLO 4 - Attivazione e ordinamento dei corsi

1. I Corsi di Master e i Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione sono proposti dalle strutture didattiche interessate, anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri e con l’eventuale apporto di istituzioni ed enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni. La proposta di attivazione, comprensiva del progetto di cui al successivo comma 3, è approvata dal Consiglio d'Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico, acquisito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 6.
2. Le proposte di attivazione dei Corsi di Master, complete di tutta la documentazione a supporto, devono essere inviate al competente ufficio amministrativo entro il 31 marzo per i Corsi che prendono avvio nel primo semestre dell’anno accademico successivo ed entro il 31 luglio per i corsi che prendono avvio nel secondo. Eventuali deroghe a tale scadenza nell’ambito di progetti sperimentali o di corsi attivati in convenzione con Atenei stranieri o con finanziamenti europei potranno essere valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 6.
3. La proposta di attivazione, redatta secondo lo schema-tipo, allegato A al presente Regolamento, deve prevedere:
a) L’ordinamento didattico che comprende:
- la denominazione e, nel caso dei master, il livello (primo o secondo);
- gli obiettivi formativi specifici e il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato, in relazione al particolare settore occupazionale cui il corso si riferisce con riferimento anche alle esigenze espresse da enti, istituzioni o realtà produttive del territorio;
- le modalità di svolgimento della didattica;
- la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
- la durata e il periodo di svolgimento del corso, l’inizio delle lezioni nonché i tempi e le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e dell’eventuale prova finale;
- i requisiti richiesti per l’ammissione incluso eventualmente il possesso di una adeguata preparazione iniziale da verificarsi con opportune modalità;
- le modalità di selezione dei partecipanti;
- il progetto generale di articolazione delle singole attività formative contenente l’indicazione per ciascuna attività del numero di crediti, del settore scientifico-disciplinare, del numero di ore di attività didattica assistita, della tipologia di attività didattica (lezione frontale, laboratorio, tirocinio, ecc.), nonché dei rispettivi contenuti formativi, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo
b) il numero massimo dei partecipanti e la soglia minima di iscritti per l’attivazione del corso;
c) l'ammontare della quota di iscrizione (definita con riferimento alla sostenibilità del corso) e le modalità del pagamento che potrà essere frazionato al massimo in due rate annue;
d) le eventuali borse di studio messe a disposizione e le modalità di assegnazione;
e) la specificazione di eventuali soggetti esterni pubblici o privati che sostengono o collaborano al corso; in questo caso dovranno essere allegate alla proposta le convenzioni di cui all’art. 5;
f) gli spazi e le risorse strumentali che saranno destinate al funzionamento del corso;
g) il nominativo del Direttore del corso e la composizione del Consiglio di Corso;
h) la struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso;
i) il piano economico con riferimento ai ricavi e ai costi; è compito del Direttore del corso provvedere, entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza delle iscrizioni, all’eventuale aggiornamento del piano economico, dandone le opportune motivazioni.
4. In deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2, i corsi di formazione di durata inferiore alle 20 ore sono attivati su proposta della struttura didattica interessata con decreto rettorale.

ARTICOLO 5 - Attivazione dei corsi in convenzione

1. In caso di corsi attivati in convenzione con soggetti esterni (Atenei italiani e stranieri/Istituzioni ed enti pubblici e privati o altri), oltre alle disposizioni di cui al presente regolamento, valgono quelle previste nelle relative convenzioni.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente dovranno definire:
- la composizione del Consiglio del Corso;
- le sedi di svolgimento del corso;
- la regolamentazione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell’iniziativa.
3. Le convenzioni con altri Atenei dovranno definire inoltre:
- le modalità per l’eventuale rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo;
- le modalità di acquisizione dei crediti presso le università partner.
4. Le convenzioni con soggetti privati possono prevedere deroghe alle disposizioni del presente Regolamento purché non in contrasto con la vigente normativa.

ARTICOLO 6 - Commissione di valutazione della qualità dei corsi

1. Il Rettore nomina una Commissione di valutazione della qualità dei corsi.
2. La Commissione è composta da un Delegato del Rettore, che la presiede, e da quattro professori e ricercatori di ruolo dell’Ateneo, appartenenti ad aree diverse, designati dal Senato Accademico. La commissione dura in carica tre anni.
3. La Commissione esamina le proposte di cui all’art. 4 co. 3 alla luce di quanto indicato nel presente regolamento, nonché delle eventuali indicazioni ministeriali relative all’accreditamento dei corsi di master ed esprime un parere da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
4. La Commissione esprime un parere anche sull’adeguatezza della proposta in relazione alla tipologia di corso (Master di I o II livello, Corsi di Perfezionamento o di aggiornamento, ecc.) e agli obiettivi formativi dichiarati e sui titoli di accesso previsti.
5. Se espressamente previsto all’atto della presentazione della proposta di attivazione, la Commissione potrà valutare l’ammissione di partecipanti in qualità di uditori a singole attività di didattica frontale.
6. La Commissione dovrà anche esprimere un parere sulle convenzioni relative all’istituzione dei corsi in collaborazione con soggetti esterni, secondo quanto indicato al precedente art. 5.
7. La Commissione dovrà inoltre esprimere una valutazione a consuntivo del corso sulla base della relazione del Direttore del Corso di cui all’art. 7 comma 3  del presente Regolamento, nonché della valutazione del corso da parte dei partecipanti, laddove richiesta. Di tale valutazione il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione terranno conto in caso di proposta di riattivazione del corso.

ARTICOLO 7 - Organi dei corsi

1. Gli organi di gestione dei corsi di cui al presente regolamento sono:
a) il Direttore;
b) il Consiglio del Corso.
2. Il Direttore è designato dalla struttura didattica proponente tra i professori e i ricercatori di ruolo.
3. Il Direttore vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del corso, ne assume la responsabilità di gestione e, a conclusione del medesimo, presenta alla Commissione di cui all’art. 6 del presente Regolamento una relazione sui risultati conseguiti, comprensiva di una scheda che evidenzi e motivi gli eventuali scostamenti rispetto al piano economico preventivo.
4. Il Consiglio del Corso, composto da almeno tre membri, comprende il Direttore e i docenti designati dalla struttura didattica di riferimento e, qualora esso sia organizzato in collaborazione con soggetti esterni, eventuali rappresentanti degli stessi, in numero comunque inferiore rispetto alla componente accademica.
5. Il Consiglio esercita funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative, comprese le selezioni di tutor e manager didattici.

ARTICOLO 8 - Docenze e incarichi organizzativi

1. Gli incarichi di docenza sono conferiti dalla struttura didattica di riferimento, con apposita procedura selettiva, a professori e ricercatori di ruolo dell’Università di Udine, acquisito il consenso della struttura didattica di afferenza del docente laddove diversa da quella conferente, a professori e ricercatori di altre Università o a esperti esterni di adeguata qualificazione ed esperienza.
2. I docenti di I e II fascia e i ricercatori dell'Università di Udine che svolgano attività didattica e organizzativa nei corsi di cui all’art. 1 possono essere retribuiti purché abbiano ottemperato agli obblighi didattici previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni di Ateneo.
3. Con riferimento ai docenti dell’Università di Udine, il compenso orario per le attività di docenza e per la direzione, qualora sia previsto, è definito in sede di proposta di attivazione, entro l’importo massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione dell’Università per ciascuna tipologia di corso, sulla base di una analisi di mercato.
4. I compensi per gli incarichi di docenza sono liquidati a prestazione conclusa, previa attestazione dell’attività svolta a parte del Direttore sulla base del registro delle attività didattiche. Tali compensi non variano in rapporto al numero degli iscritti.

ARTICOLO 9 - Pianificazione e gestione finanziaria

1. Al finanziamento dei costi connessi alla gestione e al funzionamento del corso si provvede di norma con gli introiti derivanti dai contributi degli iscritti, da eventuali erogazioni di soggetti esterni e da eventuali finanziamenti.
2. Il piano economico deve essere redatto in conformità all’allegato B del presente regolamento.
3. La quota minima da destinare alle spese generali di Ateneo è stabilita con delibera del Consiglio di amministrazione.
4. La quota di cui al comma 3 sarà oggetto di maggiorazione in caso di corsi che si svolgano al di fuori degli ordinari orari di apertura delle sedi universitarie o che comunque comportino costi aggiuntivi per l’Ateneo.
5. Il Consiglio di amministrazione definisce altresì la quota delle entrate complessive da destinare ai fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico-amministrativo.
6. Accertate le entrate effettive del corso e detratte le somme di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, la somma residua è messa a disposizione della struttura didattica di riferimento che provvederà a sostenere le spese inerenti le attività del corso, secondo quanto previsto dal piano economico.
7. A conclusione del corso, il Direttore del corso redige la relazione di cui all’art. 7, comma 3.

ARTICOLO 10 - Manifesto degli studi

1. Il Manifesto degli studi per l’ammissione ai master e ai corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione è emanato con decreto rettorale. Esso contiene in particolare:
- l’indicazione dei titoli richiesti per l’ammissione;
- il numero massimo dei partecipanti e la soglia minima di iscritti per l’attivazione del corso;
- l’articolazione delle attività formative e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e della eventuale prova finale;
- le modalità per la richiesta di riconoscimento dei crediti secondo quanto previsto dall’art. 12;
- la sede di svolgimento delle attività didattiche;
- il calendario delle lezioni;
- il contributo richiesto per l’iscrizione;
- le modalità di selezione dei candidati e di svolgimento delle prove di ammissione se previste;
- la data di svolgimento delle prove di ammissione;
- i criteri per la formulazione della graduatoria di merito;
- l’eventuale numero e l’ammontare delle borse di studio.
- la possibilità di ammettere partecipanti in qualità di uditori.

ARTICOLO 11 - Ammissione ed iscrizione

1. Nel caso in cui il corso non preveda un numero limitato di iscritti, l’ammissione avviene per iscrizione diretta.
2. Nel caso in cui il corso preveda un numero di posti limitato, l’ammissione avviene attraverso l’espletamento di una procedura di selezione secondo le modalità indicate nel manifesto degli studi o attraverso una procedura di iscrizione fino ad esaurimento dei posti.
3. È consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di master universitario, di perfezionamento, aggiornamento e formazione e a corsi di laurea di primo e secondo livello e di specializzazione, purché questo ulteriore impegno formativo sia dichiarato compatibile, dalconsiglio delle competenti strutture didattiche, con l'ordinato e regolare svolgimento degli studi per il conseguimento del titolo accademico.
4. Le quote di iscrizione verranno rimborsate, ad eccezione dell’imposta di bollo, unicamente nel caso in cui il Corso non venga attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.
5. Non è ammessa l’iscrizione ad un master, corso di perfezionamento, aggiornamento o formazione già frequentato e per il quale lo studente abbia già ottenuto il titolo.

ARTICOLO 12 - Riconoscimento crediti

1. Il Consiglio del Corso, su richiesta dell’interessato, può riconoscere, come crediti formativi acquisiti ai fini del completamento del corso, entro un massimo di 12 CFU, conoscenze, competenze e abilità professionali certificate, purché, nel caso dei master, non già riconosciute ai fini del conseguimento del titolo richiesto per l’accesso.
2. L’eventuale riconoscimento di crediti non dà diritto ad alcuna riduzione del contributo di iscrizione.

ARTICOLO 13 - Conseguimento dei titoli di master e degli attestati

1. Il conseguimento del titolo di master è subordinato all’acquisizione di 60 o 120 crediti formativi universitari, ivi compresi i crediti relativi al superamento della prova finale.
2. Il rilascio dell’attestato di frequenza per i corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione è subordinato alla partecipazione alle attività previste dal programma didattico-formativo e all’adempimento degli obblighi stabiliti dal Manifesto degli studi.
3. La eventuale prova finale deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine delle attività formative del corso. Gli studenti che non conseguono il titolo entro la suddetta scadenza incorrono in decadenza.
4. La commissione giudicatrice per la prova finale è nominata dal Direttore. Essa è composta da almeno tre membri fra i docenti che svolgono attività didattica nel corso.
5. L'Università può rilasciare titoli di master congiunti con altri atenei italiani o stranieri. Il titolo viene conferito dalle università convenzionate e rilasciato congiuntamente.

ARTICOLO 14 - Norme finali e entrata in vigore

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge, lo Statuto e il Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data indicata nel Decreto rettorale di emanazione.
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