Regolamento per il funzionamento del Consiglio degli Studenti

Emanato con D.R. n. 474 del 02.10.2012

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Udine.

ART. 2 – APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, di cui all’art. 24, comma 2, lett. a) dello Statuto, è deliberato dal Consiglio degli Studenti con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Il presente Regolamento è modificato dal Consiglio degli Studenti, su proposta di ciascun componente e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 3 – DEPOSITO E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento sarà depositata presso gli uffici del Servizio affari istituzionali e legali.

TITOLO II - I LAVORI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

ART. 4 – PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, COMMISSIONI

1. Il Presidente è eletto ai sensi dell’art. 24, comma 5, dello Statuto dai componenti del Consiglio degli Studenti a maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive. Il Presidente rappresenta il Consiglio degli Studenti, ne convoca e presiede le sedute; egli è componente di diritto degli altri organi universitari, secondo quanto previsto dallo Statuto o dai Regolamenti, e del Coordinamento Regionale dell'Alta Formazione.
2. Il Vice Presidente è eletto, ai sensi dell’art. 24, comma 5, dello Statuto, dai componenti del Consiglio degli Studenti a maggioranza relativa dei votanti. Il Vice Presidente coadiuva l’operato del Presidente e ne esercita il vicariato; egli è componente di diritto del Coordinamento Regionale dell'Alta Formazione.
3. I Presidenti delle commissioni sono eletti dai componenti del Consiglio degli Studenti a maggioranza relativa dei votanti, fra i componenti, appartenenti al Consiglio, delle commissioni stesse.
4. Durante le sedute svolge la funzione di segretario verbalizzante un componente dell'assemblea. Alle sedute del Consiglio degli Studenti può partecipare un dirigente o funzionario designato dall’Amministrazione che, su richiesta del Presidente, coadiuva il segretario verbalizzante nella stesura del verbale.

ART. 5 – DIRITTI DEI COMPONENTI

1. I componenti entrano in carica dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Ciascun componente è personalmente responsabile dei voti che esprime in relazione ai provvedimenti. È inoltre responsabile, in quanto presente, se si astiene dal voto.
2. Ogni componente può chiedere la convocazione del Consiglio degli Studenti. La richiesta è vincolante per il Presidente se viene sottoscritta da almeno 1/3 dei componenti.

ART. 6 – CONSULTAZIONE DEGLI ATTI E DOCUMENTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno vengono depositati presso gli uffici del Servizio affari istituzionali e legali nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti le sedute ordinarie, durante l’orario d’ufficio e vengono resi disponibili in apposito spazio sul sito internet d’Ateneo oppure inviati tramite posta elettronica ai componenti del Consiglio degli Studenti. Nel caso di seduta straordinaria i termini sono ridotti al giorno della riunione.
2. I componenti del Consiglio degli Studenti per l’effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dagli Organi dell’Ateneo connessi con l’attività del Consiglio degli Studenti.
3. I componenti hanno l’obbligo di osservare il segreto sulle notizie e sugli atti nei casi previsti dalla L. 241/90 e in quelli previsti dal Regolamento attuativo della stessa legge.
4. I singoli componenti possono avanzare proposte di discussione da inserire all’ordine del giorno delle sedute successive, allegando eventualmente una semplice relazione illustrativa. Il Presidente è tenuto ad inserire all’ordine del giorno la proposta solo se rientra nella competenza del Consiglio degli Studenti in base al vigente Statuto, in caso contrario respinge la richiesta dandone avviso orale al proponente.

ART. 7 – CESSAZIONE DALLA CARICA

1. Ogni componente del Consiglio degli Studenti cessa dalla carica per dimissioni o per decadenza. Il Consiglio, alla scadenza del proprio mandato può incaricare al massimo quattro componenti quali consiglieri temporanei all’interno del nuovo organico, per le successive due ulteriori riunioni, senza diritto di voto.
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente e al Rettore. La sostituzione del Consigliere dimissionario avviene secondo quanto disposto dal Regolamento elettorale d’Ateneo.
3. Analogo provvedimento viene adottato in caso di trasferimento dell’eletto ad altro Ateneo, o se viene a mancare un requisito per l’elettorato passivo.
4. Nel caso in cui un Consigliere risulti componente del Consiglio degli Studenti in rappresentanza di più organi, le dimissioni o la decadenza anticipata da uno dei suddetti organi non determina la decadenza dalla carica di Consigliere.
5. Se un Consigliere risulta assente ingiustificato per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, nella prima seduta successiva il Consiglio delibera sulla sua eventuale decadenza da Consigliere e da tutte le cariche assunte all’interno del Consiglio e a nome di esso, previa richiesta del Presidente di fornire una motivazione scritta che verrà presa in esame durante la discussione. Analoga procedura viene attuata nella prima seduta di ogni anno solare per i Consiglieri risultati assenti ad almeno la metà delle sedute dell’anno precedente per le quali erano stati convocati.

TITOLO III - LE SEDUTE

ART. 8 – PIANIFICAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Presidente convoca il Consiglio degli Studenti almeno una volta ogni due mesi.
2. Le sedute sono ordinarie e straordinarie e sono dedicate alla discussione delle materie di competenza del Consiglio degli Studenti in base al vigente Statuto.
3. Il calendario delle sedute ordinarie viene stabilito dall’Organo stesso almeno due volte all’anno, rispettivamente entro i mesi di giugno e di dicembre.
4. La prima seduta del Consiglio degli Studenti, successiva alla nomina dei Consiglieri mediante Decreto Rettorale, è convocata d'ufficio dal Rettore o dal Direttore Generale entro dieci giorni dalla data di inizio del mandato ovvero previa richiesta di almeno un terzo dei componenti appena nominati. La prima seduta è presieduta d’ufficio, fino all’elezione del Presidente del Consiglio degli Studenti, da un dirigente o funzionario designato dall’Amministrazione.

ART. 9 – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. La convocazione è disposta dal Presidente in via ordinaria almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta mediante posta elettronica, fatta salva la possibilità dei singoli interessati di richiedere l’invio per posta ordinaria; in via straordinaria almeno due giorni prima della data fissata per la seduta. Circostanze di eccezionale gravità o urgenza permettono la convocazione della seduta mediante posta elettronica, comunicazione telefonica o verbale; in tal caso il preavviso è abbreviato al giorno precedente la seduta.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vice Presidente.
3. L’avviso di convocazione, oltre al giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà la seduta, dovrà contenere l’elenco degli argomenti in discussione.
4. L’elenco dovrà essere compilato in modo da consentire ai componenti di conoscere esattamente l’argomento che verrà trattato.
5. La documentazione relativa agli oggetti posti all’ordine del giorno dovrà essere a disposizione dei componenti secondo le modalità indicate dal precedente articolo 6.

ART. 10 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. Il Presidente dichiara aperta la seduta disponendo l’effettuazione dell’appello nominale dei componenti.
2. La seduta è valida agli effetti deliberativi non appena viene raggiunto il numero legale corrispondente alla metà più uno dei componenti; non si computano nel calcolo del numero legale i componenti che abbiano giustificato l’assenza. La giustificazione dell'assenza va comunicata a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o telefono al Presidente o agli uffici del Servizio affari istituzionali e legali entro e non oltre l'orario di inizio della seduta. La seduta non può comunque essere ritenuta valida qualora fossero presenti meno di 1/4 dei componenti.
3. Nel caso in cui un Consigliere risulti componente del Consiglio degli Studenti in rappresentanza di più organi (non incompatibili), ai fini della composizione del Consiglio, e in particolare per quanto concerne la formazione del numero legale e il diritto di voto, viene contato una sola volta.
4. Possono intervenire alle sedute esclusivamente i componenti dell’Organo nominati con apposito Decreto Rettorale, salva la possibilità per ogni componente di invitare chiunque sia in grado di presentare determinati argomenti o fornire chiarimenti sui medesimi, previa ammissione del Presidente.
5. Il Presidente è titolare di tutti i poteri relativi alla disciplina delle sedute e della discussione.
6. La discussione avviene nell’ordine di iscrizione degli oggetti, fatta salva la possibilità di votare in qualsiasi momento della seduta, su proposta del Presidente o di ciascun componente, l’inversione della trattazione degli argomenti.
7. Il Consiglio degli Studenti può deliberare su oggetti di sua competenza che non siano stati preventivamente inseriti all’ordine del giorno, solo nel caso in cui la proposta di esame sia approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti. La proposta di esame può essere avanzata da qualsiasi componente.
8. I componenti che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all’inizio o durante il dibattito, mediante alzata di mano.
9. Il Presidente può stabilire, all’inizio della discussione, il termine temporale di ogni intervento.
10. Ogni componente ha diritto a concludere il proprio intervento senza essere interrotto, fatti salvi i casi in cui il Presidente può togliere la parola per consentire la prosecuzione della seduta, per sospenderla o per assicurare il quieto svolgersi dei lavori.
11. La discussione si conclude con la votazione sulla proposta di deliberazione riassunta alla fine del dibattito dal Presidente. I componenti che dichiarano la propria astensione dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti. Viene approvata la proposta che raccoglie il voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione avviene in modo palese salvo il caso in cui la maggioranza dei presenti chieda di procedere con voto segreto. In caso di votazioni concernenti persone fisiche il voto è sempre segreto.
12. Al fine di rendere più agevole i lavori del Consiglio degli Studenti, è possibile delegare ad apposite commissioni l’esame preliminare o la predisposizione di testi relativi ad argomenti da discutere nelle sedute ordinarie, straordinarie o speciali. È inoltre facoltà del Consiglio nominare commissioni permanenti o gruppi di lavoro su specifici argomenti e tematiche.
13. Le Commissioni nominate nel corso delle sedute ordinarie, straordinarie o speciali, dovranno essere composte da almeno tre componenti. Il Consiglio degli Studenti elegge, con le modalità di cui all'art. 4, comma 2 del presente Regolamento, il Presidente della Commissione tra i componenti della Commissione appartenenti al Consiglio.
14. Fra i componenti delle commissioni possono rientrare anche funzionari o esperti estranei al Consiglio degli Studenti.

ART. 11 – VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il verbale delle sedute costituisce l’unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Consiglio.
2. Il Segretario cura la redazione del verbale. Il Servizio affari istituzionali e legali provvede alla predisposizione del verbale nella sua forma definitiva. Il verbale definitivo, redatto in unico esemplare, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante. Il verbale viene numerato progressivamente per anno accademico.
3. Nel verbale viene sinteticamente riassunta la discussione, fatta salva la facoltà di ciascun componente di chiedere espressamente che il proprio intervento venga riportato integralmente, in tal caso l’interessato è tenuto a consegnare al Segretario il relativo testo scritto.
4. Il verbale viene depositato presso gli uffici del Servizio affari istituzionali e legali e inviato tramite posta elettronica a tutti i componenti almeno 24 ore prima della seduta in cui ne è prevista l’approvazione.
5. Il verbale viene posto in votazione nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce, fatta salva la possibilità di porre in votazione parti del verbale al termine della seduta cui si riferisce, previa approvazione della richiesta da parte di almeno i due terzi dei presenti. E’ facoltà dei componenti chiedere di rettificare alcune parti del verbale, non è consentito riprendere o ripetere in alcun modo la discussione già effettuata. La proposta di rettifica viene approvata a maggioranza.
6. Il verbale approvato viene pubblicato nell’apposito spazio riservato al Consiglio degli Studenti, all’interno dell’area pubblica del sito internet dell’Università degli Studi di Udine nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle leggi vigenti in materia e ai Regolamenti dell’Università degli Studi di Udine, conformemente alle quali il Consiglio degli Studenti prenderà le opportune decisioni.

ART. 13 – NATURA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno di organo collegiale dell’Ateneo ai sensi dell’art. 69, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In seguito all’entrata in vigore del presente Regolamento i componenti il Consiglio che siano stati originariamente nominati a farne parte quali rappresentanti degli eletti in un Consiglio di Facoltà, e, successivamente, siano stati eletti a rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico o al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione dell’Erdisu di Udine, divenendo quindi esclusivamente componenti di diritto del Consiglio degli Studenti in funzione di tale carica, vengono nominati a farne parte anche in ragione della carica originariamente ricoperta.