Regolamento per la gestione del fondo economale
Art. 1 Oggetto
1. Il presente Regolamento stabilisce le applicazioni e le modalità di utilizzo del fondo economale dell'Università ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 1096 del 31.12.1996.
2. I criteri definiti nel presente Regolamento devono essere rispettati nella gestione di analogo fondo che può essere istituito presso i Centri di gestione ordinari ed i Centri di spesa.
3. Ai fini del presente Regolamento per "Economo" si intende anche l'incaricato della gestione del fondo economale presso i Centri di gestione ordinari (Segretario Amministrativo) ed i Centri di spesa (Responsabile Amministrativo).
Art. 2 Costituzione del fondo economale
1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario il fondo economale è anticipato all'Economo dell'Università o all'incaricato della gestione del fondo presso i Centri di gestione ordinari ed i Centri di spesa con mandato a suo ordine.
2. L'importo può essere accreditato su un conto corrente bancario acceso presso l'Istituto Cassiere dell'Università e riservato esclusivamente alle operazioni istituzionali previste dal presente Regolamento.
3. L'ammontare del fondo economale è determinato per Amministrazione Centrale dal Consiglio di Amministrazione.
4. Per quanto riguarda i Centri di gestione ordinari ed i Centri di spesa l'ammontare è determinato rispettivamente dal Consiglio del Centro di gestione2e dal Direttore Amministrativo.
Art. 3 Utilizzo del fondo
1. L'Economo esegue pagamenti, attraverso la cassa economale, relativi a:
a) minute spese d'ufficio;
b) spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e di locali;
c) spese postali e valori bollati;
d) spese per il funzionamento degli automezzi;
e) spese per l'acquisto di pubblicazioni periodiche e simili, nonché spese il cui pagamento per contanti si rende opportuno, conveniente e urgente;
f) compensi per conferenze e seminari a soggetti esterni.
Per le tipologie di spesa previste dal punto f) è necessario attivare le procedure previste per la ritenuta d'acconto ed il conseguente versamento all'Erario.
2. Corrisponde, inoltre, anticipazioni di missioni al personale dell'Amministrazione Centrale o ad altro personale in missione per interesse dello stesso.
3. L'anticipazione delle spese relative alle missioni viene effettuata sulla base del regolamento vigente e deve essere restituita dal beneficiario non appena lo stesso abbia riscosso il mandato di pagamento.
4. Nel caso la restituzione non avvenga entro 30 giorni dalla riscossione su indicata, il recupero sarà effettuato d'ufficio mediante trattenuta da operarsi sul trattamento stipendiale.
Art. 4 Reintegro del fondo
1. Durante l'esercizio finanziario il fondo economale è reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme già spese:
a) alla Ripartizione Finanziaria per l'Amministrazione Centrale ed i Centri di spesa;
b) al Direttore del Centro per i Centri di gestione.
2. La reintegrazione, che potrà essere totale o parziale avviene con mandati emessi:
a) all'ordine dell'Economo, e da questi debitamente quietanzati;
b) mediante accreditamento nel conto corrente bancario di cui all'articolo 2. I mandati sono tratti sui capitoli di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata.
3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota spese o qualsiasi documento in cui figuri l'importo pagato, la denominazione della ditta fornitrice e la descrizione dell'oggetto.
4. Nell'eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi di spesa, dovrà essere emessa apposita dichiarazione sottoscritta in cui sia specificata la natura della spesa e l'importo pagato. Il ricorso a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non rilevanti e comunque fissati dal Consiglio di Amministrazione.
5. La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di cassa numerato e vidimato dal Direttore Amministrativo per l'Amministrazione centrale e per i Centri di spesa e dal Segretario di Dipartimento per i Centri di gestione.
6. Alla fine dell'esercizio l'Economo restituisce, mediante versamento all'Istituto Cassiere, il fondo anticipato.
Art. 5 Autonomia di spesa dell'Economo
1. Entro il limite di valore definito dal Consiglio di Amministrazione (dal Direttore Amministrativo per i Centri di spesa e dal Consiglio del Centro per quanto riguarda i Centri di gestione ordinari) l'Economo provvede direttamente alle spese.
2. Oltre il limite definito provvede alle spese su autorizzazione del Direttore Amministrativo (Amministrazione Centrale e Centri di spesa) e del Direttore del Centro (Centri di gestione ordinaria).
Art. 6 Controlli
1. Il servizio relativo alla gestione del Fondo Economale è soggetto a verifiche dell'Organo di revisione per cui l'Economo deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.
2. Verifiche di cassa possono essere anche disposte in qualsiasi momento dal Direttore Amministrativo.
Art. 7 Assicurazioni
1. Può essere stipulata idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dal maneggio del denaro.
Art. 8 Altre disposizioni
1. E' vietato all'Economo di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Gli oggetti e valori di proprietà dell'Amministrazione o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di affidare alla custodia dell'Economo, sono da questi ricevuti su ordine scritto dell'Amministrazione medesima.
Art. 9 Normativa vigente
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge e statutarie vigenti ed in particolare quelle del Regolamento d'amministrazione dell'Ateneo.
Art. 10 Natura del Regolamento
1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno secondo quanto previsto dall'articolo 64, comma 5, dello Statuto.