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Assenze per malattia

 Cosa fare in caso di malattia

  •  Entro le ore 08.30 del primo giorno di malattia il dipendente è tenuto a comunicare l’assenza:
- alla Struttura di appartenenza;
- all’Area Organizzazione e personale lasciando un messaggio alla segreteria telefonica (numero 0432/556362).

  • Il messaggio deve contenere:
- nome e cognome del dipendente;
- indirizzo di residenza/domicilio ai fini della visita fiscale;
- numero di telefono;
- prognosi (= durata) della malattia con il relativo numero di protocollo dell’attestato di malattia telematico (se già noti);
- eventuali comunicazioni particolari: nome sul campanello se diverso dal proprio, necessità di assentarsi temporaneamente dall’abitazione (*) per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici in una particolare fascia oraria, esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità con relativa motivazione, ecc...
  • Solo in caso di malfunzionamento della segreteria telefonica è possibile comunicare l’assenza per malattia inviando una email a: presenze@uniud.it;
  • Con le stesse modalità, sopra descritte, il dipendente comunicherà appena nota, o comunque entro le ore 9.00 del giorno successivo, la prognosi (= durata) della malattia con il relativo numero di protocollo dell’attestato di malattia telematico;
  • L’Ufficio presenze dell’Area Organizzazione e personale provvederà autonomamente alla stampa del certificato dal sistema informatico dell’INPS;
  • In caso di prolungamento della malattia, il dipendente dovrà provvedere a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione e dovrà comunicarlo alla Struttura di appartenenza e all’Area Organizzazione e personale con le medesime modalità di cui sopra;
  • In caso di guarigione anticipata, la ripresa del servizio può avvenire solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata, rilasciata dallo stesso medico o da un sostituto in caso di assenza o impedimento assoluto del primo;
  • In caso di malattia insorta a fine giornata lavorativa il dipendente dovrà dichiarare al proprio medico di aver completato la propria attività lavorativa al momento della visita. In questo modo l’Area Organizzazione e personale, dopo aver verificato le timbrature effettuate dal dipendente, considererà l’assenza del dipendente per malattia dal giorno effettivo di assenza dal servizio e non dalla data di emissione del certificato di malattia.

(*) Su richiesta dell’Amministrazione, l’assenza deve essere giustificata mediante la presentazione di attestazione con orario rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

 

Certificati validi ai fini della giustificazione dell'assenza

  •  L’assenza per malattia è giustificata con certificazione medica inviata per via telematica all’INPS direttamente dal medico di base o convenzionato con il SSN (Sistema Sanitario Nazionale) o da una struttura sanitaria pubblica; tale certificazione è resa disponibile, con le medesime modalità, all’Amministrazione;
  • Nel caso dei primi due episodi di malattia nell’anno solare di durata non superiore ai 10 giorni, sono ammessi anche i certificati telematici rilasciati da medici non convenzionati con il SSN;
  • Dal terzo episodio di malattia nell’anno solare stesso sono ammessi solo i certificati telematici rilasciati dal medico di base o convenzionato con il SSN o da una struttura sanitaria pubblica;
  • Le guardie mediche possono redigere certificati medici telematici per un massimo di 3 giorni;
  • Nel caso di impossibilità del medico a inviare online il certificato di malattia (per malfunzionamento del PC, mancanza di connettività ecc.), il lavoratore dovrà presentare all’Amministrazione il certificato di malattia secondo le vecchie modalità.

 

Fasce di reperibilità ai fini della visita medica di controllo

Dal 13.01.2018 è in vigore il D.P.C.M. n. 206 del 17.10.2017 recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità.

Le fasce di reperibilità attive fin dal primo giorno e per tutto il periodo dalla malattia sono:

  • dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione;

b) causa di servizio riconosciuta;

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Si precisa che le situazioni riportate nei punti a) b) e c) devono essere comunicate dal dipendente al momento della comunicazione della malattia con messaggio alla segreteria telefonica e devono essere riportate dal medico curante sull’attestato di malattia telematico.

 

Indicazioni particolari nei certificati

L’Area Organizzazione e Personale, al fine di inquadrare correttamente le assenze per malattia sia dal punto di vista giuridico che economico, può avere la necessità di conoscere alcune situazioni particolari, qualora le medesime non emergano dall’attestato di malattia telematico (es. se l’assenza per malattia è conseguenza di un ricovero ospedaliero o in regime di day hospital o day surgery; se l’assenza per malattia è legata allo stato di gravidanza, ecc).

In tali casi il dipendente consegnerà eventuale ulteriore documentazione (es copia del certificato medico in suo possesso) da cui risulta quanto sopra evidenziato.

 

Trattamento economico

I primi 10 giorni di ciascun episodio di malattia comportano la riduzione dei compensi accessori attribuiti.
Sono escluse dalla riduzione dei compensi accessori le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, a ricovero ospedaliero o a day hospital (con relativi periodi di convalescenza), nonché le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita (art.71 co.1 della Legge 133/2008).

 

Casi particolari

È ammesso il ricorso all'istituto della malattia per giustificare l'assenza dal servizio dovuta a:

  • visite mediche,
  • terapie
  • prestazioni specialistiche o esami diagnostici.

In tali casi il dipendente è tenuto a produrre la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria e a dichiarare di volersi avvalere della malattia utilizzando l'apposito modulo.
E' escluso l'obbligo di reperibilità del dipendente ma si applica l'art.71 co.1 della Legge 133/2008.

Nota esplicativa

 

Normativa di riferimento

  • Art. 35 CCNL 16.10.2008
  • Circolare n.7/2008 della Funzione Pubblica
  • Art. 71 Legge133/2008 (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
  • D.P.C.M. n.206 del 17 ottobre 2017 Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità
  • Art.9 delle Disposizioni interne sull’orario di lavoro e sulle assenze dal servizio

 

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