Requisiti di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria
Per un laureato, l'accesso all'insegnamento (supplenze) o al Tirocinio Formativo Attivo è possibile solo se in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La Normativa è stata rivista a febbraio 2016 con la pubblicazione del D.P.R. 19/2016 che ha risolto il problema dell'equiparazione delle Lauree Magistrali con i titoli dell'ordinamento previgente. (Tabella di confluenza delle classi di concorso - Fonte MIUR). Per l'accesso alla nuova classe di concorso A-23 il riferimento, oltre al D.P.R. 19/2016 è il D.M. 92/2016
Il recente D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 (Allegato A - Allegati B - C - D - E ) ha rivisto i requisiti di accesso all'insegnamento.
Tuttavia, in virtù dell'art 5 del D.P.R. 19/2016 coloro che alla data di entrata in vigore dello stesso erano in possesso dei requisiti per l'accesso ad una CdC, oppure erano iscritti ad un percorso universitario o accademico per il conseguimento degli stessi possono accedere con le normativa previgenti ovvero il D.M. 22/2005 e il D.M. 39/1998
Link al D.P.R. N°19/2016 RIFORMA CLASSI DI CONCORSO i cui allegati sono stati sostituiti dal DM 259/2017
SITO URP DEL MIUR CON INFORMAZIONI SUI REQUISITI https://www.miur.gov.it/titoli-di-accesso
Qualora un aspirante insegnante fosse in difetto di annualità / crediti formativi, può recuperare gli stessi, se già laureato per mezzo di corsi singoli, ovvero se ancora in corso per mezzo di corsi liberi. In entrambi i casi è necessario prendere contatto con la segreteria studenti di riferimento per verificare le tempistiche e gli adempimenti amministrativi necessari.
Si rammenta che un'annualità del vecchio ordinamento corrisponde a 12 crediti formativi universitari.
DELIBERE RELATIVE ALLE EQUIPARAZIONE DI ESAMI AI FINI DELL'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO
LAUREA | DELIBERE O DOCUMENTI UTILI |
Lingue e Letterature Straniere |
Delibera Glottologia Uniud A |
Ingegneria per accesso A047 | Delibera equiparazione denominazioni esami |