Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Emanato con D.R. n. 545 del 31.05.2022

TITOLO I

FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO

Art. 1 - Definizione e finalità del Dipartimento

 

1. Il Dipartimento di “Scienze economiche e statistiche” (DIES) della Università degli Studi di Udine, di seguito denominato: "Dipartimento", svolge le proprie attività istituzionali di ricerca e didattica nonché quelle rivolte all’esterno, correlate ed accessorie, negli ambiti scientifici e didattici previsti dalle Aree CUN: 13 denominata Scienze economiche e statistiche.

2. In accordo con quanto enunciato dagli artt. 3 e 27 dello Statuto, il Dipartimento ha la finalità di promuovere, coordinare e gestire la ricerca scientifica e l’attività didattica e formativa facenti prioritariamente riferimento alle Aree di cui al comma 1, comprendenti i settori scientifico disciplinari elencati nell’Allegato A al presente Regolamento.

3. L’uso, nel presente regolamento, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.

 

TITOLO II

STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Art. 2 - Organi e strutture del Dipartimento

1. Secondo le previsioni dell’art. 28 dello Statuto, organi necessari del Dipartimento sono il Direttore e il Consiglio di Dipartimento. Organo facoltativo è la Giunta di Dipartimento. Strutture facoltative sono: le Sezioni, la Commissione ricerca del Dipartimento e la Commissione didattica di Dipartimento.

2. Per quanto concerne il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento, le Sezioni e le Commissioni ricerca e didattica, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e Regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento, nonché alle disposizioni che seguono.

3. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni di programmazione e pianificazione richieste dalla vigente normativa.

Art. 3 - Sedute del Consiglio e verbalizzazione

 

1. Per quanto concerne le sedute del Consiglio di Dipartimento e la verbalizzazione delle sedute degli organi o delle Commissioni, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e Regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento.

 

Art. 4 - Sezioni del Dipartimento

 

1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, aggregazioni di docenti affini per finalità scientifiche o metodi di ricerca.

2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa né contabile, né hanno una propria dotazione di personale.

3. Le Sezioni sono istituite con motivata delibera del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ciascuna sezione può essere istituita previa richiesta motivata da una specifica proposta progettuale.

4. Le Sezioni promuovono al loro interno l’attività di ricerca, ne individuano le linee strategiche e favoriscono le collaborazioni interdisciplinari, evidenziando le risorse necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi.

5. Ogni docente o ricercatore può aderire ad una sola Sezione senza che ciò gli precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni.

6. L'adesione di docenti e ricercatori alle singole Sezioni è ratificata dal Consiglio e può essere modificata o rinnovata all'inizio di ogni anno accademico.

7. Il "coordinatore" della Sezione - che dura in carica un anno e può essere ridesignato - viene designato, tra i docenti di ruolo, dagli afferenti alla Sezione stessa. La sua nomina viene ratificata dal Consiglio.

8. Al termine di ogni anno accademico il coordinatore della Sezione deve sottoporre al Consiglio una relazione sull’attività svolta ed un piano preventivo per l’anno successivo.

9. Le Sezioni possono essere disattivate dal Consiglio ove vengano meno i requisiti previsti per l’attivazione o le motivazioni scientifiche.

TITOLO III

ATTIVITA'

Art. 5 - Esercizio dell’attività di ricerca scientifica

 

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca nell'ambito dei settori disciplinari di cui all' "allegato 'A' ", mettendo a loro disposizione, in relazione alle diverse esigenze e compatibilmente con le disponibilità di risorse, ciò di cui necessitano.

2. Il Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può accogliere altri soggetti in qualità di "ospiti temporanei" per fini di ricerca o di didattica, su richiesta diretta di un afferente, o sulla base di accordi internazionali.

 

Art. 6 - Prestazioni di ricerca e di formazione a favore di terzi

 

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche attraverso l'attività di ricerca e consulenza, nonché l’attività di formazione e aggiornamento professionale, stabilite mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari d'Ateneo.

 

Art. 7 - Attività di ricerca in cooperazione

 

1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'istituzione di Centri di ricerca e/o l’adesione a Centri interdipartimentali di ricerca.

2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma 1 è attribuita a uno dei Dipartimenti proponenti. 2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma 1 è attribuita a uno dei Dipartimenti proponenti.

 

Art. 8 - Diffusione dei risultati della ricerca

 

1. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze, convegni e iniziative diverse a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.

2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e/o la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti.

 

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 9 - Adozione e modifiche al Regolamento interno

 

1. L'adozione, le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono deliberate, per quanto di competenza, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.

 

Art. 10 - Natura del Regolamento

 

1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno della struttura, ai sensi di quanto in materia previsto dallo Statuto di Ateneo.

 

Art. 11 - Norma di chiusura e rinvio

 

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.

 

ALLEGATO A

 

Elenco dei S.S.D. del Dipartimento

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE   ECONOMICHE E STATISTICHE

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE

AGR-01 ECONOMIA   ED ESTIMO RURALE

SECS-P/01 -   ECONOMIA POLITICA

SECS-P/02 -   POLITICA ECONOMICA

SECS-P/03 -   SCIENZA DELLE FINANZE

SECS-P/04 -   STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO

SECS-P/05 -   ECONOMETRIA

SECS-P/06 -   ECONOMIA APPLICATA

SECS-P/07 -   ECONOMIA AZIENDALE

SECS-P/08 -   ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

SECS-P/09 -   FINANZA AZIENDALE

SECS-P/10 -   ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

SECS-P/11 -   ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

SECS-P/12 -   STORIA ECONOMICA

SECS-P/13 -   SCIENZE MERCEOLOGICHE

SECS-S/01 -   STATISTICA

SECS-S/02 -   STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA

SECS-S/03 -   STATISTICA ECONOMICA

SECS-S/04 -   DEMOGRAFIA

SECS-S/05 -   STATISTICA SOCIALE

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE

SCIENZE   ATTUARIALI E FINANZIARIE