Regolamento del Dipartimento di Scienze Giuridiche

Emanato con D.R. n. 94 del 28.02.2017

TITOLO I

FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

 

Art. 1 - Definizione e finalità del Dipartimento

 

1. Il Dipartimento di Scienze giuridiche (DISG)  della Università degli Studi di Udine, di seguito denominato: "Dipartimento", svolge le proprie attività istituzionali di ricerca e didattica nonché quelle rivolte all’esterno, correlate ed accessorie, negli ambiti scientifici e didattici previsti dalle Aree CUN:

12 (Scienze giuridiche); 14 (Scienze politiche e sociali).

2. In accordo con quanto enunciato dagli artt. 3 e 27 dello Statuto, il Dipartimento ha la finalità di promuovere, coordinare e gestire la ricerca scientifica e l’attività didattica e formativa facenti prioritariamente riferimento alle Aree di cui al comma 1, comprendenti i settori scientifico disciplinari elencati nell’Allegato A al presente Regolamento.

3. L’uso, nel presente regolamento, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

 

TITOLO II

STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

 

Art. 2 - Organi e strutture del Dipartimento

 

1. Secondo le previsioni dell’art. 28 dello Statuto, organi necessari del Dipartimento sono il Direttore e il Consiglio di Dipartimento. Organo facoltativo è la Giunta di Dipartimento. Strutture facoltative sono: le Sezioni, la Commissione ricerca del Dipartimento e la Commissione didattica di Dipartimento.

2. Per quanto concerne il Direttore e il Consiglio di Dipartimento, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e Regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento, nonché alle disposizioni che seguono. Per quanto concerne la Giunta di Dipartimento e le strutture facoltative, qualora istituite, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e Regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento, nonché alle disposizioni che seguono e alle ulteriori disposizioni che saranno introdotte nel presente Regolamento allo scopo di disciplinarne il funzionamento.

3. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni di programmazione e pianificazione richieste dalla vigente normativa.

 

Art. 3 - Sedute del Consiglio e verbalizzazione

 

1. Per quanto concerne le sedute del Consiglio di Dipartimento e la verbalizzazione delle sedute degli organi o delle Commissioni, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e Regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento.

 

Art. 4 - Giunta di Dipartimento

 

1. La Giunta è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Giunta è costituita dal Direttore, dal delegato alla ricerca e dal delegato alla didattica, se nominati, dal Responsabile dei servizi dipartimentali, da una rappresentanza del personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo e degli studenti. Il numero e le modalità di elezione dei rappresentanti il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo e degli studenti saranno definiti con norme di integrazione o modifica del presente Regolamento.

 

Art. 5 - Commissione ricerca di Dipartimento

 

1. La Commissione ricerca è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Commissione ricerca è composta dal Direttore e, ove nominato, dal delegato alla ricerca del Dipartimento, dai coordinatori delle Sezioni, laddove istituite e dal responsabile tecnico-amministrativo della ricerca. Nel caso non siano istituite le Sezioni, è composta, oltre che dal Direttore e/o dal suo delegato, da professori o ricercatori individuati dal Consiglio di Dipartimento e dal responsabile tecnico-amministrativo della ricerca. In questo caso, il numero e le modalità di individuazione dei componenti la Commissione saranno definiti con norme di integrazione o modifica del presente Regolamento.

3. La Commissione ricerca è presieduta dal Direttore o dal delegato alla ricerca del Dipartimento.

4. Le funzioni della Commissione ricerca sono stabilite dall’art. 31 dello Statuto.

 

Art. 6 - Commissione didattica di Dipartimento

 

1. La Commissione didattica è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Commissione didattica è composta

- dal Direttore del Dipartimento e, ove nominato, dal delegato alla didattica del Dipartimento;

- dai Coordinatori dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento;

- per i corsi interateneo: dai Coordinatori dei corsi stessi; qualora il Coordinatore non appartenga all’Università di Udine, il Direttore di Dipartimento individua un docente del corso che lo rappresenti;

- per i corsi di dottorato di ricerca: dai Coordinatori dei corsi con sede amministrativa presso il Dipartimento; se il Coordinatore non appartiene all’Università di Udine, il medesimo individua il rappresentante fra i componenti del Collegio appartenenti all’Università di Udine; se il coordinatore non appartiene al Dipartimento sede amministrativa del Corso, il medesimo individua un rappresentante tra i propri componenti del collegio;

- dal coordinatore delle Scuole di specializzazione;

- da una rappresentanza degli studenti, designata dai rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento; il numero dei componenti la Commissione in rappresentanza degli studenti sarà definito con norme di integrazione o modifica del presente Regolamento.

- dal responsabile tecnico-amministrativo della didattica.

3. La Commissione didattica è presieduta dal Direttore o dal delegato alla didattica del Dipartimento.

4. Le funzioni della Commissione didattica sono stabilite dall’art. 31 dello Statuto.

 

TITOLO III

ATTIVITA'

 

Art. 7 - Esercizio dell’attività di ricerca scientifica

 

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca nell'ambito dei settori disciplinari di cui all' "allegato 'A' ", mettendo a loro disposizione, in relazione alle diverse esigenze e compatibilmente con le disponibilità di risorse, ciò di cui necessitano.

2. Il Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può accogliere altri soggetti in qualità di "ospiti temporanei" per fini di ricerca o di didattica, su richiesta diretta di un afferente, o sulla base di accordi internazionali.

 

Art. 8 - Prestazioni di ricerca e di formazione a favore di terzi

 

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche attraverso l'attività di ricerca e consulenza, nonché l’attività di formazione e aggiornamento professionale, stabilite mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari d'Ateneo.

 

Art. 9 - Attività di ricerca in cooperazione

 

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'istituzione di Centri di ricerca e/o l’adesione a Centri interdipartimentali di ricerca.

2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma 1 è attribuita a uno dei Dipartimenti proponenti.

 

Art. 10 - Diffusione dei risultati della ricerca

 

1. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze, convegni e iniziative diverse a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.

2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e/o la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti.

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

Art. 11- Adozione e modifiche al Regolamento interno

 

1. L'adozione, le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono deliberate, per quanto di competenza, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.

 

Art. 12 - Natura del Regolamento

 

1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno della struttura, ai sensi di quanto in materia previsto dallo Statuto di Ateneo.


Art. 13 - Norma di chiusura e rinvio

 

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.

 

 


ALLEGATO A

Elenco dei S.S.D. del Dipartimento

 

IUS/01 - DIRITTO PRIVATO

IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE

IUS/06 - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO

IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE

IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

IUS/11 - DIRITTO ECCLESIASTICO E CANONICO

IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO

IUS/12 - DIRITTO TRIBUTARIO

IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE

IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

IUS/02 - DIRITTO PRIVATO COMPARATO

IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

IUS/03 - DIRITTO AGRARIO

IUS/05 - DIRITTO DELL'ECONOMIA

IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

IUS/17 - DIRITTO PENALE

IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE

IUS/18 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA

IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO

SPS/01 - FILOSOFIA POLITICA

SPS/02 - STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE