Regolamento Azienda agraria “A. Servadei” - Centro universitario di servizi per la ricerca e la didattica in agricoltura

Emanato con D.R. n. 227 del 22.05.2012 (in vigore fino al 31.12.2017)

Art. 1 - Costituzione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi di Udine, è istituito, ai sensi dell'art. 25, comma 2 dello Statuto nonché del Regolamento Generale di Ateneo, il Centro denominato Azienda Agraria “A. Servadei” (CUSA), di seguito denominato "Centro".
2. Il Centro è istituito dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati.
3. Tale istituzione è collegata allo svolgimento di attività di ricerca e di didattica cui contribuiscono docenti e ricercatori di più dipartimenti in osservanza del Codice Etico di Ateneo e del principio di interdisciplinarietà.

Art. 2 – Finalità

1. Il Centro intende perseguire le finalità istituzionali indicate di seguito:
a) rendere disponibili spazi e strutture adeguate per lo svolgimento di:
i. attività sperimentali correlate alla ricerca, alla redazione di tesi di laurea e di dottorato su temi legati all’Agricoltura per i Corsi di laurea e dottorato attivati presso l’Università degli Studi di Udine;
ii. esercitazioni e tirocini sia curricolari che di orientamento per gli studenti dell’Università degli Studi di Udine e per gli altri enti formativi che ne facciano richiesta;
b) realizzare iniziative di trasferimento tecnologico, divulgazione, formazione seminariale, aggiornamento professionale e perfezionamento destinate agli operatori appartenenti al territorio locale, nazionale e internazionale su temi relativi all’Agricoltura con l’obiettivo primario di diffondere le attività di ricerca realizzate nell’ambito dell’Università degli Studi di Udine e, in particolare, presso il Centro stesso;
c) realizzare iniziative di studio e di ricerca con finalità formative a favore di enti ed istituzioni nel settore primario nell’ambito del territorio di riferimento.
2. Il Centro è costituito dai professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti aderenti che ne facciano richiesta. In fase di avvio del Centro aderiscono i Dipartimenti di Scienze Agrarie e Ambientali e di Scienze degli Alimenti dell’Università degli Studi di Udine. Possono successivamente aderirvi anche altre Strutture scientifiche e didattiche dell’Università di Udine.

Art. 3 – Aree di attività

1. Il Centro si articola in quattro aree di attività didattico-scientifica:
a) Area legnose agrarie (vigneto e frutteto);
b) Area seminativi e serre;
c) Area impianti tecnologici;
d) Area zootecnica.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi del Centro:
a) il Direttore scientifico;
b) il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo e di coordinamento delle attività del Centro ed è composto da:
a) il Direttore;
b) quattro Responsabili di Area.
2. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:
a) definisce, sulla base delle risorse disponibili, i piani di attività e dei costi delle singole iniziative del Centro;
b) definisce il fabbisogno di reclutamento del personale agricolo avventizio;
c) esprime parere in merito all’adesione al Centro ex art. 2 del regolamento;
d) delibera sui costi da sostenere entro i limiti dei contributi e del budget assegnati;
e) approva ogni altra decisione e regolamento necessari per il conseguimento dei fini del Centro;
f) propone agli organi accademici competenti la stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici o privati, italiani o stranieri;
g) definisce con un regolamento interno i criteri di rilascio delle autorizzazioni e di controllo degli accessi.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore di norma con cadenza trimestrale e ogni qualvolta se ne presenti la necessità. La convocazione del Consiglio Direttivo può essere proposta anche a seguito di motivata richiesta da parte di almeno un terzo dei suoi componenti; in tal caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

Art. 6 – Direttore

1. Il Direttore è individuato tra i professori aderenti al Centro; viene nominato dal Rettore con proprio provvedimento, previa intesa con i Direttori dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Udine che risultano aderenti al Centro.
2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici, e può essere nominato consecutivamente nella funzione per una sola volta. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di Direttore, il nuovo nominato cesserà dalle funzioni allo scadere del Consiglio Direttivo.
3. Il Direttore ha i seguenti compiti:
a) rappresenta il Centro;
b) convoca, presiede e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
c) sovrintende a tutte le attività del Centro avvalendosi della collaborazione di personale tecnico e amministrativo assegnato al Centro;
d) è consegnatario dei beni inventariati del Centro;
e) designa il membro del Consiglio Direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 7 – Responsabili di Area

1. I Responsabili di ciascuna Area sono individuati tra i professori e i ricercatori dell’Ateneo e nominati con Decreto Rettorale, sulla base della proposta formulata dai Dipartimenti aderenti al Centro.
2. Ciascuno di essi, per la propria area di competenza predispone una proposta di piano di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo, valutando le richieste presentate al Centro pertinenti l’area di riferimento.

Art. 8 - Personale

1. Il Centro opera avvalendosi del personale amministrativo e tecnico assegnato con provvedimento del Direttore Generale dell’Ateneo.
2. Il personale amministrativo assegnato al Centro dipende gerarchicamente dal Responsabile dell’Area Amministrazione e Bilancio
3. la funzione di Direttore tecnico è assegnata a una unità di personale, di area tecnica nel settore di competenza, con il compito di coordinare l’utilizzo del personale agricolo e sovraintendere al corretto svolgimento delle attività secondo le buone pratiche agricole e gestionali, nel rispetto della normativa di settore vigente.
4. Per il funzionamento e la gestione delle attività specifiche nei settori di competenza, il Centro può avvalersi di operai agricoli a tempo determinato.

Art. 9 – Risorse

1. Il Centro può disporre dei seguenti fondi:
a) budget per il supporto alla didattica assegnato dai Dipartimenti aderenti;
b) budget per la ricerca, assegnato dai Dipartimenti aderenti a valere sui progetti di ricerca supportati dal Centro;
c) contributi, finanziamenti e proventi da contratti, accordi di programma, convenzioni con soggetti terzi;
d) contributi liberali e donazioni;
e) eventuale budget di funzionamento assegnato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Udine ;
f) ogni altro fondo specificamente destinato per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione all’attività del Centro.
2. I terreni e i fabbricati utilizzati dal Centro appartengono al patrimonio dell’Università che li assegna al Centro per il suo funzionamento e per esercitare la propria attività.
3. Nel caso di particolari e motivate esigenze, non conseguibili con le dotazioni in gestione al Centro, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Centro potrà assumere temporaneamente la conduzione di terreni e/o strutture di terzi.
4. Le risorse infrastrutturali sono assegnate a ciascuna Area per motivi tecnici riconducibili alle attività pertinenti e/o, temporaneamente, in base al piano semestrale delle attività.
5. Gli animali vengono gestiti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, sotto la responsabilità del Direttore tecnico. Esso viene iscritto negli appositi registri previsti dalla legge. La sua valutazione viene compiuta alla fine dell’esercizio.

Art. 10 - Gestione amministrativo-contabile

1. La gestione amministrativo-contabile del centro è affidata all’Amministrazione Centrale nell’ambito del Bilancio Unico di Ateneo, nel rispetto delle competenze attribuite dagli organi di governo, con l’autonomia e la responsabilità decisionale in relazione all’impiego delle risorse assegnate, definita dall’art. 47, comma 2 dello Statuto dell’Università degli Studi di Udine.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.
2. Il Centro subentra nella gestione degli spazi e delle strutture dell’Azienda Agraria Universitaria “A. Servadei”.
3. L’Università degli Studi di Udine acquisisce nel proprio bilancio unico le risultanze contabili dell’Azienda Universitaria “A. Servadei” rilevate alla chiusura dell’esercizio finanziario 2011 e attribuisce al Centro le risorse disponibili derivanti da progetti di ricerca in atto o già rendicontati.
4. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, l’Ateneo si impegna a garantire al Centro un budget di funzionamento per i primi due esercizi.
5. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data indicata dal decreto rettorale di approvazione.