ARTICOLO 4 - Attivazione e ordinamento dei corsi
1. I Corsi di Master e i Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione sono proposti dalle strutture didattiche interessate, anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri e con l’eventuale apporto di istituzioni ed enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni. La proposta di attivazione, comprensiva del progetto di cui al successivo comma 3, è approvata dal Consiglio d'Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico, acquisito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 6.
2. Le proposte di attivazione dei Corsi di Master, complete di tutta la documentazione a supporto, devono essere inviate al competente ufficio amministrativo entro il 31 marzo per i Corsi che prendono avvio nel primo semestre dell’anno accademico successivo ed entro il 31 luglio per i corsi che prendono avvio nel secondo. Eventuali deroghe a tale scadenza nell’ambito di progetti sperimentali o di corsi attivati in convenzione con Atenei stranieri o con finanziamenti europei potranno essere valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 6.
3. La proposta di attivazione, redatta secondo lo schema-tipo, allegato A al presente Regolamento, deve prevedere:
a) L’ordinamento didattico che comprende:
- la denominazione e, nel caso dei master, il livello (primo o secondo);
- gli obiettivi formativi specifici e il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato, in relazione al particolare settore occupazionale cui il corso si riferisce con riferimento anche alle esigenze espresse da enti, istituzioni o realtà produttive del territorio;
- le modalità di svolgimento della didattica;
- la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
- la durata e il periodo di svolgimento del corso, l’inizio delle lezioni nonché i tempi e le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e dell’eventuale prova finale;
- i requisiti richiesti per l’ammissione incluso eventualmente il possesso di una adeguata preparazione iniziale da verificarsi con opportune modalità;
- le modalità di selezione dei partecipanti;
- il progetto generale di articolazione delle singole attività formative contenente l’indicazione per ciascuna attività del numero di crediti, del settore scientifico-disciplinare, del numero di ore di attività didattica assistita, della tipologia di attività didattica (lezione frontale, laboratorio, tirocinio, ecc.), nonché dei rispettivi contenuti formativi, con riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo
b) il numero massimo dei partecipanti e la soglia minima di iscritti per l’attivazione del corso;
c) l'ammontare della quota di iscrizione (definita con riferimento alla sostenibilità del corso) e le modalità del pagamento che potrà essere frazionato al massimo in due rate annue;
d) le eventuali borse di studio messe a disposizione e le modalità di assegnazione;
e) la specificazione di eventuali soggetti esterni pubblici o privati che sostengono o collaborano al corso; in questo caso dovranno essere allegate alla proposta le convenzioni di cui all’art. 5;
f) gli spazi e le risorse strumentali che saranno destinate al funzionamento del corso;
g) il nominativo del Direttore del corso e la composizione del Consiglio di Corso;
h) la struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso;
i) il piano economico con riferimento ai ricavi e ai costi; è compito del Direttore del corso provvedere, entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza delle iscrizioni, all’eventuale aggiornamento del piano economico, dandone le opportune motivazioni.
4. In deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2, i corsi di formazione di durata inferiore alle 20 ore sono attivati su proposta della struttura didattica interessata con decreto rettorale.
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