Regolamento Azienda Agraria "Antonio Servadei"

Emanato con D.R. n. 77 del 06.02.2023

Art. 1 – Denominazione

 1. L’Azienda Agraria, “Antonio Servadei”, di seguito denominata "Azienda", è una struttura del Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali.

 Art. 2 – Finalità

 1. L’Azienda ha le seguenti finalità:

a) rendere disponibili al personale dell’Università di Udine spazi e strutture per lo svolgimento di:

- attività sperimentali correlate alla ricerca nei settori dell’Agricoltura nell’accezione più ampia;

- tesi di laurea e di dottorato, esercitazioni, tirocini curricolari e di orientamento per i Corsi di Studio e di Dottorato attivati presso l’Università degli Studi di Udine e per altri enti formativi che ne facciano richiesta;

b) realizzare iniziative di trasferimento tecnologico, divulgazione, formazione, aggiornamento professionale e perfezionamento destinate agli operatori del territorio locale, nazionale e internazionale su temi relativi all’Agricoltura, nell’accezione più ampia, e con l’obiettivo di diffondere i risultati delle attività di ricerca realizzate dall’Università, in particolare presso l’Azienda stessa;

c) realizzare iniziative di studio e di ricerca con finalità formative a favore di enti e istituzioni nel settore primario nell’ambito del territorio di riferimento.

2. L’Azienda realizza i propri fini in osservanza del Codice Etico di Ateneo e ispirandosi al principio di interdisciplinarità.

 Art. 3 – Aree di attività

 1. L’Azienda si articola in sei aree di supporto all’attività didattico-scientifica:

a) area delle colture arboree;

b) area dei seminativi e delle colture protette;

c) area degli impianti tecnologici;

d) area degli allevamenti animali;

e) area della conservazione della biodiversità e difesa delle piante;

f) area della fauna selvatica.

 Art. 4 - Organi

 1. Sono organi dell’Azienda:

a) il Direttore dell’Azienda;

b) il Consiglio Direttivo.

 Art. 5 – Direttore dell’Azienda

 1. Il Direttore dell’Azienda (di seguito: Direttore) è nominato dal Direttore del Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali tra i docenti del Dipartimento stesso.

2. Il Direttore resta in carica, salvo revoca, fino alla scadenza del mandato del Direttore del Dipartimento.

3. Il Direttore:

a) rappresenta l’Azienda;

b) convoca, presiede e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;

c) sovrintende a tutte le attività dell’Azienda;

d) designa il membro del Consiglio Direttivo incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo;

e) propone agli organi accademici competenti la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici o privati.

4. Il Direttore può proporre al Direttore Generale dell’Università la eventuale designazione di un responsabile tecnico incaricato della gestione operativa dell’Azienda stessa.

5. Il Direttore riferisce annualmente al Consiglio del Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali in merito alle attività dell’Azienda.

 Art. 6 - Consiglio Direttivo

 1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo e di coordinamento delle attività dell’Azienda ed è composto da:

a) il Direttore;

b) sei responsabili di area, uno per ciascuna area di attività di cui all’art. 3.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) definisce, sulla base delle risorse disponibili, i piani di attività dell’Azienda;

b) definisce i costi dei servizi forniti dall’Azienda;

c) definisce i criteri di rilascio delle autorizzazioni e di controllo degli accessi.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore di norma con cadenza trimestrale o ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

 Art. 7 – Responsabili di Area

 1. I responsabili di Area sono designati dal Consiglio del Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali tra i docenti del Dipartimento stesso, fatta eccezione per l’area della Fauna Selvatica, che è rappresentata dal direttore del Centro di Ricerca e Coordinamento per il Recupero della Fauna Selvatica.

2. La durata del mandato dei responsabili di Area coincide con quella del Direttore.

3. Ciascuno di essi propone annualmente, per la propria Area di competenza, un piano di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo.

 Art. 8 – Risorse

 1. L’Azienda può disporre dei seguenti fondi:

a) fondo di funzionamento assegnato dal Consiglio di amministrazione dell’Università, nell’ambito del budget assegnato al Dipartimento;

b) qualsiasi altro fondo, per ricerca o per didattica.

 Art. 9 - Gestione amministrativo-contabile

 1. La gestione amministrativo-contabile dell’Azienda, pur mantenendo una configurazione utile a fare emergere costi e ricavi della stessa, è parte dell’attività amministrativa del Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali.

 Art. 10 - Norme finali e transitorie

 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e della legislazione vigente.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data indicata dal decreto rettorale di approvazione.