Aspettative senza assegni

Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità

 

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di cumulo dell’ufficio di docente universitario con altri impieghi pubblici o privati, il docente è collocato d’ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato dell’ufficio, nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea ;

4) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professore universitario;

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

7) nomina a presidente della giunta provinciale;

8) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

9) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

10) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

11) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

12) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici.

Il docente che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui sopra deve darne comunicazione (modulo comunicazione art.13), all’atto della nomina, al Rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell’ufficio.

L’aspettativa è senza assegni, ma utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.

I docenti collocati in aspettativa hanno la possibilità di svolgere, nell’ambito dell’attività didattica programmata, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali, anche nell’ambito dei corsi ufficiali d’insegnamento, d’intesa con il docente titolare del corso, del qiale è comunque loro preclusa la titolarità. Possono, altresì, svolgere attività di ricerca anche applicativa con modalità approvate dal Consiglio di Dipartimento.

 

Normativa di riferimento

 

 

Aspettativa Art. 7 Legge 240/2010

 

I professori e i ricercatori universitari possono, a domanda (Mod. aspettativa art. 7), essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita' presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

Il collocamento in aspettativa e' disposto dal rettore, sentita la struttura di afferenza del docente.

I docenti collocati in aspettativa hanno la possibilità di svolgere, nell’ambito dell’attività didattica programmata, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali, anche nell’ambito dei corsi ufficiali d’insegnamento, d’intesa con il docente titolare del corso, del qiale è comunque loro preclusa la titolarità. Possono, altresì, svolgere attività di ricerca anche applicativa con modalità approvate dal Consiglio di Dipartimento.

 

Normativa di riferimento